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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2759/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice rel. dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2759/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Valeriani Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza Corso Mazzini n. 62, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale - Dichiarare la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Pt_1
e .
[...] Controparte_1
-Disporre l'affidamento del figlio minore in via ESCLUSIVA alla madre con residenza presso quest'ultima, I genitori si impegnano ed obbligano ad assumere congiuntamente nei confronti del figlio le decisioni di maggiore importanza riguardanti salute, educazione, istruzione ed impegni ricreativi nel rispetto delle qualità intellettive e delle propensioni del minore. La potestà relativa alle
pagina 1 di 6 questioni di vita ordinaria sarà esercitata dal genitore col quale di volta in volta il ragazzo conviverà.
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qual Controparte_1
volta lo vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche, oltre a w end alternati, dal sabato mattina con impegno a riportarlo a casa dalla madre la domenica entro le ore 20,00.
Per quanto concerne le vacanze, il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. Per le corrispondenti festività Natalizie e Pasquali il minore trascorrerà il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro genitore al fine di gestire il ragazzo durante la sospensione dell'attività scolastica. I genitori potranno sempre, di comune accordo, derogare al calendario stabilito ai punti sopra indicati.
-Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 300,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il
Tribunale di Ravenna e l'Ordine degli Avvocati di Ravenna con obbligo di versamento diretto da parte del datore di lavoro considerato che il sig. non ha mai provveduto al versamento Controparte_1
del mantenimento come pure delle spese straordinarie.
-Si chiede sin da ora che venga pronunciata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Luco in data 31.07.2007”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
da con il quale contrasse matrimonio a Lugo (RA), il 31.03.2007, iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 5, p. I, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque il figlio il 25.01.2008 e Per_1
che il rapporto matrimoniale un tempo di reciproca soddisfazione era divenuto intollerabile anche a causa dell'allontanamento del resistente dalla casa coniugale avvenuto già a far data dall'anno 2010.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis .21 cpc adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e dichiarata la contumacia del resistente, la causa, dopo essere stata integrata dal deposito di relazione da parte dei
Servizi Sociali, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come sopra riportate, è stata rimessa in decisione al Collegio;
nel giudizio è intervenuto il P.M. che ha, successivamente, concluso come in atti.
pagina 2 di 6 Le circostanze addotte dalla ricorrente, l'allontanamento del resistente dalla coniugale a far data dall'anno 2010 e l'insistenza nella domanda di separazione comprovano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi.
Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Con riferimento all'affidamento del figlio minore (diciassettenne ormai prossimo alla maggiore Per_1
età) va premesso, invece, in diritto, che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie si legge dalla relazione dei Servizi Sociali che il padre di , dopo essersi Per_1
allontanato dalla casa coniugale ed essersi trasferito nel 2013 a Forlì, a far data dal marzo 2024 si sarebbe trasferito a Palma di Maiorca per svolgere il lavoro di cuoco.
“Nonostante i ripetuti tentativi da parte del Servizio Sociale di mettersi in contatto con il signor quest'ultimo non si è reso reperibile telefonicamente, comunicando con un messaggio CP_1
Par whatsapp all' di non dare la sua disponibilità nel collaborare con il Servizio scrivente e delegando tutti gli aspetti relativi al figlio alla figura materna. Tale atteggiamento mostra poca consapevolezza rispetto alle sue responsabilità genitoriali e alle criticità rispetto alla situazione attuale in cui versa il figlio”.
Emerge quindi dalla relazione dei Servizi Sociali il disinteresse paterno alle necessità morali e materiali del figlio minore, confermata dall'essere lo stesso rimasto contumace nel processo.
I Servizi rilevano come il diciassettenne mostri “fragilità in relazione al rapporto con entrambi i genitori riportando difficoltà nel gestire la convivenza con la madre e un vissuto di sofferenza rispetto alla lontananza della figura paterna”.
Alla luce delle risultanze della relazione suddetta e tenuto conto del fatto che è senza dubbio la madre, anche se nell'ambito di un rapporto connotato dai profili della conflittualità, a prendersi cura delle pagina 3 di 6 complessive necessità morali e materiali del figlio che con lei convive, deve in questa sede disporsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento del figlio presso di lei. Parte_1
Deve, inoltre, disporsi che i servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore vigilino e supportino il nucleo familiare mantenendo in essere l'intervento di educativa domiciliare e di supporto psicologico sia sul minore che sulla madre.
In ordine al diritto di visita paterno tenuto conto dell'età del figlio, quasi maggiorenne, si dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé ogni qual volta lo vorrà compatibilmente con le esigenze del Per_1
figlio ed i suoi impegni scolastici e comunque a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera entro le 20, nonché per tre giorni durante le vacanze pasquali, 7 giorni durante le vacanze natalizie e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minorenne va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie ha allegato di non avere lavorato per anni per avere dovuto seguire la Parte_1
madre invalida e di svolgere da poco tempo attività reperite tramite i Servizi Sociali che le garantiscono un reddito di circa € 155,00 al mese nonché di percepire l'assegno unico per il figlio ammontante ad €
170,00 mensili.
