Art. 3.
All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:
quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10 , recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:
per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonche' le disponibilita' conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in una o piu' soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito))
All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:
quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10 , recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonche' dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:
per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonche' le disponibilita' conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all'art. 6 della legge 21 luglio 1965, n. 903;
per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare in una o piu' soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito))