Ordinanza collegiale 20 dicembre 2024
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00951/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02227/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Russo, Andrea Fiorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Catania prot. n.-OMISSIS-del 13.9.2024, notificato in data 14.9.2024, con il quale è stato denegato il rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO MA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente è titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia da oltre undici anni, avendo asseritamente sempre mantenuto una condotta irreprensibile e al di sopra di ogni sospetto.
In data 20.6.2024, personale del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- gli notificava l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90, finalizzato all'emissione di un provvedimento di diniego del rinnovo della predetta licenza.
A seguito di tale comunicazione, in data 25.6.2024, il ricorrente presentava formale istanza di accesso agli atti, al fine di comprendere le ragioni sottese all'iniziativa dell'Amministrazione.
Una volta ottenuta la documentazione, questi provvedeva a depositare una memoria difensiva, con la quale contestava gli addebiti mossigli.
Nonostante le argomentazioni difensive, con decreto prot. n.-OMISSIS-del 13.9.2024, notificato il successivo 14.9.2024, il Questore della Provincia di Catania rigettava l'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il provvedimento di diniego si fonda, in sintesi, sui seguenti elementi, ritenuti ostativi:
a) un asserito controllo di polizia avvenuto in data 17.3.2023, durante il quale il ricorrente sarebbe stato identificato in compagnia di due soggetti, uno dei quali deferito all'Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica;
b) la sussistenza di una pregressa condanna e di un deferimento a carico del convivente della suocera del ricorrente;
c) la presenza di una pregressa condanna, imputazioni di reato e un arresto a carico di un cognato del ricorrente;
d) un deferimento all'Autorità Giudiziaria a carico della moglie del suddetto cognato.
Con ricorso notificato l’8.11.2024 e depositato il 5.12.2024 il ricorrente ha impugnato il suddetto diniego, affidandosi alle seguenti censure:
1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 11 e 43 t.u.l.p.s., errata, insufficiente e generica motivazione. Carenza di istruttoria. Erronea rappresentazione delle circostanze poste a fondamento del provvedimento di diniego di rinnovo della licenza.
Il primo motivo ostativo al rinnovo del titolo di polizia scaturirebbe da un controllo del 17.3.2023 in Catania, -OMISSIS-, in ore diurne, con due soggetti, uno dei quali (presuntivamente) deferito per furto di energia elettrica.
Assume il ricorrente di non essere mai stato controllato in compagnia dei soggetti indicati.
Ha invece specificato che, nel periodo del presunto controllo, le Forze dell'Ordine, l'Ispettorato del Lavoro e l'ASP di Catania hanno effettuato diverse ispezioni presso la ditta presso cui lavora, durante i quali tutto il personale, incluso il ricorrente, è stato generalizzato.
Pur essendo possibile, sebbene il ricorrente ne fosse all'oscuro, che uno dei colleghi di lavoro identificati in tale contesto possa essere stato deferito per il reato menzionato, si tratterebbe di una circostanza del tutto estranea a un rapporto di frequentazione volontaria.
Per quanto concerne gli altri elementi ostativi, relativi a vicende penali del convivente della suocera, di un cognato e della moglie di quest'ultimo, l'Amministrazione si sarebbe limitata a una mera elencazione di tali pregiudizi, omettendo di contestare al ricorrente qualsivoglia forma di frequentazione, anche solo occasionale, o di coabitazione con i predetti.
Peraltro, la Questura era da tempo a conoscenza di tali rapporti di affinità, avendoli il ricorrente stesso dichiarati, in ottemperanza agli obblighi di legge, in tutte le precedenti istanze di rilascio e rinnovo del titolo di polizia, senza che ciò avesse mai costituito un ostacolo al rilascio della licenza.
