Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2492/2023 tra le parti:
ATTORE
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PIACENTINI GIANFRANCO ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio
CONVENUTO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. ZURLO RAFFAELE Controparte_1 P.IVA_1
) e da ( elettivamente domiciliata C.F._3 Parte_2 C.F._4 presso il suo studio
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: In via principale: - dichiararsi l'improcedibilità dell'azione e/o della domanda giudiziale promossa da con il ricorso di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto e, Controparte_1 conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2925/2018 R.Ing. emesso dal Tribunale di Vicenza il 04/10/2018 e depositato il 08/10/2018, nel procedimento RGNr. 6510/2018, ritenendo fondati tutti gli assunti così come prospettati ed evidenziati in parte narrativa;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In sede di precisazione delle conclusioni l'opposta ha insistito per l'accoglimento delle istanze e
CONCLUSIONI rassegnate in comparsa di costituzione da intendersi ivi integralmente trascritte, sottolineando l'improcedibilità dell'opposizione ex art 650 cpc per il mancato esperimento della procedura di mediazione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto
Fatto e Processo
Con opposizione ex art. 650 cpc, il sig. – sul presupposto per cui aveva ricevuto Parte_1 il d.i. 2925/18 emesso da questo Tribunale l'8/10/18 per €29.819,43; che il d.i. non era stato opposto ed era divenuto definitivo;
che, quindi, aveva ricevuto atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi;
che nell'ambito del procedimento esecutivo, iscritto al ruolo con n. 1335/2023, era stato concesso termine per la proposizione dell'opposizione tardiva, stante la necessità di appurare la presenza/assenza di clausole vessatorie – ha adito l'intestato Tribunale al fine di far accertare la sussistenza di clausole vessatorie e, quindi, revocare in tutto o in parte il d.i. emesso.
Si è costituita chiedendo in via pregiudiziale, ma gradata di concedere alla Controparte_1 CP_1
[... il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via principale, nel merito, di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nel merito, ha chiesto di condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda Controparte_1 attività istruttoria.
In particolare, l'opposta ha dichiarato che il sig. aveva sottoscritto con l'Istituto Parte_1 contratto di conto corrente nel 1993, ovvero ben prima dell'entrata in vigore del codice del consumo.
Il debitore, difatti, nel 1993 aveva sottoscritto contratto di conto corrente con l'allora NC di OM
(poi divenuto;
che aveva altresì ottenuto un fido e l'utilizzo di una carta di pagamento CP_2 denominata desideria: che nel corso del tempo l'opponente non aveva ottemperato ai propri obblighi e quindi era scaturita la posizione creditoria per cui è causa.
In prima udienza, parte opposta ha chiesto termine per esperire la mediazione di rito. Con ordinanza del 3/7/24 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensiva e fissato udienza per verifica dell'esperimento della mediazione.
All'udienza del 17/10/24 parte opponente ha dato atto che la mediazione non era stata attivata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
Il ricorso per d.i. va dichiarato improcedibile ed il connesso d.i. va revocato.
L'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”.
Secondo la giurisprudenza di merito, cui questo giudice intende dar corso “L'aver reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. Del tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C.
Cost. n. 272/2012, come recentemente affermato dal TAR Lazio, 26/01/2015.
La finalità pubblicistica che sta alla base della (re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento.” Tribunale Ravenna,
06/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep. 06/04/2017), n.361.
Come noto, poi, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19596/2020, hanno pronunciato il seguente principio di diritto "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo". Nel caso di specie, quindi, l'incombente doveva essere svolto dall'opposto, tanto più che è stata proprio a eccepire il difetto di procedibilità e chiedere termine per poter dare corso Controparte_1 all'esperimento.
Né a diverso argomentare può valere la giurisprudenza allegata dalla stessa opposta e relativa ad una recente del Tribunale di Modena, in esito alla quale il giudice ha dichiarato che “L'azione ex art.650 cpc deve ritenersi non inclusa nel novero delle opposizioni a decreto ingiuntivo, in relazione alle quali Cass SU n°19596 del 2020, a composizione di precedente contrasto, ha indicato nell'ingiungente la parte tenuta ad attivarsi per la mediazione” e che, data la natura del procedimento ex art. 650 cpc, “All'eventuale improcedibilità dell'opposizione tardiva, pertanto, non consegue la revoca dell'ingiunzione, ma la sua rinforzata stabilizzazione.”.
Ed, infatti, nel caso di specie, è stato l'opposto stesso che ha chiesto di poter svolgere la mediazione e, pertanto, sarebbe incongruo riversare sull'opponente gli effetti di una negligenza della controparte.
Inoltre, nel rispetto delle argomentazioni dimesse, non persuade questo giudice la tesi del Tribunale modenese, per cui “L'effetto deflattivo -che costituisce la ragione fondante della mediazione- non può, in tal caso, che riguardare direttamente, ed esclusivamente, l'opposizione, che, ove tardivamente proposta, non ha natura di fase ulteriore del procedimento unitario introdotto dal creditore con il provvedimento monitorio, ma di autonomo giudizio -ciò per altro verso spiega perché si ritiene, in consonanza con le parti, la presente controversia soggetta al rito modificato dal Dlgs n°149 del
2022”.
In altre parole, il provvedimento del Tribunale di Modena perviene a distinguere il decreto ingiuntivo opposto tardivamente (e che si è definitivamente cristallizzato) dall'opposizione ex art. 650 cpc che andrebbe semmai ad agire sul d.i., modificandolo e quindi alla stregua di una revocatoria del titolo.
In realtà, come declinato dalla Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, (ud. 07/02/2023, dep.
06/04/2023), n.9479 “Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
Quindi, è chiaro che nel procedimento ex art. 650 cpc, ciò che viene in esame è nuovamente la pretesa creditoria fatta valere alla base del d.i. che pertanto non può dirsi affatto cristallizzato, se non all'esito del rigetto dell'opposizione tardiva. Tant'è che il giudice del procedimento ex art. 650 cpc perviene addirittura a decidere sulla esecutività o meno del d.i. sub iudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opposta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale.
Si liquidano pertanto €2.906,00 di cui €851 per fase di studio, €602 per quella introduttiva e €1.453,00 per quella decisionale.
Sono poi dovute le spese borsuali per €286,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA improcedibile il ricorso per d.i. e per l'effetto REVOCA il d.i. 2925/18 emesso da questo
Ufficio l'8/10/18;
CONDANNA parte opposta a corrispondere a parte opponente le spese di lite che liquida in €2.906,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché €286 per spese esenti.
Vicenza, 21/3/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello