Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'udienza del 05/03/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3939/2017 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Caputo n° 241 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
-ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
-resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/11/2017, parte ricorrente esponeva:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. , p.iva , per l'anno 2011 per Controparte_2 P.IVA_1
102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che in data 28/06/2017 a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, la ricorrente ha appreso di non essere iscritta e/o di essere stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011;
CP_
- Che l' ha immotivatamente disconosciuto tali giornate lavorative;
- Che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto, che si allega.
CP_ Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a riscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente, e all'odierna udienza, veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
, chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori Parte_1
d'Orlando.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Va, preliminarmente, affermata la tempestività del ricorso.
Difatti, l'atto con cui il presunto disconoscimento delle giornate lavorative sarebbe stato portato a legale conoscenza della destinataria, consistente nel terzo elenco di variazione del 2014, contiene per il 2011 le n.102 giornate originarie (vedesi rigo 71 di pagina 8), sicché alcuna modifica né tantomeno cancellazione è evincibile dallo stesso, con la naturale conseguenza che nessuna decadenza può esser maturata con riguardo all'odierno oggetto del contendere.
Nel merito, la ricorrente lamenta di non aver più riscontrato le giornate lavorate, nell'annualità dedotta, dalla consultazione dell'estratto contributivo.
CP_ Dalla documentazione in atti, non risulta che l' abbia mai provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per l'annualità dedotta in giudizio.
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale, come si CP_ evince dalla produzione documentale dell' rigo 71 di pagina 8, dell'elenco prodotto.
Sul punto si è pronunziata la Corte di Appello di Messina con la sentenza n., 31/2021, sezione lavoro.
Pertanto, va riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici per l'anno 2011
e per n.102 giornate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della serialità, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1 provvede:
CP_
- Accoglie il ricorso, e, per l'effetto condanna l' a mantenere l'iscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2011 e per n.102 giornate.
CP_
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro
1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela
Bonina;
Così deciso in Patti, 05/03/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia