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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3603/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORETTI Parte_1 C.F._1
STEFANO con elezione di domicilio in VIALE BRIANZA, 31 20127 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PORETTI STEFANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. ) con il patrocinio C.F._3 Controparte_3 C.F._4 dell'avv. VIGO GIORGIA, con elezione di domicilio in VIA ALDO MORO, 8 20090 BUCCINASCO presso e nello studio dell'avv. VIGO GIORGIA
APPELLATO
OGGETTO: Proprietà
Le parti all'udienza del 10/12/2024 precisavano le seguenti conclusioni :
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma integrale dell'impugnata sentenza pagina 1 di 11 − Rilevata l'irritualità ed illegittimità della mancata concessione dei termini istruttori,
Voglia preliminarmente concedere un termine volto alla formulazione delle richieste istruttorie, da assumersi ai sensi dell'art. 359 c.c.
Nel merito, Voglia accogliere le domande già formulate con atto di citazione e pertanto accertata e dichiarata la violazione delle distanze minime di cui all'art 889 c.c.,
Voglia condannare i convenuti, ciascuno in ragione del proprio onere, alla rimozione delle tubature specificate in narrativa nonché delle tubature e impianti tutti come altresì rilevati nell'ambito dell'espletata CTU, posizionandole in modo conforme alle previsioni di legge e dunque almeno ad un metro dal confine dell'appartamento di proprietà dell'attore.
Ordinare la cessazione delle immissioni come descritte in premessa ovvero disporre le necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime, condannando i convenuti, ciascuno in ragione della propria responsabilità per come accertata nel corso del giudizio, a risarcire i danni subiti dall'attore, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Rigettare la richiesta di concessione di un termine volto alla formulazione delle richieste istruttorie, stante la mancata comparizione all'udienza del 24.03.2021 e l'inconferenza del richiamo all'art. 359
c.c.
IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO
-accertata e dichiarata la mancata violazione delle distanze minime di cui all'art. 889 c.c. delle tubature dei sigg. per inapplicabilità della suddetta norma al caso di specie, rigettare Controparte_4 integralmente l'appello proposto dal sig. con ogni effetto di legge, perché infondato Parte_1 in fatto e diritto per l'effetto, confermare la sentenza n. 7169/2022 del Tribunale di Milano, nella persona del dott. Alessandro Petrucci;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE
accertata e dichiarata l'insussistenza delle immissioni lamentate dall'attore e/o il mancato superamento della soglia della normale tollerabilità, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1 con ogni effetto di legge, perché infondato in fatto e diritto per l'effetto, confermare la
[...]
sentenza n. 7169/2022 del Tribunale di Milano, nella persona del dott. Alessandro Petrucci, ivi compresa la richiesta di risarcimento dei danni.
pagina 2 di 11 Con vittoria di spese legali.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza di primo grado compensare le spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo ha convenuto in Parte_2
giudizio e per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 Controparte_3 conclusioni: In via principale Accertata e dichiarata la violazione delle distanze minime di cui all'art
889 c.c., condannare i convenuti, ciascuno in ragione del proprio onere, alla rimozione delle tubature specificate in narrativa, posizionandole in modo conforme alle previsioni di legge e dunque almeno ad un metro dal confine dell'appartamento di proprietà dell'attore.Ordinare la cessazione delle immissioni come descritte in premessa ovvero disporre le necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime, condannando i convenuti, ciascuno in ragione della propria responsabilità per come accertata nel corso del giudizio, a risarcire i danni subiti dall'attore, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..
Si sono costituiti con comparsa di risposta telematica del 2 marzo 2021 Controparte_1 [...]
e instando;
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO: accertata e CP_2 Controparte_3 dichiarata la mancata violazione delle distanze minime di cui all'art. 889 c.c. delle tubature dei sigg. per inapplicabilità della suddetta norma al caso di specie, rigettare la domanda del Controparte_4 sig. volta alla rimozione delle tubature e al riposizionamento delle stesse all'interno Pt_1 dell'abitazione dei convenuti;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'insussistenza delle immissioni lamentate dall'attore e/o il mancato superamento della soglia della normale tollerabilità, rigettare la domanda attorea volta ad ottenere la cessazione delle immissioni e il risarcimento del danno. ”.
Senza attività istruttoria, il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 7169/2022 pubblicata in data
15/09/2022 con il seguente dispositivo:
“• rigetta le domande proposte da Parte_2
• condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_2 Controparte_1
e e liquidate in € 3.235,00 per compensi, oltre spese generali al CP_2 Controparte_3
15%, I.V.A. e C.P.A.. ”
pagina 3 di 11 Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
16.12.2022 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano
[...]
e contestando l'appello e chiedendo la Controparte_5 Controparte_3
conferma della sentenza. Alla prima udienza del 21.3.2023 la Corte, su istanza delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.5.2023. In ragione del collocamento a riposo del
Consigliere assegnatario di Schiaffino, con decreto presidenziale del 29.3.2023 la causa veniva riassegnata al giudice Ausiliario avv . Ponzio e, con successivo decreto presidenziale del 5.5.2023 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza di p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 30.5.2023. depositati gli scritti conclusionali, con ordinanza assunta nella camera di consiglio del 22.11.2023 e depositata il 9.12.2023 la Corte così provvedeva, “letti gli atti, ritenuto che, ai fini di una migliore comprensione dello stato dei luoghi e della verifica della compatibilità tra il rispetto delle distanze di cui all'art. 889 c.c. con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari, sia opportuno esperire una
C.T.U., rimette la causa sul ruolo e dispone CTU….” fissando l'udienza del 16.1.2024.
Con decreto presidenziale del 19.12.2023 la causa veniva riassegnata allo scrivente Consigliere, per cessazione dall'incarico del giudice ausiliario.
All'udienza del 22.2.2024 veniva conferito l'incarico al ctu. All'udienza del 9.7.2024 comparivano le parti unitamente al CTU, il quale dichiarava di non aver depositato l'elaborato poiché sembrava raggiunto un accordo transattivo fra le parti in relazione al quale veniva chiesto rinvio per il perfezionamento delle trattative. La Corte rinviava all'udienza del 29 ottobre 2024. Con istanza del 18 ottobre 2024 il rappresentava che il tentativo di conciliazione, lungo e laborioso, era naufragato e chiedeva a termini per il deposito della CTU al 5 gennaio 2025.
La Corte, in considerazione dell'anno di iscrizione a ruolo della causa, concedeva termini ristretti sino al 3 dicembre 2024 per il deposito della CTU e modificava l'udienza fissandola anche per la precisazione delle conclusioni al 10 dicembre 2024.
Tenutasi in forma cartolare, all'udienza la Corte tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di
50 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi, di rito e di Parte_1
merito:
1. La mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
2. Sulla violazione delle distanze ex art. 889 c.c.
3. Sull'immissione di rumori rilevanti ex art. 844 c.c.
pagina 4 di 11 Le doglianze sono specificamente indicate ed argomentate, con rigetto quindi dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex articolo 342 c pc formulata dalle parti appellate.
Il primo motivo d'appello non è fondato, dal momento che in primo grado il procuratore dell' attore, odierno appellante, era incorso in decadenza per non aver partecipato alla prima udienza di trattazione, celebrata in forma cartolare, in forza dei provvedimenti assunti dal giudice di prime cure, e conseguentemente non aveva chiesto la concessione dei termini per le memorie istruttorie di cui all'articolo 183 VI comma cpc.
La decisione del giudice deve in questa sede essere confermata, in quanto pronunciata sulla base della normativa indicata nella sentenza impugnata. Scrive sul punto il tribunale a pagina 3 della impugnata sentenza “l'attore è decaduto dalla facoltà di richiedere la concessione dei termini ex art. 183 coma sesto c.p.c. non avendo il suo patrono partecipato alla prima udienza di comparizione e trattazione svoltasi mediante trattazione scritta. Ora il Tribunale non può far altro che rievocare le ragioni espresse sul punto nelle ordinanze del 24 marzo e 1° aprile 2021 con le quali ha esposto la funzione del termine assegnato e le modalità di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.Il patrono attoreo ha depositato la propria nota scritta il 23 marzo 2021 ovvero dieci giorni dopo lo spirare del termine assegnato dal Tribunale ex art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ovvero quando la sua facoltà di partecipare all'udienza era terminata. Si tratta di una conclusione processuale che va al di là della qualificazione del termine in parola come perentorio o ordinatorio essendo la nota scritta una diversa modalità di partecipazione all'udienza alternativa a quella fisica e secondo il potere di sua direzione previsto in via generale dall'art. 175 c.p.c. in capo al Giudice”.
Il tribunale, quindi, ha ritenuto che parte attrice non avesse adeguatamente fornito elementi di prova in relazione alla domanda svolta, comunque analizzata sulla base dei documenti prodotti dalle parti ed ha rigettato la domanda non configurando alcuna violazione delle distanze legali ed immissioni nocive di rumori.
Questa Corte, nella prima ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, diversamente valutando la fattispecie, proprio sulla base degli elementi documentali acquisiti agli atti nel giudizio di primo grado ha ravvisato la necessità di meglio comprendere lo stato dei luoghi e verificare la compatibilità tra il rispetto delle distanze di cui all'art. 889 c.c. con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari ed ha disposto CTU, che, come chiarito nell'ordinanza del 16-18.1.2024, non era quindi volta a colmare carenze istruttorie di parte appellante, bensì proprio volta a comprendere la correttezza del ragionamento motivazionale contenuto nella sentenza impugnata.
pagina 5 di 11 Non è fondato anche il terzo motivo d'appello, dal momento che deve confermarsi la valutazione del giudice di prime di carenza di prova sulla domanda inerente alle immissioni, poiché nel giudizio di primo grado, proprio a causa della mancata comparizione della parte alla prima udienza cartolare, con conseguente successiva decadenza dalla articolazione di istanze istruttorie e mezzi di prova, non può trovare ingresso in questa sede d'appello lo sviluppo di questo profilo, rimasto in primo grado non dimostrato, nemmeno per presunzioni, e tale da non poter essere oggetto della CTU disposta in questa sede d'appello, finalizzata al solo accertamento della violazione delle distanze legali ipotizzabile dagli stessi elementi documentali prodotti con la citazione e le difese delle controparti.
E'quindi del tutto ininfluente ai fini della decisione della causa la produzione in questo grado d'appello di una perizia di parte, equiparabile ad una difesa tecnica astrattamente ammissibile, proprio inerente al profilo delle immissioni rumorose.
Le risultanze della CTU hanno, ad avviso della Corte, fornito elementi di valutazione che portano alla fondatezza dell'appello, con riferimento al secondo motivo d'appello, nei termini di seguito esposti.
Il quesito è stato così formulato, anche a seguito di richiesta di integrazione delle parti:
Dica il CTU, esaminati gli atti di causa e le condizioni delle unità immobiliari di proprietà di entrambe le parti in epoca anteriore e successiva allo spostamento del servizio igienico da parte CP_4
valutata tipologia ed epoca di costruzione dell'edificio, valutata l'evoluzione normativa in
[...] materia attinente al caso in esame, qualora rilevante ai fini del decidere, autorizzandolo se necessario ad accedere ai pubblici Uffici al fine di visionare documenti e richiederne copie: 1) Se l'ubicazione nella sede attuale del servizio igienico fosse l'unica praticabile in relazione alle caratteristiche dell'unità immobiliare e alla collocazione degli impianti, e, in caso positivo, se la collocazione del tubo oggetto di causa all'interno del muro comune confinante con la proprietà del Sig. fosse l'unica possibile in relazione alle caratteristiche del nuovo servizio igienico;
Pt_1
2) Se, in caso di risposta positiva, nel posizionamento del tubo siano state adottate misure idonee a eliminare o ridurre i pericoli che la previsione della distanza di cui all'art. 889 c.c. è finalizzata a scongiurare”.
Lo stato dei luoghi, osserva la Corte, è così configurato: le unità immobiliari delle parti sono confinanti ed, a seguito di ristrutturazione dell'immobile dei convenuti appellati, effettuata anteriormente all'acquisto dell'immobile da parte dell'attore appellante,
è stato spostato il bagno nella unità come segue: CP_4
SITUAZIONE ANTE RISTRUTTUTRAZIONE REBECCHI
pagina 6 di 11 SITUAZIONE POST RISTRUTTURAZIONE REBECCHI- CONFINE CON PROPRIETA'
Pt_1
pagina 7 di 11 Nel punto indicato con il cerchio bianco, proprio all'interno del muro a confine fra il locale bagno
(spostato) ed il muro del corridoio dell'appartamento è stata posizionata la tubatura di Pt_1
adduzione e scarico della doccia.
Scrive il CTU “Comunque la collocazione del tubo di adduzione e scarico acqua alla/dalla doccia del bagno degli Appellati non era certamente l'unica possibile in relazione alle nuove caratteristiche del servizio igienico. Tutto ciò però va visto anche alla luce della vetustà generale del palazzo, che è stato edificato negli anni 1912/1913 con caratteristiche degli impianti tipiche dell'epoca e distribuzione interna elementare e per ambienti di dimensioni e distribuzione superate rispetto alle moderne costruzioni civili. Tra l'altro le pareti divisorie tra appartamenti sono state costruite di spessore e caratteristiche oggi non accettabili per garantire adeguata insonorizzazione ed isolamento. Durante i sopralluoghi sono stati, comunque, fatti dei riscontri di percezione di rumorosità dall'appartamento in contemporanea con l'utilizzo della doccia del bagno di proprietà Pt_1
senza fare misurazioni strumentali, in quanto non previste dal quesito. Controparte_6
In particolare il bagno posto in adiacenza al corridoio ed al bagno dell'appartamento di proprietà Pt_1 si ricorda, ha la seguente disposizione interna degli apparecchi sanitari:
La doccia posta al termine del bagno presenta il tubo di carico acqua annegato nel muro divisorio tra le proprietà e verso il corridoio dell'appartamento dell'Appellante. Controparte_6 Pt_1
In partic i , il tavolato che contiene la suddetta tubazione ha uno spessore di circa cm 11,00 così come appare dalle fotografie allegate. Quindi il posizionamento del tubo di adduzione dell'acqua al soffione della doccia e lo scarico della doccia non rispettano la distanza di 100,00 cm di cui all'art. 889 c.c. con riferimento all'unità immobiliare di proprietà Pt_1
Il vecchio Regolamento Edilizio del Comune di Milano in vigore dal 20/10/1999 prevedeva all'art. 56 punto 5 “la distanza dai confini per i tubi dell'acqua potabile, dell'acqua lurida, del gas e simili, non deve essere inferiore a cm 100”. Gli appellati hanno edificato il bagno nell'attuale posizione nel 2015 ed il Regolamento Edilizio del Comune di Milano, in vigore dal 26/11/2014, adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 9 (seduta consiliare del 14/04/2014) approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 27 (seduta pagina 8 di 11 consiliare del 02/10/2014 ed aggiornato con Deliberazione di giunta n° 2542 del 29/12/2015 e con Determinazione Dirigenziale n° 8 del 03/02/2016 nulla prevedeva circa le distanze di cui all'art. 889 c.c. Premesso quindi che l'attuale sede del bagno degli Appellati non fosse l'unica praticabile, a parere del sottoscritto i Signori non hanno comunque adottato tutte le misure idonee ad eliminare Controparte_6
o ridurre i pericoli che la previsione della distanza di cui all'art. 889 c.c. è finalizzata a scongiurare e questo per quanto concerne la doccia oggi in essere nel bagno di proprietà” ( con sottolineature dell'estensore)”.
Ritiene questa Corte che, seppure il CTU affermi, immediatamente dopo le motivazioni sopra riportate che
“L'evoluzione però della normativa ed in particolare la non previsione da parte del Regolamento Edilizio del Comune di Milano entrato in vigore il 26/11/2014, prima dell'edificazione del bagno da parte degli Appellati (anno 2015), del rispetto delle distanze di cui all'art. 889 c.c. deve però far riflettere, anche in relazione all'anno di costruzione del fabbricato, e cioè 1912/1913,
sussista la violazione delle distanze legali ex art 889 c.c,, proprio per la adottata tecnica di realizzazione e costruzione del manufatto, ossia del tubo di carico e scarico della doccia, che è stato “annegato” all'interno di un muro divisorio fra le unità immobiliari, dello spessore di soli 11 cm, come risulta dalla
CTU e dalle foto ad essa allegate, cui si rimanda.
La Suprema Corte, già con la Sentenza n. 8801 del 20/08/1999 ha affermato che “la disposizione dell'art. 889 cod. civ. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.”
A tale pronuncia ne sono seguite altre conformi, l'ultima delle quali è l'Ordinanza n. 17549 del
28/06/2019 che ha affermato il medesimo principio.
Nel caso di specie, osserva questa Corte, seguendo le argomentazioni sviluppate dal Supremo Collegio nella motivazione della citata Ordinanza, la rigorosa osservanza dell'art. 889 c.c. non è irragionevole, considerando - alla luce dell'accertamento svolto dal ctu - che sia la posa della doccia che anche solo dei tubi di adduzione e scarico dell'acqua avrebbero potuto avere una diversa collocazione, che non pregiudicasse né gli interessi della parte convenuta né quelli dell'attore. Infatti se non può essere censurata da parte di questa Corte la nuova collocazione del bagno nell'appartamento può CP_4
tuttavia essere oggetto di censura la modalità con le quali è stata prevista la collocazione delle tubature, che, a parere di questo Collegio e secondo le risultanze della CTU, avrebbero dovuto non essere
“annegate” all'interno del muro divisorio con altra proprietà, bensì collocate esternamente, all'interno pagina 9 di 11 della proprietà dal momento che la posa dei tubi all'interno del muro divisorio appare una CP_4
condotta determinata da una scelta deliberata dai convenuti e non da esigenze inderogabili.
E' lo stesso CTU che scrive “una collocazione degli apparecchi sanitari diversa sarebbe possibile ed a tale proposito, per quanto concerne le tubazioni di carico e scarico della doccia, la transazione naufragata risolveva, in accordo tra le parti, il problema” e conclude affermando che “Comunque la collocazione del tubo di adduzione acqua e scarico alla/della doccia del bagno degli Appellati non era certamente l'unica possibile in relazione alle nuove caratteristiche del servizio igienico”, pertanto non si tratta, nel caso in esame, dell'unica scelta possibile e quindi di scelta inderogabile tale da determinare l'inosservanza dell'art 889 c.c..
Tale interpretazione è sicuramente conforme anche allo stato attuale della normativa regolamentare del
Comune di Milano.
Deve quindi trovare accoglimento il secondo motivo d'appello, e, in parziale riforma della impugnata sentenza, è fondata la domanda di accertamento e declaratoria della violazione delle distanze minime di cui all'art 889 c.c., e di condanna dei convenuti, “ciascuno in ragione del proprio onere”, alla rimozione delle tubature di carico e scarico alla/dalla doccia meglio specificate nella CTU, con riposizionamento esterno al muro di confine con la proprietà ed interno alla proprietà Pt_1 Controparte_6
L'esito della lite vede la soccombenza sostanziale e prevalente della parte appellata, che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del doppio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate. Non vengono riconosciute le spese per la fase istruttoria e di trattazione del giudizio di primo grado, in quanto non espletata dalla difesa del Pt_1
Le spese della CTU espletata in questo grado e liquidate come da provvedimento del 9.12.24 sono poste definitivamente a carico delle parti appellate, in ragione della loro soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro , e avverso la sentenza del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Tribunale di Milano n. 7169/2022 così provvede in sua riforma:
1. In parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado, accerta e dichiara la violazione delle distanze minime di cui all'art 889 c.c., e condanna , Controparte_1
e “ciascuno in ragione del proprio onere”, alla CP_2 Controparte_3
rimozione delle tubature di carico e scarico alla/dalla doccia meglio specificate nella CTU, con pagina 10 di 11 riposizionamento esterno al muro di confine con la proprietà ed interno alla proprietà Pt_1
Controparte_6
2. Conferma il rigetto della restante domanda;
3. Condanna , in solido, alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3
refusione delle spese processuali del giudizio in favore di così Parte_1
liquidate: per il primo grado in € 1.710,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, ed €
2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
per il secondo grado in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, €
3.045,00 per fase istruttoria ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. pone le spese della CTU a carico definitivo delle parti appellate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORETTI Parte_1 C.F._1
STEFANO con elezione di domicilio in VIALE BRIANZA, 31 20127 MILANO, presso e nello studio dell'avv. PORETTI STEFANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) , (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. ) con il patrocinio C.F._3 Controparte_3 C.F._4 dell'avv. VIGO GIORGIA, con elezione di domicilio in VIA ALDO MORO, 8 20090 BUCCINASCO presso e nello studio dell'avv. VIGO GIORGIA
APPELLATO
OGGETTO: Proprietà
Le parti all'udienza del 10/12/2024 precisavano le seguenti conclusioni :
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in riforma integrale dell'impugnata sentenza pagina 1 di 11 − Rilevata l'irritualità ed illegittimità della mancata concessione dei termini istruttori,
Voglia preliminarmente concedere un termine volto alla formulazione delle richieste istruttorie, da assumersi ai sensi dell'art. 359 c.c.
Nel merito, Voglia accogliere le domande già formulate con atto di citazione e pertanto accertata e dichiarata la violazione delle distanze minime di cui all'art 889 c.c.,
Voglia condannare i convenuti, ciascuno in ragione del proprio onere, alla rimozione delle tubature specificate in narrativa nonché delle tubature e impianti tutti come altresì rilevati nell'ambito dell'espletata CTU, posizionandole in modo conforme alle previsioni di legge e dunque almeno ad un metro dal confine dell'appartamento di proprietà dell'attore.
Ordinare la cessazione delle immissioni come descritte in premessa ovvero disporre le necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime, condannando i convenuti, ciascuno in ragione della propria responsabilità per come accertata nel corso del giudizio, a risarcire i danni subiti dall'attore, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese di lite per il doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
Rigettare la richiesta di concessione di un termine volto alla formulazione delle richieste istruttorie, stante la mancata comparizione all'udienza del 24.03.2021 e l'inconferenza del richiamo all'art. 359
c.c.
IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO
-accertata e dichiarata la mancata violazione delle distanze minime di cui all'art. 889 c.c. delle tubature dei sigg. per inapplicabilità della suddetta norma al caso di specie, rigettare Controparte_4 integralmente l'appello proposto dal sig. con ogni effetto di legge, perché infondato Parte_1 in fatto e diritto per l'effetto, confermare la sentenza n. 7169/2022 del Tribunale di Milano, nella persona del dott. Alessandro Petrucci;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE
accertata e dichiarata l'insussistenza delle immissioni lamentate dall'attore e/o il mancato superamento della soglia della normale tollerabilità, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1 con ogni effetto di legge, perché infondato in fatto e diritto per l'effetto, confermare la
[...]
sentenza n. 7169/2022 del Tribunale di Milano, nella persona del dott. Alessandro Petrucci, ivi compresa la richiesta di risarcimento dei danni.
pagina 2 di 11 Con vittoria di spese legali.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO
Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza di primo grado compensare le spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo ha convenuto in Parte_2
giudizio e per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 Controparte_3 conclusioni: In via principale Accertata e dichiarata la violazione delle distanze minime di cui all'art
889 c.c., condannare i convenuti, ciascuno in ragione del proprio onere, alla rimozione delle tubature specificate in narrativa, posizionandole in modo conforme alle previsioni di legge e dunque almeno ad un metro dal confine dell'appartamento di proprietà dell'attore.Ordinare la cessazione delle immissioni come descritte in premessa ovvero disporre le necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime, condannando i convenuti, ciascuno in ragione della propria responsabilità per come accertata nel corso del giudizio, a risarcire i danni subiti dall'attore, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..
Si sono costituiti con comparsa di risposta telematica del 2 marzo 2021 Controparte_1 [...]
e instando;
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO: accertata e CP_2 Controparte_3 dichiarata la mancata violazione delle distanze minime di cui all'art. 889 c.c. delle tubature dei sigg. per inapplicabilità della suddetta norma al caso di specie, rigettare la domanda del Controparte_4 sig. volta alla rimozione delle tubature e al riposizionamento delle stesse all'interno Pt_1 dell'abitazione dei convenuti;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: accertata e dichiarata l'insussistenza delle immissioni lamentate dall'attore e/o il mancato superamento della soglia della normale tollerabilità, rigettare la domanda attorea volta ad ottenere la cessazione delle immissioni e il risarcimento del danno. ”.
Senza attività istruttoria, il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 7169/2022 pubblicata in data
15/09/2022 con il seguente dispositivo:
“• rigetta le domande proposte da Parte_2
• condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_2 Controparte_1
e e liquidate in € 3.235,00 per compensi, oltre spese generali al CP_2 Controparte_3
15%, I.V.A. e C.P.A.. ”
pagina 3 di 11 Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione notificata il Parte_1
16.12.2022 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano
[...]
e contestando l'appello e chiedendo la Controparte_5 Controparte_3
conferma della sentenza. Alla prima udienza del 21.3.2023 la Corte, su istanza delle parti, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.5.2023. In ragione del collocamento a riposo del
Consigliere assegnatario di Schiaffino, con decreto presidenziale del 29.3.2023 la causa veniva riassegnata al giudice Ausiliario avv . Ponzio e, con successivo decreto presidenziale del 5.5.2023 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza di p.c.. La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 30.5.2023. depositati gli scritti conclusionali, con ordinanza assunta nella camera di consiglio del 22.11.2023 e depositata il 9.12.2023 la Corte così provvedeva, “letti gli atti, ritenuto che, ai fini di una migliore comprensione dello stato dei luoghi e della verifica della compatibilità tra il rispetto delle distanze di cui all'art. 889 c.c. con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari, sia opportuno esperire una
C.T.U., rimette la causa sul ruolo e dispone CTU….” fissando l'udienza del 16.1.2024.
