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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/10/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 560/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 560/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento dell'11.06.2025 emesso in esito alla udienza del 05.06.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa tra
, c.fisc. in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sibilio dell'Avvocatura interna dell'Ente, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente via Mons. G.
Ferro n. 1/b - 89127 - ; Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.fisc. ONroparte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], c.fisc. , CP_2 C.F._2 residenti a [...] alla c/da Argara I trav. n. 1/C , in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori nata a [...] il Persona_1
29.03.2014, c.fisc. e nata a [...] C.F._3 Parte_2
l'08.12.2010, c.fisc. tutti rappresentati e difesi, giusta procura C.F._4 rilasciata nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Francesco Maria presso il cui studio, sito in
Bovalino al Corso Umberto I° n. 155, sono elettivamente domiciliati
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, ONroparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Iamundo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Polistena, alla Via On. Luigi Longo n. 35, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
1 APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
, P.I. , con sede in Reggio Calabria (RC) ONroparte_4 P.IVA_2 CP_ alla Via S. Anna II Tronco – Pal. in persona dei Commissari Straordinari in carica e legali rappresentanti pro tempore – Dott. e ONroparte_6 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria (RC) alla Via Argine Dx Parte_4
Calopinace n. 20 presso lo studio legale dell'Avv. Antonino Battaglia del Foro di
[...]
, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce apposta alla memoria di Pt_1 costituzione in appello, nonché in forza della delibera di incarico del Commissario p.t. n. 927 del 23 Novembre 2020;
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palmi n. 512/2020, emessa e pubblicata in data 02.07.2020
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28.06.2017 e in proprio ONroparte_1 CP_2
e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
e citavano in giudizio la , il Parte_2 ONroparte_7
e l' , al fine di ottenere la condanna di detti enti ONroparte_3 ONroparte_4 al risarcimento del danno, pari ad € 50.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per i danni alla vettura e le lesioni subite dagli occupanti, a seguito del sinistro stradale loro occorso in data 23.09.2015 sulla S.P. 1 nel Comune di , in seguito allo scontro CP_3 frontale con un bovino allo stato brado. ON Con comparsa depositata in data 19.10.2017 si costituiva la eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda svolta dalle terze trasportate, le quali, ai sensi dell'art., 141
CdS, avrebbero dovuto agire nei confronti del conducente della autovettura. Rilevava che, nonostante nulla fosse esplicitato nell'atto di citazione, doveva ritenersi “plausibile” che detto ente fosse stato chiamato in forza della disciplina contenuta in leggi regionali relative al randagismo, disciplina non applicabile ai bovini, della cui custodia avrebbero dovuto rispondere solo i proprietari. Aggiungeva che, comunque, unico responsabile doveva ritenersi ON il e che l'intervento delle era previsto solo nel caso di preventiva segnalazione, CP_3 ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Rilevava che comunque i danni lamentati dagli attori dovevano essere imputati alla condotta di guida del ed alla mancanza di CP_1 vigilanza sul territorio, spettante ai Comuni o alla Provincia, a seconda della titolarità della strada sulla quale il fatto si era verificato.
Con comparsa depositata in data 3.11.2017 si costituiva il eccependo la ONroparte_3 nullità dell'atto di citazione per la assenza dei requisiti previsti dall'art. 163, n. 3 e n. 4 cpc, non comprendendosi – stante la estrema genericità dell'atto introduttivo – né la effettiva dinamica del sinistro né le ragioni per le quali detto ente veniva chiamato a rispondere dei danni lamentati dagli attori ed evidenziava che ciò impediva di svolgere adeguate difese. Nel merito rilevava che non era imputabile all'ente la presenza dei bovini sulla strada, anche
2 tenuto conto che si trattava di fenomeno diffuso, per il quale la Provincia aveva anche apposto cartelli stradali ed aggiungeva che non era sufficiente, al fine di ritenere sussistente una responsabilità dell'ente, la circostanza che il fatto si fosse verificato nel territorio comunale. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarato nullo l'atto di citazione e nel merito rigettata la domanda avanzata dagli attori.
Con comparsa del 9.11.2017 si costituiva la Provincia Regionale eccependo il difetto di legittimazione passiva delle terze trasportate ex art. 141 CdS e rilevando che la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita esclusivamente al proprietario del bovino ex art. 2052
c.c.. Precisava che il bovino, in quanto specie domestica, non poteva considerarsi fauna selvatica nemmeno in caso di inselvatichimento. Aggiungeva che, secondo l'art. 32 l.
833/1978 e art. 50 D lgs 267/2000, i compiti relativi alla cattura, isolamento, sequestro ed abbattimento di animali domestici inselvatichiti appartiene al Sindaco ed al Presidente della
Giunta Regionale, fatti salvi i poteri spettanti agli organi statali, ad esempio prefettizi.
Rilevava che, in ordine alla fauna selvatica, era competente la Regione e che la manutenzione Part della strada spettava, giusto contratto di appalto in essere, alla società Rilevava che la responsabilità dei danni lamentati dagli attori doveva essere attribuita al a causa CP_1 della condotta di guida dello stesso e che alcuna responsabilità poteva essere ravvisata a suo carico ex art. 2043 c.c., né ex art. 2051 c.c. non sussistendo, in proposito, un generico obbligo di recinzione delle strade. ONestava, infine, le voci di danno richieste dagli attori.
Alla prima udienza il GI assegnava i termini ex art. 183 6° comma cpc e parte attrice, nella memoria depositata ex art. 183 6° comma n. 1 cpc, contestava quanto affermato dal
[...]
, rilevando che nell'atto e nella documentazione allegata risultava sia il luogo che CP_3 le modalità del sinistro. Quanto alla eccepita nullità, rilevava che il doveva ritenersi CP_3 responsabile stante la presenza, nel suo territorio, di un bovino incustodito, tenuto conto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, spettavano ai Comuni i compiti di organizzazione prevenzione e controllo in materia (Cass. 17528/2011). Aggiungeva che del tutto irrilevante era la missiva prodotta dall'ente ed indirizzata al Prefetto, essendo successiva al sinistro ON oggetto di causa. ONestava, ancora, l'eccepito difetto di legittimazione della atteso che detto ente, parimenti al era tenuto a svolgere compiti di organizzazione, CP_3 prevenzione e controllo degli animali, come emergeva da ordinanza del Prefetto del
14.7.2010 con la quale era stato ordinato l'abbattimento dei bovini vaganti, costituenti pericolo per la incolumità delle persone e per la sicurezza della circolazione, attività per la ON quale era prevista una collaborazione sia dei Comuni che della ONestava quanto ON affermato dalla in ordine alla allegata responsabilità del conducente, atteso che – come dimostravano la entità dei danni alla vettura e agli occupanti – la stessa doveva ritenersi prudente e consona allo stato dei luoghi. ONestava quanto detto dalla ONroparte_7 rilevando che detto ente doveva ritenersi responsabile perchè proprietario della strada sulla quale circolava il bovino vagante e perché, nonostante fosse a conoscenza della esistenza del problema, aveva omesso di mettere in sicurezza il tratto di strada e non aveva imposto alla
3 società competente la collocazione di adeguata segnaletica. Aggiungeva che non poteva essere condiviso quanto affermato dalla Provincia in ordine alla responsabilità della società Part
(deputata alla manutenzione delle strade) atteso che non detta società non poteva essere intesa quale soggetto deputato alla gestione della fauna, compito spettante alla Provincia o in virtù di legge o di delega da parte della Regione. ONestava, ancora che il bovino potesse considerarsi animale domestico, tenuto conto che lo stesso – privo di qualunque segno identificativo – non poteva ritenersi fuggito da un allevamento e che, pertanto, doveva considerarsi animale selvatico a tutti gli effetti. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse riconosciuta una responsabilità in solido di tutti gli enti citati.
Nella memoria ex art. 183 6° comma cpc n. 2 il ribadiva che parte attrice non aveva CP_3 chiarito se l'ente era stato chiamato a rispondere ex art. 2043 o ex art. 2051 c.c.; che il fatto si era verificato fuori dal centro abitato e che, comunque, doveva ritenersi che ricorresse, nel caso di specie, una ipotesi di caso fortuito tale da escludere qualsivoglia responsabilità invocata ex art. 2051 c.c..
La ribadiva la inammissibilità della domanda delle terze trasportate e che ONroparte_7 nessuna responsabilità, né ex art. 2043 c.c. né ex art. 2051 c.c, poteva a lei essere ascritta. La ON
nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 cpc, ribadiva che nessuna responsabilità poteva a lei essere attribuita non vertendosi in ipotesi di randagismo e che, in assenza di preventiva segnalazione della presenza del bovino, nessuna condotta poteva essere pretesa.
Venivano espletate le prove testimoniali ed esperita CTU medica.
Il Tribunale, con la sentenza n. 512/2020, oggetto del presente gravame rigettava l'eccezione di nullità della domanda avanzata dal rigettava l'eccezione, formulata ONroparte_3 dalla , di inammissibilità dell'azione, non potendo ONroparte_7
l'art. 141 del D.L.gs n. 29/2005 impedire la scelta dell'azione da proporre da parte del terzo trasportato al quale, invece, fornisce uno strumento aggiuntivo a quelli già previsti dall'ordinamento giuridico;
rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva Parte dell' dichiarava inammissibile le domande delle parti attrici nei confronti del
[...]
essendo questo carente di legittimazione passiva;
rigettava le domande attrici CP_3 Parte proposte nei confronti dell' poiché non è stata dimostrata la sua responsabilità nella causazione del sinistro;
accoglieva le domande delle parti attrici avanzate nei confronti della condannava la ONroparte_7 ONroparte_7
al risarcimento dei danni e, quindi, al pagamento di €. 2.064,24 a favore di
[...]
di € 4.984,60 a favore di di €. 3.524,78 a favore di ONroparte_1 CP_2
di €.2.547,66 a favore di nel caso dei minori da Persona_1 Parte_2 corrispondersi ai genitori e oltre interessi, dalla data del ONroparte_1 CP_2 sinistro al soddisfo, sulle somme valutate alla data del sinistro e via via rivalutate;
condannava parte convenuta al pagamento degli onorari, pari ad €. ONroparte_7
2.204,80, oltre spese generali di studio, CPA ed IVA, spese vive pari ad €. 576,6, a favore di e da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Maria, che ha ONroparte_1 CP_2
4 fatto richiesta;
condannava le parti attrici, e in solido, al ONroparte_1 CP_2 pagamento degli onorari, pari ad €. 1.102,40, oltre spese generali di studio, CPA ed IVA, se dovuta, a favore del condannava le parti attrici, e ONroparte_3 ONroparte_1
in solido, al pagamento degli onorari, pari ad €. 1.102,40, oltre spese generali CP_2 di studio, CPA ed IVA, se dovuta, a favore dell' poneva a carico della Pt_7 [...]
le spese di CTU per come liquidate con decreto del 5 novembre 2019.” CP_7
Avverso tale sentenza, con atto tempestivamente notificato, proponeva appello la
[...]
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia ONroparte_7 esecutiva della sentenza impugnata. Chiedeva ancora che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, l'inammissibilità della ONroparte_1 domanda di risarcimento dei danni avanzata dai terzi trasportati, e, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, pronunziata condanna del e dell' ONroparte_3 [...]
in ragione della rispettiva responsabilità in merito alla gestione dei ONroparte_4 bovini vaganti. Chiedeva, infine, la condanna degli appellati alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 16.4.2021 si costituivano e ONroparte_1 CP_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie
[...] minori, chiedendo preliminarmente il rigetto della istanza ex art. 283 cpc avanzata da parte appellante, nel merito, il rigetto dell'appello proposto dalla e chiedendo, ONroparte_7 in via incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell'ente appellante al pagamento degli ulteriori danni richiesti in primo grado, in particolare i danni materiali quantificati in € 2.170,00 così come riportati nella fattura depositata agli atti del giudizio.
Chiedevano, ancora che, nel caso in cui, in accoglimento dell'appello, fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, fosse pronunziata condanna del e/o dell' in ONroparte_3 ONroparte_4 solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali e del danno non patrimoniale subiti a seguito del sinistro, con riforma della sentenza appellata nella parte in cui era stata pronunziata condanna di essi attori al pagamento degli onorari in favore del CP_3
e .
[...] ONroparte_4
Con comparsa depositata in data 19.2.2021 si costituiva il chiedendo il ONroparte_3 rigetto dell'appello proposto dalla nella parte in cui detto ente aveva ONroparte_7 affermato il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo la sussistente legittimazione del Rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva escluso la sua CP_3 legittimazione e contestava quanto affermato dalla in ordine alla ONroparte_7 citazione del Sindaco quale Ufficiale di Governo, dovendosi ritenere – sulla scorta degli atti e non condividendosi sul punto la giurisprudenza amministrativa citata da controparte – che unico soggetto citato nel presente giudizio fosse il Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente e non già lo stesso quale Ufficiale di Governo. Rilevava che correttamente il
5 giudice di primo grado aveva escluso la sua responsabilità, in quanto non proprietario della strada.
Spiegava, inoltre, appello incidentale chiedendo che, in caso di accoglimento dell'appello proposto dalla , fossero accolti i seguenti motivi: ONroparte_7
1) Dichiarazione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 cpc non comprendendosi dall'atto, nemmeno indirettamente, quali fossero le ragioni della domanda, non avendo parte attrice specificato se l'ente sia stato chiamato a rispondere ex art. 2043, 2050 o 2051 c.c. o in forza di altra norma, non provvedendo alla necessaria specificazione così' come sancito dalla Suprema Corte (Cass.
18609/2013);
2) Riconoscimento della responsabilità, esclusiva o concorrente, del il quale, CP_1 nonostante la segnaletica che prevedeva il limite di km/h 50, teneva una condotta di guida non adeguata, come dimostrava la circostanza che la autovettura si fosse fermata a circa 100 metri dal punto dell'impatto con l'animale; mancata prova della effettiva dinamica del sinistro stante la contraddittorietà dei testi escussi.
Con comparsa depositata in data 10.2.2021 si costituiva l'appellata ONroparte_4
chiedendo il rigetto dell'atto di appello proposto dalla , con
[...] ONroparte_7 conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 21.4.2021, ritenuto, in ordine al fumus boni juris, che i motivi dedotti dall'appellante non apparivano manifestamente infondati, la Corte accoglieva l'istanza di inibitoria e disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza depositata il
11.06.2025, veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, si rileva che con un articolato motivo – rubricato “Errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze probatorie e delle prove testimoniali” - parte appellante ha lamentato che la sentenza abbia errato nel ricostruire la dinamica del sinistro non avendo ascritto la responsabilità esclusiva al conducente per avere questi CP_1 tenuto una condotta di guida incauta e non rispettosa del codice della strada. In particolare ha rilevato che dall'esame delle prove testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado sarebbe emersa una ricostruzione della dinamica del sinistro confusa, generica e contrastante con la dinamica descritta dalla parte attrice.
Ha sostenuto parte appellante che se l'attore avesse rispettato il limite di velocità esistente sul luogo, pari a 50 km/h, l'autovettura condotta dai testimoni e (che Tes_1 Tes_2 procedeva immediatamente dopo quella degli attori) avrebbe dovuto necessariamente scontrarsi con quella del A sostegno della propria tesi ha richiamato il verbale dei CP_1
Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, i quali avevano precisato di non aver effettuato rilievi tecnici in quanto la vettura incidentata si trovava ferma in posizione di
6 quiete ad una distanza di 88 mt rispetto al punto di impatto con l'animale ritenendo che tale circostanza dimostrerebbe che l'autovettura stesse procedendo ad una velocità non prudenziale.
Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione nei confronti della della disciplina della responsabilità da cose in custodia ai sensi ONroparte_7 dell'art. 2051 c.c., dei casi di esonero dalla stessa e dei correlati oneri probatori.
La riconduzione dell'azione risarcitoria nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. produce conseguenze sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, ove il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia senza l'ulteriore prova della colpa, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da “caso fortuito individuato, in base ai criteri di imprevedibilità e inevitabilità, ovvero da altro fatto idoneo ad interrompere il nesso causale rappresentato da un fatto del terzo o dal concorso colposo del danneggiato che non ha operato le opportune cautele nel caso concreto richiestagli.
La Suprema Corte, con le pronunce nn. 2477-2483 del 1° febbraio 2018 e, più di recente, con la sentenza a Sezioni Unite del 30/06/22 n. 20943, ha affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
in particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Al riguardo, si è affermato che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno.
La Suprema Corte (Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), ha evidenziato che l'eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
7 L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui sia prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, che il giudice di merito è tenuto a compiere, non potendosi limitare a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima. Laddove si escluda che il comportamento del danneggiato, benché colposo, non fosse imprevedibile sul piano della ordinaria regolarità causale, ciò non significa che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (Cass. 37059/2022).
Tali principi sono stati affermati dalla Suprema Corte anche in un caso riguardate un sinistro causato da un bovino vagante.
Anche in tal caso la Suprema Corte, infatti, ha affermato che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso qualsiasi profilo di negligenza - stante la mancanza, in tesi, di qualsiasi norma che imponesse l'obbligo di recinzione di una strada statale o di vigilanza per l'eventuale attraversamento di animali - a carico dell' ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria CP_8 autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della presenza di un bovino sulla carreggiata).(Cass. 2477/2018).
Rispetto alla struttura della fattispecie come delineata dalla Suprema Corte appaiono, allora, del tutto infondate le censure dell'appellante.
Invero, deve rilevarsi che nel caso di specie la non ha dato alcuna prova ONroparte_7 della esistenza del caso fortuito che avrebbe potuto escludere la responsabilità oggettiva su di sé gravante.
8 Invero, contrariamente a quanto affermato dagli originari attori e come, invece, risulta dalle fotografie prodotte ed allegate al rapporto dei Carabinieri recatisi sui luoghi, era stata apposta la segnaletica relativa alla presenza, su detta strada, di bovini.
La circostanza del passaggio di animali vaganti su detta strada, inoltre, risulta da tutta la documentazione depositata dalle parti, dalla quale emerge che erano stati emessi anche provvedimenti di organi statali che prevedevano in proposito obblighi in capo agli enti territoriali ed ad altri enti.
Ancora, deve rilevarsi che i testimoni escussi hanno dato atto che spesso su quella strada transitavano bovini vaganti.
Ciò porta ad escludere che il fatto consistente nella invasione da parte del toro della carreggiata percorsa dalla vettura condotta dal non potesse considerarsi CP_1 imprevedibile.
Deve, pertanto, affermarsi che proprio da tale circostanza discendeva l'obbligo, in capo alla in quanto proprietario della strada, di provvedere a porre in essere tutte le ONroparte_7 cautele necessarie per evitare che, in occasione del non infrequente fenomeno della presenza di bovini vaganti in detti luoghi, gli stessi non invadessero la sede stradale.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la responsabilità della proprio perchè, ONroparte_7 non potendosi qualificare come eccezionale ed imprevedibile l'attraversamento degli animali,
l'ente non ha provveduto affinchè tale circostanza non determinasse un pericolo per gli utenti della strada.
Inoltre, seppur deve rilevarsi che sussiste fra le deposizioni dei due testi escussi un contrasto circa la esistenza di una strada laterale alla SP1 (ovvero quella su cui si è verificato il fatto oggetto di causa) - tenuto conto che la ha dichiarato che la mucca era sbucata” da Tes_2 una strada laterale mentre l'altro teste ha affermato che dal lato dal quale proveniva la mucca non vi era alcuna strada – sarebbe stato onere della dimostrare che il ONroparte_7 fatto si era verificato in un tratto di strada rispetto al quale non le barriere non potevano essere collocate per la presenza di una intersezione con altra strada.
Non avendo la fornita detta prova, deve confermarsi la sussistenza della ONroparte_7 responsabilità di detto ente alla luce di un giudizio controfattuale tipico della causalità omissiva, potendosi ritenere che, ove fosse stato installato un guard-rail al bordo perimetrale della strada, il bovino con buona probabilità non avrebbe potuto invadere improvvisamente la sede stradale.
Ancora, deve essere rigettato il motivo di appello nella parte in cui la ONroparte_7 afferma che i danni lamentati dagli attori siano da ricondurre alla condotta di guida del
CP_1
La condotta dello stesso quale conducente dovrebbe dunque rilevare ex art. 1227 c.c. al fine di ridurre o escludere la responsabilità del soggetto debitore.
Tuttavia, deve rilevarsi in proposito che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma
9 dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Cass. 25712/2023).
La non ha, in realtà, fornito alcuna prova in ordine alla non diligente ONroparte_7 condotta di guida del non potendosi, inoltre trarre alcun utile elemento dalla CP_1 relazione dei Carabinieri intervenuti tenuto conto che gli stessi hanno dato atto di non avere effettuato alcun rilievo sui luoghi atteso che la vettura si trovava in posizione di quiete a circa mt 88 dal dove si trovava l'animale ferito sulla carreggiata.
Tale elemento – contrariamente a quanto affermato dalla – appare del ONroparte_7 tutto neutro, considerato che - come detto – nessuna valutazione è stata compiuta dagli operanti in ordine alla posizione della vettura, né, in particolare gli stessi hanno dato atto che la stessa si trovava a tale distanza dall'impatto per la impossibilità di frenare.
Analogamente, deve rilevarsi che entrambi i testi hanno dichiarato che la vettura del procedeva a velocità moderata, analoga a quella sulla quale gli stessi viaggiavano CP_1
e non appare in alcun modo fondato su elementi oggettivi quanto affermato dalla
[...]
in ordine alla circostanza affermata secondo la quale, nel caso di andatura CP_7 moderata da parte della vettura degli attori, la vettura che li seguiva (sulla quale viaggiavano i testimoni) avrebbe dovuto investire la prima.
Inoltre, la circostanza che tale vettura che seguiva quella degli attori abbia frenato, al contrario, trova una sua giustificazione nella circostanza, dichiarata di testi, relativa alla distanza esistente fra i due veicoli.
Pertanto ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la applicazione della previsione di cui all'art. 1227 c.c. e, dunque, di riconoscere una responsabilità concorrente o esclusiva in capo al CP_1
Ancora, deve essere rigettato il secondo motivo di appello svolto dalla . ONroparte_7
Lamenta l'ente appellante che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa relativa al risarcimento del danno del terzo trasportato, dovendo quest'ultimo richiedere il risarcimento al conducente ex art. 141 del Cod. Ass..
Come affermato dalle Sezioni Unite “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di
10 quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144
c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. civ. Sez. Unite, 30/11/2022, n. 35318).
Pertanto, del tutto erroneamente è stata invocata da parte della la ipotesi ONroparte_7 prevista dall'art. 141 cds.
Ad abundantiam si rileva che la possibilità del terzo trasportato di agire ex art. 144 cds non esclude che lo stesso possa agire nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dei danni subiti non già per violazione delle norme sulla circolazione ma invocando un titolo diverso, da individuarsi, nel presente fascicolo, nella responsabilità dell'ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c.
Con il terzo motivo d'appello la ha censurato la decisione nella parte in ONroparte_7 cui non ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva e non ha riconosciuto conseguentemente la competenza e la responsabilità del rispetto al ONroparte_3 sinistro, assumendo che lo stesso fosse stato provocato non da un animale allo stato brado, ma da un bovino, per definizione appartenente alla categoria della fauna selvatica.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Ritiene la Corte che nel caso di specie non possa ritenersi che l'animale coinvolto rientri nella categoria di "fauna selvatica" ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 157/92.
Come affermato anche da giurisprudenza di merito che si ritiene di condividere (Trib. Roma,
Sez. XIII, sent. n. 13376/2013) “Al fine di pervenire alla esatta collocazione dell'animale nell'ambito della categoria di animale selvatico si ritiene che l'unico elemento giuridicamente rilevante è dato dallo stato di libertà naturale, atteso che secondo l'art. 2 della legge 11.2.1992 n. 157 fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della legge,
"le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale". Sotto il profilo giuridico lo stato di libertà naturale coincide con una condizione di vita indipendente dall'uomo per quanto attiene alla riproduzione, alla alimentazione e al ricovero. La fauna è
(o diventa) domestica, dunque, quando la sua condizione di vita è interamente governata dall'uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi, sono invece, animali selvatici quelli che in quanto non sottomessi ed addomesticati dall'uomo sono privi dell'attitudine di ritornare nel luogo riservato per la loro cura e custodia. Ne deriva che la distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non coincide con la classificazione in uso nella scienza zoologica (Cass. Civ. 16512 del 28/09/2012). La fauna selvatica, riferendosi a popolazioni (di mammiferi e di uccelli) viventi "in stato di normale libertà" presuppone la libertà degli animali. Consegue che non sono fauna selvatica gli animali che, facendo parte degli allevamenti a scopo alimentare o amatoriale regolarmente autorizzati sono allevati in cattività. Tali animali sono di proprietà del privato che è stato
11 autorizzato a gestire l'allevamento; essi, perciò, non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. Ne consegue che non costituisce esercizio di caccia l'atto diretto all'abbattimento o alla cattura dei detti animali (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 1991 n. 6709).
Tale essendo la nozione di fauna selvatica deve ritenersi escluso che un toro possa essere ricondotto entro detto ambito atteso da un lato che non appartiene ad una specie che vive in
Italia "in stato di libertà naturale" ma unicamente in allevamento e dall'altro che il bovino rientra proprio tra quegli animali la cui condizione di vita è governata dall'uomo dal quale dipende per i profili abitativi ed alimentari. L'attore, cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha peraltro provato che l'animale per il lungo tempo trascorso in abbandono si fosse inselvatichito assumendo così i comportamenti tipici dell'animale selvatico.”
Pertanto, nel caso di specie deve ritenersi che non possa trovare applicazione la previsione di responsabilità dell'ente tenuto alla custodia della fauna selvatica ex art. 2052 c.c. quanto, piuttosto, la ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c. quale danno cagionato dalle cose in custodia.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza ritenendo ON che, contrariamente a quanto statuito, l' risponderebbe ex art. 2043 cc per aver omesso di vigilare, identificare ed accertare i bovini vaganti ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2000 n.
437, regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini nonché in violazione delle prescrizioni previste dalle Ordinanze prefettizie.
Quanto a tale motivo di appello si rileva che nessuna allegazione di responsabilità ex art. 2043 c.c. avevano svolto gli attori e ciò impedisce di compiere qualunque valutazione in proposito. ON Si rileva, comunque, che come affermato dalla nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo a detto ente, tenuto conto che alcuna preventiva segnalazione dell'animale era stata effettuata né si trattava di un animale identificato sul quale, dunque, sussisteva obbligo di controllo in capo alla autorità sanitaria.
Pertanto, seppur deve rilevarsi che l'azienda sanitaria, presso cui è presente un servizio veterinario di reperibilità continuata, deve garantire lo svolgimento dei propri compiti, relativi all'identificazione e all'accertamento sanitario sugli animali compresi i bovini vaganti, la circostanza che il medico veterinario intervenuto sul luogo del sinistro avesse certificato che l'animale era privo di elementi identificativi, comporta conseguentemente l'assenza di alcun profilo di responsabilità in capo all' che, non avendo mai avuto CP_4 alcuna denuncia formale atta a garantire l'identificazione da parte del proprietario, non poteva aver alcun potere di controllo ed ispettivo sul suddetto bovino.
La sentenza di primo grado, dunque, deve essere confermata.
L'appello incidentale proposto dal resta assorbito dalla decisione di ONroparte_3 conferma della sentenza di primo grado.
Con appello incidentale in proprio e in qualità di ONroparte_1 CP_2 esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Parte_2
12 hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i danni subiti dal veicolo (espressamente contestati dalla ), ritenendo le fatture depositate ONroparte_7 non idonee a dimostrare il nesso di causalità tra la riparazione ivi riportate e i danni riferiti all'urto dell'autovettura con il bovino.
Ritiene la Corte che detto appello incidentale, seppur proposto nella comparsa di risposta depositata tempestivamente rispetto alla data fissata per la prima udienza, differita ex art. 168 bis cpc per carico di ruolo rispetto a quella indicata in citazione, è stato tardivamente proposto.
Come chiarito dalla Suprema Corte è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (ex multis Cass. 29448/2024).
Poiché la sentenza oggetto del presente gravame è stata pubblicata in data 2.7.2020 e la comparsa degli originari attori è stata depositata, nel presente grado di giudizio, in data
16.4.2021, deve ritenersi decorso il termine previsto per la proposizione della impugnazione.
Stante la soccombenza reciproca fra la e gli appellanti incidentali ONroparte_7
e in proprio e nella qualità, le spese del giudizio devono essere CP_1 CP_2 interamente compensate fra dette parti.
In base alla soccombenza, invece, le spese di questo grado di giudizio devono essere poste a ON carico della in favore del e della ONroparte_7 ONroparte_3
Al fine di determinare il valore della causa deve aversi riguardo al valore del risarcimento già riconosciuto in primo grado (rispetto al quale l'appellante aveva chiesto la condanna, in riforma della sentenza di primo grado, di detti due enti), pari ad € 13.121,28 e sono liquidati
– tenuto conto della complessità del giudizio - nei valori medi così determinati: Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00,
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 Compenso tabellare
(valori medi) € 5.809,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, tanto in relazione alla - il cui ONroparte_7 appello è stato interamente rigettato – sia dei il cui appello è stato Persona_2 dichiarato inammissibile perché tardivo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto dalla ONroparte_7 contro e in proprio e in qualità di esercenti ONroparte_1 CP_2 la potestà genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 CP_1
13 , e n. 5 DI , respinta Pt_2 ONroparte_3 CP_4 ONroparte_7 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla;
ONroparte_7
2) dichiara inammissibile perché tardivo l'appello proposto da e in CP_1 CP_2 proprio e nella qualità;
3) compensa integralmente le spese di giudizio fra la e e ONroparte_7 CP_1 in proprio e nella qualità; CP_2
4) condanna la alla rifusione delle spese del presente grado di ONroparte_7 giudizio in favore del che liquida in € 5809,00 oltre spese ONroparte_3 generali iva e cpa;
5) condanna la alla rifusione delle spese del presente grado di ONroparte_7 giudizio in favore della di che liquida in € 5809,00 oltre CP_4 Parte_1 spese generali iva e cpa;
6) dà atto della sussistenza della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, in capo alla
; ONroparte_7
7) dà atto della sussistenza della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti incidentali e in proprio e nella qualità. CP_1 CP_2
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
31/10/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 560/2020 R.G., posta in decisione con provvedimento dell'11.06.2025 emesso in esito alla udienza del 05.06.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa tra
, c.fisc. in persona Parte_1 P.IVA_1 del Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Sibilio dell'Avvocatura interna dell'Ente, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente via Mons. G.
Ferro n. 1/b - 89127 - ; Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.fisc. ONroparte_1 C.F._1
e nata a [...] il [...], c.fisc. , CP_2 C.F._2 residenti a [...] alla c/da Argara I trav. n. 1/C , in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori nata a [...] il Persona_1
29.03.2014, c.fisc. e nata a [...] C.F._3 Parte_2
l'08.12.2010, c.fisc. tutti rappresentati e difesi, giusta procura C.F._4 rilasciata nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Francesco Maria presso il cui studio, sito in
Bovalino al Corso Umberto I° n. 155, sono elettivamente domiciliati
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, ONroparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Iamundo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Polistena, alla Via On. Luigi Longo n. 35, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
1 APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
, P.I. , con sede in Reggio Calabria (RC) ONroparte_4 P.IVA_2 CP_ alla Via S. Anna II Tronco – Pal. in persona dei Commissari Straordinari in carica e legali rappresentanti pro tempore – Dott. e ONroparte_6 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria (RC) alla Via Argine Dx Parte_4
Calopinace n. 20 presso lo studio legale dell'Avv. Antonino Battaglia del Foro di
[...]
, che li rappresenta e difende in forza di procura in calce apposta alla memoria di Pt_1 costituzione in appello, nonché in forza della delibera di incarico del Commissario p.t. n. 927 del 23 Novembre 2020;
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Palmi n. 512/2020, emessa e pubblicata in data 02.07.2020
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28.06.2017 e in proprio ONroparte_1 CP_2
e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_1
e citavano in giudizio la , il Parte_2 ONroparte_7
e l' , al fine di ottenere la condanna di detti enti ONroparte_3 ONroparte_4 al risarcimento del danno, pari ad € 50.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per i danni alla vettura e le lesioni subite dagli occupanti, a seguito del sinistro stradale loro occorso in data 23.09.2015 sulla S.P. 1 nel Comune di , in seguito allo scontro CP_3 frontale con un bovino allo stato brado. ON Con comparsa depositata in data 19.10.2017 si costituiva la eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda svolta dalle terze trasportate, le quali, ai sensi dell'art., 141
CdS, avrebbero dovuto agire nei confronti del conducente della autovettura. Rilevava che, nonostante nulla fosse esplicitato nell'atto di citazione, doveva ritenersi “plausibile” che detto ente fosse stato chiamato in forza della disciplina contenuta in leggi regionali relative al randagismo, disciplina non applicabile ai bovini, della cui custodia avrebbero dovuto rispondere solo i proprietari. Aggiungeva che, comunque, unico responsabile doveva ritenersi ON il e che l'intervento delle era previsto solo nel caso di preventiva segnalazione, CP_3 ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Rilevava che comunque i danni lamentati dagli attori dovevano essere imputati alla condotta di guida del ed alla mancanza di CP_1 vigilanza sul territorio, spettante ai Comuni o alla Provincia, a seconda della titolarità della strada sulla quale il fatto si era verificato.
Con comparsa depositata in data 3.11.2017 si costituiva il eccependo la ONroparte_3 nullità dell'atto di citazione per la assenza dei requisiti previsti dall'art. 163, n. 3 e n. 4 cpc, non comprendendosi – stante la estrema genericità dell'atto introduttivo – né la effettiva dinamica del sinistro né le ragioni per le quali detto ente veniva chiamato a rispondere dei danni lamentati dagli attori ed evidenziava che ciò impediva di svolgere adeguate difese. Nel merito rilevava che non era imputabile all'ente la presenza dei bovini sulla strada, anche
2 tenuto conto che si trattava di fenomeno diffuso, per il quale la Provincia aveva anche apposto cartelli stradali ed aggiungeva che non era sufficiente, al fine di ritenere sussistente una responsabilità dell'ente, la circostanza che il fatto si fosse verificato nel territorio comunale. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarato nullo l'atto di citazione e nel merito rigettata la domanda avanzata dagli attori.
Con comparsa del 9.11.2017 si costituiva la Provincia Regionale eccependo il difetto di legittimazione passiva delle terze trasportate ex art. 141 CdS e rilevando che la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita esclusivamente al proprietario del bovino ex art. 2052
c.c.. Precisava che il bovino, in quanto specie domestica, non poteva considerarsi fauna selvatica nemmeno in caso di inselvatichimento. Aggiungeva che, secondo l'art. 32 l.
833/1978 e art. 50 D lgs 267/2000, i compiti relativi alla cattura, isolamento, sequestro ed abbattimento di animali domestici inselvatichiti appartiene al Sindaco ed al Presidente della
Giunta Regionale, fatti salvi i poteri spettanti agli organi statali, ad esempio prefettizi.
Rilevava che, in ordine alla fauna selvatica, era competente la Regione e che la manutenzione Part della strada spettava, giusto contratto di appalto in essere, alla società Rilevava che la responsabilità dei danni lamentati dagli attori doveva essere attribuita al a causa CP_1 della condotta di guida dello stesso e che alcuna responsabilità poteva essere ravvisata a suo carico ex art. 2043 c.c., né ex art. 2051 c.c. non sussistendo, in proposito, un generico obbligo di recinzione delle strade. ONestava, infine, le voci di danno richieste dagli attori.
Alla prima udienza il GI assegnava i termini ex art. 183 6° comma cpc e parte attrice, nella memoria depositata ex art. 183 6° comma n. 1 cpc, contestava quanto affermato dal
[...]
, rilevando che nell'atto e nella documentazione allegata risultava sia il luogo che CP_3 le modalità del sinistro. Quanto alla eccepita nullità, rilevava che il doveva ritenersi CP_3 responsabile stante la presenza, nel suo territorio, di un bovino incustodito, tenuto conto che, come affermato dalla Corte di Cassazione, spettavano ai Comuni i compiti di organizzazione prevenzione e controllo in materia (Cass. 17528/2011). Aggiungeva che del tutto irrilevante era la missiva prodotta dall'ente ed indirizzata al Prefetto, essendo successiva al sinistro ON oggetto di causa. ONestava, ancora, l'eccepito difetto di legittimazione della atteso che detto ente, parimenti al era tenuto a svolgere compiti di organizzazione, CP_3 prevenzione e controllo degli animali, come emergeva da ordinanza del Prefetto del
14.7.2010 con la quale era stato ordinato l'abbattimento dei bovini vaganti, costituenti pericolo per la incolumità delle persone e per la sicurezza della circolazione, attività per la ON quale era prevista una collaborazione sia dei Comuni che della ONestava quanto ON affermato dalla in ordine alla allegata responsabilità del conducente, atteso che – come dimostravano la entità dei danni alla vettura e agli occupanti – la stessa doveva ritenersi prudente e consona allo stato dei luoghi. ONestava quanto detto dalla ONroparte_7 rilevando che detto ente doveva ritenersi responsabile perchè proprietario della strada sulla quale circolava il bovino vagante e perché, nonostante fosse a conoscenza della esistenza del problema, aveva omesso di mettere in sicurezza il tratto di strada e non aveva imposto alla
3 società competente la collocazione di adeguata segnaletica. Aggiungeva che non poteva essere condiviso quanto affermato dalla Provincia in ordine alla responsabilità della società Part
(deputata alla manutenzione delle strade) atteso che non detta società non poteva essere intesa quale soggetto deputato alla gestione della fauna, compito spettante alla Provincia o in virtù di legge o di delega da parte della Regione. ONestava, ancora che il bovino potesse considerarsi animale domestico, tenuto conto che lo stesso – privo di qualunque segno identificativo – non poteva ritenersi fuggito da un allevamento e che, pertanto, doveva considerarsi animale selvatico a tutti gli effetti. Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse riconosciuta una responsabilità in solido di tutti gli enti citati.
Nella memoria ex art. 183 6° comma cpc n. 2 il ribadiva che parte attrice non aveva CP_3 chiarito se l'ente era stato chiamato a rispondere ex art. 2043 o ex art. 2051 c.c.; che il fatto si era verificato fuori dal centro abitato e che, comunque, doveva ritenersi che ricorresse, nel caso di specie, una ipotesi di caso fortuito tale da escludere qualsivoglia responsabilità invocata ex art. 2051 c.c..
La ribadiva la inammissibilità della domanda delle terze trasportate e che ONroparte_7 nessuna responsabilità, né ex art. 2043 c.c. né ex art. 2051 c.c, poteva a lei essere ascritta. La ON
nella memoria ex art. 183 6° comma n. 2 cpc, ribadiva che nessuna responsabilità poteva a lei essere attribuita non vertendosi in ipotesi di randagismo e che, in assenza di preventiva segnalazione della presenza del bovino, nessuna condotta poteva essere pretesa.
Venivano espletate le prove testimoniali ed esperita CTU medica.
Il Tribunale, con la sentenza n. 512/2020, oggetto del presente gravame rigettava l'eccezione di nullità della domanda avanzata dal rigettava l'eccezione, formulata ONroparte_3 dalla , di inammissibilità dell'azione, non potendo ONroparte_7
l'art. 141 del D.L.gs n. 29/2005 impedire la scelta dell'azione da proporre da parte del terzo trasportato al quale, invece, fornisce uno strumento aggiuntivo a quelli già previsti dall'ordinamento giuridico;
rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva Parte dell' dichiarava inammissibile le domande delle parti attrici nei confronti del
[...]
essendo questo carente di legittimazione passiva;
rigettava le domande attrici CP_3 Parte proposte nei confronti dell' poiché non è stata dimostrata la sua responsabilità nella causazione del sinistro;
accoglieva le domande delle parti attrici avanzate nei confronti della condannava la ONroparte_7 ONroparte_7
al risarcimento dei danni e, quindi, al pagamento di €. 2.064,24 a favore di
[...]
di € 4.984,60 a favore di di €. 3.524,78 a favore di ONroparte_1 CP_2
di €.2.547,66 a favore di nel caso dei minori da Persona_1 Parte_2 corrispondersi ai genitori e oltre interessi, dalla data del ONroparte_1 CP_2 sinistro al soddisfo, sulle somme valutate alla data del sinistro e via via rivalutate;
condannava parte convenuta al pagamento degli onorari, pari ad €. ONroparte_7
2.204,80, oltre spese generali di studio, CPA ed IVA, spese vive pari ad €. 576,6, a favore di e da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Maria, che ha ONroparte_1 CP_2
4 fatto richiesta;
condannava le parti attrici, e in solido, al ONroparte_1 CP_2 pagamento degli onorari, pari ad €. 1.102,40, oltre spese generali di studio, CPA ed IVA, se dovuta, a favore del condannava le parti attrici, e ONroparte_3 ONroparte_1
in solido, al pagamento degli onorari, pari ad €. 1.102,40, oltre spese generali CP_2 di studio, CPA ed IVA, se dovuta, a favore dell' poneva a carico della Pt_7 [...]
le spese di CTU per come liquidate con decreto del 5 novembre 2019.” CP_7
Avverso tale sentenza, con atto tempestivamente notificato, proponeva appello la
[...]
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia ONroparte_7 esecutiva della sentenza impugnata. Chiedeva ancora che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, l'inammissibilità della ONroparte_1 domanda di risarcimento dei danni avanzata dai terzi trasportati, e, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, pronunziata condanna del e dell' ONroparte_3 [...]
in ragione della rispettiva responsabilità in merito alla gestione dei ONroparte_4 bovini vaganti. Chiedeva, infine, la condanna degli appellati alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 16.4.2021 si costituivano e ONroparte_1 CP_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie
[...] minori, chiedendo preliminarmente il rigetto della istanza ex art. 283 cpc avanzata da parte appellante, nel merito, il rigetto dell'appello proposto dalla e chiedendo, ONroparte_7 in via incidentale, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell'ente appellante al pagamento degli ulteriori danni richiesti in primo grado, in particolare i danni materiali quantificati in € 2.170,00 così come riportati nella fattura depositata agli atti del giudizio.
Chiedevano, ancora che, nel caso in cui, in accoglimento dell'appello, fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellante, in riforma della sentenza di primo grado, fosse pronunziata condanna del e/o dell' in ONroparte_3 ONroparte_4 solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali e del danno non patrimoniale subiti a seguito del sinistro, con riforma della sentenza appellata nella parte in cui era stata pronunziata condanna di essi attori al pagamento degli onorari in favore del CP_3
e .
[...] ONroparte_4
Con comparsa depositata in data 19.2.2021 si costituiva il chiedendo il ONroparte_3 rigetto dell'appello proposto dalla nella parte in cui detto ente aveva ONroparte_7 affermato il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo la sussistente legittimazione del Rilevava che correttamente il giudice di primo grado aveva escluso la sua CP_3 legittimazione e contestava quanto affermato dalla in ordine alla ONroparte_7 citazione del Sindaco quale Ufficiale di Governo, dovendosi ritenere – sulla scorta degli atti e non condividendosi sul punto la giurisprudenza amministrativa citata da controparte – che unico soggetto citato nel presente giudizio fosse il Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente e non già lo stesso quale Ufficiale di Governo. Rilevava che correttamente il
5 giudice di primo grado aveva escluso la sua responsabilità, in quanto non proprietario della strada.
Spiegava, inoltre, appello incidentale chiedendo che, in caso di accoglimento dell'appello proposto dalla , fossero accolti i seguenti motivi: ONroparte_7
1) Dichiarazione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 cpc non comprendendosi dall'atto, nemmeno indirettamente, quali fossero le ragioni della domanda, non avendo parte attrice specificato se l'ente sia stato chiamato a rispondere ex art. 2043, 2050 o 2051 c.c. o in forza di altra norma, non provvedendo alla necessaria specificazione così' come sancito dalla Suprema Corte (Cass.
18609/2013);
2) Riconoscimento della responsabilità, esclusiva o concorrente, del il quale, CP_1 nonostante la segnaletica che prevedeva il limite di km/h 50, teneva una condotta di guida non adeguata, come dimostrava la circostanza che la autovettura si fosse fermata a circa 100 metri dal punto dell'impatto con l'animale; mancata prova della effettiva dinamica del sinistro stante la contraddittorietà dei testi escussi.
Con comparsa depositata in data 10.2.2021 si costituiva l'appellata ONroparte_4
chiedendo il rigetto dell'atto di appello proposto dalla , con
[...] ONroparte_7 conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 21.4.2021, ritenuto, in ordine al fumus boni juris, che i motivi dedotti dall'appellante non apparivano manifestamente infondati, la Corte accoglieva l'istanza di inibitoria e disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza depositata il
11.06.2025, veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, si rileva che con un articolato motivo – rubricato “Errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle risultanze probatorie e delle prove testimoniali” - parte appellante ha lamentato che la sentenza abbia errato nel ricostruire la dinamica del sinistro non avendo ascritto la responsabilità esclusiva al conducente per avere questi CP_1 tenuto una condotta di guida incauta e non rispettosa del codice della strada. In particolare ha rilevato che dall'esame delle prove testimoniali acquisite nel giudizio di primo grado sarebbe emersa una ricostruzione della dinamica del sinistro confusa, generica e contrastante con la dinamica descritta dalla parte attrice.
Ha sostenuto parte appellante che se l'attore avesse rispettato il limite di velocità esistente sul luogo, pari a 50 km/h, l'autovettura condotta dai testimoni e (che Tes_1 Tes_2 procedeva immediatamente dopo quella degli attori) avrebbe dovuto necessariamente scontrarsi con quella del A sostegno della propria tesi ha richiamato il verbale dei CP_1
Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, i quali avevano precisato di non aver effettuato rilievi tecnici in quanto la vettura incidentata si trovava ferma in posizione di
6 quiete ad una distanza di 88 mt rispetto al punto di impatto con l'animale ritenendo che tale circostanza dimostrerebbe che l'autovettura stesse procedendo ad una velocità non prudenziale.
Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione nei confronti della della disciplina della responsabilità da cose in custodia ai sensi ONroparte_7 dell'art. 2051 c.c., dei casi di esonero dalla stessa e dei correlati oneri probatori.
La riconduzione dell'azione risarcitoria nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. produce conseguenze sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, ove il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia senza l'ulteriore prova della colpa, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da “caso fortuito individuato, in base ai criteri di imprevedibilità e inevitabilità, ovvero da altro fatto idoneo ad interrompere il nesso causale rappresentato da un fatto del terzo o dal concorso colposo del danneggiato che non ha operato le opportune cautele nel caso concreto richiestagli.
La Suprema Corte, con le pronunce nn. 2477-2483 del 1° febbraio 2018 e, più di recente, con la sentenza a Sezioni Unite del 30/06/22 n. 20943, ha affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
in particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Al riguardo, si è affermato che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno.
La Suprema Corte (Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), ha evidenziato che l'eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
7 L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile.
La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui sia prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, che il giudice di merito è tenuto a compiere, non potendosi limitare a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima. Laddove si escluda che il comportamento del danneggiato, benché colposo, non fosse imprevedibile sul piano della ordinaria regolarità causale, ciò non significa che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c.
(operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (Cass. 37059/2022).
Tali principi sono stati affermati dalla Suprema Corte anche in un caso riguardate un sinistro causato da un bovino vagante.
Anche in tal caso la Suprema Corte, infatti, ha affermato che l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso qualsiasi profilo di negligenza - stante la mancanza, in tesi, di qualsiasi norma che imponesse l'obbligo di recinzione di una strada statale o di vigilanza per l'eventuale attraversamento di animali - a carico dell' ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la propria CP_8 autovettura e rimasto coinvolto in un incidente a causa della presenza di un bovino sulla carreggiata).(Cass. 2477/2018).
Rispetto alla struttura della fattispecie come delineata dalla Suprema Corte appaiono, allora, del tutto infondate le censure dell'appellante.
Invero, deve rilevarsi che nel caso di specie la non ha dato alcuna prova ONroparte_7 della esistenza del caso fortuito che avrebbe potuto escludere la responsabilità oggettiva su di sé gravante.
8 Invero, contrariamente a quanto affermato dagli originari attori e come, invece, risulta dalle fotografie prodotte ed allegate al rapporto dei Carabinieri recatisi sui luoghi, era stata apposta la segnaletica relativa alla presenza, su detta strada, di bovini.
La circostanza del passaggio di animali vaganti su detta strada, inoltre, risulta da tutta la documentazione depositata dalle parti, dalla quale emerge che erano stati emessi anche provvedimenti di organi statali che prevedevano in proposito obblighi in capo agli enti territoriali ed ad altri enti.
Ancora, deve rilevarsi che i testimoni escussi hanno dato atto che spesso su quella strada transitavano bovini vaganti.
Ciò porta ad escludere che il fatto consistente nella invasione da parte del toro della carreggiata percorsa dalla vettura condotta dal non potesse considerarsi CP_1 imprevedibile.
Deve, pertanto, affermarsi che proprio da tale circostanza discendeva l'obbligo, in capo alla in quanto proprietario della strada, di provvedere a porre in essere tutte le ONroparte_7 cautele necessarie per evitare che, in occasione del non infrequente fenomeno della presenza di bovini vaganti in detti luoghi, gli stessi non invadessero la sede stradale.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la responsabilità della proprio perchè, ONroparte_7 non potendosi qualificare come eccezionale ed imprevedibile l'attraversamento degli animali,
l'ente non ha provveduto affinchè tale circostanza non determinasse un pericolo per gli utenti della strada.
Inoltre, seppur deve rilevarsi che sussiste fra le deposizioni dei due testi escussi un contrasto circa la esistenza di una strada laterale alla SP1 (ovvero quella su cui si è verificato il fatto oggetto di causa) - tenuto conto che la ha dichiarato che la mucca era sbucata” da Tes_2 una strada laterale mentre l'altro teste ha affermato che dal lato dal quale proveniva la mucca non vi era alcuna strada – sarebbe stato onere della dimostrare che il ONroparte_7 fatto si era verificato in un tratto di strada rispetto al quale non le barriere non potevano essere collocate per la presenza di una intersezione con altra strada.
Non avendo la fornita detta prova, deve confermarsi la sussistenza della ONroparte_7 responsabilità di detto ente alla luce di un giudizio controfattuale tipico della causalità omissiva, potendosi ritenere che, ove fosse stato installato un guard-rail al bordo perimetrale della strada, il bovino con buona probabilità non avrebbe potuto invadere improvvisamente la sede stradale.
Ancora, deve essere rigettato il motivo di appello nella parte in cui la ONroparte_7 afferma che i danni lamentati dagli attori siano da ricondurre alla condotta di guida del
CP_1
La condotta dello stesso quale conducente dovrebbe dunque rilevare ex art. 1227 c.c. al fine di ridurre o escludere la responsabilità del soggetto debitore.
Tuttavia, deve rilevarsi in proposito che, come chiarito dalla Suprema Corte, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma
9 dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Cass. 25712/2023).
La non ha, in realtà, fornito alcuna prova in ordine alla non diligente ONroparte_7 condotta di guida del non potendosi, inoltre trarre alcun utile elemento dalla CP_1 relazione dei Carabinieri intervenuti tenuto conto che gli stessi hanno dato atto di non avere effettuato alcun rilievo sui luoghi atteso che la vettura si trovava in posizione di quiete a circa mt 88 dal dove si trovava l'animale ferito sulla carreggiata.
Tale elemento – contrariamente a quanto affermato dalla – appare del ONroparte_7 tutto neutro, considerato che - come detto – nessuna valutazione è stata compiuta dagli operanti in ordine alla posizione della vettura, né, in particolare gli stessi hanno dato atto che la stessa si trovava a tale distanza dall'impatto per la impossibilità di frenare.
Analogamente, deve rilevarsi che entrambi i testi hanno dichiarato che la vettura del procedeva a velocità moderata, analoga a quella sulla quale gli stessi viaggiavano CP_1
e non appare in alcun modo fondato su elementi oggettivi quanto affermato dalla
[...]
in ordine alla circostanza affermata secondo la quale, nel caso di andatura CP_7 moderata da parte della vettura degli attori, la vettura che li seguiva (sulla quale viaggiavano i testimoni) avrebbe dovuto investire la prima.
Inoltre, la circostanza che tale vettura che seguiva quella degli attori abbia frenato, al contrario, trova una sua giustificazione nella circostanza, dichiarata di testi, relativa alla distanza esistente fra i due veicoli.
Pertanto ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la applicazione della previsione di cui all'art. 1227 c.c. e, dunque, di riconoscere una responsabilità concorrente o esclusiva in capo al CP_1
Ancora, deve essere rigettato il secondo motivo di appello svolto dalla . ONroparte_7
Lamenta l'ente appellante che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la normativa relativa al risarcimento del danno del terzo trasportato, dovendo quest'ultimo richiedere il risarcimento al conducente ex art. 141 del Cod. Ass..
Come affermato dalle Sezioni Unite “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di
10 quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144
c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. civ. Sez. Unite, 30/11/2022, n. 35318).
Pertanto, del tutto erroneamente è stata invocata da parte della la ipotesi ONroparte_7 prevista dall'art. 141 cds.
Ad abundantiam si rileva che la possibilità del terzo trasportato di agire ex art. 144 cds non esclude che lo stesso possa agire nei confronti del soggetto ritenuto responsabile dei danni subiti non già per violazione delle norme sulla circolazione ma invocando un titolo diverso, da individuarsi, nel presente fascicolo, nella responsabilità dell'ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c.