Allo stato invece il resistente risulta lavorare come cuoco a Palma di Maiorca, peraltro, stante la contumacia, non si conosce l'ammontare del reddito dello stesso.
Pertanto, tenuto conto a) delle documentate ed allegate condizioni economiche delle parti, b) del collocamento del figlio minorenne presso la madre, c) delle presumibili (art. 2729 c.c.) attuali esigenze di vita degli stesso figlio ormai vicino alla maggiore età, d) dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli in una misura quanto meno necessaria per soddisfare le primarie esigenze degli stessi, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
pagina 4 di 6 contribuire al mantenimento del figlio minorenne versando a entro il giorno 10 del mese, € Parte_1
300,00, rivalutabili annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale, con assegno unico universale interamente alla madre.
In merito alla richiesta di pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro se ne rileva l'inammissibilità prevedendo l'art. 473 bis .37 cpc specifica procedura stragiudiziale volta ad ottenere il suddetto versamento diretto che prescinde dall'intervento del Giudice.
Infine, deve rilevarsi come la ricorrente abbia proposto anche domanda cumulativa di divorzio.
Tale domanda, improcedibile sino al trascorrere del termine di mesi 12 dalla comparizione delle parti avanti al Giudice delegato ed al passaggio in giudicato della sentenza di separazione richiede pertanto la remissione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2759/23 RG, ogni diversa domanda ed istanza disattesa e rigettata, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Lugo (RA) il 31.03.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2007, atto n. 5, p. I;
b) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
c) dispone che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lugo per l'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato della stessa;
d) affida il figlio minorenne in via esclusiva a disponendone il collocamento presso la Per_1 Parte_1
stessa e prevede che i servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore vigilino e supportino il nucleo familiare mantenendo in essere l'intervento di educativa domiciliare e di supporto psicologico sia sul minore che sulla madre;
e) riconosce il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore ed in ogni caso a settimane alternate il sabato e la domenica fino alle 20, nonché per tre giorni durante le vacanze pasquali, 7 giorni durante le vacanze natalizie e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne Controparte_1
versando a entro il giorno 10 del mese, € 300,00, rivalutabili annualmente in base agli Parte_1
pagina 5 di 6 indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
f) assegno unico universale interamente alla madre;
g) dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro;
h) spese al definitivo i) rimette la causa in istruttoria ai fini della pronuncia di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice rel. dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2759/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Valeriani Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza Corso Mazzini n. 62, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale - Dichiarare la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Pt_1
e .
[...] Controparte_1
-Disporre l'affidamento del figlio minore in via ESCLUSIVA alla madre con residenza presso quest'ultima, I genitori si impegnano ed obbligano ad assumere congiuntamente nei confronti del figlio le decisioni di maggiore importanza riguardanti salute, educazione, istruzione ed impegni ricreativi nel rispetto delle qualità intellettive e delle propensioni del minore. La potestà relativa alle
pagina 1 di 6 questioni di vita ordinaria sarà esercitata dal genitore col quale di volta in volta il ragazzo conviverà.
Il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qual Controparte_1
volta lo vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche, oltre a w end alternati, dal sabato mattina con impegno a riportarlo a casa dalla madre la domenica entro le ore 20,00.
Per quanto concerne le vacanze, il padre potrà trascorrere con il figlio 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. Per le corrispondenti festività Natalizie e Pasquali il minore trascorrerà il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro genitore al fine di gestire il ragazzo durante la sospensione dell'attività scolastica. I genitori potranno sempre, di comune accordo, derogare al calendario stabilito ai punti sopra indicati.
-Il sig. verserà alla sig.ra la somma di € 300,00 a titolo di Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il
Tribunale di Ravenna e l'Ordine degli Avvocati di Ravenna con obbligo di versamento diretto da parte del datore di lavoro considerato che il sig. non ha mai provveduto al versamento Controparte_1
del mantenimento come pure delle spese straordinarie.
-Si chiede sin da ora che venga pronunciata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Luco in data 31.07.2007”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1
da con il quale contrasse matrimonio a Lugo (RA), il 31.03.2007, iscritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 5, p. I, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque il figlio il 25.01.2008 e Per_1
che il rapporto matrimoniale un tempo di reciproca soddisfazione era divenuto intollerabile anche a causa dell'allontanamento del resistente dalla casa coniugale avvenuto già a far data dall'anno 2010.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis .21 cpc adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e dichiarata la contumacia del resistente, la causa, dopo essere stata integrata dal deposito di relazione da parte dei
Servizi Sociali, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come sopra riportate, è stata rimessa in decisione al Collegio;
nel giudizio è intervenuto il P.M. che ha, successivamente, concluso come in atti.
pagina 2 di 6 Le circostanze addotte dalla ricorrente, l'allontanamento del resistente dalla coniugale a far data dall'anno 2010 e l'insistenza nella domanda di separazione comprovano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi.
Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Con riferimento all'affidamento del figlio minore (diciassettenne ormai prossimo alla maggiore Per_1
età) va premesso, invece, in diritto, che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figlio anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie si legge dalla relazione dei Servizi Sociali che il padre di , dopo essersi Per_1
allontanato dalla casa coniugale ed essersi trasferito nel 2013 a Forlì, a far data dal marzo 2024 si sarebbe trasferito a Palma di Maiorca per svolgere il lavoro di cuoco.
“Nonostante i ripetuti tentativi da parte del Servizio Sociale di mettersi in contatto con il signor quest'ultimo non si è reso reperibile telefonicamente, comunicando con un messaggio CP_1
Par whatsapp all' di non dare la sua disponibilità nel collaborare con il Servizio scrivente e delegando tutti gli aspetti relativi al figlio alla figura materna. Tale atteggiamento mostra poca consapevolezza rispetto alle sue responsabilità genitoriali e alle criticità rispetto alla situazione attuale in cui versa il figlio”.
Emerge quindi dalla relazione dei Servizi Sociali il disinteresse paterno alle necessità morali e materiali del figlio minore, confermata dall'essere lo stesso rimasto contumace nel processo.
I Servizi rilevano come il diciassettenne mostri “fragilità in relazione al rapporto con entrambi i genitori riportando difficoltà nel gestire la convivenza con la madre e un vissuto di sofferenza rispetto alla lontananza della figura paterna”.
Alla luce delle risultanze della relazione suddetta e tenuto conto del fatto che è senza dubbio la madre, anche se nell'ambito di un rapporto connotato dai profili della conflittualità, a prendersi cura delle pagina 3 di 6 complessive necessità morali e materiali del figlio che con lei convive, deve in questa sede disporsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre con collocamento del figlio presso di lei. Parte_1
Deve, inoltre, disporsi che i servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore vigilino e supportino il nucleo familiare mantenendo in essere l'intervento di educativa domiciliare e di supporto psicologico sia sul minore che sulla madre.
In ordine al diritto di visita paterno tenuto conto dell'età del figlio, quasi maggiorenne, si dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé ogni qual volta lo vorrà compatibilmente con le esigenze del Per_1
figlio ed i suoi impegni scolastici e comunque a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera entro le 20, nonché per tre giorni durante le vacanze pasquali, 7 giorni durante le vacanze natalizie e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio minorenne va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie ha allegato di non avere lavorato per anni per avere dovuto seguire la Parte_1
madre invalida e di svolgere da poco tempo attività reperite tramite i Servizi Sociali che le garantiscono un reddito di circa € 155,00 al mese nonché di percepire l'assegno unico per il figlio ammontante ad €
170,00 mensili.
Allo stato invece il resistente risulta lavorare come cuoco a Palma di Maiorca, peraltro, stante la contumacia, non si conosce l'ammontare del reddito dello stesso.
Pertanto, tenuto conto a) delle documentate ed allegate condizioni economiche delle parti, b) del collocamento del figlio minorenne presso la madre, c) delle presumibili (art. 2729 c.c.) attuali esigenze di vita degli stesso figlio ormai vicino alla maggiore età, d) dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli in una misura quanto meno necessaria per soddisfare le primarie esigenze degli stessi, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
pagina 4 di 6 contribuire al mantenimento del figlio minorenne versando a entro il giorno 10 del mese, € Parte_1
300,00, rivalutabili annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale, con assegno unico universale interamente alla madre.
In merito alla richiesta di pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro se ne rileva l'inammissibilità prevedendo l'art. 473 bis .37 cpc specifica procedura stragiudiziale volta ad ottenere il suddetto versamento diretto che prescinde dall'intervento del Giudice.
Infine, deve rilevarsi come la ricorrente abbia proposto anche domanda cumulativa di divorzio.
Tale domanda, improcedibile sino al trascorrere del termine di mesi 12 dalla comparizione delle parti avanti al Giudice delegato ed al passaggio in giudicato della sentenza di separazione richiede pertanto la remissione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2759/23 RG, ogni diversa domanda ed istanza disattesa e rigettata, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Lugo (RA) il 31.03.2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2007, atto n. 5, p. I;
b) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
c) dispone che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lugo per l'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato della stessa;
d) affida il figlio minorenne in via esclusiva a disponendone il collocamento presso la Per_1 Parte_1
stessa e prevede che i servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore vigilino e supportino il nucleo familiare mantenendo in essere l'intervento di educativa domiciliare e di supporto psicologico sia sul minore che sulla madre;
e) riconosce il diritto del padre di vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore ed in ogni caso a settimane alternate il sabato e la domenica fino alle 20, nonché per tre giorni durante le vacanze pasquali, 7 giorni durante le vacanze natalizie e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne Controparte_1
versando a entro il giorno 10 del mese, € 300,00, rivalutabili annualmente in base agli Parte_1
pagina 5 di 6 indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
f) assegno unico universale interamente alla madre;
g) dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto del mantenimento da parte del datore di lavoro;
h) spese al definitivo i) rimette la causa in istruttoria ai fini della pronuncia di divorzio come da separata ordinanza.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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