Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1545/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice rel. nel procedimento R.G. 1545 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
CATERINO MICHELINA
e
, C.F. con il patrocinio dell'avv. DI CP_1 C.F._2
CATERINO MICHELINA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 14/04/2025 e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, CP_1 dalla quale è nata la figlia in data 22/07/2011, riconosciuta Persona_1
da entrambi.
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“-affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori;
Persona_1
-collocare la figlia minore in via prevalente presso la madre Persona_1 stabilendo che presso la stessa abbia/mantenga la propria residenza anagrafica;
-assegnare, conseguentemente, la casa familiare sita in Mirandola (MO) al n. 19, int. 2 di Via San Giovanni alla sig.ra che ne è, tra l'altro, già proprietaria in Parte_1
via esclusiva e che in via esclusiva ne paga il relativo mutuo (doc. 5);
-disporre che le decisioni di maggior interesse per la minore relative Persona_1 all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
mentre, per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (quali, per esempio, quelle relative alla gestione della quotidianità della minore), la responsabilità verrà esercitata separatamente da ciascun genitore;
-stabilire che il padre potrà vedere e stare con la figlia quando vorrà e, quantomeno, 2 giorni alla settimana, e comunque sempre nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici e ricreativi della minore;
stabilire che il padre potrà trascorrere con la figlia almeno due settimane, anche non consecutive, di ferie estive da concordare con la sig.ra quanto alle festività di Natale e Pasqua la ragazza le trascorrerà per metà con Pt_1 il padre e per la restante parte con la madre, tenendo in considerazione i giorni di chiusura della scuola;
-prevedere che il sig. continui a corrispondere la somma di € 550,00 mensili, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , nel giorno Persona_1 del mese in uso;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno seguente, stesso mese, dell'omologazione del presente accordo;
-stabilire che il sig. corrisponda altresì il 50% delle seguenti spese straordinarie CP_1 da sostenersi per la minore come da Protocollo del Tribunale di Persona_1
Modena che qui si richiama integralmente e che le parti espressamente dichiarano di conoscere;
pagina 2 di 3 -stabilire che la sig.ra percepisca al 100% l'AUU con decorrenza dal Parte_1 mese di omologazione del presente accordo e accredito sul conto corrente personale, in quanto genitore collocatario prevalente e anche in ragione del carico gravante sulla stessa che, di fatto, è il cargiver della minore affetta da una patologia Persona_1 genetica che richiede continui controlli e interventi anche miranti al rinforzo e tenuta muscolare (doc. 6);
-Spese vive e legali del professionista incaricato di prestare assistenza nella presente procedura a carico di entrambe le parti che, anche con la sottoscrizione del presente atto, ne assumono in solido l'obbligazione di pagamento. “
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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