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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA BE, Presidente
MICELI RI, Relatore
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3168/2022 depositato il 07/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate- Riscossione - P.Iva
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3720/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 29/11/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170042099580 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170042099580 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180012991371 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180012991371 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180057127050 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180057127050 IVA-ALTRO 2015
- sull'appello n. 3527/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3720/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO e pubblicata il 29/11/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170042099580 TRIBUTI VARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180012991371 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180057127050 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 3720/2021 del 23.11.2021, depositata in segreteria il 29.11.2021, non notificata, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, ha accolto il ricorso proposto dalla sig. Resistente_1 e, per l'effetto, annullato le cartelle impugnate:
-cartella di pagamento n. 29620170042099580, (IRAP –IRPEF- ANNO DI IMPOSTA 2014)
-cartella di pagamento n. 29620180012991371 (IRFEF ed IVA ANNO DI IMPOSTA 2014 cartella di pagamento n. 29620180057127050 (IRPEF ED IVA- ANNO DI IMPOSTA 2015)
La Corte ha, inoltre, liquidato in euro 2.200,00 le spese di lite, oltre gli accessori dovuti per legge, ponendole a carico (e in solido) delle controparti costituite”.
Con l'appello iscritto al RGA n. 3168/ 2022 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3720/02/21 contro la sig.ra Resistente_1 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo:
- in via preliminare – in riforma della sentenza impugnata – di respingere il ricorso introduttivo di controparte;
- in via subordinata, di dichiarare esplicitamente il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio;
- con condanna alle spese del doppio grado di giudizio ed ex art 96 c.p.c. nel caso in cui controparte insista nelle sue difese.
Si è costituita la sig.ra Resistente_1, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto di:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di
Palermo e/o, comunque, rigettare le domande avversarie, confermando la sentenza di primo grado;
- in ogni caso confermare, con qualsiasi statuizione, la sentenza appellata ex adverso;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In data il 25/11/2024, su richiesta della parte resistente, questa Corte ha disposto la riunione del procedimento n. 3168/2022 a quello iscritto al n. 3527/22 che ha per oggetto l'appello proposto da Agenzia delle Entrate
- Riscossione contro la Sig. ra Resistente_1 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo avverso la medesima sentenza n. 3720/2021 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 29/11/2021.
In particolare, con l'appello iscritto al RGA n. 3527/22, l'Agenzia Entrate Riscossione ha chiesto:
-di ritenere e dichiarare l'erroneità, con conseguente annullamento, della sentenza n.3720/2021 del
23.11.2021, depositata in segreteria il 29.11.2021, non notificata, della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, emessa nell'ambito del procedimento recante R.G.R. 2832/2019;
-ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado, per intempestività ex art. 21, comma 1, d. lgs. 546/1992;
-ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso di primo grado;
-conseguentemente dichiarare legittima la procedura di riscossione;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Nell'ambito del procedimento si è costituita la sig.ra Resistente_1, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto di:
-dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o, comunque, rigettare le domande avversarie, confermando la sentenza di primo grado;
- in ogni caso confermare, con qualsiasi statuizione, la sentenza appellata ex adverso;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. La Corte, all'udienza del 24 marzo, 2025 ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello iscritto al RGA n. 3168/2022, l'Agenzia lamenta la violazione del combinato disposto dell' art. 19 – 14 e 21 del D.lgs. 546 del 1992 – e art 2697 c.c. - art. 36 bis DPR 600 del 1973 ed ex art. 54 bis DPR
633 del 1972 ed art. 6, comma 5, della L. 212/2000.
A parere dell'Ufficio, i giudici di primo grado avrebbero “resettato” cartelle di pagamento di importo peraltro non indifferente puntando su presunti - ma inesistenti – vizi di notifica delle cartelle di pagamento nn.
29620180012991371 e 29620170042099580, sui quali avrà modo di controreplicare opportunamente l'Agente di Riscossione, del resto parte convenuta nel presente giudizio, avallando la già argomentata palese tardività del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, nonché la tempestività del recupero a tassazione e regolarità della notifica.
Inoltre, l'Ufficio contesta anche l'annullamento della cartella n. 2962018 0057127050/000 che la CTP vorrebbe imputare a una presunta ed insussistente responsabilità dell'Ufficio in quanto - a suo dire - non si tratta di dati meramente liquidati a seguito di presentazione dichiarazione ed omessi e/o tardivi versamenti del quantum dichiarato. L'Ufficio appellante ritiene, invece, che non vi sia alcunché di “variato” dalla liquidazione ex art. 36 bis DPR
600 del 1973 ed ex art. 54 bis DPR 633 del 1972, come chiaramente emergerebbe dalla documentazione allegata all'intervento volontario dall'Ufficio sin dal primo grado di giudizio. Pertanto, l'Ufficio non aveva nessun obbligo di invio delle comunicazioni, poiché in tutti i casi in oggetto è stato effettuato un semplice riscontro tra quanto dichiarato dalla ricorrente e quanto effettivamente posto in essere dalla stessa.
Tanto precisato, l'Agenzia delle Entrate afferma di aver comunque provveduto all'invio delle comunicazioni d'irregolarità sulle dichiarazioni liquidate, come si evincerebbe da tutta la documentazione allegata sin dal primo grado di giudizio. Infatti, nonostante l'Ufficio avrebbe ben potuto non inviare alcuna comunicazione d'irregolarità, non trattandosi, nei casi sopra esposti, di incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni, ma semplicemente di versamenti dichiarati e mai effettuati, comunque, ha provveduto ad inviarle.
L'Ufficio afferma, inoltre, di aver inviato tali comunicazioni al domicilio fiscale dichiarato dalla contribuente e risultante dall'Anagrafe Tributaria (cfr. All. 11 all'intervento di Ufficio). Difatti, la Sig.ra Resistente_1 ha variato il proprio domicilio fiscale dal 14/09/2019. Prima di tale data e precisamente dal 22/02/1990, la contribuente dichiarava di avere il proprio domicilio fiscale in Indirizzo_1 , Indirizzo_2 - Palermo (PA), indirizzo presso il quale sono state inviate tutte le comunicazioni d'irregolarità sopra menzionate. Di conseguenza, la circostanza che a tale indirizzo la contribuente non fosse presente, non comporterebbe alcuna responsabilità dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con l'appello iscritto al n. 3527/22, ha proposto due motivi di impugnazione:
1- Il primo relativo alla inammissibilita' del ricorso per intempestivita' della proposizione. Infatti, già nel primo grado di giudizio, l'Agente della Riscossione aveva eccepito la tardività del ricorso, limitatamente alle cartelle nn. 29620170042099580/000 e 29620180012991371/000, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica avvenuta in data 19.11.2018 e 07.011.2018, e non in data 05.04.2019, contrariamente a quanto affermato da controparte.
2- Il secondo relativo alla legittimita' della procedura di riscossione, ritenendo che l'errato accoglimento del ricorso per i motivi suindicati ha comportato l'omesso esame delle eccezioni di merito sollevate in primo grado dall'Agente della riscossione e che, pertanto sono riproposte in appello, in quanto non rinunciate.
I motivi di appello proposti sono tutti infondati.
In via preliminare, risulta determinante la verifica della regolarità o meno della notifica delle cartelle impugnate, che l'Agente della riscossione afferma di aver debitamente eseguito, rispettivamente, nelle date del 19/11/2018 e il 7/11/2018 e non, come sostenuto dalla contribuente, in data 5/4/2019.
A tal proposito, va riconosciuta la correttezza della motivazione del primo Giudice, nella misura in cui riconosce che dall'esame della documentazione prodotta in copia da Società_1 risulta che le cartelle sono state consegnate al portiere dello stabile all'interno del quale risiede la ricorrente, ma non risulta prodotta la valida prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica, espressamente richiesta, ai fini del perfezionamento della notificazione, dall'art. 139, comma 4, c.p.c., e dall'art. 60, comma 1, del DPR n.
600/1973.
Di conseguenza, secondo quanto previsto anche dall' indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato, la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita, a pena di nullità, dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma
4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2021, n. 9393; Cass. Sez.
5, 27 gennaio 2022, n. 2377).
Ebbene, in riferimento al caso di specie il Collegio ha correttamente reputato non idonea, al fine di provare l'effettivo invio della raccomandata informativa, la documentazione prodotta nel presente giudizio dalla società Società_1 , la quale si è limitata al deposito di una distinta contenente un elenco di raccomandate con diversi destinatari, che non può ritenersi prova valida dell'effettivo adempimento prescritto dalla legge, in assenza di qualsiasi attestazione dell'Ufficio postale.
D'altronde, la Cassazione è di recente tornata a pronunciarsi sul tema affermando che : In tema di notifica delle cartelle di pagamento, ai fini della prova dell'invio della raccomandata informativa, nessun rilievo può essere attribuito alla distinta delle raccomandate, nella quale sono riportati i dati relativi alla spedizione, trattandosi di modulo contenente indicazioni fornite dall'agente della riscossione - dunque, dalla stessa parte che intende avvalersene -, e non già dall'Banca_1 che ha sottoscritto l'atto di notifica (Cass., Ord., n. 21947 del 30/07/2025).
Di conseguenza, in mancanza di valida prova del perfezionamento della procedura di notifica delle cartelle impugnate nelle date indicate dall'Agente della riscossione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività prospettata sia dall'Agenzia delle entrate sia da Società_1. Infatti, nel processo tributario, se il resistente contesta la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale, invece, l'A.F. è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (Cass. n. 10209 del 2019).
A ciò si aggiunge che la mancata prova della notifica nelle date indicate dall'Agente della Riscossione, comporta anche la violazione del termine di cui all'art. 25, comma 1, del DPR n. 602/1973, in base al quale il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Pertanto, il Collegio di primo grado ha correttamente accolto il ricorso e annullato le cartelle n. 296 2017
00420995 80/000 e n. 296 2018 00129913 71/000, in quanto le stesse, a pena di decadenza, dovevano essere notificate validamente entro il 31/12/2018, circostanza non provata da ADER.
Va inoltre considerato che anche per quanto riguarda l'invio delle comunicazioni di irregolarità, risulta corretta la decisione dei primi Giudici. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia, nel caso di specie, è evidente che tutte le cartelle impugnate non hanno contenuto meramente liquidatorio di somme dichiarate (ma asseritamente non versate) dalla contribuente, ma sono relative, come si legge testualmente, a rettifiche dei dati contenuti nella dichiarazione.
In tal senso, l'orientamento della Cassazione è chiaro nel ritenere che che l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis, comma 3, del D.P.R 600 del 1973, e dall'art 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente qualora si tratti "di un controllo meramente cartolare,sulla base di dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo", ma non nell'ipotesi in cui richieda rettifiche dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ne comporta la nullità ex art. 6, comma 5, della L n. 212 del 2000 (Cass.,
Sent. n.1711 dcl 2018; Ord. n. 9759/24)».
Pertanto, in conformità a quanto richiesto dalla Giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, l'invio comunicazioni di irregolarità risultava necessario.
D'altronde, al fine di provarne la regolare notifica alla contribuente, la documentazione prodotta dall'Ufficio non risulta sufficiente. Si tratta, infatti, di atti meramente interni all'Ufficio, e, in particolare, di tre stampe tratte dall'Anagrafe (relative alle comunicazioni di irregolarità in questione), nelle quali si legge – tra l'altro – che il destinatario è stato ritenuto “sconosciuto/trasferito”.
Di conseguenza, come già riconosciuto dai Giudici di primo grado, tale documentazione di carattere interno, in assenza della produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento, non può assolutamente considerarsi valido elemento probatorio dell'avvenuta notifica.
