TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 978/2021 R.G.C.L. promossa da (rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. S. Sammito) contro (contumace), avente ad Controparte_1
oggetto: retribuzione;
osserva
La propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 181/2021 notificatole su istanza di per il pagamento di € Controparte_1
9.736,07, oltre spese ed accessori, a titolo di differenze retributive.
A sostegno della proposta opposizione, rileva: che il ha allegato al CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo un contratto di lavoro dipendente timbrato e firmato dalla IG.ra (legale rappresentante della opponente) e dei prospetti mensili Pt_3
sulle ore lavorate anch'essi timbrati e firmati dalla SI.ra ; che tali documenti Pt_3
sono falsi, posto che il timbro e la firma ivi apposti sono contraffatti;
di disconoscere dunque per intero i suddetti documenti;
che essa opponente non ha mai sottoscritto contratti con dipendenti diversi da quelli forniti dalla dott.ssa , Persona_1
consulente del lavoro della società da oltre 20 anni;
che, a far data dal 2010, la Dr. ha adottato un modello standardizzato che graficamente non è mai cambiato;
Per_1
che tutti i documenti firmati dalla suddetta recano un timbro aziendale sempre Pt_3 identico e completamente diverso (per caratteri, dimensione, inquadramento) da quello presente nella documentazione allegata al ricorso monitorio;
che il dedotto rapporto lavorativo è stato instaurato in data 1° febbraio 2020; che il contratto prodotto dal reca l'indicazione relativa al Bonus RE per un importo di € CP_1
100,00, laddove trattasi di bonus determinato per legge in nella misura massima mensile di € 80,00, presupponente comunque una serie di requisiti del lavoratore;
che il bonus di importo pari a € 100,00 (noto come Trattamento Integrativo) è stato introdotto solo in data 05.02.2020 dal DL 3/2020 e con decorrenza dal 01.07.2020; che essa opponente, pertanto, non avrebbe potuto logicamente sottoscrivere un contratto recante l'informazione relativa ad un importo che sarebbe stato determinato solo con normativa successiva;
che alla data del 11.12.2019 l'opposto risultava già dipendente di un'altra società (la Iblea Plast Srls) con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, cessato in data 16.01.2020; che il lavoratore opposto ha inoltrato domanda all' per il riconoscimento degli ANF in data 03.02.2020 con CP_2
decorrenza 01.02.2020; che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole dev'essere presentata direttamente all' esclusivamente in modalità telematica dal lavoratore CP_2
attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato;
che, pertanto, l'effettiva data di inizio del rapporto di lavoro deve ricondursi al mese di febbraio 2020 e non al dicembre 2019; che l'inizio del rapporto di lavoro ed il mancato svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario sono certificate dal documento scritto di pugno dal nel quale, alla data del CP_1
05.11.2020, quest'ultimo ha dichiarato l'inizio del rapporto di lavoro avvenuto nel mese di febbraio 2020 ed ha richiesto talune somme senza fare alcun riferimento a prestazioni di lavoro straordinario;
che nel presunto contratto sottoscritto tra le parti viene indicato come diretto superiore il IG. , marito della Persona_2
summenzionata , sprovvisto di alcun ruolo aziendale;
che la firma presente nei Pt_3
documenti prodotti dal appare ogni volta diversa e sempre apposta sotto il CP_1
timbro in modo tale da non essere immediatamente identificabile;
che il CP_1 ha allegato inoltra al ricorso una serie di schede orario, anch'esse false e contraffatte;
che il rapporto si è svolto invece secondo il registro presenze indicato nelle buste paga, mai state contestate dal lavoratore;
che da tali buste paga si ricava che il nel mese di febbraio 2020 ha lavorato 40 ore settimanali per tutte le CP_1
settimane presenti nel mese e nel mese di marzo 2020 ha lavorato regolarmente fino al giorno 23; che dal giorno 24 marzo la società, a seguito del Lock down nazionale imposto dal governo, ha dovuto sospendere interamente l'attività attivando gli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l'emergenza; che tutti i lavoratori dell'azienda sono stati posti in cassa integrazione dal 24 marzo 2020 al 23 maggio
2020; che nel mese di giugno 2020 l'opposto ha lavorato 40 ore settimanali come da busta paga allegata, fruendo di 3 giorni di ferie e nel mese di luglio 2020 ha lavorato
40 ore settimanali fino al giorno 25; che il , dal giorno 27 al giorno 31, è CP_1
stato posto nuovamente in cassa integrazione e nel mese di agosto 2020 goduto di n.
8 giorni di ferie effettive;
che nel mese di settembre 2020 il dipendente ha lavorato 40 ore settimanali per tutte le settimane presenti nel mese, così come nel mese di ottobre
2020; che mai il ha svolto lavoro straordinario;
che il lavoratore ha CP_1
ricevuto il corretto inquadramento al livello D del CCNL Lapidei – Aziende
Industriali, riguardante gli impiegati amministrativi che svolgono mansioni esecutive;
che il ha peraltro percepito una retribuzione superiore a quella CP_1
spettantegli; che detto lavoratore ha “percepito l'indennità di Cassa Integrazione unitamente agli assegni familiari direttamente dall' con accredito diretto sul CP_2
conto corrente personale”, sicchè “la richiesta del pagamento di queste mensilità in seno al procedimento monitorio rappresenta una truffa ai danni dello stato in quanto, tacendo l'aliunde perceptum, il lavoratore spera di poter ottenere due volte il pagamento delle retribuzioni relative a quei mesi”; che nei mesi di luglio ed agosto
2020 il ha lavorato solamente la mezza giornata di mattina;
di avere CP_1
“comunque deciso di retribuirlo per intero pro bono pacis ed al fine di incentivare il lavoratore”; che il lavoratore ha ricevuto inoltre, con la mensilità di agosto 2020, il pagamento di 26,6 giorni in luogo dei 25 spettanti contrattualmente;
che la richiesta del C.d. Bonus RE è infondata ed illegittima;
che il lavoratore opposto ha percepito somme eccedenti il dovuto ed allo stesso è stato fornito un telefono cellulare, il costo del quale va computato ai fini del calcolo della retribuzione erogata.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “ - Accogliere
l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare la falsità per contraffazione dei documenti prodotti dal e, per l'effetto, dichiararli inammissibili ed inutilizzabili e CP_1
per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per carenza di presupposti probatori;
- Accertare l'effettivo inizio del rapporto di lavoro ed il reale svolgimento dello stesso e, per l'effetto, dichiarare lo stesso iniziato in data 01.02.2020, dichiarare non dovute le somme chieste precedentemente, dichiarare non dovute le somme a titolo di lavoro straordinario, di ANF, di Bonus per i mesi indicati nel ricorso per Decreto Ingiuntivo opposto;
- Accertare le somme ricevute dal a titolo di integrazione per prestazioni di Cassa Integrazione CP_1
Guadagni Ordinaria e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare le somme a titolo di retribuzione (…) e fringe benefit (…) ricevute dal in più rispetto al lavoro prestato, dichiarare il CP_1
credito della ammontante ad € 2.784,00 oltre l'incidenza sugli Parte_2
istituti contrattuali differiti (ferie, 13°, permessi, tfr) o di quella maggiore/minore somma che il Giudice accerterà tramite CTU. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.
ha omesso di costituirsi in giudizio pur se ritualmente e Controparte_1
tempestivamente citato, sicchè dello stesso dev'essere dichiarata la contumacia.
************
L'odierno opposto ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della differenza tra la retribuzione asseritamente spettantegli (indicata nei prospetti mensili posti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo) e la retribuzione concretamente erogatagli (pari ad € 12.400,00 netti). La società odierna opponente deduce di avere corrisposto al CP_1
l'importo effettivamente dovutogli a titolo di retribuzione (del complessivo importo netto di € 12.400,00), disconoscendo formalmente la documentazione prodotta in giudizio da tale lavoratore.