Costituitasi, l’Amministrazione intimata ha concluso per l’infondatezza del ricorso, specificando, oltre al controllo del 17.3.2023, che, in ordine, ai rapporti con parenti e affini, per come emerge dall’atto impugnato, vi è la seguente situazione:
- il convivente della suocera del ricorrente, successivamente all’ultimo rinnovo del titolo in questione avvenuto il 12.6.2019, risulta essere stato condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, deferito all'A.G. per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, invasione di terreni od edifici, furto di energia elettrica e ricettazione;
- un cognato dello stesso ricorrente risulta condannato in tre distinte occasioni per il reato di rapina e porto d'armi in concorso e, successivamente anche in questo caso all’ultimo rinnovo del titolo in questione, in due occasioni, nel 2020, per i reati di acquisto, detenzione ed offerta illeciti di sostanze stupefacenti, nonché imputato in tre distinti procedimenti penali per i reati di evasione e in materia di stupefacenti, nonché tratto in arresto nel 2022, unitamente ad altri soggetti tutti ritenuti appartenenti all'associazione mafiosa criminale denominata "-OMISSIS-";
- la moglie della controparte risulta essere stata deferita all'A.G. per i reati di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro ed invasione di terreni od edifici.
Con Ordinanza n. 4197/24 del 20.12.2024, l’Amministrazione è stata onerata della seguente produzione documentale: “documentata relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento agli accertamenti relativi alla contiguità del ricorrente con i soggetti ritenuti nel provvedimento controindicati”.
Con la relazione depositata il 22.1.2025, la Questura di Catania ha rappresentato che “il rapporto di parentela tra il ricorrente e il cognato controindicato ha recentemente destato particolari preoccupazioni, a differenza di quanto accaduto in passato, a causa del notevole aggravamento dei pregiudizi a carico di quest’ultimo. In particolare lo stesso è stato protagonista di fatti che hanno destato particolare allarme sociale in quanto braccio destro del soggetto a capo del clan dei “-OMISSIS-”, protagonista in epoca recente di una faida armata. Nello specifico, il cognato dell’istante oltre ad essere uomo di fiducia del soggetto al vertice della suddetta consorteria mafiosa, era referente di una piazza di spaccio, nonché referente del clan dopo l’arresto operato ai danni del suddetto soggetto ai vertici del clan di appartenenza. Considerato il ruolo di spicco che il cognato del ricorrente ricopriva all’interno della suddetta consorteria mafiosa e che da tale circostanza è possibile desumere un’elevata capacità intimidatoria, è stata rivalutata la posizione del ricorrente”.
La permanenza dei rapporti sarebbe “confermata, nel caso di specie, dall’elenco dei partecipanti ai colloqui con il parente detenuto presso C.C. “-OMISSIS-” di Catania, che si allega alla presente. Infatti da tale documento è possibile evincere che la moglie convivente dell’istante, la quale si è presentata presso la suddetta casa circondariale per effettuare colloqui con il fratello detenuto in diverse occasioni, a cadenza pressoché mensile, e per tutto l’anno 2023”.
Con memoria depositata il 13.12.2025, il ricorrente ha insistito sulla fondatezza del ricorso asseritamente non scalfito dalla produzione della Difesa erariale, poiché nulla è stata riferito alle frequentazioni, così come richiesto dall’Ordine istruttorio di questo Tribunale, limitandosi a evidenziare la sola posizione del cognato, il cui collegamento sarebbe derivabile dalle visite in carcere, interrotte già nel 2023, della propria moglie nei confronti del di lei fratello, soggetto controindicato.
All’Udienza pubblica del 28.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Le censure possono essere scrutinate congiuntamente.
La Sezione ha avuto più volte modo di osservare (cfr., da ultimo, TAR Catania, I, 15.5.2025, n. 1583; 31.1.2025, n. 345; 31.7.2024, n. 2791) che per giurisprudenza consolidata, «pienamente condivisa dal Collegio:
- in tema di provvedimenti attinenti il porto e la detenzione di armi l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare - con prudente apprezzamento - l'affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza;
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale;
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non presuppone che si sia accertato un concreto abuso nella tenuta degli stessi, essendo di contro sufficiente la sussistenza di un ragionevole rischio sulla base degli elementi esaminati (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 5 dicembre 2023, n. 3650; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 ottobre 2022, n. 1031).
«La giurisprudenza, inoltre, è costante nell’affermare che la detenzione di armi costituisce un fatto non ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 cod. pen. e ribadito dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 3435; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 giugno 2023, n. 399; T.A.R. Marche, sez. I, 6 agosto 2020, n. 502).
Ciò premesso, altresì (cfr., da ultimo TAR Catania, I, 29.12.2025, n. 3779), «l’Amministrazione procedente non può denegare il permesso di porto d’armi limitandosi ad addurre il solo fatto che il richiedente è legato da rapporto di parentela o di affinità con pregiudicati, senza in concreto valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi, in quanto la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, per cui è necessario che il provvedimento con cui viene disposto il diniego sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, idonea a sorreggere il giudizio prognostico di non affidabilità in merito al buon uso delle armi (cfr. T.a.r. per la Campania, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2292).
Il contesto familiare può assumere considerazione nel giudizio valutativo dell’Autorità procedente solo qualora sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell’atto; “l’attendibilità dell’inferenza dipende, innanzitutto, dalle concrete circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, la convivenza o, comunque, l’abituale frequentazione” (cfr. T.a.r. per Sicilia, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 2494); ed ancora, è stato osservato che l’Amministrazione – nel dedurre la possibilità di abuso del titolo con riferimento al contesto familiare del soggetto interessato – “non può limitarsi ad evidenziare la sussistenza di ostativi vincoli di parentela ovvero di affinità con persone pregiudicate, dovendo accertare in concreto se i vincoli in questione siano tali da determinare un aumento dell’indice di probabilità di abuso delle armi, da valutarsi in relazione a specifici fatti o parametri, quali ad esempio la comprovata coabitazione con le persone pregiudicate o comunque la loro frequentazione, ovvero un giudizio sulla attualità del pericolo da questi rappresentato”; cfr., ex plurimis, T.a.r. Sicilia, Catania, sez. I, 17 luglio 2025, n. 2293).
Più di recente, il Giudice d’appello (C.g.a., sez. giur., 2 maggio 2025, n. 366), nel ribadire un precedente arresto giurisprudenziale, ha chiarito che una “valutazione che vada oltre la mera elencazione dei rapporti di affinità o parentela si impone anche alla stregua del contenuto della circolare del Ministero dell’interno del 25 novembre 2020. La circolare avente ad oggetto “Recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di applicazione dell’art. 39 TULPS” individua “le condizioni in presenza delle quali le frequentazioni intrattenute possono determinare un giudizio negativo nei confronti del detentore circa la sua capacità di non abusare delle armi”. Nel caso di valorizzazione di rapporti di affinità e parentela “viene evidenziato come in questo caso la misura trovi la sua ratio nel timore che tali soggetti (affini e parenti n.d.r.) possano esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei propri congiunti, anche solo nella fornitura delle armi”. Si sottolinea come nei casi giurisprudenziali richiamati dalla circolare “i provvedimenti impugnati hanno inferito l’esistenza di un rapporto di frequentazione, oltre che dall’ambiente familiare e sociale, anche dai controlli e dalle segnalazioni operate dalle Forze di polizia”. In buona sostanza al mero elenco dei rapporti di parentela o affinità deve aggiungersi un approfondimento istruttorio sui rapporti effettivamente sussistenti che ne certifichi l’attualità e la rilevanza nel regime di vita complessivo tenuto dal destinatario del provvedimento».
Dall’analisi degli atti non emerge alcuna concreta frequentazione con le persone controindicate.
In ogni caso, in riferimento al soggetto deferito per furto di energia elettrica, ove mai frequentato, ciò non determinerebbe l’esclusione automatica dal titolo in questione.
La Sezione ha chiarito che in riferimento diretto al soggetto in tal senso deferito (cfr. TAR Catania, I, 21.11.2025, n. 3305) non può esservi un’ipotesi di diniego automatico ex art. 43, comma primo, lett. a), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, non essendo intervenuta a carico del deducente una condanna alla pena della reclusione per (segnatamente) il delitto di “furto”.
A fortiori , non rileva in tale senso la mera frequentazione, trattandosi, per altro, fuori dall’ipotesi di condanna (cfr. TAR Catania, I, 24.11.2025, n. 3326) di fattispecie di reato non immediatamente collegabile all'uso delle armi, non comportando attività violenta o comunque direttamente ipoteticamente incidente a tale uso” e ha stabilito che “allorché venga in rilievo un fatto che non è connesso all'uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi richiede l'indicazione di quelle "particolari contingenze" (T.a.r. per la Valle d'Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.
. . . Il Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A., sez. giur., 10 giugno 2025, n. 479), in una fattispecie analoga, ha ritenuto che la «motivazione del provvedimento confonde il “poter” respingere l’istanza con il “doverla” respingere, elidendo la discrezionalità del Questore dietro una sostanziale vincolatività (automaticità) della decisione, che invece nella presente fattispecie non sussiste».
In ordine al convivente della suocera, in disparte, come premesso, anche in questo caso la mancata prova della frequentazione, questi risulta essere stato condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, deferito all'A.G. per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, invasione di terreni o edifici, furto di energia elettrica e ricettazione.
Il reato per cui è seguita condanna non è immediatamente collegabile a quelli che implicano attività violenta o comunque direttamente ipoteticamente incidente a tale uso; mentre per i deferimenti l’unico sarebbe l’invasione di terreni o edifici.
La stessa relazione dell’Amministrazione in fase istruttoria oblitera su detto rapporto, da ritenersi invero inidoneo, anche ove vi fosse una certa frequentazione, a fondare in maniera automatica il diniego del titolo in esame.
Rimane il rapporto con il cognato, sul quale, stante l’evidente indiscussa pericolosità sociale, si concentra la relazione dell’Amministrazione.
Va premesso che dal provvedimento impugnato emerge che il riferimento alla moglie è relazionato al rapporto di coniugio con detto cognato e non con il ricorrente, cui sembra riferirsi la Difesa erariale, sicché anche in questo caso, per circostanze sovrapponibili a quelle già scrutinate in ordine alla tipologia delle vicende ascritte e posto che nessuna indicazione vi è in atti circa la frequentazione con la predetta, non è possibile rinvenire motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto.
Ciò posto, in punto di prova di “vicinanza” con il predetto cognato detenuto va rammentato che, come sopra chiarito, il giudizio prognostico che l’Amministrazione deve effettuare deve riguardare circostanze che in atto possono far dubitare dell’uso corretto delle armi, rilevando, altresì, che affini e parenti possono esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei propri congiunti, anche solo nella fornitura delle armi.
L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza (cfr. Cons. Stato, III, 8.9.2022, n. 7813) «involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi.
. . . In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull’esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità.
È opportuno rilevare che il principio di proporzionalità – compreso tra i principi di diritto europeo, ma già insito nella Costituzione, quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost. – si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l’unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalità in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato».
Alla luce di quanto fin qui esposto e dei fatti valorizzati dal provvedimento prefettizio, ritiene il Collegio che la prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione resista al vaglio di questo giudice.
Così come nel caso posto all’esame del Giudice di seconde cure deciso con la richiamata sentenza n. 7813/22, laddove «l’interessato risulta prossimo congiunto di due soggetti pluripregiudicati, in atto reclusi, contigui a una cosca mafiosa locale, (il provvedimento) non irragionevolmente ha affermato che “il suddetto quadro di relazioni familiari, caratterizzato dalla presenza di soggetti pluripregiudicati ed in atto anche reclusi, ritenuti contigui ad una cosca mafiosa locale, rappresenta un oggettivo forte elemento di preoccupazione per la sicurezza pubblica, non potendosi escludere che soggetti controindicati possano venire in possesso delle armi ed abusarne”».
Nel caso in esame, la situazione appare sovrapponibile, non sussistendo, per altro, una certa impermeabilità del ricorrente da un ambiente la cui moglie convivente non ha reciso ogni legame, di guisa che la rappresentata preoccupazione dell’Amministrazione di un possibile, anche non voluto, coinvolgimento nell’apprensione delle armi del ricorrente, che potrebbe subire “pressioni” in tal senso, non appare irragionevole e, come tale, rende legittimo il provvedimento impugnato.
Consegue l’infondatezza del ricorso.
Le spese del giudizio, tuttavia, avuto riguardo all’aspetto interpretativo della questione in esame, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO MA SA, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO MA SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.