Con decreto presidenziale del 19.12.2023 la causa veniva riassegnata allo scrivente Consigliere, per cessazione dall'incarico del giudice ausiliario.
All'udienza del 22.2.2024 veniva conferito l'incarico al ctu. All'udienza del 9.7.2024 comparivano le parti unitamente al CTU, il quale dichiarava di non aver depositato l'elaborato poiché sembrava raggiunto un accordo transattivo fra le parti in relazione al quale veniva chiesto rinvio per il perfezionamento delle trattative. La Corte rinviava all'udienza del 29 ottobre 2024. Con istanza del 18 ottobre 2024 il rappresentava che il tentativo di conciliazione, lungo e laborioso, era naufragato e chiedeva a termini per il deposito della CTU al 5 gennaio 2025.
La Corte, in considerazione dell'anno di iscrizione a ruolo della causa, concedeva termini ristretti sino al 3 dicembre 2024 per il deposito della CTU e modificava l'udienza fissandola anche per la precisazione delle conclusioni al 10 dicembre 2024.
Tenutasi in forma cartolare, all'udienza la Corte tratteneva la causa a sentenza assegnando i termini di
50 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche.
ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi, di rito e di Parte_1
merito:
1. La mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
2. Sulla violazione delle distanze ex art. 889 c.c.
3. Sull'immissione di rumori rilevanti ex art. 844 c.c.
pagina 4 di 11 Le doglianze sono specificamente indicate ed argomentate, con rigetto quindi dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex articolo 342 c pc formulata dalle parti appellate.
Il primo motivo d'appello non è fondato, dal momento che in primo grado il procuratore dell' attore, odierno appellante, era incorso in decadenza per non aver partecipato alla prima udienza di trattazione, celebrata in forma cartolare, in forza dei provvedimenti assunti dal giudice di prime cure, e conseguentemente non aveva chiesto la concessione dei termini per le memorie istruttorie di cui all'articolo 183 VI comma cpc.
La decisione del giudice deve in questa sede essere confermata, in quanto pronunciata sulla base della normativa indicata nella sentenza impugnata. Scrive sul punto il tribunale a pagina 3 della impugnata sentenza “l'attore è decaduto dalla facoltà di richiedere la concessione dei termini ex art. 183 coma sesto c.p.c. non avendo il suo patrono partecipato alla prima udienza di comparizione e trattazione svoltasi mediante trattazione scritta. Ora il Tribunale non può far altro che rievocare le ragioni espresse sul punto nelle ordinanze del 24 marzo e 1° aprile 2021 con le quali ha esposto la funzione del termine assegnato e le modalità di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta.Il patrono attoreo ha depositato la propria nota scritta il 23 marzo 2021 ovvero dieci giorni dopo lo spirare del termine assegnato dal Tribunale ex art. 221 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ovvero quando la sua facoltà di partecipare all'udienza era terminata. Si tratta di una conclusione processuale che va al di là della qualificazione del termine in parola come perentorio o ordinatorio essendo la nota scritta una diversa modalità di partecipazione all'udienza alternativa a quella fisica e secondo il potere di sua direzione previsto in via generale dall'art. 175 c.p.c. in capo al Giudice”.
Il tribunale, quindi, ha ritenuto che parte attrice non avesse adeguatamente fornito elementi di prova in relazione alla domanda svolta, comunque analizzata sulla base dei documenti prodotti dalle parti ed ha rigettato la domanda non configurando alcuna violazione delle distanze legali ed immissioni nocive di rumori.
Questa Corte, nella prima ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, diversamente valutando la fattispecie, proprio sulla base degli elementi documentali acquisiti agli atti nel giudizio di primo grado ha ravvisato la necessità di meglio comprendere lo stato dei luoghi e verificare la compatibilità tra il rispetto delle distanze di cui all'art. 889 c.c. con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari ed ha disposto CTU, che, come chiarito nell'ordinanza del 16-18.1.2024, non era quindi volta a colmare carenze istruttorie di parte appellante, bensì proprio volta a comprendere la correttezza del ragionamento motivazionale contenuto nella sentenza impugnata.
pagina 5 di 11 Non è fondato anche il terzo motivo d'appello, dal momento che deve confermarsi la valutazione del giudice di prime di carenza di prova sulla domanda inerente alle immissioni, poiché nel giudizio di primo grado, proprio a causa della mancata comparizione della parte alla prima udienza cartolare, con conseguente successiva decadenza dalla articolazione di istanze istruttorie e mezzi di prova, non può trovare ingresso in questa sede d'appello lo sviluppo di questo profilo, rimasto in primo grado non dimostrato, nemmeno per presunzioni, e tale da non poter essere oggetto della CTU disposta in questa sede d'appello, finalizzata al solo accertamento della violazione delle distanze legali ipotizzabile dagli stessi elementi documentali prodotti con la citazione e le difese delle controparti.
E'quindi del tutto ininfluente ai fini della decisione della causa la produzione in questo grado d'appello di una perizia di parte, equiparabile ad una difesa tecnica astrattamente ammissibile, proprio inerente al profilo delle immissioni rumorose.
Le risultanze della CTU hanno, ad avviso della Corte, fornito elementi di valutazione che portano alla fondatezza dell'appello, con riferimento al secondo motivo d'appello, nei termini di seguito esposti.
Il quesito è stato così formulato, anche a seguito di richiesta di integrazione delle parti:
Dica il CTU, esaminati gli atti di causa e le condizioni delle unità immobiliari di proprietà di entrambe le parti in epoca anteriore e successiva allo spostamento del servizio igienico da parte CP_4
valutata tipologia ed epoca di costruzione dell'edificio, valutata l'evoluzione normativa in
[...] materia attinente al caso in esame, qualora rilevante ai fini del decidere, autorizzandolo se necessario ad accedere ai pubblici Uffici al fine di visionare documenti e richiederne copie: 1) Se l'ubicazione nella sede attuale del servizio igienico fosse l'unica praticabile in relazione alle caratteristiche dell'unità immobiliare e alla collocazione degli impianti, e, in caso positivo, se la collocazione del tubo oggetto di causa all'interno del muro comune confinante con la proprietà del Sig. fosse l'unica possibile in relazione alle caratteristiche del nuovo servizio igienico;
Pt_1
2) Se, in caso di risposta positiva, nel posizionamento del tubo siano state adottate misure idonee a eliminare o ridurre i pericoli che la previsione della distanza di cui all'art. 889 c.c. è finalizzata a scongiurare”.
Lo stato dei luoghi, osserva la Corte, è così configurato: le unità immobiliari delle parti sono confinanti ed, a seguito di ristrutturazione dell'immobile dei convenuti appellati, effettuata anteriormente all'acquisto dell'immobile da parte dell'attore appellante,
è stato spostato il bagno nella unità come segue: CP_4
SITUAZIONE ANTE RISTRUTTUTRAZIONE REBECCHI
pagina 6 di 11 SITUAZIONE POST RISTRUTTURAZIONE REBECCHI- CONFINE CON PROPRIETA'
Pt_1
pagina 7 di 11 Nel punto indicato con il cerchio bianco, proprio all'interno del muro a confine fra il locale bagno
(spostato) ed il muro del corridoio dell'appartamento è stata posizionata la tubatura di Pt_1
adduzione e scarico della doccia.
Scrive il CTU “Comunque la collocazione del tubo di adduzione e scarico acqua alla/dalla doccia del bagno degli Appellati non era certamente l'unica possibile in relazione alle nuove caratteristiche del servizio igienico. Tutto ciò però va visto anche alla luce della vetustà generale del palazzo, che è stato edificato negli anni 1912/1913 con caratteristiche degli impianti tipiche dell'epoca e distribuzione interna elementare e per ambienti di dimensioni e distribuzione superate rispetto alle moderne costruzioni civili. Tra l'altro le pareti divisorie tra appartamenti sono state costruite di spessore e caratteristiche oggi non accettabili per garantire adeguata insonorizzazione ed isolamento. Durante i sopralluoghi sono stati, comunque, fatti dei riscontri di percezione di rumorosità dall'appartamento in contemporanea con l'utilizzo della doccia del bagno di proprietà Pt_1
senza fare misurazioni strumentali, in quanto non previste dal quesito. Controparte_6
In particolare il bagno posto in adiacenza al corridoio ed al bagno dell'appartamento di proprietà Pt_1 si ricorda, ha la seguente disposizione interna degli apparecchi sanitari:
La doccia posta al termine del bagno presenta il tubo di carico acqua annegato nel muro divisorio tra le proprietà e verso il corridoio dell'appartamento dell'Appellante. Controparte_6 Pt_1
In partic i , il tavolato che contiene la suddetta tubazione ha uno spessore di circa cm 11,00 così come appare dalle fotografie allegate. Quindi il posizionamento del tubo di adduzione dell'acqua al soffione della doccia e lo scarico della doccia non rispettano la distanza di 100,00 cm di cui all'art. 889 c.c. con riferimento all'unità immobiliare di proprietà Pt_1
Il vecchio Regolamento Edilizio del Comune di Milano in vigore dal 20/10/1999 prevedeva all'art. 56 punto 5 “la distanza dai confini per i tubi dell'acqua potabile, dell'acqua lurida, del gas e simili, non deve essere inferiore a cm 100”. Gli appellati hanno edificato il bagno nell'attuale posizione nel 2015 ed il Regolamento Edilizio del Comune di Milano, in vigore dal 26/11/2014, adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 9 (seduta consiliare del 14/04/2014) approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 27 (seduta pagina 8 di 11 consiliare del 02/10/2014 ed aggiornato con Deliberazione di giunta n° 2542 del 29/12/2015 e con Determinazione Dirigenziale n° 8 del 03/02/2016 nulla prevedeva circa le distanze di cui all'art. 889 c.c. Premesso quindi che l'attuale sede del bagno degli Appellati non fosse l'unica praticabile, a parere del sottoscritto i Signori non hanno comunque adottato tutte le misure idonee ad eliminare Controparte_6
o ridurre i pericoli che la previsione della distanza di cui all'art. 889 c.c. è finalizzata a scongiurare e questo per quanto concerne la doccia oggi in essere nel bagno di proprietà” ( con sottolineature dell'estensore)”.
Ritiene questa Corte che, seppure il CTU affermi, immediatamente dopo le motivazioni sopra riportate che
“L'evoluzione però della normativa ed in particolare la non previsione da parte del Regolamento Edilizio del Comune di Milano entrato in vigore il 26/11/2014, prima dell'edificazione del bagno da parte degli Appellati (anno 2015), del rispetto delle distanze di cui all'art. 889 c.c. deve però far riflettere, anche in relazione all'anno di costruzione del fabbricato, e cioè 1912/1913,
sussista la violazione delle distanze legali ex art 889 c.c,, proprio per la adottata tecnica di realizzazione e costruzione del manufatto, ossia del tubo di carico e scarico della doccia, che è stato “annegato” all'interno di un muro divisorio fra le unità immobiliari, dello spessore di soli 11 cm, come risulta dalla
CTU e dalle foto ad essa allegate, cui si rimanda.
La Suprema Corte, già con la Sentenza n. 8801 del 20/08/1999 ha affermato che “la disposizione dell'art. 889 cod. civ. relativa alle distanze da rispettare per pozzi, cisterne, fossi e tubi è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio, salvo che si tratti di impianti da considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da essere adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle moderne concezioni in tema di igiene.”
A tale pronuncia ne sono seguite altre conformi, l'ultima delle quali è l'Ordinanza n. 17549 del
28/06/2019 che ha affermato il medesimo principio.
Nel caso di specie, osserva questa Corte, seguendo le argomentazioni sviluppate dal Supremo Collegio nella motivazione della citata Ordinanza, la rigorosa osservanza dell'art. 889 c.c. non è irragionevole, considerando - alla luce dell'accertamento svolto dal ctu - che sia la posa della doccia che anche solo dei tubi di adduzione e scarico dell'acqua avrebbero potuto avere una diversa collocazione, che non pregiudicasse né gli interessi della parte convenuta né quelli dell'attore. Infatti se non può essere censurata da parte di questa Corte la nuova collocazione del bagno nell'appartamento può CP_4
tuttavia essere oggetto di censura la modalità con le quali è stata prevista la collocazione delle tubature, che, a parere di questo Collegio e secondo le risultanze della CTU, avrebbero dovuto non essere
“annegate” all'interno del muro divisorio con altra proprietà, bensì collocate esternamente, all'interno pagina 9 di 11 della proprietà dal momento che la posa dei tubi all'interno del muro divisorio appare una CP_4
condotta determinata da una scelta deliberata dai convenuti e non da esigenze inderogabili.
E' lo stesso CTU che scrive “una collocazione degli apparecchi sanitari diversa sarebbe possibile ed a tale proposito, per quanto concerne le tubazioni di carico e scarico della doccia, la transazione naufragata risolveva, in accordo tra le parti, il problema” e conclude affermando che “Comunque la collocazione del tubo di adduzione acqua e scarico alla/della doccia del bagno degli Appellati non era certamente l'unica possibile in relazione alle nuove caratteristiche del servizio igienico”, pertanto non si tratta, nel caso in esame, dell'unica scelta possibile e quindi di scelta inderogabile tale da determinare l'inosservanza dell'art 889 c.c..
Tale interpretazione è sicuramente conforme anche allo stato attuale della normativa regolamentare del
Comune di Milano.
Deve quindi trovare accoglimento il secondo motivo d'appello, e, in parziale riforma della impugnata sentenza, è fondata la domanda di accertamento e declaratoria della violazione delle distanze minime di cui all'art 889 c.c., e di condanna dei convenuti, “ciascuno in ragione del proprio onere”, alla rimozione delle tubature di carico e scarico alla/dalla doccia meglio specificate nella CTU, con riposizionamento esterno al muro di confine con la proprietà ed interno alla proprietà Pt_1 Controparte_6
L'esito della lite vede la soccombenza sostanziale e prevalente della parte appellata, che viene quindi condannata ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del doppio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate. Non vengono riconosciute le spese per la fase istruttoria e di trattazione del giudizio di primo grado, in quanto non espletata dalla difesa del Pt_1
Le spese della CTU espletata in questo grado e liquidate come da provvedimento del 9.12.24 sono poste definitivamente a carico delle parti appellate, in ragione della loro soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro , e avverso la sentenza del Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Tribunale di Milano n. 7169/2022 così provvede in sua riforma:
1. In parziale accoglimento della domanda formulata in primo grado, accerta e dichiara la violazione delle distanze minime di cui all'art 889 c.c., e condanna , Controparte_1
e “ciascuno in ragione del proprio onere”, alla CP_2 Controparte_3
rimozione delle tubature di carico e scarico alla/dalla doccia meglio specificate nella CTU, con pagina 10 di 11 riposizionamento esterno al muro di confine con la proprietà ed interno alla proprietà Pt_1
Controparte_6
2. Conferma il rigetto della restante domanda;
3. Condanna , in solido, alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3
refusione delle spese processuali del giudizio in favore di così Parte_1
liquidate: per il primo grado in € 1.710,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, ed €
2.905,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
per il secondo grado in € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva, €
3.045,00 per fase istruttoria ed € 3.470,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. pone le spese della CTU a carico definitivo delle parti appellate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
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