Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4922 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del giorno
07/03/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Marcello Stanislao in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in S. Maria C.V. (CE) via Roberto
d'Angiò n. 50/52;
APPELLANTE
E
(c.f. 1 ) e per essa, quale procuratore speciale, giusta CP_1 P.IVA_1
procura speciale a rogito del Notaio Dott.ssa , del 14/07/2021, Persona_1
n 7349, registrata a Milano il 15/07/2021 al n. 63202 serie 1T (doc. 1), la
[...]
Società con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17 Controparte_2
(20159 – MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. , P.IVA_2
C.F. e a sua volta per essa, quale mandataria, giusta procura del P.IVA_2
12/01/2022, a rogito del Notaio Dott. , nn. 146061/37971, Persona_2
registrata a Milano il 14/01/2022 al n. 1952 serie 1T (doc. 2), Controparte_3
(già che ha cambiato denominazione a seguito di fusione per CP_3
incorporazione con mediante incorporazione del 30/09/2022 CP_4
C.F. ) rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su P.IVA_3
foglio separato ed allegato al presente atto in via telematica ai sensi dell'art. 10
DPR 123/2001 e successive modifiche, dall'Avv. Felicita Fenaroli, elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa, sito in Milano, Piazzetta
Guastalla, n. 11;
APPELLATA
Controparte_5
CP_6
APPELLATI- CONTUMACI
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 602/2024 pubblicata il 03/06/2024 in accoglimento dell'azione revocatoria domanda proposta da così Controparte_5
pronunciava: < estinzione delle stesse o decadenza dalle stesse;
− in accoglimento dell'azione revocatoria promossa ex art. 2901 c.c., pronuncia l'inefficacia della donazione stipulata tra e , con atto del Notaio Parte_1 CP_6 Persona_3
di Cassino in data 13.05.2015, rep. 71524, racc. 8744, trascritta nei Registri
Immobiliari di Caserta il 15.06.2015, al n. 12915, nei confronti - a seguito della cessione del credito garantito - della tramite la mandataria CP_1 [...]
e, per essa, la − dispone l'annotazione della Controparte_2 CP_3
presente sentenza in margine alla trascrizione di tale atto ex art. 2655 c.c.; − condanna e , in solido, a rifondere, in favore Parte_1 CP_6 CP_1
tramite la mandataria e, per essa, la
[...] Controparte_2 CP_3 le spese di lite, che liquida in euro 11.228,50 per compensi, oltre ad euro
[...]
545,00 per esborsi, 15% di spese generali, iva e cpa come per legge. >>
Proponeva appello citando le controparti a comparire per Parte_1
l'udienza del 24 febbraio 2025.
L'appellante non compariva all'udienza di prima comparizione del 28 febbraio
2025 così fissata ex art. 168 bis co.4 c.p.c. e neppure all'odierna udienza del 7 marzo 2025 a cui la Corte rinviava la causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c. con rituale avviso al difensore. A tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Va dichiarata la contumacia di e di non costituitisi Controparte_5 CP_6
in giudizio.
La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
Stante la costituzione di l'appellante va condannato alla rifusione CP_1
delle spese del grado da liquidare, sulla base del valore di causa (valore indeterminabile complessità media), nel minimo avuto riguardo alla decisione in rito;
nulla per le restanti parti che non hanno svolto attività defensionale.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, se dovuto, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4922 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, così provvede: - Dichiara improcedibile l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida in € 2.144,00 per compensi, oltre rimborso forfetario
[...]
nella misura del 15% ed accessorie di legge;
nulla per le spese per le restanti parti appellate che non hanno svolto attività defensionale;
- dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma il 07/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo