Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/03/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7764 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PRATTICO' Parte_1
ALESSANDRA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TAMBURRO Controparte_1
GIUSEPPE presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2023 parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 16/07/2005 in Caserta, dal
Per_ quale sono nati tre figli: (03.11.2006), (27.08.2008) e (13.01.2013) e chiedeva Per_2 Per_3
confermarsi la disciplina della separazione.
All'esito dell'udienza del 02.07.2024, disposta per la comparizione personale delle parti, veniva dichiarata la contumacia di parte resistente e confermata, in via provvisoria, la disciplina della separazione.
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio ma contestava le avverse richieste.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11.03.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
Preliminarmente va revocata la declaratoria di contumacia del resistente.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione consensuale pronunciata da questo Tribunale, con decreto di omologa del 22.02.2022, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
I. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.
2. lett. b), della Legge I dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la SI.ra
ed il SInor , ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1
stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
II. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto/obbligo di visita del sig. secondo il CP_1
seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola e fino alle ore 20.00, da concordare con la secondo le necessità dei minori e le Pt_1
esigenze lavorative dei genitori e due week end al mese con pernottamento;
il periodo Natalizio sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore dal giorno 23
Dicembre al giorno 30 Dicembre e dal giorno 31 Dicembre al giorno 6 Gennaio;
il periodo Pasquale sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore dal Sabato
Santo al Lunedi in Albis;
durante le ferie estive le minori dovranno trascorrere un periodo continuativo di giorni quindici con ciascun genitore con date da concordare 3
entro il 30 Maggio di ogni anno;
le modalità di visita e frequentazione saranno sempre, in ogni caso, subordinate alle esigenze contingenti ed al superiore interesse dei minori;
i coniugi concordemente si impegnano a non ostacolare in alcun modo la reciproca possibilità di armonica ed equilibrata frequentazione dei minori;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i coniugi concordemente convengono che gli accordi di cui al presente capo potranno essere modificati in forma di reciproco rispetto e secondo criteri di buon senso nel caso di diverse esigenze dei minori e/o di improcrastinabili diversi impegni dei genitori;
il diritto/obbligo di visita sarà sempre subordinato alla volontà dei figli.
III. Confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Caserta alla
Via Fonton n. 7, alla SI.ra , in quanto rispondente all'interesse Parte_1
della prole. Il sig. si impegna a liberare definitivamente il garage ancora CP_1
occupato da suoi effetti personali entro e non oltre giorni sette dalla pronuncia della sentenza di divorzio.
IV. Entrambe le parti si dichiarano economicamente autosufficienti.
V. Per ciò che attiene il mantenimento ordinario dei figli, confermare a
Per_ carico di a titolo di mantenimento per i figli , e Controparte_1 Per_2
l'obbligo a corrispondere la somma complessiva di € 840,00 mensili, pari Per_3 ad € 280,00 mensili per ciascun figlio, da versare entro il giorno cinque di ogni mese su Iban intestato alla sig.ra già noto. Detta somma sarà Parte_1
rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT.
VI. Stabilire il concorso in misura del 50% a carico di
[...]
per le spese straordinarie necessarie. Per tutte le altre eventuali spese CP_1
straordinarie a sostenersi, si farà completo riferimento alle linee guida del CNF del
29/11/2017, sia per l'identificazione della natura di spesa straordinaria sia per
l'individuazione dell'eventuale obbligatorietà della preventiva concertazione e per le modalità di rimborso che graverà nella misura del 50% su ciascun coniuge. Il sig.
si impegna a corrispondere la quota di sua spettanza mensilmente senza CP_1
ritardi a richiesta della signora Pt_1
VII. Quanto ad utenze, tasse e tariffe relative all'immobile confermare quanto già stabilito in sede di separazione.
VIII. Quanto al contratto di mutuo, lo stesso segue la disciplina contrattuale. La signora si impegna a versare importo pari alla metà della Pt_1 4
rata di mutuo su conto intestato a con IBAN Controparte_1
[...].
IX. Le spese di procedura sono integralmente compensate tra le parti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA il 16.07.2005 da nata il Parte_1
17/06/1975 in CASERTA (CE) e nato il [...] in Controparte_1
GERMANIA;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2005);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio dell'11/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese