Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Girolamo Porcelli giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4950 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 28/02/2025 e vertente
TRA
(p. VA ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Anna Bonsera in virtù di procura generale alle liti per notaio di Roma rep. n. 54368, racc. n. 15494 ed elettivamente Persona_1
domiciliati in Roma, presso la Direzione Affari legali della società, viale Europa n.
190;
APPELLANTE
E
Roberto Arcese in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Frosinone, piazza Caduti di via Fani n. 32;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1284/2019 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 31/12/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << con atto di citazione notificato l'8.9.2017, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Frosinone n.
[...]
879/2017 emesso in data 1.7.2017. Con il predetto decreto, il Tribunale ingiungeva a il pagamento della somma di € 12.776,18 oltre interessi legali dalla Parte_1
costituzione in mora al saldo e spese di ingiunzione, in favore di , quale CP_1
cointestataria di n. 3 buoni postali fruttiferi – meglio descritti nel ricorso per d.i. – due dei quali della Serie “P O”, emessi il 27.5.1985 ed il 14.6.1986, e l'ultimo della serie
“Q/P”, emesso l'1.12.1986, rispetto ai quali , alla relativa scadenza Parte_1
trentennale, aveva provveduto al rimborso di una somma inferiore a quella dovuta in base delle condizioni riportate a tergo di ciascun buono (€ 13.124,42 invece di €
25.900,60, per una differenza, appunto, di € 12.776,18). Nel chiedere la revoca del decreto, l'opponente eccepiva in particolare: - in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il risparmio raccolto attraverso l'emissione dei buoni era destinato alla Cassa Depositi e Prestiti;
- nel merito, che le somme richieste dalla ricorrente non erano dovute, dal momento che il Decreto del Ministero del Tesoro del
13.6.1986, pubblicato nella G.U. del 28.06.1986 n. 148, aveva creato una nuova serie di buoni (identificati con la lettera “Q”) aventi un rendimento inferiore a quello delle precedenti serie, modificando anche, all'art. 6, il rendimento dei buoni precedentemente emessi, tra cui quelli oggetto di causa della serie “O P”; - che era pienamente legittima l'estensione alle serie precedenti dei tassi meno favorevoli previsti con l'istituzione della nuova serie “Q”, in quanto tale possibilità era contemplata dall'art. 173 del d.P.R. 156/1973, abrogato dall'art. 7 d.lgs. 287/1999 ma ancora in vigore per i rapporti pregressi;
- che, a seguito della modifica intervenuta, gli importi da corrispondere alla data di scadenza dei buoni dovevano essere calcolati non più sulla base delle tabelle riportate sul retro degli stessi, bensì sulla base delle nuove determinazioni, espressamente estese anche ai titoli emessi in precedenza e conoscibili in quanto pubblicate in G.U. nonché affisse presso ciascun ufficio postale;
- che anche per il buono emesso in data 1.12.1986 dovevano trovare applicazione i nuovi tassi introdotti dal D.M. 13.6.1986, appositamente aggiunti con un timbro sul retro del titolo secondo quanto stabilito dall'art. 5 del medesimo decreto. Nel costituirsi in giudizio, con richiesta di rigetto dell'opposizione, la convenuta, premessa la legittimazione passiva di deduceva di avere fatto affidamento sulle condizioni Parte_1
apposte sul retro dei buoni, senza essere avvertita della possibilità di una variazione successiva dei tassi di interesse;
che nessuna modifica delle condizioni pattuite le era stata personalmente comunicata;
che le disposizioni dell'art. 173 d.P.R. 156/1973 e dell'art. 6 D.M. 13.6.1986 non potevano qualificarsi come norme imperative e/o inderogabili e comunque non potevano trovare applicazione in via retroattiva, stante il principio sancito dall'art. 11 delle Preleggi;
che sulla questione delle variazioni apportate ai saggi di interesse dei buoni postali fruttiferi era intervenuta la S.C., con la sentenza a EZ IT n. 13979 del 15.6.2007, la quale aveva affermato la prevalenza dei tassi risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti sulle condizioni stabilite dai decreti ministeriali, stante il rapporto di natura privatistica tra il risparmiatore e;
che poteva inoltre dubitarsi della legittimità Parte_1
costituzionale dell'art. 173 d.P.R. 156/1973 nonché del d.lgs. 284/1999. La causa, a seguito dell'espletamento infruttuoso della negoziazione assistita, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti al fine di tentare una soluzione bonaria della lite, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.>> § 2. – Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1284/2019 così statuiva: << 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di € CP_1
2.477,95, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< l'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta, nei limiti di seguito precisati. Giova premettere che la legittimazione passiva (sostanziale) rispetto alla domanda di rimborso dei buoni postali fruttiferi appartiene necessariamente a quale soggetto emittente Parte_1
con il quale il risparmiatore instaura il rapporto contrattuale. Ciò premesso, è noto che l'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. Codice Postale) ha consentito al
Ministro del Tesoro, in occasione dell'emissione di una nuova serie di buoni postali, di estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche ai buoni già emessi.
La disposizione è stata abrogata dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, per cui la facoltà della Pubblica Amministrazione di modificare unilateralmente i tassi d'interesse delle serie già emesse è venuta meno, ma ciò solo in relazione ai rapporti sorti successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali (nella specie si tratta del D.M. 19.12.2000). Ed invero, a norma della disposizione da ultimo menzionata, i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti – rapporti quali appunto quelli per cui è causa, stante l'acquisto dei buoni negli anni
1985-1986 – continuano ad essere regolati dalle norme anteriori e, dunque, anche dal citato art. 173 che ha attribuito all'amministrazione la speciale facoltà dianzi illustrata.
Alla luce di tali precisazioni, deve escludersi che il rendimento dei buoni postali fruttiferi della serie “O P” possa essere regolato dalle indicazioni sugli stessi riportate;
difatti, successivamente alla loro emissione e al loro acquisto, è intervenuto il D.M. del
Tesoro 13.6.1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e buoni postali di risparmio) il cui art. 6 stabilisce che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio
1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”. Non potrebbe giungersi a diversa conclusione alla luce del fatto che sul retro dei titoli non sia stata stampigliata la misura dei nuovi tassi d'interesse in quanto i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 citato (cfr., in tal senso, Cass. 16.12.2005, n. 27809). Né l'opposta potrebbe utilmente invocare il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la nota sentenza 15.6.2007, n.
13979 – che ha stabilito la prevalenza dei dati risultanti dal testo dei buoni rispetto a quelli stabiliti con decreto ministeriale – dal momento che tale principio è stato affermato con riguardo all'ipotesi di contrasto tra le condizioni riportate sul titolo e quanto previsto da un decreto ministeriale emanato precedentemente all'emissione del buono (non potendo le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono) e non può evidentemente applicarsi al diverso caso, come quello di specie, in cui il provvedimento ministeriale sia stato emanato successivamente alla sottoscrizione dei titoli. Tali considerazioni, già avallate da buona parte della giurisprudenza di merito, hanno trovato definitiva conferma nelle riflessioni svolte dalla Corte di Cassazione, a EZ IT Civili, con la recente sentenza n.
3963/2019, che è intervenuta direttamente sul tema (come noto alla base di un diffuso contenzioso relativo al rimborso dei buoni postali fruttiferi). In tale ultimo arresto è stato in particolare evidenziato che, in base alla disposizione normativa dell'art. 173
d.P.R. 156/1973, “era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in
Gazzetta Ufficiale…A fronte della variazione del tasso di interesse era…consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione”. Le EZ
IT hanno confermato il carattere fuorviante del riferimento alla pronuncia n. 13979 del 2007, poiché “in quella controversia si discuteva…di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le EZ IT, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le EZ IT non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 del codice civile e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”. Riguardo poi all'obiezione (pure sollevata nel caso all'esame della Corte) secondo cui “la modifica dei tassi mediante prescrizione ministeriale comportava che la corresponsione degli interessi, effettuata in applicazione della sopravvenuta variazione, fosse chiaramente conosciuta dal titolare dei buoni mediante la messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa redatta in base alla variazione”, adempimento che nella fattispecie non sarebbe stato osservato, si rileva in sentenza “come il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore”. Infondata, infine, sempre secondo il percorso motivazionale seguito dalla S.C., è la doglianza secondo cui mancherebbe la conoscenza da parte dell'investitore della possibilità di una successiva variazione peggiorativa del tasso di interesse, posto che “si tratta di una conoscenza che, come si
è detto, deriva dalla pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti”. Ritiene questo giudice di dovere aderire all'orientamento in parola, anche per l'autorità della pronuncia delle EZ IT (che ha pure motivatamente respinto i dubbi di costituzionalità del quadro normativo di riferimento avanzati dalla difesa dell'opposta). Deve tuttavia operarsi un distinguo per il buono della serie “Q/P” emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M.
13.6.1986. L'art. 5 del predetto decreto ha disposto che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie
Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. Ora, tuttavia, il timbro apposto sul retro del titolo di cui si discorre modifica solo i tassi dei primi 20 anni di rendimento, lasciando invariate le condizioni stabilite dal 21° al 30° anno (con la dicitura “più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”). Pertanto, in applicazione – in questo caso – dei principi di diritto enunciati da Cass. 13979/2007 (trattandosi di buono emesso dopo la variazione intervenuta con il D.M. 13.6.1986), va riconosciuta all'opposta, in aggiunta a quanto già corrisposto, la somma di € 2.477,95, quale differenza spettante in base al rendimento del buono dal 21° al 30° anno calcolato secondo le condizioni, non modificate, riportate su di esso (come da conteggi di parte opposta non specificamente contestati da parte opponente). In definitiva, dunque, pur imponendosi la revoca del decreto ingiuntivo, deve essere Parte_1
nondimeno condannata al pagamento dell'ulteriore somma (rispetto a quanto già rimborsato) di € 2.477,95. In considerazione della soccombenza reciproca, oltre che della controvertibilità della questione dibattuta, che solo di recente ed in corso di causa ha trovato definitiva soluzione grazie all'intervento delle EZ IT della
Cassazione, si reputano sussistere idonei motivi per la compensazione delle spese di lite.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo di gravame, di Parte_1
seguito illustrato;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< - accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento della signora e, CP_1
conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 879/2017 (R.G. n. 2008/2017), riconoscendo che per il buono fruttifero postale emesso in data 1.12.1986, serie Q, n.
000.625 di lire 500.000 la somma dovuta è pari ad € 3.216,70, in applicazione dei tassi ex D.M. 13.6.1986, al netto della ritenuta fiscale. conseguentemente: - condannare la sig. alla restituzione della maggior somma già corrisposta da CP_1 [...]
per il buono fruttifero postale serie Q, n. 000.625 di lire 500.000 Parte_1
sottoscritto in data 1.12.1986 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.>> § 4. 1– Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame per infondatezza. CP_1
Rassegnava le seguenti conclusioni: << nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello avversario e le relative conclusioni, siccome infondate in fatto e in diritto;
con conferma dell'impugnata sentenza e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione, tenutasi tramite il deposito di note scritte, del 26 febbraio 2021 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo, veniva rinviata all'udienza del 28 febbraio 2025.
Con decreto presidenziale del 10 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il solo difensore di parte appellante che all'odierna precisava le conclusioni come da verbale e discuteva brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << vizio della sentenza per nullità della stessa difettando totalmente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, modificato dal D.L. 460/74, convertito nella
Legge 588/74, e del D.M. 13.6.1986, dell'art.7, comma 3, Decreto Legislativo
30.7.1999, n.284, del D.M. 19.12.2000, del D.L. 556/86, convertito dalla legge 759/86, del D. Lgs. 239/96 e del D.M. 23.6.1997. Modifiche che vengono richieste alla ricostruzione della fattispecie giuridica compiuta dal giudice di primo grado con riferimento al punto 1)>> rappresenta di aver osservato un comportamento Pt_1
conforme alla normativa di settore vigente all'epoca di emissione dei buoni fruttiferi;
ciò in quanto, in primo luogo, il D.M. 13/06/1986 permetteva all'amministrazione delle
Poste di utilizzare i precedenti moduli, purché apponesse i Parte_2
due timbri di correzione, uno con la dicitura << Serie Q/P >> e l'altro recante la misura dei nuovi tassi. Sulla scorta di tanto, sosteneva che, avendo apposto i due timbri ed avendo riconosciuto gli interessi nella giusta misura, nulla fosse dovuto, se non il rendimento previsto dal D.M. 13/06/1986 che aveva rimodulato i precedenti rendimenti. In particolare, in relazione al buono sottoscritto in data 1/12/1986 - appartenente alla serie Q- affermava di aver applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13/06/1986 e ciò per l'intero trentennio, anche considerando che tale Decreto, all'art. 5, non prevedeva che il timbro apposto sul buono riportasse anche l'importo da corrispondere al sottoscrittore. Richiamava il contenuto dell'art. 6 DM 1986 sopra riportato per evidenziare che risultava previsto, anche per i buoni delle serie precedenti alla Q, compresa la serie P che dovessero applicarsi sempre e comunque i saggi di interesse fissati nelle tabelle del DM 1986 e, quindi, anche con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno. In secondo luogo, affermava che la correttezza del proprio comportamento era stata riconosciuta più volte dalla giurisprudenza di merito che si era pronunciata su analoghe fattispecie e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 15 febbraio 2018. Specificava, altresì, che non poteva farsi applicazione della sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione, riferendosi quest'ultima ad una fattispecie eccezionale, nella quale aveva Pt_1
consegnato al sottoscrittore dei buoni un modulo senza alcun timbro. Significava, inoltre, che all'epoca di emissione del buono non sussistevano specifici obblighi di trasparenza imposti dalla legge quanto alla variazione dei tassi di interesse e che il buono in possesso dell'appellata non presentava informazioni fuorvianti e, pertanto, che non poteva imputarsi a essa appellante la violazione dei principi di correttezza e buonafede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
§ 5 – L'analisi del motivo
Il motivo è fondato.
L'appello è solo parziale ed attinge il passo motivazionale in cui il Tribunale, dopo aver esaminato il buono della serie Q/P ed esaminati i timbri su di esso apposti, concludeva che il timbro apposto sul retro potesse modificare solo i tassi dei primi venti anni di rendimento, lasciando invariate le condizioni stabilite dal 21° al 30° anno. Con le note autorizzate parte appellante ha richiamato la giurisprudenza di legittimità più recente che, con indirizzo ormai costante, non ha condiviso l'interpretazione data alla questione dal Tribunale di Frosinone.
Osserva la Corte che la Suprema Corte nel solco di Cass. SU n. 3963/2019 ha ulteriormente chiarito, per l'ipotesi sovrapponibile a quella qui in esame - in cui il timbro apposto non copra integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio - che :<< in tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili. >> (così Cass. n.
3484/2022).
Più in generale, la Suprema Corte ha chiarito che la variazione in peius, promanando da fonte di rango legislativo, ha carattere cogente ed è idonea a sostituire ex art. 1339
c.c. le statuizioni negoziali delle parti in maniera integrale e per l'intera serie oggetto di modifica. Così Cass. n. 4747/2022: << In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche
"in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie - istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 - di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.>> e Cass. n. 22619/2023: << in tema di buoni postali fruttiferi, poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.>>.
Osserva il Collegio che a questo orientamento risulta essersi conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (ordinanze nn. 25583/2023, 25587/2023, 25620/2023,
25624/2023, 25718/2023 e 26740/2023) che ha escluso l'applicazione a tale tipologia di buoni, per l'ultimo decennio, del tasso di interesse della serie P (da ultimo anche
Cass. n. 29665/2024 pubblicata il 19/11/2024). L'appello va accolto ed, in riforma del capo 2 del dispositivo dell'impugnata sentenza, va revocata la condanna di al pagamento dell'importo di 2.447,95 Parte_1
oltre accessori in favore di Ne consegue che, all'esito del doppio grado CP_1
di giudizio, la domanda proposta da con il ricorso monitorio va CP_1
integralmente rigettata.
§ 6. – Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza integrale di e vengono liquidate in favore di quanto al primo CP_1 Parte_1
grado, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 26.000,00) nei valori medi per tutte le fasi e, quanto al presente grado, sulla base dello scaglione di valore del giudizio d'appello (fino a € 5.200,00), nei valori medi per tutte le fasi.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di CP_1
Frosinone n. 1284/2019 pubblicata in data 31/12/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca la statuizione di condanna di di cui al capo 2) del dispositivo Parte_1
e rigetta integralmente la domanda proposta da con il ricorso CP_1
per decreto ingiuntivo del 31 maggio 2017;
2. Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio in favore di che liquida, quanto al primo grado, Parte_1
in € 5.700,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfetario ed accessori di legge e, quanto al presente grado, in € 2.915,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 28/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo