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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/08/2025, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 17.6.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5068/21 R. G. sezione civile vertente TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Gaetano Milano;
Parte_1
APPELLANTE E
Controparte_1
in persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pt,, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Pasquale Izzo come in atti;
Controparte_2 APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di AVELLINO n. 1865/21 con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 397/20 notificata a mezzo PEC il 6.11.2020, relativa al verbale di contestazione 1/2020 elevato dai carabinieri di Teora, per la violazione del Decreto Legislativo 54/2011 e per il pagamento della sanzione di Euro 3.110,32 ed il relativo allegato verbale di sequestro amministrativo ( di nr. 75 bombolette schiuma spray denominate STREET da ml 250, riportanti l'indicazione Made in Italy;
nr. 99 Parte_2 bombolette schiuma spray denominate STREET PARTY LINE da ml 150, riportanti l'indicazione Made in Italy;
nr. 88 bombolette stelle filanti denominate SPRAY PARTY LINE da ml 83, riportanti l'indicazione Made in P.R.C.; materiale carnevalesco (giocattoli, parrucche, cappelli, maschere, ecc. in quanto “prodotti privi di marchio CE e delle previste indicazioni di Avvertenze), di cui aveva chiesto l'annullamento. Alla ricorrente era, tra l'altro, contestato che all'interno dei locali del suo esercizio commerciale era stata rinvenuta la ”disponibilità di materiale carnevalesco privo di marcatura CE e/o delle iscrizioni di legge previste dalla predetta normativa”, in particolare di bombolette di schiuma per stelle filanti e maschere, prive del marchio CE e poste in vendita a minori: Il primo giudice ha ritenuto infondate tutte le doglianze avanzate con l'atto di opposizione, ritenendo provata l'infrazione dal contenuto degli atti amministrativi senza che fosse stata fornita prova contraria. L'appellante ha censurato la sentenza deducendone l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la condotta contestata sebbene il materiale in questione non fosse stato posto in vendita a minori e comunque non fosse da ritienersi pericoloso. Ha sul punto evidenziato che “… La questione già affrontata a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 54/2011 dalla che ha Pt_3 chiesto ed ottenuto dal Ministero della Salute di poter cambiare la destinazione d'uso delle bombolette, evidenziando in etichetta che l'articolo non è un giocattolo ed è destinato ai maggiori di 14 anni. Nel caso di specie, il materiale sicuro non abbisogna del marchio CE impresso sull'involucro di vendita. Il Ministero ha accolto la predetta richiesta (vedi provvedimento allegato). Pertanto, la ricorrente non ha messo in vendita le bombolette schiuma a persone minori di età non commettendo alcuna violazione alla normativa in materia. La direttiva europea definisce giocattoli quei prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Fermo quanto innanzi, l'accertamento per la conformità alla norma di riferimento Europeo numero 1907/2006 è stato approntato per le 88 stelle filanti denominate da ml 83, con l'indicazione made in PRC, dalla certificazione Parte_4 CP_3 del 25/0172019 (allegato) la verifica attesta la conformità e la non infiammabilità. Le maschere nonché parrucche e cappelli (soprattutto quelle in lattice) contengono una concentrazione di ftalati inferiori allo 0,1%, ai sensi dell'art. 16, del Decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133 e, pertanto, sono regolari e scrupolosi rispetto alla normativa vigente anche ed in assenza di qualsivoglia prova contraria da parte di chi ha elevato il verbale che nel giudizio è formalmente attore. In definitiva l'accertamento è inammissibile, improcedibile, illegittimo ed infondato”. Si è doluta del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto delle prove offerte ed in particolare della documentazione prodotta in atti dalla ricorrente allegata telematicamente al ricorso in particolare fattura di acquisto della merce oggetto di giudizio numero 000764 del 5/02/2020; Missiva della del 25/02/2020 a seguito di Pt_3 richiesta di e Provvedimento del Ministero della Salute del 27/07/2009 che attesta la Parte_1 conformità della merce venduta, la categoria e la regolarità della vendita, il Rapporto di prova del Centro Servizi Tecnologici S.r.l. numero CST/G/RP-0061.19 Tuscania certificazione del 25/01/2019. Ha chiesto la riforma della sentenza gravata. Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame. La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa veniva infine assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è qui decisa. L'appello, meramente reiterative delle ragioni già fatte valere in primo grado, non può essere acoclto. Come già rilevato dal primo Giudice la condotta posta in essere, oltre che accertata pacificamente, non è neppure contestata. La ricorrente oggi appellante deduce, come già in primo grado e senza adeguatamente censurare la sentenza, l'esistenza di esimenti che non incidono sulla violazione contestata. L'organo accertatore ha rilevato che l'attività esponeva e deteneva per la vendita prodotti privi di marcatura CE e delle avvertenze prescritte, in violazione del D.L.vo n. 54/2011, tranne le bombolette spray non considerate giocattoli. E su questo non c'è alcuna contestazione, la stessa ha Pt_1 dichiarato agli accertatori di non essersene resa conto. Inoltre la merce sequestrata mancava anche di istruzioni e informazioni sulla sicurezza in italiano (art. 6, comma 2, D.L.vo n. 54/2011). L'opponente oggi appellante, duqnque, è stata sanzionata poiché i prodotti sequestrati non erano conformi alle norme sulla sicurezza dei giocattoli;
infatti, secondo l'art. 14, comma 1, D.L.vo 54/2011, i giocattoli devono recare la marcatura CE prima dell'immissione sul mercato, prescrizione non rispettata nel caso specifico. La responsabilità dell'opponente è quindi confermata sia per le 88 bombolette stelle filanti sia Parte_4 per il materiale carnevalesco sequestrato;
la documentazione prodotta dall'opponente ( missiva del Ministero) riguarda principalmente la conformità alla composizione chimica, come ben dedotto dall'appellata, e le indicazioni di uso, ma non copre tutti i rischi legati alla commercializzazione. Senza contare che al più riguarda quello specifico tipo di bomboletta – per cui comunque manca il marchio CE- ma non l'altra merce sequestrata. In definitiva, la sentenza di primo grado va confermata. Possono essere compensate le spese del grado, tenuto conto delle condizioni soggettive ed oggettive della fattispecie ( trattasi di piccolo esercizio di paese e di condotta probabilmente caratterizzata da debole elemento psicologico). Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi-della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello; Compensa le spese;
Contributo unificato come in motivazione.
Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025 Il Consigliere est. Il Presidente
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 17.6.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5068/21 R. G. sezione civile vertente TRA
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Gaetano Milano;
Parte_1
APPELLANTE E
Controparte_1
in persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante pt,, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Pasquale Izzo come in atti;
Controparte_2 APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di AVELLINO n. 1865/21 con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione 397/20 notificata a mezzo PEC il 6.11.2020, relativa al verbale di contestazione 1/2020 elevato dai carabinieri di Teora, per la violazione del Decreto Legislativo 54/2011 e per il pagamento della sanzione di Euro 3.110,32 ed il relativo allegato verbale di sequestro amministrativo ( di nr. 75 bombolette schiuma spray denominate STREET da ml 250, riportanti l'indicazione Made in Italy;
nr. 99 Parte_2 bombolette schiuma spray denominate STREET PARTY LINE da ml 150, riportanti l'indicazione Made in Italy;
nr. 88 bombolette stelle filanti denominate SPRAY PARTY LINE da ml 83, riportanti l'indicazione Made in P.R.C.; materiale carnevalesco (giocattoli, parrucche, cappelli, maschere, ecc. in quanto “prodotti privi di marchio CE e delle previste indicazioni di Avvertenze), di cui aveva chiesto l'annullamento. Alla ricorrente era, tra l'altro, contestato che all'interno dei locali del suo esercizio commerciale era stata rinvenuta la ”disponibilità di materiale carnevalesco privo di marcatura CE e/o delle iscrizioni di legge previste dalla predetta normativa”, in particolare di bombolette di schiuma per stelle filanti e maschere, prive del marchio CE e poste in vendita a minori: Il primo giudice ha ritenuto infondate tutte le doglianze avanzate con l'atto di opposizione, ritenendo provata l'infrazione dal contenuto degli atti amministrativi senza che fosse stata fornita prova contraria. L'appellante ha censurato la sentenza deducendone l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la condotta contestata sebbene il materiale in questione non fosse stato posto in vendita a minori e comunque non fosse da ritienersi pericoloso. Ha sul punto evidenziato che “… La questione già affrontata a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 54/2011 dalla che ha Pt_3 chiesto ed ottenuto dal Ministero della Salute di poter cambiare la destinazione d'uso delle bombolette, evidenziando in etichetta che l'articolo non è un giocattolo ed è destinato ai maggiori di 14 anni. Nel caso di specie, il materiale sicuro non abbisogna del marchio CE impresso sull'involucro di vendita. Il Ministero ha accolto la predetta richiesta (vedi provvedimento allegato). Pertanto, la ricorrente non ha messo in vendita le bombolette schiuma a persone minori di età non commettendo alcuna violazione alla normativa in materia. La direttiva europea definisce giocattoli quei prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Fermo quanto innanzi, l'accertamento per la conformità alla norma di riferimento Europeo numero 1907/2006 è stato approntato per le 88 stelle filanti denominate da ml 83, con l'indicazione made in PRC, dalla certificazione Parte_4 CP_3 del 25/0172019 (allegato) la verifica attesta la conformità e la non infiammabilità. Le maschere nonché parrucche e cappelli (soprattutto quelle in lattice) contengono una concentrazione di ftalati inferiori allo 0,1%, ai sensi dell'art. 16, del Decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133 e, pertanto, sono regolari e scrupolosi rispetto alla normativa vigente anche ed in assenza di qualsivoglia prova contraria da parte di chi ha elevato il verbale che nel giudizio è formalmente attore. In definitiva l'accertamento è inammissibile, improcedibile, illegittimo ed infondato”. Si è doluta del fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto delle prove offerte ed in particolare della documentazione prodotta in atti dalla ricorrente allegata telematicamente al ricorso in particolare fattura di acquisto della merce oggetto di giudizio numero 000764 del 5/02/2020; Missiva della del 25/02/2020 a seguito di Pt_3 richiesta di e Provvedimento del Ministero della Salute del 27/07/2009 che attesta la Parte_1 conformità della merce venduta, la categoria e la regolarità della vendita, il Rapporto di prova del Centro Servizi Tecnologici S.r.l. numero CST/G/RP-0061.19 Tuscania certificazione del 25/01/2019. Ha chiesto la riforma della sentenza gravata. Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto del gravame. La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024. La causa veniva infine assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è qui decisa. L'appello, meramente reiterative delle ragioni già fatte valere in primo grado, non può essere acoclto. Come già rilevato dal primo Giudice la condotta posta in essere, oltre che accertata pacificamente, non è neppure contestata. La ricorrente oggi appellante deduce, come già in primo grado e senza adeguatamente censurare la sentenza, l'esistenza di esimenti che non incidono sulla violazione contestata. L'organo accertatore ha rilevato che l'attività esponeva e deteneva per la vendita prodotti privi di marcatura CE e delle avvertenze prescritte, in violazione del D.L.vo n. 54/2011, tranne le bombolette spray non considerate giocattoli. E su questo non c'è alcuna contestazione, la stessa ha Pt_1 dichiarato agli accertatori di non essersene resa conto. Inoltre la merce sequestrata mancava anche di istruzioni e informazioni sulla sicurezza in italiano (art. 6, comma 2, D.L.vo n. 54/2011). L'opponente oggi appellante, duqnque, è stata sanzionata poiché i prodotti sequestrati non erano conformi alle norme sulla sicurezza dei giocattoli;
infatti, secondo l'art. 14, comma 1, D.L.vo 54/2011, i giocattoli devono recare la marcatura CE prima dell'immissione sul mercato, prescrizione non rispettata nel caso specifico. La responsabilità dell'opponente è quindi confermata sia per le 88 bombolette stelle filanti sia Parte_4 per il materiale carnevalesco sequestrato;
la documentazione prodotta dall'opponente ( missiva del Ministero) riguarda principalmente la conformità alla composizione chimica, come ben dedotto dall'appellata, e le indicazioni di uso, ma non copre tutti i rischi legati alla commercializzazione. Senza contare che al più riguarda quello specifico tipo di bomboletta – per cui comunque manca il marchio CE- ma non l'altra merce sequestrata. In definitiva, la sentenza di primo grado va confermata. Possono essere compensate le spese del grado, tenuto conto delle condizioni soggettive ed oggettive della fattispecie ( trattasi di piccolo esercizio di paese e di condotta probabilmente caratterizzata da debole elemento psicologico). Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi-della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Rigetta l'appello; Compensa le spese;
Contributo unificato come in motivazione.
Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2025 Il Consigliere est. Il Presidente