Articolo 114 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 113Articolo 115
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15 marzo 1969
Art. 114.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , ai termini dell' articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 .

Entrata in vigore il 15 marzo 1969