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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 25.6.2025
da
(C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Castellazzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Crema, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cristoforo Locatelli, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Piacenza in data
15.9.2007 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 25.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Autorizzazione a vivere separati. I coniugi vivranno separatamente,
con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Casa coniugale. La casa coniugale sita in Piacenza, via Beverora 36, è
ancora oggi in comproprietà tra i coniugi (75% moglie - 25% marito): il sig. cederà a titolo gratuito alla sig.ra la di lui quota (pari CP_1 Pt_1
al 25%) di comproprietà del pred etto immobile e del relativo mobilio e la sig.ra pagherà le rate residue del mutuo (All. 5): in particolare, il Pt_1
mutuo attualmente in essere con la Banca BNL, filiale di Piacenza, Piazza
Cavalli 37/41, intestato ad entrambi i coniugi, sarà estinto e l a sig.ra Pt_1
2 stipulerà un nuovo mutuo, presso un istituto di credito di suo gradimento,
per saldare le rate residue, senza alcun aggravio di spesa per il sig.
CP_1
Il rogito di cui testé sopra dovrà compiersi, entro e non oltre cinque mesi dalla data dell'udienza avanti il Giudice Relatore nell'ambito del procedimento di separazione, presso un Notaio scelto dalla sig.ra Pt_1
[...]
Per mero spirito di collaborazione il sig. si rende Controparte_1
disponibile a compartecipare sino alla concorrenza di Euro 3.100,00 alle spese notarili necessarie per il compimento delle attività di cessione della quota di proprietà dell'immobile de quo.
Il sig. che sino ad oggi ha versato integralmente le rate Controparte_1
del mutuo (a fronte del mancato rimborso di tutte le spese sostenute dalla madre per dalla sua nascita ad oggi), continuerà a pagarle sino al Per_1
mese in cui verrà stipulato il ro gito: dal mese successivo alla stipula del rogito, le rate del mutuo graveranno integralmente sulla sig.ra Pt_1
La sig.ra provvederà, subito dopo la data del rogito di Pt_1
compravendita della casa coniugale, alla voltura a se stessa delle utenze ancora intestate al sig. e relative alla casa in questione. CP_1
3. Affidamento del figlio minore . , da quando è nato, ha Per_1 Per_1
sempre vissuto con la madre: il padre, infatti, era già fuori casa in quanto i rapporti tra i coniugi hanno cominciato ad incrinarsi quando la sig.ra
è rimasta incinta: quest'ultima ha affrontato il periodo della Pt_1
gravidanza (complicata e nel corso della quale la ha subito diversi Pt_1
ricoveri) da sola.
3 è nato con un grave problema al cuore e, quindi, dalla nascita (31 Per_1
luglio 2017) e sino all'operazione, avvenuta a novembre 2017, lo stesso ha subito frequenti ricoveri in ospedale, a Milano: ancora oggi è Per_1
sottoposto a controlli medici annuali.
Il padre non ha mai frequentato il figlio che ha sempre vissuto con la madre che lo ha cresciuto con l'aiuto dei suoi genitori, nonni ai quali è Per_1
molto legato.
E' solo da qualche anno(anno 2022) che vede saltuariamente il Per_1
padre: ciò perché la madre ritiene che sia giusto che il figlio abbia un rapporto anche con il padre.
Gli incontri tra padre e figlio, però, non sono semplici in quanto, ha Per_1
difficoltà a vedere il padre che considera un estraneo, tant'è che la madre deve essere presente allorchè padre e figlio si incontrano.
infatti, prima e dopo gli incontri con il padre, si agita, sta male. Per_1
è un bambino vivace che, per fortuna, nonostante l'intervento al Per_1
cuore, gode di buona salute, tuttavia, lo stesso deve essere sottoposto a controlli periodici, essendo affetto dalla sindrome cardiaca c.d. del “QT
lungo” (motivo per cui non deve vivere situazioni stressanti): ciò
premesso, di comune accordo, stante la particolarità della situazione, i coniugi concordano nel fatto che venga affidato, in via esclusiva, Per_1
alla madre che lo ha cresciuto e con la quale ha sempre vissuto. Per_1
4. Collocazione di . vivrà presso l'abitazione della madre con Per_1 Per_1
la quale è cresciuto e presso la quale avrà residenza anagrafica.
Il padre potrà vedere il figlio, alla presenza della madre (sino a quando la presenza sarà necessaria), una volta alla settimana, o il sabato o la
4 domenica, in base agli impegni del padre e del figlio, per tre ore dalle
15.30 alle 18.30: di settimana in settimana, il padre e la madre concorderanno il giorno.
Viene fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nell'interesse di
. Per_1
La collocazione e le modalità degli incontri saranno modificati allorché i coniugi, di comune accordo, accerteranno che è pronto ad affrontare Per_1
il cambiamento.
5. Mantenimento e spese di , assegno unico (o equivalenti), Per_1
detrazioni. In punto di concorso nel mantenimento del figlio da parte Per_1
del padre, quest'ultimo verserà, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese, alla sig.ra a mezzo bonific o bancario (IBAN: IT57 M051 Pt_1
5612 600CC000 0031 814, conto presso Banca di Piacenza, sede centrale),
la somma mensile di € 600,00 (seicento/00 euro) sino alla indipendenza economica del figlio: tutte le spese straordinarie afferenti saranno Per_1
ad esclusivo carico della madre, senza che la stessa possa vantare al riguardo diritto di ripetizione alcuno nei confronti del padre, tranne le spese dentistiche, che saranno ripartite tra i coniugi al 50% ciascuno.
Assegno unico e detrazioni fiscali per il minore continueranno ad esser percepite al 100% dalla sig.ra Pt_1
6. Conto corrente comune. Subito dopo la data del rogito della casa coniugale menzionato al punto 2), il conto corrente bancario comune acceso presso BNL -filiale di Piacenza, Piazza Cavalli 37/41 - sarà estinto e l'attivo residuo sarà assegnato integralmente al sig. in CP_1
5 considerazione del fatto che detto conto è sempre stato alimentato soltanto dal medesimo: null'altro in comune hanno i coniugi (All. 7). CP_1
7. Il sig. è titolare della autovettura Fiat Tipo 1.3 MJT Tg. CP_2 CP_1
FJ845SV, intestata al medesimo, che rimarrà di sua esclusiva proprietà.
8. Beni. I coniugi dichiarano altresì di avere già provveduto, di comune accordo, alla divisione di ogni bene comune, ivi compreso gli arredi propri della casa coniugale.
9. Mantenimento dei coniugi. I coniugi, essendo allo stato economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento reciproco e dichiarano di nulla aver reciprocamente a pretendere a nessun titolo,
fatto salvo quanto concordato nel pr esente ricorso.
10. Documenti relativi all'espatrio. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio ed eventuale rinnovo dei documenti atti all'espatrio anche in relazione al figlio minore . Per_1
11. Comunicazione dati. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare i cambi di residenza ed eventuali cambi di numero di cellulare nell'interesse del figlio.
12. Comportamenti dei coniugi. I coniugi si impegnano a tenere comportanti che non turbino il figlio, anche al fine di agevolare la costituzione del rapporto tra padre e figlio.
13. Audizione . Le parti dichiarano di rinunciare all'audizione del Per_1
figlio minore ritenendo che l'accordo de quo sia conforme alle Per_1
esigenze del medesimo.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
6 Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Quanto alle condizioni di separazione, le parti hanno, in particolare,
stabilito l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre Per_1
con collocamento presso l'abitazione materna presso la quale avrà anche la residenza anagrafica.
Al riguardo, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situa zioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass. 17.01.2021 n. 977) oppure gravi situazioni rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass.
22.9.2016 n. 18559) e dunque ogni qualvolta l'affidamento condiviso sia ritenuto “contrario all'interesse del minore”; ritenuto che, nel caso di specie, le parti hanno dato nelle condizioni di separazione che qui si
7 richiamano che il minore fin dalla sua nascita ha sempre vissuto con Per_1
la madre che lo ha cresciuto con l'aiuto dei suoi genitori e che il padre non ha mai frequentato il figlio se non occasionalmente, così da giustificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre affinché la stessa possa assumere tutte le decisioni sulle questioni di maggior interesse per il minore, con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre, secondo le modalità concordate dalle parti, con obbligo d el padre di contribuire al mantenimento del figlio di euro 600,00 mensili mentre la madre si farà carico di tutte le spese straordinarie occorrenti per il minore.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
8 della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scrit te, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti ci vili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n .
88, anno 2007, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 25.11.2025
9 Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 25.6.2025
da
(C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Castellazzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Crema, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cristoforo Locatelli, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Piacenza in data
15.9.2007 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 25.6.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Autorizzazione a vivere separati. I coniugi vivranno separatamente,
con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Casa coniugale. La casa coniugale sita in Piacenza, via Beverora 36, è
ancora oggi in comproprietà tra i coniugi (75% moglie - 25% marito): il sig. cederà a titolo gratuito alla sig.ra la di lui quota (pari CP_1 Pt_1
al 25%) di comproprietà del pred etto immobile e del relativo mobilio e la sig.ra pagherà le rate residue del mutuo (All. 5): in particolare, il Pt_1
mutuo attualmente in essere con la Banca BNL, filiale di Piacenza, Piazza
Cavalli 37/41, intestato ad entrambi i coniugi, sarà estinto e l a sig.ra Pt_1
2 stipulerà un nuovo mutuo, presso un istituto di credito di suo gradimento,
per saldare le rate residue, senza alcun aggravio di spesa per il sig.
CP_1
Il rogito di cui testé sopra dovrà compiersi, entro e non oltre cinque mesi dalla data dell'udienza avanti il Giudice Relatore nell'ambito del procedimento di separazione, presso un Notaio scelto dalla sig.ra Pt_1
[...]
Per mero spirito di collaborazione il sig. si rende Controparte_1
disponibile a compartecipare sino alla concorrenza di Euro 3.100,00 alle spese notarili necessarie per il compimento delle attività di cessione della quota di proprietà dell'immobile de quo.
Il sig. che sino ad oggi ha versato integralmente le rate Controparte_1
del mutuo (a fronte del mancato rimborso di tutte le spese sostenute dalla madre per dalla sua nascita ad oggi), continuerà a pagarle sino al Per_1
mese in cui verrà stipulato il ro gito: dal mese successivo alla stipula del rogito, le rate del mutuo graveranno integralmente sulla sig.ra Pt_1
La sig.ra provvederà, subito dopo la data del rogito di Pt_1
compravendita della casa coniugale, alla voltura a se stessa delle utenze ancora intestate al sig. e relative alla casa in questione. CP_1
3. Affidamento del figlio minore . , da quando è nato, ha Per_1 Per_1
sempre vissuto con la madre: il padre, infatti, era già fuori casa in quanto i rapporti tra i coniugi hanno cominciato ad incrinarsi quando la sig.ra
è rimasta incinta: quest'ultima ha affrontato il periodo della Pt_1
gravidanza (complicata e nel corso della quale la ha subito diversi Pt_1
ricoveri) da sola.
3 è nato con un grave problema al cuore e, quindi, dalla nascita (31 Per_1
luglio 2017) e sino all'operazione, avvenuta a novembre 2017, lo stesso ha subito frequenti ricoveri in ospedale, a Milano: ancora oggi è Per_1
sottoposto a controlli medici annuali.
Il padre non ha mai frequentato il figlio che ha sempre vissuto con la madre che lo ha cresciuto con l'aiuto dei suoi genitori, nonni ai quali è Per_1
molto legato.
E' solo da qualche anno(anno 2022) che vede saltuariamente il Per_1
padre: ciò perché la madre ritiene che sia giusto che il figlio abbia un rapporto anche con il padre.
Gli incontri tra padre e figlio, però, non sono semplici in quanto, ha Per_1
difficoltà a vedere il padre che considera un estraneo, tant'è che la madre deve essere presente allorchè padre e figlio si incontrano.
infatti, prima e dopo gli incontri con il padre, si agita, sta male. Per_1
è un bambino vivace che, per fortuna, nonostante l'intervento al Per_1
cuore, gode di buona salute, tuttavia, lo stesso deve essere sottoposto a controlli periodici, essendo affetto dalla sindrome cardiaca c.d. del “QT
lungo” (motivo per cui non deve vivere situazioni stressanti): ciò
premesso, di comune accordo, stante la particolarità della situazione, i coniugi concordano nel fatto che venga affidato, in via esclusiva, Per_1
alla madre che lo ha cresciuto e con la quale ha sempre vissuto. Per_1
4. Collocazione di . vivrà presso l'abitazione della madre con Per_1 Per_1
la quale è cresciuto e presso la quale avrà residenza anagrafica.
Il padre potrà vedere il figlio, alla presenza della madre (sino a quando la presenza sarà necessaria), una volta alla settimana, o il sabato o la
4 domenica, in base agli impegni del padre e del figlio, per tre ore dalle
15.30 alle 18.30: di settimana in settimana, il padre e la madre concorderanno il giorno.
Viene fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nell'interesse di
. Per_1
La collocazione e le modalità degli incontri saranno modificati allorché i coniugi, di comune accordo, accerteranno che è pronto ad affrontare Per_1
il cambiamento.
5. Mantenimento e spese di , assegno unico (o equivalenti), Per_1
detrazioni. In punto di concorso nel mantenimento del figlio da parte Per_1
del padre, quest'ultimo verserà, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese, alla sig.ra a mezzo bonific o bancario (IBAN: IT57 M051 Pt_1
5612 600CC000 0031 814, conto presso Banca di Piacenza, sede centrale),
la somma mensile di € 600,00 (seicento/00 euro) sino alla indipendenza economica del figlio: tutte le spese straordinarie afferenti saranno Per_1
ad esclusivo carico della madre, senza che la stessa possa vantare al riguardo diritto di ripetizione alcuno nei confronti del padre, tranne le spese dentistiche, che saranno ripartite tra i coniugi al 50% ciascuno.
Assegno unico e detrazioni fiscali per il minore continueranno ad esser percepite al 100% dalla sig.ra Pt_1
6. Conto corrente comune. Subito dopo la data del rogito della casa coniugale menzionato al punto 2), il conto corrente bancario comune acceso presso BNL -filiale di Piacenza, Piazza Cavalli 37/41 - sarà estinto e l'attivo residuo sarà assegnato integralmente al sig. in CP_1
5 considerazione del fatto che detto conto è sempre stato alimentato soltanto dal medesimo: null'altro in comune hanno i coniugi (All. 7). CP_1
7. Il sig. è titolare della autovettura Fiat Tipo 1.3 MJT Tg. CP_2 CP_1
FJ845SV, intestata al medesimo, che rimarrà di sua esclusiva proprietà.
8. Beni. I coniugi dichiarano altresì di avere già provveduto, di comune accordo, alla divisione di ogni bene comune, ivi compreso gli arredi propri della casa coniugale.
9. Mantenimento dei coniugi. I coniugi, essendo allo stato economicamente autosufficienti, rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento reciproco e dichiarano di nulla aver reciprocamente a pretendere a nessun titolo,
fatto salvo quanto concordato nel pr esente ricorso.
10. Documenti relativi all'espatrio. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio ed eventuale rinnovo dei documenti atti all'espatrio anche in relazione al figlio minore . Per_1
11. Comunicazione dati. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare i cambi di residenza ed eventuali cambi di numero di cellulare nell'interesse del figlio.
12. Comportamenti dei coniugi. I coniugi si impegnano a tenere comportanti che non turbino il figlio, anche al fine di agevolare la costituzione del rapporto tra padre e figlio.
13. Audizione . Le parti dichiarano di rinunciare all'audizione del Per_1
figlio minore ritenendo che l'accordo de quo sia conforme alle Per_1
esigenze del medesimo.“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
6 Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Quanto alle condizioni di separazione, le parti hanno, in particolare,
stabilito l'affidamento in via esclusiva del figlio minore alla madre Per_1
con collocamento presso l'abitazione materna presso la quale avrà anche la residenza anagrafica.
Al riguardo, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali situa zioni di manifesto disinteresse o incapacità dei genitori (Cass. 17.01.2021 n. 977) oppure gravi situazioni rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass.
22.9.2016 n. 18559) e dunque ogni qualvolta l'affidamento condiviso sia ritenuto “contrario all'interesse del minore”; ritenuto che, nel caso di specie, le parti hanno dato nelle condizioni di separazione che qui si
7 richiamano che il minore fin dalla sua nascita ha sempre vissuto con Per_1
la madre che lo ha cresciuto con l'aiuto dei suoi genitori e che il padre non ha mai frequentato il figlio se non occasionalmente, così da giustificare l'affidamento esclusivo del minore alla madre affinché la stessa possa assumere tutte le decisioni sulle questioni di maggior interesse per il minore, con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre, secondo le modalità concordate dalle parti, con obbligo d el padre di contribuire al mantenimento del figlio di euro 600,00 mensili mentre la madre si farà carico di tutte le spese straordinarie occorrenti per il minore.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
8 della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scrit te, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti ci vili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Piacenza perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n .
88, anno 2007, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 25.11.2025
9 Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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