Con il terzo motivo d'appello la ha censurato la decisione nella parte in ONroparte_7 cui non ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva e non ha riconosciuto conseguentemente la competenza e la responsabilità del rispetto al ONroparte_3 sinistro, assumendo che lo stesso fosse stato provocato non da un animale allo stato brado, ma da un bovino, per definizione appartenente alla categoria della fauna selvatica.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Ritiene la Corte che nel caso di specie non possa ritenersi che l'animale coinvolto rientri nella categoria di "fauna selvatica" ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 157/92.
Come affermato anche da giurisprudenza di merito che si ritiene di condividere (Trib. Roma,
Sez. XIII, sent. n. 13376/2013) “Al fine di pervenire alla esatta collocazione dell'animale nell'ambito della categoria di animale selvatico si ritiene che l'unico elemento giuridicamente rilevante è dato dallo stato di libertà naturale, atteso che secondo l'art. 2 della legge 11.2.1992 n. 157 fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della legge,
"le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale". Sotto il profilo giuridico lo stato di libertà naturale coincide con una condizione di vita indipendente dall'uomo per quanto attiene alla riproduzione, alla alimentazione e al ricovero. La fauna è
(o diventa) domestica, dunque, quando la sua condizione di vita è interamente governata dall'uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi, sono invece, animali selvatici quelli che in quanto non sottomessi ed addomesticati dall'uomo sono privi dell'attitudine di ritornare nel luogo riservato per la loro cura e custodia. Ne deriva che la distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non coincide con la classificazione in uso nella scienza zoologica (Cass. Civ. 16512 del 28/09/2012). La fauna selvatica, riferendosi a popolazioni (di mammiferi e di uccelli) viventi "in stato di normale libertà" presuppone la libertà degli animali. Consegue che non sono fauna selvatica gli animali che, facendo parte degli allevamenti a scopo alimentare o amatoriale regolarmente autorizzati sono allevati in cattività. Tali animali sono di proprietà del privato che è stato
11 autorizzato a gestire l'allevamento; essi, perciò, non appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. Ne consegue che non costituisce esercizio di caccia l'atto diretto all'abbattimento o alla cattura dei detti animali (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 1991 n. 6709).
Tale essendo la nozione di fauna selvatica deve ritenersi escluso che un toro possa essere ricondotto entro detto ambito atteso da un lato che non appartiene ad una specie che vive in
Italia "in stato di libertà naturale" ma unicamente in allevamento e dall'altro che il bovino rientra proprio tra quegli animali la cui condizione di vita è governata dall'uomo dal quale dipende per i profili abitativi ed alimentari. L'attore, cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha peraltro provato che l'animale per il lungo tempo trascorso in abbandono si fosse inselvatichito assumendo così i comportamenti tipici dell'animale selvatico.”
Pertanto, nel caso di specie deve ritenersi che non possa trovare applicazione la previsione di responsabilità dell'ente tenuto alla custodia della fauna selvatica ex art. 2052 c.c. quanto, piuttosto, la ipotesi prevista dall'art. 2051 c.c. quale danno cagionato dalle cose in custodia.
Con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza ritenendo ON che, contrariamente a quanto statuito, l' risponderebbe ex art. 2043 cc per aver omesso di vigilare, identificare ed accertare i bovini vaganti ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2000 n.
437, regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini nonché in violazione delle prescrizioni previste dalle Ordinanze prefettizie.
Quanto a tale motivo di appello si rileva che nessuna allegazione di responsabilità ex art. 2043 c.c. avevano svolto gli attori e ciò impedisce di compiere qualunque valutazione in proposito. ON Si rileva, comunque, che come affermato dalla nessuna responsabilità può essere riconosciuta in capo a detto ente, tenuto conto che alcuna preventiva segnalazione dell'animale era stata effettuata né si trattava di un animale identificato sul quale, dunque, sussisteva obbligo di controllo in capo alla autorità sanitaria.
Pertanto, seppur deve rilevarsi che l'azienda sanitaria, presso cui è presente un servizio veterinario di reperibilità continuata, deve garantire lo svolgimento dei propri compiti, relativi all'identificazione e all'accertamento sanitario sugli animali compresi i bovini vaganti, la circostanza che il medico veterinario intervenuto sul luogo del sinistro avesse certificato che l'animale era privo di elementi identificativi, comporta conseguentemente l'assenza di alcun profilo di responsabilità in capo all' che, non avendo mai avuto CP_4 alcuna denuncia formale atta a garantire l'identificazione da parte del proprietario, non poteva aver alcun potere di controllo ed ispettivo sul suddetto bovino.
La sentenza di primo grado, dunque, deve essere confermata.
L'appello incidentale proposto dal resta assorbito dalla decisione di ONroparte_3 conferma della sentenza di primo grado.
Con appello incidentale in proprio e in qualità di ONroparte_1 CP_2 esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Parte_2
12 hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i danni subiti dal veicolo (espressamente contestati dalla ), ritenendo le fatture depositate ONroparte_7 non idonee a dimostrare il nesso di causalità tra la riparazione ivi riportate e i danni riferiti all'urto dell'autovettura con il bovino.
Ritiene la Corte che detto appello incidentale, seppur proposto nella comparsa di risposta depositata tempestivamente rispetto alla data fissata per la prima udienza, differita ex art. 168 bis cpc per carico di ruolo rispetto a quella indicata in citazione, è stato tardivamente proposto.
Come chiarito dalla Suprema Corte è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (ex multis Cass. 29448/2024).
Poiché la sentenza oggetto del presente gravame è stata pubblicata in data 2.7.2020 e la comparsa degli originari attori è stata depositata, nel presente grado di giudizio, in data
16.4.2021, deve ritenersi decorso il termine previsto per la proposizione della impugnazione.
Stante la soccombenza reciproca fra la e gli appellanti incidentali ONroparte_7
e in proprio e nella qualità, le spese del giudizio devono essere CP_1 CP_2 interamente compensate fra dette parti.
In base alla soccombenza, invece, le spese di questo grado di giudizio devono essere poste a ON carico della in favore del e della ONroparte_7 ONroparte_3
Al fine di determinare il valore della causa deve aversi riguardo al valore del risarcimento già riconosciuto in primo grado (rispetto al quale l'appellante aveva chiesto la condanna, in riforma della sentenza di primo grado, di detti due enti), pari ad € 13.121,28 e sono liquidati
– tenuto conto della complessità del giudizio - nei valori medi così determinati: Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000, Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00,
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 Compenso tabellare
(valori medi) € 5.809,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, tanto in relazione alla - il cui ONroparte_7 appello è stato interamente rigettato – sia dei il cui appello è stato Persona_2 dichiarato inammissibile perché tardivo.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto dalla ONroparte_7 contro e in proprio e in qualità di esercenti ONroparte_1 CP_2 la potestà genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 CP_1
13 , e n. 5 DI , respinta Pt_2 ONroparte_3 CP_4 ONroparte_7 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla;
ONroparte_7
2) dichiara inammissibile perché tardivo l'appello proposto da e in CP_1 CP_2 proprio e nella qualità;
3) compensa integralmente le spese di giudizio fra la e e ONroparte_7 CP_1 in proprio e nella qualità; CP_2
4) condanna la alla rifusione delle spese del presente grado di ONroparte_7 giudizio in favore del che liquida in € 5809,00 oltre spese ONroparte_3 generali iva e cpa;
5) condanna la alla rifusione delle spese del presente grado di ONroparte_7 giudizio in favore della di che liquida in € 5809,00 oltre CP_4 Parte_1 spese generali iva e cpa;
6) dà atto della sussistenza della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, in capo alla
; ONroparte_7
7) dà atto della sussistenza della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, in capo agli appellanti incidentali e in proprio e nella qualità. CP_1 CP_2
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
31/10/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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