Art. 1. Articolo unico
All' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria e' tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo e' punita ai sensi del successivo articolo 390".
All' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria e' tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo e' punita ai sensi del successivo articolo 390".