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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2025, n. 7013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7013 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Bologna letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7013 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 05/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato IA RO avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 17 aprile 2024. La Corte distrettuale, ha osservato che, all'originale atto di appello trasmesso a mezzo pec in data 29 aprile 2024, non è stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, necessaria per procedere alla notifica del decreto di citazione a giudizio. Inoltre, in epigrafe all'atto di appello, il difensore aveva fatto una generica menzione ad una nomina in atti, senza alcun richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. Ha evidenziato che, solo in data 4 settembre 2024, e perciò successivamente alla proposizione dell'atto di gravame, il difensore dell'imputato aveva trasmesso, via pec, una copia dell'atto di appello della sentenza di primo grado, e inoltre la nomina per l'atto di appello, con dichiarazione di domicilio datata 29 aprile 2024. Pertanto, il deposito della nomina contenente l'elezione di domicilio, in data successiva alla proposizione dell'appello, evidentemente non rispettava le norme di cui all'articolo 581, comma 1 ter e comma 1 quater, cod.proc.pen., dovendosi perciò ritenere l'inammissibilità dell'impugnazione, come prescritto dalla norma. 2. IA RO, a mezzo del proprio difensore di fiducia propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi, appresso illustrati in ordine logico. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza di inammissibilità, per violazione di legge. In sede di deposito dell'atto di impugnazione il precedente difensore nonché procuratore speciale dava specificamente atto delle elezioni "domicilio del prevenuto, indicandole con l'espressione "come da nomina in atti". Il riferimento contenuto nel testo dell'impugnazione all'esistenza della elezione di domicilio, rende irragionevole la conclusione che non vi fosse stata elezione di domicilio da parte dell'imputato. Osserva altresì che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore, per aver fatto riferimento anche alla norma di cui all'articolo 581, comma 1 quater, codice procedura penale, atteso che la suddetta norma, riferitaimputato assente, non poteva essere considerata nel caso di specie, avendo l'imputato presenziato al giudizio di primo grado. 2.2 Con l'ulteriore motivo, eccepisce l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza della stessa, ove interpretata nel senso della necessità di una rinnovazione della elezione di domicilio al momento della proposizione dell'impugnazione. 2 9 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2. Le Sezioni Unite, all'udienza del 24 ottobre 2024, hanno risolto le questioni controverse relative alle seguenti questioni: a) se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione; b) se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo. La decisione delle Sezioni Unite, di cui si conosce solo l'informazione provvisoria, ha risolto il contrasto relativo al se la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogato oramai dalla legge n. 114 del 2024 a partire dal 25 agosto 2024 - andava depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dovesse essere necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza appellata oppure potesse essere integrata da un richiamo nell'atto di appello ad una precedente elezione. La soluzione del massimo Collegio nomofilattico è stata sintetizzata nei seguenti termini: riguardo alla questione sub a), la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; riguardo alla questione sub b), la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 3. Ai fini della soluzione della questione sottoposta al Collegio, deve essere anzitutto data applicazione al primo dei due principi enunciati dalle Sezioni Unite: il ricorso proposto rientra nel novero di quelli ai quali continua ad applicarsi l'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., oggi abrogato a seguito della legge n. 114 del 2024, essendo stato depositato in data antecedente al 25 agosto 2024. 3 Quindi, occorre valutare la fattispecie concreta in esame, alla luce del secondo principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui l'impugnazione deve contenere il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, idonea a consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Nel caso di specie, in difformità dai suddetti principi, l'atto d'appello non contiene il richiamo, espresso e specifico, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. Non può considerarsi idonea l'espressione "come da nomina in atti", che il ricorrente indica come apposta all'atto di appello, non essendo interpretabile quale richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, e in quanto priva di riferimenti in ordine alla collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La richiamata indicazione risulta generica, imprecisa e di equivoco significato quanto alla necessaria indicazione del domicilio e dell'atto in cui era stato eletto o dichiarato, non rispettando alcuno dei criteri di chiarezza prescritti dalle Sezioni Unite. L'insufficienza non è surrogabile dalla tardiva trasmissione effettuata il 4 settembre 2024, avvenuta in data successiva alla proposizione dell'impugnazione, in palese violazione della disposizione, applicabile ratione temporis, secondo la quale lo stesso atto di impugnazione avrebbe dovuto contenere il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La Corte Territoriale ha pertanto correttamente ritenuto l'inammissibilità dell'appello. 4. In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., il Collegio aderisce all'univoco orientamento di questa Corte, secondo cui la stessa questione è da ritenersi manifestamente infondata. L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non comporta, infatti, alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (vedi, Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900-01; da ultimo, Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, Gastone, non massimata). Si tratta di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (conf., tra le non massimate., Sez. 4., n. 674 del 2024, ud. 19.12.2023, 4 RT Florin;
Sez. 6, n. 223 del 2024, ud. 7.11.2023, Sechovcov;
Sez. 4, n. 37 del 2024, ud. 14.12.2023, Mallia).. Tale posizione esprime quell'esigenza di bilanciamento dei valori in gioco che anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo individua come chiave per radicare ragionevolmente e proporzionalmente le sanzioni di inammissibilità nel giudizio di cassazione;
in particolare, quelle ancorate a "sistemi di filtraggio" delle impugnazioni per ragioni formali di ordine procedurale, funzionali alla razionalizzazione del contenzioso ed alla necessità di assicurare un accesso qualitativamente controllato delle impugnazioni, affinché il giudice di esse possa preservare il suo ruolo e la sua funzione per assicurare la buona amministrazione della giustizia (cfr. Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Gambino, Rv. 285975 che richiama, tra l'altro, le sentenze della Corte Edu, Zubac c. Croazia, GC, del 5 aprile 2018; Succi c. Italia del 28 ottobre 2021 e LE e RJ c. Belgio del 21 settembre 2021). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 5 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Presi ente
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7013 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 05/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bologna, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato IA RO avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 17 aprile 2024. La Corte distrettuale, ha osservato che, all'originale atto di appello trasmesso a mezzo pec in data 29 aprile 2024, non è stata allegata la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, necessaria per procedere alla notifica del decreto di citazione a giudizio. Inoltre, in epigrafe all'atto di appello, il difensore aveva fatto una generica menzione ad una nomina in atti, senza alcun richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. Ha evidenziato che, solo in data 4 settembre 2024, e perciò successivamente alla proposizione dell'atto di gravame, il difensore dell'imputato aveva trasmesso, via pec, una copia dell'atto di appello della sentenza di primo grado, e inoltre la nomina per l'atto di appello, con dichiarazione di domicilio datata 29 aprile 2024. Pertanto, il deposito della nomina contenente l'elezione di domicilio, in data successiva alla proposizione dell'appello, evidentemente non rispettava le norme di cui all'articolo 581, comma 1 ter e comma 1 quater, cod.proc.pen., dovendosi perciò ritenere l'inammissibilità dell'impugnazione, come prescritto dalla norma. 2. IA RO, a mezzo del proprio difensore di fiducia propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi, appresso illustrati in ordine logico. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza di inammissibilità, per violazione di legge. In sede di deposito dell'atto di impugnazione il precedente difensore nonché procuratore speciale dava specificamente atto delle elezioni "domicilio del prevenuto, indicandole con l'espressione "come da nomina in atti". Il riferimento contenuto nel testo dell'impugnazione all'esistenza della elezione di domicilio, rende irragionevole la conclusione che non vi fosse stata elezione di domicilio da parte dell'imputato. Osserva altresì che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore, per aver fatto riferimento anche alla norma di cui all'articolo 581, comma 1 quater, codice procedura penale, atteso che la suddetta norma, riferitaimputato assente, non poteva essere considerata nel caso di specie, avendo l'imputato presenziato al giudizio di primo grado. 