La Corte, pertanto, rigetta entrambi gli appelli proposti e conferma la sentenza impugnata. In ragione della soccombenza condanna gli appellanti a rifondere alla resistente le spese del presente grado del giudizio, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Palermo e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e condanna entrambe alla rifusione, in favore della contribuente, delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in euro 2.200,00 a carico di ciascuna delle parti soccombenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di Consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Prof.ssa Maria Miceli Avv. Bernardo Mattarella
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MA BE, Presidente
MICELI RI, Relatore
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3168/2022 depositato il 07/06/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate- Riscossione - P.Iva
elettivamente domiciliato presso domicilio difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3720/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 29/11/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170042099580 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170042099580 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180012991371 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180012991371 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180057127050 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180057127050 IVA-ALTRO 2015
- sull'appello n. 3527/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3720/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO e pubblicata il 29/11/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170042099580 TRIBUTI VARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180012991371 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180057127050 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 3720/2021 del 23.11.2021, depositata in segreteria il 29.11.2021, non notificata, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, ha accolto il ricorso proposto dalla sig. Resistente_1 e, per l'effetto, annullato le cartelle impugnate:
-cartella di pagamento n. 29620170042099580, (IRAP –IRPEF- ANNO DI IMPOSTA 2014)
-cartella di pagamento n. 29620180012991371 (IRFEF ed IVA ANNO DI IMPOSTA 2014 cartella di pagamento n. 29620180057127050 (IRPEF ED IVA- ANNO DI IMPOSTA 2015)
La Corte ha, inoltre, liquidato in euro 2.200,00 le spese di lite, oltre gli accessori dovuti per legge, ponendole a carico (e in solido) delle controparti costituite”.
Con l'appello iscritto al RGA n. 3168/ 2022 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 3720/02/21 contro la sig.ra Resistente_1 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiedendo:
- in via preliminare – in riforma della sentenza impugnata – di respingere il ricorso introduttivo di controparte;
- in via subordinata, di dichiarare esplicitamente il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio;
- con condanna alle spese del doppio grado di giudizio ed ex art 96 c.p.c. nel caso in cui controparte insista nelle sue difese.
Si è costituita la sig.ra Resistente_1, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto di:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di
Palermo e/o, comunque, rigettare le domande avversarie, confermando la sentenza di primo grado;
- in ogni caso confermare, con qualsiasi statuizione, la sentenza appellata ex adverso;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
In data il 25/11/2024, su richiesta della parte resistente, questa Corte ha disposto la riunione del procedimento n. 3168/2022 a quello iscritto al n. 3527/22 che ha per oggetto l'appello proposto da Agenzia delle Entrate
- Riscossione contro la Sig. ra Resistente_1 e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo avverso la medesima sentenza n. 3720/2021 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale PALERMO sez. 2 e pubblicata il 29/11/2021.
In particolare, con l'appello iscritto al RGA n. 3527/22, l'Agenzia Entrate Riscossione ha chiesto:
-di ritenere e dichiarare l'erroneità, con conseguente annullamento, della sentenza n.3720/2021 del
23.11.2021, depositata in segreteria il 29.11.2021, non notificata, della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, emessa nell'ambito del procedimento recante R.G.R. 2832/2019;
-ritenere e dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado, per intempestività ex art. 21, comma 1, d. lgs. 546/1992;
-ritenere e dichiarare l'infondatezza del ricorso di primo grado;
-conseguentemente dichiarare legittima la procedura di riscossione;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito.
Nell'ambito del procedimento si è costituita la sig.ra Resistente_1, depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto di:
-dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e/o, comunque, rigettare le domande avversarie, confermando la sentenza di primo grado;
- in ogni caso confermare, con qualsiasi statuizione, la sentenza appellata ex adverso;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. La Corte, all'udienza del 24 marzo, 2025 ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello iscritto al RGA n. 3168/2022, l'Agenzia lamenta la violazione del combinato disposto dell' art. 19 – 14 e 21 del D.lgs. 546 del 1992 – e art 2697 c.c. - art. 36 bis DPR 600 del 1973 ed ex art. 54 bis DPR
633 del 1972 ed art. 6, comma 5, della L. 212/2000.
A parere dell'Ufficio, i giudici di primo grado avrebbero “resettato” cartelle di pagamento di importo peraltro non indifferente puntando su presunti - ma inesistenti – vizi di notifica delle cartelle di pagamento nn.
29620180012991371 e 29620170042099580, sui quali avrà modo di controreplicare opportunamente l'Agente di Riscossione, del resto parte convenuta nel presente giudizio, avallando la già argomentata palese tardività del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, nonché la tempestività del recupero a tassazione e regolarità della notifica.
Inoltre, l'Ufficio contesta anche l'annullamento della cartella n. 2962018 0057127050/000 che la CTP vorrebbe imputare a una presunta ed insussistente responsabilità dell'Ufficio in quanto - a suo dire - non si tratta di dati meramente liquidati a seguito di presentazione dichiarazione ed omessi e/o tardivi versamenti del quantum dichiarato. L'Ufficio appellante ritiene, invece, che non vi sia alcunché di “variato” dalla liquidazione ex art. 36 bis DPR
600 del 1973 ed ex art. 54 bis DPR 633 del 1972, come chiaramente emergerebbe dalla documentazione allegata all'intervento volontario dall'Ufficio sin dal primo grado di giudizio. Pertanto, l'Ufficio non aveva nessun obbligo di invio delle comunicazioni, poiché in tutti i casi in oggetto è stato effettuato un semplice riscontro tra quanto dichiarato dalla ricorrente e quanto effettivamente posto in essere dalla stessa.
Tanto precisato, l'Agenzia delle Entrate afferma di aver comunque provveduto all'invio delle comunicazioni d'irregolarità sulle dichiarazioni liquidate, come si evincerebbe da tutta la documentazione allegata sin dal primo grado di giudizio. Infatti, nonostante l'Ufficio avrebbe ben potuto non inviare alcuna comunicazione d'irregolarità, non trattandosi, nei casi sopra esposti, di incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni, ma semplicemente di versamenti dichiarati e mai effettuati, comunque, ha provveduto ad inviarle.
L'Ufficio afferma, inoltre, di aver inviato tali comunicazioni al domicilio fiscale dichiarato dalla contribuente e risultante dall'Anagrafe Tributaria (cfr. All. 11 all'intervento di Ufficio). Difatti, la Sig.ra Resistente_1 ha variato il proprio domicilio fiscale dal 14/09/2019. Prima di tale data e precisamente dal 22/02/1990, la contribuente dichiarava di avere il proprio domicilio fiscale in Indirizzo_1 , Indirizzo_2 - Palermo (PA), indirizzo presso il quale sono state inviate tutte le comunicazioni d'irregolarità sopra menzionate. Di conseguenza, la circostanza che a tale indirizzo la contribuente non fosse presente, non comporterebbe alcuna responsabilità dell'Ufficio.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, con l'appello iscritto al n. 3527/22, ha proposto due motivi di impugnazione:
1- Il primo relativo alla inammissibilita' del ricorso per intempestivita' della proposizione. Infatti, già nel primo grado di giudizio, l'Agente della Riscossione aveva eccepito la tardività del ricorso, limitatamente alle cartelle nn. 29620170042099580/000 e 29620180012991371/000, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica avvenuta in data 19.11.2018 e 07.011.2018, e non in data 05.04.2019, contrariamente a quanto affermato da controparte.
2- Il secondo relativo alla legittimita' della procedura di riscossione, ritenendo che l'errato accoglimento del ricorso per i motivi suindicati ha comportato l'omesso esame delle eccezioni di merito sollevate in primo grado dall'Agente della riscossione e che, pertanto sono riproposte in appello, in quanto non rinunciate.
I motivi di appello proposti sono tutti infondati.
In via preliminare, risulta determinante la verifica della regolarità o meno della notifica delle cartelle impugnate, che l'Agente della riscossione afferma di aver debitamente eseguito, rispettivamente, nelle date del 19/11/2018 e il 7/11/2018 e non, come sostenuto dalla contribuente, in data 5/4/2019.
A tal proposito, va riconosciuta la correttezza della motivazione del primo Giudice, nella misura in cui riconosce che dall'esame della documentazione prodotta in copia da Società_1 risulta che le cartelle sono state consegnate al portiere dello stabile all'interno del quale risiede la ricorrente, ma non risulta prodotta la valida prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica, espressamente richiesta, ai fini del perfezionamento della notificazione, dall'art. 139, comma 4, c.p.c., e dall'art. 60, comma 1, del DPR n.
600/1973.
Di conseguenza, secondo quanto previsto anche dall' indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato, la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita, a pena di nullità, dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139, comma
4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2021, n. 9393; Cass. Sez.
5, 27 gennaio 2022, n. 2377).
Ebbene, in riferimento al caso di specie il Collegio ha correttamente reputato non idonea, al fine di provare l'effettivo invio della raccomandata informativa, la documentazione prodotta nel presente giudizio dalla società Società_1 , la quale si è limitata al deposito di una distinta contenente un elenco di raccomandate con diversi destinatari, che non può ritenersi prova valida dell'effettivo adempimento prescritto dalla legge, in assenza di qualsiasi attestazione dell'Ufficio postale.
D'altronde, la Cassazione è di recente tornata a pronunciarsi sul tema affermando che : In tema di notifica delle cartelle di pagamento, ai fini della prova dell'invio della raccomandata informativa, nessun rilievo può essere attribuito alla distinta delle raccomandate, nella quale sono riportati i dati relativi alla spedizione, trattandosi di modulo contenente indicazioni fornite dall'agente della riscossione - dunque, dalla stessa parte che intende avvalersene -, e non già dall'Banca_1 che ha sottoscritto l'atto di notifica (Cass., Ord., n. 21947 del 30/07/2025).
Di conseguenza, in mancanza di valida prova del perfezionamento della procedura di notifica delle cartelle impugnate nelle date indicate dall'Agente della riscossione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività prospettata sia dall'Agenzia delle entrate sia da Società_1. Infatti, nel processo tributario, se il resistente contesta la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale, invece, l'A.F. è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (Cass. n. 10209 del 2019).
A ciò si aggiunge che la mancata prova della notifica nelle date indicate dall'Agente della Riscossione, comporta anche la violazione del termine di cui all'art. 25, comma 1, del DPR n. 602/1973, in base al quale il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Pertanto, il Collegio di primo grado ha correttamente accolto il ricorso e annullato le cartelle n. 296 2017
00420995 80/000 e n. 296 2018 00129913 71/000, in quanto le stesse, a pena di decadenza, dovevano essere notificate validamente entro il 31/12/2018, circostanza non provata da ADER.
Va inoltre considerato che anche per quanto riguarda l'invio delle comunicazioni di irregolarità, risulta corretta la decisione dei primi Giudici. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia, nel caso di specie, è evidente che tutte le cartelle impugnate non hanno contenuto meramente liquidatorio di somme dichiarate (ma asseritamente non versate) dalla contribuente, ma sono relative, come si legge testualmente, a rettifiche dei dati contenuti nella dichiarazione.
In tal senso, l'orientamento della Cassazione è chiaro nel ritenere che che l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36 bis, comma 3, del D.P.R 600 del 1973, e dall'art 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente qualora si tratti "di un controllo meramente cartolare,sulla base di dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo", ma non nell'ipotesi in cui richieda rettifiche dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ne comporta la nullità ex art. 6, comma 5, della L n. 212 del 2000 (Cass.,
Sent. n.1711 dcl 2018; Ord. n. 9759/24)».
Pertanto, in conformità a quanto richiesto dalla Giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, l'invio comunicazioni di irregolarità risultava necessario.
D'altronde, al fine di provarne la regolare notifica alla contribuente, la documentazione prodotta dall'Ufficio non risulta sufficiente. Si tratta, infatti, di atti meramente interni all'Ufficio, e, in particolare, di tre stampe tratte dall'Anagrafe (relative alle comunicazioni di irregolarità in questione), nelle quali si legge – tra l'altro – che il destinatario è stato ritenuto “sconosciuto/trasferito”.
Di conseguenza, come già riconosciuto dai Giudici di primo grado, tale documentazione di carattere interno, in assenza della produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento, non può assolutamente considerarsi valido elemento probatorio dell'avvenuta notifica.
La Corte, pertanto, rigetta entrambi gli appelli proposti e conferma la sentenza impugnata. In ragione della soccombenza condanna gli appellanti a rifondere alla resistente le spese del presente grado del giudizio, così come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 1, rigetta gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale Palermo e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e condanna entrambe alla rifusione, in favore della contribuente, delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in euro 2.200,00 a carico di ciascuna delle parti soccombenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di Consiglio del 24 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Prof.ssa Maria Miceli Avv. Bernardo Mattarella