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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1865/2024 RG posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 23.4.2025, promossa da
in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva , con patrocinio Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
degli avvocati Stefano Zamponi, Maria Antonia Poggi e Filippo Carimati e con domicilio eletto presso il loro studio in Monza, Via Italia n. 50,
APPELLANTE contro
in persona dell'amministratore l.r.p.t. (C.F. Controparte_1
), con patrocinio dell'avvocato Nicola Sacco e con domicilio eletto presso il suo Studio in P.IVA_3
Milano, Via G. Bellezza n. 11
APPELLATO
e
in persona del liquidatore l.r.p.t. (C.F. Controparte_2
), con patrocinio degli avvocati Massimo Caiazza e Carlo Pratesi e con domicilio eletto P.IVA_4
presso il loro Studio in Milano, Corso Vercelli 57
APPELLATA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione ed in riforma della impugnata sentenza n. 4816/2024 del Tribunale di Milano:
Preliminarmente:
-dichiarare inammissibile la produzione di parte appellata Controparte_3
(verbale di assemblea del 28.11.2023 ) ai sensi dell'art. 345 c.p.c.:
[...]
Nel merito, in via principale,
-nei confronti di Controparte_2 condannare al rimborso in favore di Controparte_2 Parte_1 dell'importo di Euro 18.751,54, corrisposto a titolo di spese legali, come documentato dai
[...] documenti oggi prodotti, in accoglimento dell'appello in ordine al regime delle spese
-nei confronti di Controparte_3 CP_2 per i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità ex art. 101 c.p.c. della sentenza n. 4816/2024 del Tribunale di Milano, emessa all'esito del giudizio R.g. 30406/2018, pubblicata in data 7 maggio e notificata a mezzo pec ai procuratori costituiti in data 13 maggio 2024 e comunque riformarla integralmente
-accertare la responsabilità del per l'omessa manutenzione Controparte_3 delle scale mobili di cui in narrativa o per altra causa e, per l'effetto, condannarlo, in persona dell'amministratore pro tempore, all'immediata esecuzione, a sue spese e cure, dei lavori necessari per la loro rimessa in pristino;
lavori che dovranno essere ultimati entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della emananda sentenza ovvero entro il minor termine che verrà determinato dal
Giudice;
-condannare il ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., al pagamento alla Controparte_3 somma di € 500,00/die, ovvero di altro importo che verrà determinato dal Giudice per ogni giorno di ritardo nell'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino delle scale mobili rispetto al termine stabilito per la relativa ultimazione a regola d'arte nell'emananda sentenza;
-condannare, altresì, il al risarcimento di tutti i danni Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da per effetto della chiusura delle Parte_1 scale mobili, anche successivamente alla sentenza di primo grado, fino alla loro totale rimessa in funzione nella misura che risulterà in corso di causa.
In via istruttoria: Ammettersi prova per testi sul seguente ulteriore capitolo: Vero che l'assemblea del Supercondominio dal 2013 fino al 2023 non ha raggiunto il quorum deliberativo sufficiente ad approvare le spese di rimessa in funzione delle scale mobili per cui è causa. Indica a testi, la Signora di US NO, la Dott.ssa di Testimone_1 Testimone_2
Cinisello Balsamo, Via Stalingrado 7 e il titolare dello Studio Viesse S.a.S. di Via 25 aprile, 17 Bresso.
Si rinnovano altresì tutte le istanze istruttorie dedotte e, quindi, si chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli articolati in sede di memoria ex art 183 comma VI numero 2 c.p.c. che qui si trascrivono, ognuno preceduto dalla locuzione “vero che”: 1) le scale mobili per cui è causa indirizzano tutto il traffico pedonale diretto alla Piazza davanti al negozio di 2) il fermo, nel 2011, e la successiva chiusura delle scale mobili (prima Parte_1 con i tubi e poi con blocchi in legno) hanno impedito ed impediscono tuttora al pubblico (quindi, a
pagina 2 di 9 potenziali clienti) di avere accesso alla Piazza dal lato in cui è collocato il negozio di Parte_1
3) il fermo, nel 2011, e la successiva chiusura delle scale mobili (prima con i tubi e poi con blocchi in legno) hanno costretto e costringono tuttora chi voglia recarsi al negozio di ad
Parte_1 attraversare in diagonale l'intera Piazza, essendo sia gli ascensori sia le scale ordinarie collocate nell'angolo opposto? 4) il fermo, nel 2011, e la successiva chiusura delle scale mobili (prima con i tubi e poi con blocchi in legno) hanno reso e rendono tuttora del tutto impossibile il passaggio della potenziale clientela avanti il negozio della 5) in conseguenza del fermo, nel 2011, e la
Parte_1 successiva chiusura delle scale mobili (prima con i tubi e poi con blocchi in legno), tutte le attività commerciali collocate su quel lato della Piazza – in cui è collocato il negozio di -
Parte_1 hanno subito un drastico calo del fatturato? 6) nell'ottobre 2018, – come da documento
Parte_1
n. 4 che si rammostra - ha dovuto cessare l'attività commerciale suddividendo il locale in due unità separate da concedere in locazione a terzi? 7) il Sig. che, nel settembre del 2018, aveva CP_4 preso in locazione una parte delle due unità così ricavate ha comunicato alla proprietà la disdetta del contratto a partire dal 30/04/2019 a causa dello scarso afflusso di clientela? 8) il fatturato del negozio di di Milano, Piazza della Trivulzana, nell'anno 2011 è stato pari ad € 178.289,47 Parte_1 come indicato nei documenti n. 23 e 31 che si rammostrano? 9) il fatturato del negozio di
[...]
Piazza della Trivulzana, nell'anno 2012 è stato pari ad € 165.854,86 come indicato nei Pt_1 documenti n. 24 e 32 che si rammostrano? 10) il fatturato del negozio di Piazza della Parte_1 Trivulzana, nell'anno 2013 è stato pari ad € 148.399,81 come indicato nei documenti n. 25 e 33 che si rammostrano ? 11) il fatturato del negozio di Piazza della Trivulzana, nell'anno 2014 Parte_1 è stato pari ad € 127.024,81 come indicato nei documenti n. 26 e 34 che si rammostrano? 12) il fatturato del negozio di Piazza della Trivulzana, nell'anno 2015 è stato pari ad € Parte_1
133.400,75 come indicato nei documenti n. 27 e 35 che si rammostrano? 13) il fatturato del negozio di
Piazza della Trivulzana, nell'anno 2016 è stato pari ad € 119.909,22 come indicato
Parte_1 nei documenti n. 28 e 36 che si rammostrano? 14) il fatturato del negozio di Piazza
Parte_1 della Trivulzana, nell'anno 2017 è stato pari ad € 108.851,17 come indicato nei documenti n. 29 e 37 che si rammostrano? 15) il fatturato del negozio di Piazza della Trivulzana, nell'anno
Parte_1 2018 è stato pari ad € 25.956,24 come indicato nei documenti n. 30 e 38 che si rammostrano? 16) la percentuale di utile sul fatturato di negli anni 2011 – 2018 è compresa tra il 45 ed il
Parte_1 55%? 17) nell'ottobre 2018, – come da documento n. 4 che si rammostra - ha dovuto
Parte_1 cessare l'attività in proprio e suddividere il locale commerciale in due unità separate concedendole in locazione a terzi? Si indicano quali testi per essere sentiti sui capitoli di prova dall'1) al 17) i Signori Testimone_3 di Milano, di Milano, presso Sottosopra di ,
[...] Testimone_1 Testimone_4 Testimone_4 legale rappresentante della Totum s.r.l. di Milano, Dott. di Monza, Persona_1 CP_4 di Milano.
In ogni caso, porre a carico di le spese e compensi Controparte_3 professionali oltre spese generali ed oneri accessori previsti per legge per il primo e il secondo grado di giudizio comprese quelle per il procedimento di mediazione e la consulenza tecnica preventiva, sia di che della chiamata in causa . Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
In subordine: porre le spese del primo grado di giudizio (comprese quelle di mediazione e di Consulenza tecnica d'Ufficio) nei confronti di a Controparte_2 carico del di Milano”. Controparte_3
CONCLUSIONI PER SUPERCONDOMINIO RESIDENZA LA PIAZZA:
pagina 3 di 9 “Voglia l'Ill.ma corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda o eccezione disattesa, così giudicare:
Nel merito, in via principale
-rigettare le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa e confermare la sentenza di prima grado emessa dal Tribunale di Milano in data 07.05.2024,
n. 4816/2024
In via istruttoria
-Si contesta l'ammissione di nuove istanze istruttorie ex adverso formulate.
-Si rinnovano tutte le eccezioni sollevate avverso le istanze istruttorie avversarie di cui si chiede il rigetto, in via subordinata si chiede di essere ammessi a prova contraria.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PROGETTO BICOCCA LA PIAZZA : Controparte_2
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4816/2024 pubblicata il 07/05/2024 resa all'esito del giudizio n. 30406/2018 RG, il
Tribunale di Milano ha rigettato le domande proposte da nei confronti del Parte_1
tendenti ad ottenere la condanna di quest'ultimo all'immediata Controparte_1
esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino delle scale mobili di proprietà CP_5
prevedendo la corresponsione di una somma per ogni giorno di ritardo, ed il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti per effetto della omessa manutenzione e funzionamento dell'impianto in discussione. Condannato il convenuto a corrispondere alla Controparte_1
società attrice le spese e competenze del giudizio per regolamento di competenza n. 29468/2021 RG e n. 4907/2023 RG, il Tribunale ha quindi condannato la società attrice alla rifusione delle spese processuali come liquidate in dispositivo in favore del convenuto e del terzo Controparte_3
chiamato , ponendo definitivamente a carico di Controparte_2 [...]
le spese della CTU contabile espletata nel corso del giudizio di primo grado. Parte_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (d'ora innanzi per brevità solo Parte_1
”) ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendo, previa sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza con riguardo alla condanna alle spese del giudizio a favore di entrambi gli appellati, di dichiarare la nullità ex art. 101 c.p.c. della sentenza impugnata. Ha inoltre chiesto di accertare la responsabilità del per l'omessa manutenzione delle scale Controparte_3
mobili per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo all'immediata esecuzione dei lavori necessari per la pagina 4 di 9 loro rimessa in pristino da ultimare entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della emananda sentenza, prevedendo, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., il pagamento della somma di € 500,00/die (ovvero di altro importo ritenuto di giustizia), per ogni giorno di ritardo nell'avvenuta esecuzione dei lavori rispetto al termine stabilito per la relativa ultimazione. Ha chiesto ancora di condannare il
Supercondominio convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti da Parte_1
per effetto della chiusura delle scale mobili fino alla loro totale rimessa in funzione, nella misura
[...]
che risulterà in corso di causa.
Si è costituito il (d'ora innanzi per brevità solo Controparte_1
”) contestando in toto l'appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della Controparte_3
sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite.
Si è altresì costituita la società (d'ora innanzi per brevità Controparte_2 solo ”) contestando in toto l'appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della CP_2
sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 12.11.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
15.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere il Tribunale, con motivazione "a sorpresa", rigettato la domanda di condanna del all'immediata esecuzione, a sua cura e spese, dei lavori Controparte_3
necessari per la rimessa in pristino delle scale mobili condominiali applicando un principio che non era stato oggetto di discussione fra le parti.
Il motivo è infondato.
Vero è che, ai sensi dell'art. 101 cpc, il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, risultando diversamente violati i diritti di difesa per mancata realizzazione del contraddittorio.
Tuttavia l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della "terza via", si estende solo a questioni di fatto od eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti o dalle reciproche tesi difensive, essendo noto che il giudice pagina 5 di 9 possa motivare la propria decisione alla luce di una ricostruzione in fatto e/o in diritto diversa da quella offertegli (erroneamente o in maniera incompleta) dalle parti medesime.
Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha rilevato una nuova questione di fatto, tale potendosi considerare solo quella che richieda prove aventi un contenuto diverso da quello chiesto dalle parti.
A tanto si aggiunga che la parte può dolersi del rilievo d'ufficio fatto "a sorpresa" solo quando dimostri che, se il giudice avesse sollecitato le parti a prendere posizione sulla predetta questione, ella avrebbe potuto svolgere nuove attività probatorie e/o assertive in punto di fatto e non mere difese come quelle articolate dall'appellante in questa sede di gravame.
Sul punto si osserva che l'appellante, richiamato il principio giurisprudenziale espresso dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite n. 10934/2019, ha rivendicato il diritto del singolo condomino a poter agire e resistere in giudizio per tutelare i diritti comuni a tutta la collettività condominiale, senza tuttavia argomentare né efficacemente contrastare il ragionamento del Tribunale - pienamente condiviso da questo Collegio - secondo cui il singolo condomino non è titolare verso il Condominio di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali, che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna del condominio ad un "facere" consistente nella messa a norma dell'impianto comune, potendo al più avanzare verso il Condominio una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione dello stesso nel provvedere alla riparazione o all'adeguamento dell'impianto, ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela.
In considerazione di quanto sopra il Tribunale ha correttamente ritenuto esaminabile la domanda tendente all'accertamento della responsabilità del per l'omessa manutenzione delle Controparte_3
scale mobili - ritenuta sussistente con motivazione non contestata dalle parti in causa sulla quale si è dunque formato il giudicato - e la relativa richiesta risarcitoria.
Sul rigetto di tale ultima domanda si concentra il secondo motivo di impugnazione a mezzo del quale parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver ritenuto dimostrato il danno patrimoniale subito da quale conseguenza diretta della chiusura delle scale mobili oggetto di causa allineandosi alle Pt_1
risultanze della CTU contabile espletata in corso di causa senza considerare fatti notori, principi logici e nozioni di comune esperienza da cui sarebbe stato possibile desumere la riduzione degli utili per il punto vendita e quindi riconoscere il risarcimento richiesto da almeno in via equitativa. Pt_1
Il motivo è infondato dovendosi preliminarmente osservare che, nel proprio motivo di doglianza,
l'appellante non ha inteso censurare le risultanze della CTU contabile espletata nel corso del primo grado di giudizio secondo cui, “verificata la situazione complessiva dell'azienda e, ove possibile, della
pagina 6 di 9 sola sede di Milano per il periodo 2007/2017, nonché del mercato di riferimento per lo stesso periodo di tempo”, ha ritenuto che “sulla base della documentazione presente nel fascicolo processuale e delle ulteriori informazioni a carattere pubblico a disposizione, non sia dimostrata come la chiusura della scala mobile di piazza della Trivulziana a Milano nel 2011 abbia cagionato una riduzione dell'utile per il punto vendita di Milano, né sia possibile eventualmente quantificarne l'importo” (cfr. p. 16
CTU).
Le doglianze attoree si sono invece concentrate sulla omessa valutazione da parte del Tribunale della circostanza pacifica tra le parti del totale blocco, per quasi dieci anni, delle scale mobili che convogliavano i potenziali clienti dalla piazza centrale direttamente avanti l'ingresso del negozio così determinando la deviazione della clientela all'angolo opposto della Piazza e quindi precluso il flusso di migliaia potenziali clienti avanti al negozio con consegue notevole riduzione degli utili.
Tuttavia, la mancanza di prova di una diminuzione del patrimonio di – accertata anche Pt_1
dall'Ausiliario del Tribunale – quale conseguenza del fatto dedotto in causa, determina de plano
l'infondatezza della domanda in applicazione del principio della ragione più liquida (richiamato tra le molte e in ultimo da C. n. 9309/2020 e C. n. 20555/2020) in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni.
Si può adottare, nel caso di specie, la soluzione della ragione più liquida in quanto la domanda giudiziale di è focalizzata e finalizzata strumentalmente ad ottenere il risarcimento del danno Pt_1
asseritamente patito in conseguenza dell'omessa manutenzione delle scale mobili da parte del
, per cui la mancata configurazione del danno e del nesso causale dello stesso con il Controparte_3
dedotto inadempimento della controparte, determina un vuoto che né le risultanze documentali né
l'eventuale espletamento delle prove orali capitolate potrebbero colmare, con conseguente e necessario rigetto della domanda.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha infine censurato il Tribunale per aver condannato a rimborsare le spese processuali anche a favore di nonostante tale ultima Pt_1 CP_2
società fosse stata arbitrariamente chiamata in causa dal . Controparte_3
Il motivo è infondato.
Preliminarmente va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite
pagina 7 di 9 – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate” rimanendo invece “a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”
(in ultimo Cass. Ord. n. 6144/2024) che deve ritenersi applicabile non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la propria condanna.
Nel caso di specie, la chiamata del terzo Progetto da parte del convenuto, non può Controparte_3
qualificarsi come chiamata in garanzia, trattandosi di chiamata in giudizio del terzo preteso effettivo responsabile, nei cui confronti, peraltro, ha esteso la domanda principale sicché rigetto di detta Pt_1
domanda comporta che le spese sostenute dal terzo chiamato devono rimanere a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa.
Tanto chiarito va ulteriormente evidenziato che la chiamata in causa del terzo, sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, non può ritenersi del tutto arbitraria tenuto conto del contenzioso già pendente tra il
(unitamente ad altri condomini)
contro
Progetto avente ad oggetto l'accertamento di Controparte_3
responsabilità per vizi e malfunzionamento delle scale mobili di cui si discute anche in questa sede, risoltosi, nelle more del giudizio di primo grado, con l'emissione della sentenza della Corte di Appello
n. 371/2023 (RG 4481/2019).
Quindi non può ritenersi che la chiamata in causa di Progetto da parte del sia stata Controparte_3
palesemente arbitraria e priva di una logica e ragionevole connessione con la domanda di (che Pt_1 chiedeva, tra l'altro, di “accertare la responsabilità del per Controparte_3
l'omessa manutenzione delle scale mobili di cui in narrativa”), con la conseguenza che, correttamente, il primo giudice ha posto a carico dell'attrice anche le spese processuali di Progetto.
Le considerazioni che precedono, assorbenti di ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto ed alla conferma della sentenza impugnata.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore pagina 8 di 9 della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4816/2024 pubblicata il 07/05/2024, Parte_1
così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €. 10.313,00 per ciascuna di cui €. 2.518,00 per la fase di studio della controversia, €. 1.665,00 per la fase introduttiva, €. 1.843,00 per la fase di trattazione ed €. 4.287,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott. Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1865/2024 RG posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 23.4.2025, promossa da
in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva , con patrocinio Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
degli avvocati Stefano Zamponi, Maria Antonia Poggi e Filippo Carimati e con domicilio eletto presso il loro studio in Monza, Via Italia n. 50,
APPELLANTE contro
in persona dell'amministratore l.r.p.t. (C.F. Controparte_1
), con patrocinio dell'avvocato Nicola Sacco e con domicilio eletto presso il suo Studio in P.IVA_3
Milano, Via G. Bellezza n. 11
APPELLATO
e
in persona del liquidatore l.r.p.t. (C.F. Controparte_2
), con patrocinio degli avvocati Massimo Caiazza e Carlo Pratesi e con domicilio eletto P.IVA_4
presso il loro Studio in Milano, Corso Vercelli 57
APPELLATA
pagina 1 di 9 OGGETTO: Altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI PER : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni avversa domanda, eccezione e deduzione ed in riforma della impugnata sentenza n. 4816/2024 del Tribunale di Milano:
Preliminarmente:
-dichiarare inammissibile la produzione di parte appellata Controparte_3
(verbale di assemblea del 28.11.2023 ) ai sensi dell'art. 345 c.p.c.:
[...]
Nel merito, in via principale,
-nei confronti di Controparte_2 condannare al rimborso in favore di Controparte_2 Parte_1 dell'importo di Euro 18.751,54, corrisposto a titolo di spese legali, come documentato dai
[...] documenti oggi prodotti, in accoglimento dell'appello in ordine al regime delle spese
-nei confronti di Controparte_3 CP_2 per i motivi sopra esposti, dichiarare la nullità ex art. 101 c.p.c. della sentenza n. 4816/2024 del Tribunale di Milano, emessa all'esito del giudizio R.g. 30406/2018, pubblicata in data 7 maggio e notificata a mezzo pec ai procuratori costituiti in data 13 maggio 2024 e comunque riformarla integralmente
-accertare la responsabilità del per l'omessa manutenzione Controparte_3 delle scale mobili di cui in narrativa o per altra causa e, per l'effetto, condannarlo, in persona dell'amministratore pro tempore, all'immediata esecuzione, a sue spese e cure, dei lavori necessari per la loro rimessa in pristino;
lavori che dovranno essere ultimati entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della emananda sentenza ovvero entro il minor termine che verrà determinato dal
Giudice;
-condannare il ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., al pagamento alla Controparte_3 somma di € 500,00/die, ovvero di altro importo che verrà determinato dal Giudice per ogni giorno di ritardo nell'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino delle scale mobili rispetto al termine stabilito per la relativa ultimazione a regola d'arte nell'emananda sentenza;
-condannare, altresì, il al risarcimento di tutti i danni Controparte_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da per effetto della chiusura delle Parte_1 scale mobili, anche successivamente alla sentenza di primo grado, fino alla loro totale rimessa in funzione nella misura che risulterà in corso di causa.
In via istruttoria: Ammettersi prova per testi sul seguente ulteriore capitolo: Vero che l'assemblea del Supercondominio dal 2013 fino al 2023 non ha raggiunto il quorum deliberativo sufficiente ad approvare le spese di rimessa in funzione delle scale mobili per cui è causa. Indica a testi, la Signora di US NO, la Dott.ssa di Testimone_1 Testimone_2
Cinisello Balsamo, Via Stalingrado 7 e il titolare dello Studio Viesse S.a.S. di Via 25 aprile, 17 Bresso.
Si rinnovano altresì tutte le istanze istruttorie dedotte e, quindi, si chiede ammettersi prova testimoniale sui capitoli articolati in sede di memoria ex art 183 comma VI numero 2 c.p.c. che qui si trascrivono, ognuno preceduto dalla locuzione “vero che”: 1) le scale mobili per cui è causa indirizzano tutto il traffico pedonale diretto alla Piazza davanti al negozio di 2) il fermo, nel 2011, e la successiva chiusura delle scale mobili (prima Parte_1 con i tubi e poi con blocchi in legno) hanno impedito ed impediscono tuttora al pubblico (quindi, a
pagina 2 di 9 potenziali clienti) di avere accesso alla Piazza dal lato in cui è collocato il negozio di Parte_1
3) il fermo, nel 2011, e la successiva chiusura delle scale mobili (prima con i tubi e poi con blocchi in legno) hanno costretto e costringono tuttora chi voglia recarsi al negozio di ad
Parte_1 attraversare in diagonale l'intera Piazza, essendo sia gli ascensori sia le scale ordinarie collocate nell'angolo opposto? 4) il fermo, nel 2011, e la successiva chiusura delle scale mobili (prima con i tubi e poi con blocchi in legno) hanno reso e rendono tuttora del tutto impossibile il passaggio della potenziale clientela avanti il negozio della 5) in conseguenza del fermo, nel 2011, e la
Parte_1 successiva chiusura delle scale mobili (prima con i tubi e poi con blocchi in legno), tutte le attività commerciali collocate su quel lato della Piazza – in cui è collocato il negozio di -
Parte_1 hanno subito un drastico calo del fatturato? 6) nell'ottobre 2018, – come da documento
Parte_1
n. 4 che si rammostra - ha dovuto cessare l'attività commerciale suddividendo il locale in due unità separate da concedere in locazione a terzi? 7) il Sig. che, nel settembre del 2018, aveva CP_4 preso in locazione una parte delle due unità così ricavate ha comunicato alla proprietà la disdetta del contratto a partire dal 30/04/2019 a causa dello scarso afflusso di clientela? 8) il fatturato del negozio di di Milano, Piazza della Trivulzana, nell'anno 2011 è stato pari ad € 178.289,47 Parte_1 come indicato nei documenti n. 23 e 31 che si rammostrano? 9) il fatturato del negozio di
[...]
Piazza della Trivulzana, nell'anno 2012 è stato pari ad € 165.854,86 come indicato nei Pt_1 documenti n. 24 e 32 che si rammostrano? 10) il fatturato del negozio di Piazza della Parte_1 Trivulzana, nell'anno 2013 è stato pari ad € 148.399,81 come indicato nei documenti n. 25 e 33 che si rammostrano ? 11) il fatturato del negozio di Piazza della Trivulzana, nell'anno 2014 Parte_1 è stato pari ad € 127.024,81 come indicato nei documenti n. 26 e 34 che si rammostrano? 12) il fatturato del negozio di Piazza della Trivulzana, nell'anno 2015 è stato pari ad € Parte_1
133.400,75 come indicato nei documenti n. 27 e 35 che si rammostrano? 13) il fatturato del negozio di
Piazza della Trivulzana, nell'anno 2016 è stato pari ad € 119.909,22 come indicato
Parte_1 nei documenti n. 28 e 36 che si rammostrano? 14) il fatturato del negozio di Piazza
Parte_1 della Trivulzana, nell'anno 2017 è stato pari ad € 108.851,17 come indicato nei documenti n. 29 e 37 che si rammostrano? 15) il fatturato del negozio di Piazza della Trivulzana, nell'anno
Parte_1 2018 è stato pari ad € 25.956,24 come indicato nei documenti n. 30 e 38 che si rammostrano? 16) la percentuale di utile sul fatturato di negli anni 2011 – 2018 è compresa tra il 45 ed il
Parte_1 55%? 17) nell'ottobre 2018, – come da documento n. 4 che si rammostra - ha dovuto
Parte_1 cessare l'attività in proprio e suddividere il locale commerciale in due unità separate concedendole in locazione a terzi? Si indicano quali testi per essere sentiti sui capitoli di prova dall'1) al 17) i Signori Testimone_3 di Milano, di Milano, presso Sottosopra di ,
[...] Testimone_1 Testimone_4 Testimone_4 legale rappresentante della Totum s.r.l. di Milano, Dott. di Monza, Persona_1 CP_4 di Milano.
In ogni caso, porre a carico di le spese e compensi Controparte_3 professionali oltre spese generali ed oneri accessori previsti per legge per il primo e il secondo grado di giudizio comprese quelle per il procedimento di mediazione e la consulenza tecnica preventiva, sia di che della chiamata in causa . Parte_1 Controparte_2 Controparte_2
In subordine: porre le spese del primo grado di giudizio (comprese quelle di mediazione e di Consulenza tecnica d'Ufficio) nei confronti di a Controparte_2 carico del di Milano”. Controparte_3
CONCLUSIONI PER SUPERCONDOMINIO RESIDENZA LA PIAZZA:
pagina 3 di 9 “Voglia l'Ill.ma corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, domanda o eccezione disattesa, così giudicare:
Nel merito, in via principale
-rigettare le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa e confermare la sentenza di prima grado emessa dal Tribunale di Milano in data 07.05.2024,
n. 4816/2024
In via istruttoria
-Si contesta l'ammissione di nuove istanze istruttorie ex adverso formulate.
-Si rinnovano tutte le eccezioni sollevate avverso le istanze istruttorie avversarie di cui si chiede il rigetto, in via subordinata si chiede di essere ammessi a prova contraria.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
CONCLUSIONI PER PROGETTO BICOCCA LA PIAZZA : Controparte_2
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4816/2024 pubblicata il 07/05/2024 resa all'esito del giudizio n. 30406/2018 RG, il
Tribunale di Milano ha rigettato le domande proposte da nei confronti del Parte_1
tendenti ad ottenere la condanna di quest'ultimo all'immediata Controparte_1
esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino delle scale mobili di proprietà CP_5
prevedendo la corresponsione di una somma per ogni giorno di ritardo, ed il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti per effetto della omessa manutenzione e funzionamento dell'impianto in discussione. Condannato il convenuto a corrispondere alla Controparte_1
società attrice le spese e competenze del giudizio per regolamento di competenza n. 29468/2021 RG e n. 4907/2023 RG, il Tribunale ha quindi condannato la società attrice alla rifusione delle spese processuali come liquidate in dispositivo in favore del convenuto e del terzo Controparte_3
chiamato , ponendo definitivamente a carico di Controparte_2 [...]
le spese della CTU contabile espletata nel corso del giudizio di primo grado. Parte_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (d'ora innanzi per brevità solo Parte_1
”) ha interposto gravame avverso la suindicata sentenza chiedendo, previa sospensione Pt_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza con riguardo alla condanna alle spese del giudizio a favore di entrambi gli appellati, di dichiarare la nullità ex art. 101 c.p.c. della sentenza impugnata. Ha inoltre chiesto di accertare la responsabilità del per l'omessa manutenzione delle scale Controparte_3
mobili per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo all'immediata esecuzione dei lavori necessari per la pagina 4 di 9 loro rimessa in pristino da ultimare entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della emananda sentenza, prevedendo, ai sensi dell'art 614 bis c.p.c., il pagamento della somma di € 500,00/die (ovvero di altro importo ritenuto di giustizia), per ogni giorno di ritardo nell'avvenuta esecuzione dei lavori rispetto al termine stabilito per la relativa ultimazione. Ha chiesto ancora di condannare il
Supercondominio convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti da Parte_1
per effetto della chiusura delle scale mobili fino alla loro totale rimessa in funzione, nella misura
[...]
che risulterà in corso di causa.
Si è costituito il (d'ora innanzi per brevità solo Controparte_1
”) contestando in toto l'appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della Controparte_3
sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite.
Si è altresì costituita la società (d'ora innanzi per brevità Controparte_2 solo ”) contestando in toto l'appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della CP_2
sentenza impugnata e la vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 12.11.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
15.4.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 101 c.p.c. per avere il Tribunale, con motivazione "a sorpresa", rigettato la domanda di condanna del all'immediata esecuzione, a sua cura e spese, dei lavori Controparte_3
necessari per la rimessa in pristino delle scale mobili condominiali applicando un principio che non era stato oggetto di discussione fra le parti.
Il motivo è infondato.
Vero è che, ai sensi dell'art. 101 cpc, il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, risultando diversamente violati i diritti di difesa per mancata realizzazione del contraddittorio.
Tuttavia l'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della "terza via", si estende solo a questioni di fatto od eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti o dalle reciproche tesi difensive, essendo noto che il giudice pagina 5 di 9 possa motivare la propria decisione alla luce di una ricostruzione in fatto e/o in diritto diversa da quella offertegli (erroneamente o in maniera incompleta) dalle parti medesime.
Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha rilevato una nuova questione di fatto, tale potendosi considerare solo quella che richieda prove aventi un contenuto diverso da quello chiesto dalle parti.
A tanto si aggiunga che la parte può dolersi del rilievo d'ufficio fatto "a sorpresa" solo quando dimostri che, se il giudice avesse sollecitato le parti a prendere posizione sulla predetta questione, ella avrebbe potuto svolgere nuove attività probatorie e/o assertive in punto di fatto e non mere difese come quelle articolate dall'appellante in questa sede di gravame.
Sul punto si osserva che l'appellante, richiamato il principio giurisprudenziale espresso dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite n. 10934/2019, ha rivendicato il diritto del singolo condomino a poter agire e resistere in giudizio per tutelare i diritti comuni a tutta la collettività condominiale, senza tuttavia argomentare né efficacemente contrastare il ragionamento del Tribunale - pienamente condiviso da questo Collegio - secondo cui il singolo condomino non è titolare verso il Condominio di un diritto di natura sinallagmatica relativo al buon funzionamento degli impianti condominiali, che possa essere esercitato mediante un'azione di condanna del condominio ad un "facere" consistente nella messa a norma dell'impianto comune, potendo al più avanzare verso il Condominio una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione dello stesso nel provvedere alla riparazione o all'adeguamento dell'impianto, ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela.
In considerazione di quanto sopra il Tribunale ha correttamente ritenuto esaminabile la domanda tendente all'accertamento della responsabilità del per l'omessa manutenzione delle Controparte_3
scale mobili - ritenuta sussistente con motivazione non contestata dalle parti in causa sulla quale si è dunque formato il giudicato - e la relativa richiesta risarcitoria.
Sul rigetto di tale ultima domanda si concentra il secondo motivo di impugnazione a mezzo del quale parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver ritenuto dimostrato il danno patrimoniale subito da quale conseguenza diretta della chiusura delle scale mobili oggetto di causa allineandosi alle Pt_1
risultanze della CTU contabile espletata in corso di causa senza considerare fatti notori, principi logici e nozioni di comune esperienza da cui sarebbe stato possibile desumere la riduzione degli utili per il punto vendita e quindi riconoscere il risarcimento richiesto da almeno in via equitativa. Pt_1
Il motivo è infondato dovendosi preliminarmente osservare che, nel proprio motivo di doglianza,
l'appellante non ha inteso censurare le risultanze della CTU contabile espletata nel corso del primo grado di giudizio secondo cui, “verificata la situazione complessiva dell'azienda e, ove possibile, della
pagina 6 di 9 sola sede di Milano per il periodo 2007/2017, nonché del mercato di riferimento per lo stesso periodo di tempo”, ha ritenuto che “sulla base della documentazione presente nel fascicolo processuale e delle ulteriori informazioni a carattere pubblico a disposizione, non sia dimostrata come la chiusura della scala mobile di piazza della Trivulziana a Milano nel 2011 abbia cagionato una riduzione dell'utile per il punto vendita di Milano, né sia possibile eventualmente quantificarne l'importo” (cfr. p. 16
CTU).
Le doglianze attoree si sono invece concentrate sulla omessa valutazione da parte del Tribunale della circostanza pacifica tra le parti del totale blocco, per quasi dieci anni, delle scale mobili che convogliavano i potenziali clienti dalla piazza centrale direttamente avanti l'ingresso del negozio così determinando la deviazione della clientela all'angolo opposto della Piazza e quindi precluso il flusso di migliaia potenziali clienti avanti al negozio con consegue notevole riduzione degli utili.
Tuttavia, la mancanza di prova di una diminuzione del patrimonio di – accertata anche Pt_1
dall'Ausiliario del Tribunale – quale conseguenza del fatto dedotto in causa, determina de plano
l'infondatezza della domanda in applicazione del principio della ragione più liquida (richiamato tra le molte e in ultimo da C. n. 9309/2020 e C. n. 20555/2020) in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni.
Si può adottare, nel caso di specie, la soluzione della ragione più liquida in quanto la domanda giudiziale di è focalizzata e finalizzata strumentalmente ad ottenere il risarcimento del danno Pt_1
asseritamente patito in conseguenza dell'omessa manutenzione delle scale mobili da parte del
, per cui la mancata configurazione del danno e del nesso causale dello stesso con il Controparte_3
dedotto inadempimento della controparte, determina un vuoto che né le risultanze documentali né
l'eventuale espletamento delle prove orali capitolate potrebbero colmare, con conseguente e necessario rigetto della domanda.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha infine censurato il Tribunale per aver condannato a rimborsare le spese processuali anche a favore di nonostante tale ultima Pt_1 CP_2
società fosse stata arbitrariamente chiamata in causa dal . Controparte_3
Il motivo è infondato.
Preliminarmente va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite
pagina 7 di 9 – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate” rimanendo invece “a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”
(in ultimo Cass. Ord. n. 6144/2024) che deve ritenersi applicabile non solo in caso di chiamata in garanzia ma, in linea generale, in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi, da parte del convenuto, al fine di evitare la propria condanna.
Nel caso di specie, la chiamata del terzo Progetto da parte del convenuto, non può Controparte_3
qualificarsi come chiamata in garanzia, trattandosi di chiamata in giudizio del terzo preteso effettivo responsabile, nei cui confronti, peraltro, ha esteso la domanda principale sicché rigetto di detta Pt_1
domanda comporta che le spese sostenute dal terzo chiamato devono rimanere a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa.
Tanto chiarito va ulteriormente evidenziato che la chiamata in causa del terzo, sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, non può ritenersi del tutto arbitraria tenuto conto del contenzioso già pendente tra il
(unitamente ad altri condomini)
contro
Progetto avente ad oggetto l'accertamento di Controparte_3
responsabilità per vizi e malfunzionamento delle scale mobili di cui si discute anche in questa sede, risoltosi, nelle more del giudizio di primo grado, con l'emissione della sentenza della Corte di Appello
n. 371/2023 (RG 4481/2019).
Quindi non può ritenersi che la chiamata in causa di Progetto da parte del sia stata Controparte_3
palesemente arbitraria e priva di una logica e ragionevole connessione con la domanda di (che Pt_1 chiedeva, tra l'altro, di “accertare la responsabilità del per Controparte_3
l'omessa manutenzione delle scale mobili di cui in narrativa”), con la conseguenza che, correttamente, il primo giudice ha posto a carico dell'attrice anche le spese processuali di Progetto.
Le considerazioni che precedono, assorbenti di ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto ed alla conferma della sentenza impugnata.
Giusto il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc, parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore pagina 8 di 9 della controversia e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, al valore medio per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e al valore minimo per quella di trattazione.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4816/2024 pubblicata il 07/05/2024, Parte_1
così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi €. 10.313,00 per ciascuna di cui €. 2.518,00 per la fase di studio della controversia, €. 1.665,00 per la fase introduttiva, €. 1.843,00 per la fase di trattazione ed €. 4.287,00 per la fase decisionale, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 Aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
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