2.2 Con l'ulteriore motivo, eccepisce l'illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza della stessa, ove interpretata nel senso della necessità di una rinnovazione della elezione di domicilio al momento della proposizione dell'impugnazione. 2 9 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2. Le Sezioni Unite, all'udienza del 24 ottobre 2024, hanno risolto le questioni controverse relative alle seguenti questioni: a) se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione; b) se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo. La decisione delle Sezioni Unite, di cui si conosce solo l'informazione provvisoria, ha risolto il contrasto relativo al se la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogato oramai dalla legge n. 114 del 2024 a partire dal 25 agosto 2024 - andava depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dovesse essere necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza appellata oppure potesse essere integrata da un richiamo nell'atto di appello ad una precedente elezione. La soluzione del massimo Collegio nomofilattico è stata sintetizzata nei seguenti termini: riguardo alla questione sub a), la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; riguardo alla questione sub b), la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 3. Ai fini della soluzione della questione sottoposta al Collegio, deve essere anzitutto data applicazione al primo dei due principi enunciati dalle Sezioni Unite: il ricorso proposto rientra nel novero di quelli ai quali continua ad applicarsi l'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., oggi abrogato a seguito della legge n. 114 del 2024, essendo stato depositato in data antecedente al 25 agosto 2024. 3 Quindi, occorre valutare la fattispecie concreta in esame, alla luce del secondo principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, secondo cui l'impugnazione deve contenere il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, idonea a consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Nel caso di specie, in difformità dai suddetti principi, l'atto d'appello non contiene il richiamo, espresso e specifico, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. Non può considerarsi idonea l'espressione "come da nomina in atti", che il ricorrente indica come apposta all'atto di appello, non essendo interpretabile quale richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, e in quanto priva di riferimenti in ordine alla collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La richiamata indicazione risulta generica, imprecisa e di equivoco significato quanto alla necessaria indicazione del domicilio e dell'atto in cui era stato eletto o dichiarato, non rispettando alcuno dei criteri di chiarezza prescritti dalle Sezioni Unite. L'insufficienza non è surrogabile dalla tardiva trasmissione effettuata il 4 settembre 2024, avvenuta in data successiva alla proposizione dell'impugnazione, in palese violazione della disposizione, applicabile ratione temporis, secondo la quale lo stesso atto di impugnazione avrebbe dovuto contenere il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. La Corte Territoriale ha pertanto correttamente ritenuto l'inammissibilità dell'appello. 4. In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., il Collegio aderisce all'univoco orientamento di questa Corte, secondo cui la stessa questione è da ritenersi manifestamente infondata. L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non comporta, infatti, alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma si limita a regolare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (vedi, Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Terrasi, Rv. 285900-01; da ultimo, Sez. 3, n. 41244 del 04/07/2024, Gastone, non massimata). Si tratta di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (conf., tra le non massimate., Sez. 4., n. 674 del 2024, ud. 19.12.2023, 4 RT Florin;
Sez. 6, n. 223 del 2024, ud. 7.11.2023, Sechovcov;
Sez. 4, n. 37 del 2024, ud. 14.12.2023, Mallia).. Tale posizione esprime quell'esigenza di bilanciamento dei valori in gioco che anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo individua come chiave per radicare ragionevolmente e proporzionalmente le sanzioni di inammissibilità nel giudizio di cassazione;
in particolare, quelle ancorate a "sistemi di filtraggio" delle impugnazioni per ragioni formali di ordine procedurale, funzionali alla razionalizzazione del contenzioso ed alla necessità di assicurare un accesso qualitativamente controllato delle impugnazioni, affinché il giudice di esse possa preservare il suo ruolo e la sua funzione per assicurare la buona amministrazione della giustizia (cfr. Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Gambino, Rv. 285975 che richiama, tra l'altro, le sentenze della Corte Edu, Zubac c. Croazia, GC, del 5 aprile 2018; Succi c. Italia del 28 ottobre 2021 e LE e RJ c. Belgio del 21 settembre 2021). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 5 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il Presi ente