Sul lavoratore che agisce per il pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo rivendicate grava l'onere di provare i presupposti fattuali di tale pretesa (quali l'avvenuto espletamento di lavoro straordinario o, più in generale, di un'attività attività lavorativa relativamente alla quale è dovuta una retribuzione di determinato ammontare).
Nell'ipotesi in esame, il ha affermato di non avere ricevuto CP_1
l'integrale versamento degli importi indicati in seno ai “prospetti mensili” versati in atti, asseritamente sottoscritti dal legale rappresentante della società opponente
( ) e comunque da quest'ultima provenienti. Controparte_3
La ha disconosciuto tanto i timbri quanto le Parte_2
sottoscrizioni a nome di apposte in calce ai suddetti documenti. Controparte_3
Il , rimasto contumace, non ha formulato alcuna istanza di CP_1
verificazione.
È rimasto pertanto inadempiuto l'onere (gravante sul lavoratore in quanto attore in senso sostanziale) di provare la consistenza dell'attività lavorativa svolta e, dunque, il proprio asserito diritto a percepire la retribuzione ricavabile dai più volte menzionati prospetti mensili.
La domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente va disattesa, in quanto non si configura alcun plausibile motivo per sostenere che la fattura prodotta in giudizio si riferisca al cellullare che la società stessa apoditticamente afferma di avere concesso in uso al;
alla stregua degli acquisiti elementi di prova, CP_1
non sembra inoltre ragionevole supporre che a detto dipendente sia stata erroneamente versata una somma di denaro superiore al dovuto.
In accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo di cui trattasi dev'essere revocato. Le spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide: in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo in oggetto;
rigetta la proposta domanda riconvenzionale;
condanna a rifondere al procuratore antistatario della società Controparte_1
opponente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.300,00, oltre € 118,50 per c.u.,
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 26 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 978/2021 R.G.C.L. promossa da (rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. S. Sammito) contro (contumace), avente ad Controparte_1
oggetto: retribuzione;
osserva
La propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 181/2021 notificatole su istanza di per il pagamento di € Controparte_1
9.736,07, oltre spese ed accessori, a titolo di differenze retributive.
A sostegno della proposta opposizione, rileva: che il ha allegato al CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo un contratto di lavoro dipendente timbrato e firmato dalla IG.ra (legale rappresentante della opponente) e dei prospetti mensili Pt_3
sulle ore lavorate anch'essi timbrati e firmati dalla SI.ra ; che tali documenti Pt_3
sono falsi, posto che il timbro e la firma ivi apposti sono contraffatti;
di disconoscere dunque per intero i suddetti documenti;
che essa opponente non ha mai sottoscritto contratti con dipendenti diversi da quelli forniti dalla dott.ssa , Persona_1
consulente del lavoro della società da oltre 20 anni;
che, a far data dal 2010, la Dr. ha adottato un modello standardizzato che graficamente non è mai cambiato;
Per_1
che tutti i documenti firmati dalla suddetta recano un timbro aziendale sempre Pt_3 identico e completamente diverso (per caratteri, dimensione, inquadramento) da quello presente nella documentazione allegata al ricorso monitorio;
che il dedotto rapporto lavorativo è stato instaurato in data 1° febbraio 2020; che il contratto prodotto dal reca l'indicazione relativa al Bonus RE per un importo di € CP_1
100,00, laddove trattasi di bonus determinato per legge in nella misura massima mensile di € 80,00, presupponente comunque una serie di requisiti del lavoratore;
che il bonus di importo pari a € 100,00 (noto come Trattamento Integrativo) è stato introdotto solo in data 05.02.2020 dal DL 3/2020 e con decorrenza dal 01.07.2020; che essa opponente, pertanto, non avrebbe potuto logicamente sottoscrivere un contratto recante l'informazione relativa ad un importo che sarebbe stato determinato solo con normativa successiva;
che alla data del 11.12.2019 l'opposto risultava già dipendente di un'altra società (la Iblea Plast Srls) con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, cessato in data 16.01.2020; che il lavoratore opposto ha inoltrato domanda all' per il riconoscimento degli ANF in data 03.02.2020 con CP_2
decorrenza 01.02.2020; che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole dev'essere presentata direttamente all' esclusivamente in modalità telematica dal lavoratore CP_2
attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato;
che, pertanto, l'effettiva data di inizio del rapporto di lavoro deve ricondursi al mese di febbraio 2020 e non al dicembre 2019; che l'inizio del rapporto di lavoro ed il mancato svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario sono certificate dal documento scritto di pugno dal nel quale, alla data del CP_1
05.11.2020, quest'ultimo ha dichiarato l'inizio del rapporto di lavoro avvenuto nel mese di febbraio 2020 ed ha richiesto talune somme senza fare alcun riferimento a prestazioni di lavoro straordinario;
che nel presunto contratto sottoscritto tra le parti viene indicato come diretto superiore il IG. , marito della Persona_2
summenzionata , sprovvisto di alcun ruolo aziendale;
che la firma presente nei Pt_3
documenti prodotti dal appare ogni volta diversa e sempre apposta sotto il CP_1
timbro in modo tale da non essere immediatamente identificabile;
che il CP_1 ha allegato inoltra al ricorso una serie di schede orario, anch'esse false e contraffatte;
che il rapporto si è svolto invece secondo il registro presenze indicato nelle buste paga, mai state contestate dal lavoratore;
che da tali buste paga si ricava che il nel mese di febbraio 2020 ha lavorato 40 ore settimanali per tutte le CP_1
settimane presenti nel mese e nel mese di marzo 2020 ha lavorato regolarmente fino al giorno 23; che dal giorno 24 marzo la società, a seguito del Lock down nazionale imposto dal governo, ha dovuto sospendere interamente l'attività attivando gli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l'emergenza; che tutti i lavoratori dell'azienda sono stati posti in cassa integrazione dal 24 marzo 2020 al 23 maggio
2020; che nel mese di giugno 2020 l'opposto ha lavorato 40 ore settimanali come da busta paga allegata, fruendo di 3 giorni di ferie e nel mese di luglio 2020 ha lavorato
40 ore settimanali fino al giorno 25; che il , dal giorno 27 al giorno 31, è CP_1
stato posto nuovamente in cassa integrazione e nel mese di agosto 2020 goduto di n.
8 giorni di ferie effettive;
che nel mese di settembre 2020 il dipendente ha lavorato 40 ore settimanali per tutte le settimane presenti nel mese, così come nel mese di ottobre
2020; che mai il ha svolto lavoro straordinario;
che il lavoratore ha CP_1
ricevuto il corretto inquadramento al livello D del CCNL Lapidei – Aziende
Industriali, riguardante gli impiegati amministrativi che svolgono mansioni esecutive;
che il ha peraltro percepito una retribuzione superiore a quella CP_1
spettantegli; che detto lavoratore ha “percepito l'indennità di Cassa Integrazione unitamente agli assegni familiari direttamente dall' con accredito diretto sul CP_2
conto corrente personale”, sicchè “la richiesta del pagamento di queste mensilità in seno al procedimento monitorio rappresenta una truffa ai danni dello stato in quanto, tacendo l'aliunde perceptum, il lavoratore spera di poter ottenere due volte il pagamento delle retribuzioni relative a quei mesi”; che nei mesi di luglio ed agosto
2020 il ha lavorato solamente la mezza giornata di mattina;
di avere CP_1
“comunque deciso di retribuirlo per intero pro bono pacis ed al fine di incentivare il lavoratore”; che il lavoratore ha ricevuto inoltre, con la mensilità di agosto 2020, il pagamento di 26,6 giorni in luogo dei 25 spettanti contrattualmente;
che la richiesta del C.d. Bonus RE è infondata ed illegittima;
che il lavoratore opposto ha percepito somme eccedenti il dovuto ed allo stesso è stato fornito un telefono cellulare, il costo del quale va computato ai fini del calcolo della retribuzione erogata.
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “ - Accogliere
l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare la falsità per contraffazione dei documenti prodotti dal e, per l'effetto, dichiararli inammissibili ed inutilizzabili e CP_1
per l'effetto dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per carenza di presupposti probatori;
- Accertare l'effettivo inizio del rapporto di lavoro ed il reale svolgimento dello stesso e, per l'effetto, dichiarare lo stesso iniziato in data 01.02.2020, dichiarare non dovute le somme chieste precedentemente, dichiarare non dovute le somme a titolo di lavoro straordinario, di ANF, di Bonus per i mesi indicati nel ricorso per Decreto Ingiuntivo opposto;
- Accertare le somme ricevute dal a titolo di integrazione per prestazioni di Cassa Integrazione CP_1
Guadagni Ordinaria e, per l'effetto, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertare le somme a titolo di retribuzione (…) e fringe benefit (…) ricevute dal in più rispetto al lavoro prestato, dichiarare il CP_1
credito della ammontante ad € 2.784,00 oltre l'incidenza sugli Parte_2
istituti contrattuali differiti (ferie, 13°, permessi, tfr) o di quella maggiore/minore somma che il Giudice accerterà tramite CTU. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.
ha omesso di costituirsi in giudizio pur se ritualmente e Controparte_1
tempestivamente citato, sicchè dello stesso dev'essere dichiarata la contumacia.
************
L'odierno opposto ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della differenza tra la retribuzione asseritamente spettantegli (indicata nei prospetti mensili posti a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo) e la retribuzione concretamente erogatagli (pari ad € 12.400,00 netti). La società odierna opponente deduce di avere corrisposto al CP_1
l'importo effettivamente dovutogli a titolo di retribuzione (del complessivo importo netto di € 12.400,00), disconoscendo formalmente la documentazione prodotta in giudizio da tale lavoratore.
Sul lavoratore che agisce per il pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo rivendicate grava l'onere di provare i presupposti fattuali di tale pretesa (quali l'avvenuto espletamento di lavoro straordinario o, più in generale, di un'attività attività lavorativa relativamente alla quale è dovuta una retribuzione di determinato ammontare).
Nell'ipotesi in esame, il ha affermato di non avere ricevuto CP_1
l'integrale versamento degli importi indicati in seno ai “prospetti mensili” versati in atti, asseritamente sottoscritti dal legale rappresentante della società opponente
( ) e comunque da quest'ultima provenienti. Controparte_3
La ha disconosciuto tanto i timbri quanto le Parte_2
sottoscrizioni a nome di apposte in calce ai suddetti documenti. Controparte_3
Il , rimasto contumace, non ha formulato alcuna istanza di CP_1
verificazione.
È rimasto pertanto inadempiuto l'onere (gravante sul lavoratore in quanto attore in senso sostanziale) di provare la consistenza dell'attività lavorativa svolta e, dunque, il proprio asserito diritto a percepire la retribuzione ricavabile dai più volte menzionati prospetti mensili.
La domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente va disattesa, in quanto non si configura alcun plausibile motivo per sostenere che la fattura prodotta in giudizio si riferisca al cellullare che la società stessa apoditticamente afferma di avere concesso in uso al;
alla stregua degli acquisiti elementi di prova, CP_1
non sembra inoltre ragionevole supporre che a detto dipendente sia stata erroneamente versata una somma di denaro superiore al dovuto.
In accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo di cui trattasi dev'essere revocato. Le spese processuali, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, difesa o eccezione, così decide: in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo in oggetto;
rigetta la proposta domanda riconvenzionale;
condanna a rifondere al procuratore antistatario della società Controparte_1
opponente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.300,00, oltre € 118,50 per c.u.,
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 26 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Claudia M. A. Catalano)