CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2183/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17913/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250084129204000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2190/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 in atti generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2025 0084129204000, notificatale in data 25.6.2025 in materia di tassa di possesso automobilistica anno 2020.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-l'illegittimità dell'atto impositivo in oggetto, per omessa notifica degli atti prodromici;
-la prescrizione della pretesa tributaria alla data di notifica dell'atto impositivo in oggetto.
3.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- IO, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento e dei consequenziali atti, di esclusiva competenza dell'ente impositore;
nel merito eccepiva la piena motivazione della cartella di pagamento.
4. Si costituiva in giudizio la Regione Campania, chiedendo la cessata materia del contendere atteso l'avvenuto annullamento, in data 28.11.2025, in sede di autotutela, dell'avviso di accertamento n.
064067640942 sotteso alla cartella in questione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase della riscossione.
5.Con memorie illustrative depositate in data 27.1.2026 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso atteso che non vi è stato alcun provvedimento di annullamento in autotutela da parte dell'ente impositore 'Regione Campania', chiedendo in ogni caso la condanna delle parti alla rifusione delle spese del presente giudizio quanto meno secondo il principio della 'soccombenza virtuale'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Va preliminarmente precisato che non può essere pronunciata una declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che, condivisibilmente con l'assunto di parte ricorrente, non vi è in atti un provvedimento di annullamento in autotutela: sicché, da questo punto di vista, sussiste un effettivo interesse ad agire ex art. 100 cpc di parte ricorrente, che legittimamente insiste nell'accoglimento delle proprie doglianze.
3. Ciò posto, dunque, si rileva che motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento 'de qua', segnatamente dell'avviso di accertamento notificato a persona affatto diversa rispetto alla ricorrente e ad un indirizzo completamente diverso rispetto a quello di effettiva residenza della stessa ricorrente.
4. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05).
5. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso fortettario nella misura del
15% come per legge e Cut, con attribuzione al difensore che se ne è dichiarato antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FINAMORE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17913/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250084129204000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2190/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 in atti generalizzata, instava nel presente procedimento per l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 2025 0084129204000, notificatale in data 25.6.2025 in materia di tassa di possesso automobilistica anno 2020.
2. Deduceva a fondamento delle sue doglianze:
-l'illegittimità dell'atto impositivo in oggetto, per omessa notifica degli atti prodromici;
-la prescrizione della pretesa tributaria alla data di notifica dell'atto impositivo in oggetto.
3.Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- IO, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase dell'accertamento e dei consequenziali atti, di esclusiva competenza dell'ente impositore;
nel merito eccepiva la piena motivazione della cartella di pagamento.
4. Si costituiva in giudizio la Regione Campania, chiedendo la cessata materia del contendere atteso l'avvenuto annullamento, in data 28.11.2025, in sede di autotutela, dell'avviso di accertamento n.
064067640942 sotteso alla cartella in questione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase della riscossione.
5.Con memorie illustrative depositate in data 27.1.2026 parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso atteso che non vi è stato alcun provvedimento di annullamento in autotutela da parte dell'ente impositore 'Regione Campania', chiedendo in ogni caso la condanna delle parti alla rifusione delle spese del presente giudizio quanto meno secondo il principio della 'soccombenza virtuale'.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Va preliminarmente precisato che non può essere pronunciata una declaratoria di cessazione della materia del contendere atteso che, condivisibilmente con l'assunto di parte ricorrente, non vi è in atti un provvedimento di annullamento in autotutela: sicché, da questo punto di vista, sussiste un effettivo interesse ad agire ex art. 100 cpc di parte ricorrente, che legittimamente insiste nell'accoglimento delle proprie doglianze.
3. Ciò posto, dunque, si rileva che motivo del tutto assorbente è costituito dalla mancata notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento 'de qua', segnatamente dell'avviso di accertamento notificato a persona affatto diversa rispetto alla ricorrente e ad un indirizzo completamente diverso rispetto a quello di effettiva residenza della stessa ricorrente.
4. Occorre, infatti, richiamare, sul punto, la concettualizzazione della giurisprudenza della Suprema
Corte, che questa Corte condivide, la quale è nel senso che l'atto impositivo è nullo se non è preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico;
infatti, in materia tributaria “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo e l'azione del contribuente, diretta a far valere la detta nullità, può essere esperita indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione –senza litisconsorzio necessario tra i due-, essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell'ente medesimo” (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412/2007; confor.: Cass.,, Sent. n. 1532/2012); mancata notifica che rende inesorabilmente nullo l'atto impositivo in oggetto, ove, appunto, non preceduto dalla previa notifica degli atti prodromici suddetti, costituendo il procedimento tributario una sequenza di atti tale per cui ogni atto trova la sua legittimazione in quello che lo precede, verificandosi la nullità dell'atto presupponente ove manchi la notifica dell'atto prodromico presupposto (cfr., ancora, sul punto
Cass., Sez. Un., Sent. n. 16412 del 25.07.2007; confor.: Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 10672/2009; Cass.
Civ., Sent. n. 27385/2008; n. 21045/2007; n. 24975/2006; n. 19542/05).
5. Le spese del presente procedimento seguono la regola della soccombenza, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della parte ricorrente, che liquida in euro 232,00 oltre Iva, Cpa e rimborso fortettario nella misura del
15% come per legge e Cut, con attribuzione al difensore che se ne è dichiarato antistatario.