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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/12/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
5344/2025
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 05/12/2025 come sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte, giusto precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5344/2025 R.G. cui è riunito in n. 5407/2025R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...], c. f. Parte_1
, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silluzio come da C.F._1 procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Eleonora D'Angiò
n. 2;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : accertamento di somme indebitamente percepite su INVCIV n. 073077991
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio del 03/10/2025 il ricorrente impugnava i provvedimenti di accertamento di somme indebitamente percepite per il periodo intercorso da 01/01/2015 al
31/12/2015, dell'importo di euro 3.767,40 e in riferimento al periodo intercorso da 01.01.2025 al
28.02.2025 dell'importo di euro 692,66.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il decorso di prescrizione per il recupero dell'indebito poiché in riferimento all'anno 2015 nessuna comunicazione interruttiva del decorso della prescrizione risultava notificata al ricorrente odierno. Deduceva in ogni caso l'infondatezza della pretesa dell'Istituto che non avrebbe potuto chiedere la ripetizione di somme versate per il soddisfacimento di fondamentali interessi della vita, senza dare prova del dolo del beneficiario che nella fattispecie mancava del tutto .
Richiamava gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Legittimità e della giurisprudenza
Costituzionale che segnavano in materia previdenziale un orientamento molto diverso rispetto la disciplina civilistica del recupero di somme indebitamente corrisposte di cui all'art. 2033 c.c.
Richiamava altresì la legislazione intervenuta sul punto che all'art. 52, comma 2 , della legge n. 88 del 1986, prevede per il caso di riscossione di somme non dovute l'inammissibilità del recupero tranne il caso della sussistenza del dolo del beneficiario. Medesima previsione era eseguita dall'art. 13 della legge 412 del 1991, secondo il quale la sanatoria opera in presenza di provvedimento CP_ definitivo dell' che sia comunicato al beneficiario e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogante, salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo del beneficiario.
La legislazione più recente con l'art. 42 del D.L. 269/2003 , convertito in legge 326/2003, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse, secondo la prospettazione attorea, una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, per i periodi seguenti il recupero dell'indebito viene ammesso in presenza del dolo dell'accipiens e solo a partire dal provvedimento che accerta l'indebito e sospende l'erogazione. Il ricorrente evidenziava che la normativa e la giurisprudenza tutelavano l'affidamento del pensionato. Evidenziava altresì che nessun obbligo di restituzione si poteva configurare nei casi in cui il pensionato aveva già dichiarato i propri redditi e che questi fossero conosciuti all' . Il concetto era stato reso più evidente e chiaro con la legge 03 Controparte_2 agosto 2009 n. 102 , che prevede dal 2010 l'obbligo per l'Amministrazione Finanziaria di fornire CP_ all' i dati reddituali e quanto utile a determinare l'importo di prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito dei beneficiari ed al reddito dei rispettivi coniugi e familiari.
Lo stesso principio risulta ribadito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che prevede l'istituzione del
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta e conservazione dei dati dei redditi e di ogni utile informazione per i soggetti aventi titolo alle prestazioni assistenziali. Questi ultimi pertanto non CP_ devono comunicare ad la propria situazione reddituale e patrimoniale già integralmente dichiarata e conosciuta dall' . Dopo tali richiami alla giurisprudenza ed al panorama normativo CP_1 parte ricorrente deduceva che i provvedimenti di contestazione dell'indebito nella fattispecie all'esame fossero paradossali poiché gli indebiti riferiti dall'Ente al 2015 erano collegati al ripristino operato in conseguenza della sentenza n. 1337/2025 nell'ambito del giudizio n. 5155/2024 R.G. in cui veniva accertato il requisito sanitario in capo al ricorrente per godere della pensione di invalidità civile. In riferimento all'indebito riferito al periodo intercorso dall'01.012025 al 28.02.2025 parte ricorrente precisava che l'erogazione era dovuta all'Ordinanza resa dal medesimo Tribunale Lavoro
Catania nell'ambito del procedimento che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto di percepire la prestazione.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, che il Tribunale dichiarasse insussistenti gli indebiti contestati e che il ricorrente non fosse tenuto a restituire alcuna somma CP_ all' resistente, con vittoria di spese di giudizio. CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva con propria memoria in cui contestava tutte le eccezioni e domande formulate dal ricorrente, ripercorreva in fatto la vicenda del ricorrente che aveva presentato domanda di invalidità a far tempo dal 2009 e che veniva accolta e liquidata. Precisava che il debito contestato ed oggetto di ricorso afferente l'annualità 2015, ovverosia da 01/2015 al 12/2015 CP_ è stato acquisito da a seguito di controllo automatizzato del 24.10.2017 in cui si evidenziava l'omessa comunicazione di dati reddituali per l'anno 2014 che comportavano la revoca della prestazione collegata al reddito 2014. Precisava che tale indebito di importo pari a 3.767, 40 era CP_ oggetto di integrale compensazione effettuata dalla sede di Ragusa, con arretrati . La pensione del ricorrente veniva trasferita a Catania in data 30/01/2021 con n. INVCIV/2100/07001343.
In riferimento all'indebito riferito al periodo intercorso da 01.01.2025 al 28.02.2025 dell'importo di euro 692,66 l'ente precisava che si era generato da una ricostituzione che ha comportato la sospensione della pensione a seguito di visita di revisione del 15/11/2024. Dall'esito della visita emergeva l'insussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge e pertanto a decorrere da
15.11.2024 i benefici venivano revocati e l'indebito aveva ad oggetto le rate da gennaio a febbraio
2025.
L'Ente deduceva che parte ricorrente era a conoscenza del verbale e della sospensione perché a seguito della sospensione dei benefici presentava ricorso dinanzi il Tribunale Lavoro di Catania con iscrizione al n. 5155/2024 R.G. In tale giudizio veniva depositato il verbale di revoca del riconoscimento del requisito sanitario e il procedimento era stato intrapreso da ricorrente odierno per CP_ chiedere il ripristino dei benefici assistenziali in precedenza riconosciuti da quali la pensione di reversibilità e la pensione di invalidità civile. L'ente deduceva che per nessuno dei due indebiti era avvenuta la prescrizione, applicando il termine ordinario decennale che decorreva dalla revoca della prestazione. Evidenziava che gli indebiti erano conseguenza di mancata comunicazione dei dati reddituali e perdita dei requisiti sanitari e pertanto il ricorrente era tenuto alla restituzione di quanto percepito senza averne diritto nel periodo sopra evidenziato. Chiedeva il rigetto del ricorso e di tutte le domande formulate dal ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate, nel corso di giudizio al presente procedimento n. 5344/2025 veniva riunito il giudizio n. 5407/2025 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva in quanto pendente tra le medesime parti, promosso dal medesimo ricorrente per gli indebiti sopra descritti e specificati.
Successivamente questo giudice veniva delegato per discussione e decisione, fissata la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in mancanza di contestazione entro il termine all'uopo fissato dal legislatore, in riferimento a tale modalità di trattazione, acquisite le note come in atti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. CP_ Gli indebiti per cui è causa sono stati generati , secondo la stessa ammissione dell' in memoria di costituzione ( pag. 2 n. 3) da omessa comunicazione dati reddituali per l'anno 2014 a seguito di controllo automatizzato dell' , in riferimento all'indebito 13806673 per il 2015, dell'importo CP_1 di euro 3.767,40.
L'altro indebito contestato era di importo inferiore pari ad euro 692,66 e riguardava le rate di pensione
INVCIV percepite dal ricorrente da gennaio al 28 febbraio 2025, in conseguenza della carenza del requisito sanitario.
Dalla documentazione in atti depositata dal ricorrente e dall'Ente resistente si evince che per tali indebiti era intervenuta già la pronuncia del giudice del lavoro con sentenza n. 1337/2025 , emessa in conseguenza e nell'ambito del giudizio iscritto al n. 5155/2024 R.G. Il Tribunale infatti a mezzo consulenza tecnica espletata a mezzo visita sulla persona del ricorrente, lo riconosceva invalido civile nella misura del 100% grave, non in grado di svolgere alcun tipo di lavoro, avente pertanto diritto ai benefici economici previsti dalla legge. Dall'esame della documentazione versata in giudizio dal ricorrente si evidenzia uno stato di immunodeficienza da HIV che si protrae da circa 40 anni ed i danni subiti da questa condizione erano già presenti alla morte dei genitori del ricorrente ed in particolare della madre. Le conclusioni del C.T.U. svolte nel giudizio 5155/2024 R.G. intrapreso a seguito del disconoscimento del requisito sanitario, confermano il diritto del ricorrente a percepire la prestazione revocata e confermano il quadro clinico già in precedenza contenuto nei verbali di invalidità del 22.05.2012, ove era stato riconosciuto invalido al 100% e nel verbale del 30.07.2010 ove il ricorrente era stato riconosciuto invalido al 100% con toltale e permanente inabilità lavorativa.
Quanto al rateo percepito dal gennaio al febbraio 2025 per euro 692,66 , l'erogazione sorge dall'Ordinanza del Tribunale lavoro Catania del 27.12.2024 emessa nel medesimo procedimento sopra specificato ( n. 5155/2024 R.G.) che disponeva il ripristino della pensione di INVCIV revocata.
Le somme percepite dal ricorrente sono state tutte ricevute con la sussistenza del diritto a ricevere detto beneficio e del sottostante requisito sanitario. Quanto agli obblighi di comunicazione reddituale occorre evidenziare che la giurisprudenza è CP_ intervenuta evidenziando che nei casi in cui conosce già i redditi di pensione erogati dall' CP_1 medesimo, il comportamento omissivo del percipiente non è determinante della indebita erogazione e non può quindi costituire ragione di addebito della stessa ( così Cass. n. 11498/1996; Cass.
8731/2019). Inoltre come già detto, l'art. 13 d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 CP_ luglio 2010 n. 122 al comma 1 prevede l'Istituzione presso del Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma stabilisce: “ il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivise tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Alle stregua delle superiori considerazioni svolte , quindi , le prestazioni non si possono recuperare indiscriminatamente, poiché in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente il quale secondo consolidata giurisprudenza deve restituire le somme a partire dal momento in cui sussiste il provvedimento che accerta l'indebito e sospende l'erogazione e salvo il dolo comprovato del ricorrente di cui l' non ha fornito prova nella fattispecie. CP_1
Sulla base delle considerazioni superiori va considerata illegittima la ripetizione di indebito disposta nella fattispecie dall' nei confronti del ricorrente il cui accertato stato di bisogno Controparte_4
e riconoscimento del requisito sanitario hanno formato oggetto di accertamento giudiziale dopo la revoca conseguente a visita di revisione del 15.11.2024. CP_ I dati reddituali del ricorrente che vive dell'erogazione dei benefici assistenziali sono noti all' resistente odierno e l'omessa comunicazione non può costituire ragione di addebito , come statuito dalla Cassazione sopra indicata e come già ritenuto da questo Ufficio in analoga fattispecie ( sent.
Trib. Catania 07.11.2023 resa nel giudizio n. 3811/2022 R.G.) Il ricorso pertanto deve trovare CP_ accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da dispositivo, da versarsi in favore dell'Erario poiché il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5344/2025, cui è riunito il n. 5407/2025 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede : CP_ Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' alla ripetizione dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07307791 in riferimento al periodo da 01/01/2015 al 31/12/2015 e dal
01/01/2025 al 28/02/2025;
Dichiara illegittimi i provvedimenti di accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07307791;
Dichiara che nessuna somma il ricorrente deve alla parte resistente a titolo di invalidità;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.310 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al Gratuito Patrocinio.
Catania 13/12/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 05/12/2025 come sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte, giusto precedente decreto, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5344/2025 R.G. cui è riunito in n. 5407/2025R.G. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...], c. f. Parte_1
, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silluzio come da C.F._1 procura depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Eleonora D'Angiò
n. 2;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Raimund Bauer e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
Oggetto : accertamento di somme indebitamente percepite su INVCIV n. 073077991
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio del 03/10/2025 il ricorrente impugnava i provvedimenti di accertamento di somme indebitamente percepite per il periodo intercorso da 01/01/2015 al
31/12/2015, dell'importo di euro 3.767,40 e in riferimento al periodo intercorso da 01.01.2025 al
28.02.2025 dell'importo di euro 692,66.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva il decorso di prescrizione per il recupero dell'indebito poiché in riferimento all'anno 2015 nessuna comunicazione interruttiva del decorso della prescrizione risultava notificata al ricorrente odierno. Deduceva in ogni caso l'infondatezza della pretesa dell'Istituto che non avrebbe potuto chiedere la ripetizione di somme versate per il soddisfacimento di fondamentali interessi della vita, senza dare prova del dolo del beneficiario che nella fattispecie mancava del tutto .
Richiamava gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Legittimità e della giurisprudenza
Costituzionale che segnavano in materia previdenziale un orientamento molto diverso rispetto la disciplina civilistica del recupero di somme indebitamente corrisposte di cui all'art. 2033 c.c.
Richiamava altresì la legislazione intervenuta sul punto che all'art. 52, comma 2 , della legge n. 88 del 1986, prevede per il caso di riscossione di somme non dovute l'inammissibilità del recupero tranne il caso della sussistenza del dolo del beneficiario. Medesima previsione era eseguita dall'art. 13 della legge 412 del 1991, secondo il quale la sanatoria opera in presenza di provvedimento CP_ definitivo dell' che sia comunicato al beneficiario e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogante, salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo del beneficiario.
La legislazione più recente con l'art. 42 del D.L. 269/2003 , convertito in legge 326/2003, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse, secondo la prospettazione attorea, una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, per i periodi seguenti il recupero dell'indebito viene ammesso in presenza del dolo dell'accipiens e solo a partire dal provvedimento che accerta l'indebito e sospende l'erogazione. Il ricorrente evidenziava che la normativa e la giurisprudenza tutelavano l'affidamento del pensionato. Evidenziava altresì che nessun obbligo di restituzione si poteva configurare nei casi in cui il pensionato aveva già dichiarato i propri redditi e che questi fossero conosciuti all' . Il concetto era stato reso più evidente e chiaro con la legge 03 Controparte_2 agosto 2009 n. 102 , che prevede dal 2010 l'obbligo per l'Amministrazione Finanziaria di fornire CP_ all' i dati reddituali e quanto utile a determinare l'importo di prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito dei beneficiari ed al reddito dei rispettivi coniugi e familiari.
Lo stesso principio risulta ribadito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 che prevede l'istituzione del
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta e conservazione dei dati dei redditi e di ogni utile informazione per i soggetti aventi titolo alle prestazioni assistenziali. Questi ultimi pertanto non CP_ devono comunicare ad la propria situazione reddituale e patrimoniale già integralmente dichiarata e conosciuta dall' . Dopo tali richiami alla giurisprudenza ed al panorama normativo CP_1 parte ricorrente deduceva che i provvedimenti di contestazione dell'indebito nella fattispecie all'esame fossero paradossali poiché gli indebiti riferiti dall'Ente al 2015 erano collegati al ripristino operato in conseguenza della sentenza n. 1337/2025 nell'ambito del giudizio n. 5155/2024 R.G. in cui veniva accertato il requisito sanitario in capo al ricorrente per godere della pensione di invalidità civile. In riferimento all'indebito riferito al periodo intercorso dall'01.012025 al 28.02.2025 parte ricorrente precisava che l'erogazione era dovuta all'Ordinanza resa dal medesimo Tribunale Lavoro
Catania nell'ambito del procedimento che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto di percepire la prestazione.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, che il Tribunale dichiarasse insussistenti gli indebiti contestati e che il ricorrente non fosse tenuto a restituire alcuna somma CP_ all' resistente, con vittoria di spese di giudizio. CP_ Fissata udienza di discussione si costituiva con propria memoria in cui contestava tutte le eccezioni e domande formulate dal ricorrente, ripercorreva in fatto la vicenda del ricorrente che aveva presentato domanda di invalidità a far tempo dal 2009 e che veniva accolta e liquidata. Precisava che il debito contestato ed oggetto di ricorso afferente l'annualità 2015, ovverosia da 01/2015 al 12/2015 CP_ è stato acquisito da a seguito di controllo automatizzato del 24.10.2017 in cui si evidenziava l'omessa comunicazione di dati reddituali per l'anno 2014 che comportavano la revoca della prestazione collegata al reddito 2014. Precisava che tale indebito di importo pari a 3.767, 40 era CP_ oggetto di integrale compensazione effettuata dalla sede di Ragusa, con arretrati . La pensione del ricorrente veniva trasferita a Catania in data 30/01/2021 con n. INVCIV/2100/07001343.
In riferimento all'indebito riferito al periodo intercorso da 01.01.2025 al 28.02.2025 dell'importo di euro 692,66 l'ente precisava che si era generato da una ricostituzione che ha comportato la sospensione della pensione a seguito di visita di revisione del 15/11/2024. Dall'esito della visita emergeva l'insussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge e pertanto a decorrere da
15.11.2024 i benefici venivano revocati e l'indebito aveva ad oggetto le rate da gennaio a febbraio
2025.
L'Ente deduceva che parte ricorrente era a conoscenza del verbale e della sospensione perché a seguito della sospensione dei benefici presentava ricorso dinanzi il Tribunale Lavoro di Catania con iscrizione al n. 5155/2024 R.G. In tale giudizio veniva depositato il verbale di revoca del riconoscimento del requisito sanitario e il procedimento era stato intrapreso da ricorrente odierno per CP_ chiedere il ripristino dei benefici assistenziali in precedenza riconosciuti da quali la pensione di reversibilità e la pensione di invalidità civile. L'ente deduceva che per nessuno dei due indebiti era avvenuta la prescrizione, applicando il termine ordinario decennale che decorreva dalla revoca della prestazione. Evidenziava che gli indebiti erano conseguenza di mancata comunicazione dei dati reddituali e perdita dei requisiti sanitari e pertanto il ricorrente era tenuto alla restituzione di quanto percepito senza averne diritto nel periodo sopra evidenziato. Chiedeva il rigetto del ricorso e di tutte le domande formulate dal ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate, nel corso di giudizio al presente procedimento n. 5344/2025 veniva riunito il giudizio n. 5407/2025 per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva in quanto pendente tra le medesime parti, promosso dal medesimo ricorrente per gli indebiti sopra descritti e specificati.
Successivamente questo giudice veniva delegato per discussione e decisione, fissata la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in mancanza di contestazione entro il termine all'uopo fissato dal legislatore, in riferimento a tale modalità di trattazione, acquisite le note come in atti depositate, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
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Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. CP_ Gli indebiti per cui è causa sono stati generati , secondo la stessa ammissione dell' in memoria di costituzione ( pag. 2 n. 3) da omessa comunicazione dati reddituali per l'anno 2014 a seguito di controllo automatizzato dell' , in riferimento all'indebito 13806673 per il 2015, dell'importo CP_1 di euro 3.767,40.
L'altro indebito contestato era di importo inferiore pari ad euro 692,66 e riguardava le rate di pensione
INVCIV percepite dal ricorrente da gennaio al 28 febbraio 2025, in conseguenza della carenza del requisito sanitario.
Dalla documentazione in atti depositata dal ricorrente e dall'Ente resistente si evince che per tali indebiti era intervenuta già la pronuncia del giudice del lavoro con sentenza n. 1337/2025 , emessa in conseguenza e nell'ambito del giudizio iscritto al n. 5155/2024 R.G. Il Tribunale infatti a mezzo consulenza tecnica espletata a mezzo visita sulla persona del ricorrente, lo riconosceva invalido civile nella misura del 100% grave, non in grado di svolgere alcun tipo di lavoro, avente pertanto diritto ai benefici economici previsti dalla legge. Dall'esame della documentazione versata in giudizio dal ricorrente si evidenzia uno stato di immunodeficienza da HIV che si protrae da circa 40 anni ed i danni subiti da questa condizione erano già presenti alla morte dei genitori del ricorrente ed in particolare della madre. Le conclusioni del C.T.U. svolte nel giudizio 5155/2024 R.G. intrapreso a seguito del disconoscimento del requisito sanitario, confermano il diritto del ricorrente a percepire la prestazione revocata e confermano il quadro clinico già in precedenza contenuto nei verbali di invalidità del 22.05.2012, ove era stato riconosciuto invalido al 100% e nel verbale del 30.07.2010 ove il ricorrente era stato riconosciuto invalido al 100% con toltale e permanente inabilità lavorativa.
Quanto al rateo percepito dal gennaio al febbraio 2025 per euro 692,66 , l'erogazione sorge dall'Ordinanza del Tribunale lavoro Catania del 27.12.2024 emessa nel medesimo procedimento sopra specificato ( n. 5155/2024 R.G.) che disponeva il ripristino della pensione di INVCIV revocata.
Le somme percepite dal ricorrente sono state tutte ricevute con la sussistenza del diritto a ricevere detto beneficio e del sottostante requisito sanitario. Quanto agli obblighi di comunicazione reddituale occorre evidenziare che la giurisprudenza è CP_ intervenuta evidenziando che nei casi in cui conosce già i redditi di pensione erogati dall' CP_1 medesimo, il comportamento omissivo del percipiente non è determinante della indebita erogazione e non può quindi costituire ragione di addebito della stessa ( così Cass. n. 11498/1996; Cass.
8731/2019). Inoltre come già detto, l'art. 13 d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 CP_ luglio 2010 n. 122 al comma 1 prevede l'Istituzione presso del Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma stabilisce: “ il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivise tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Alle stregua delle superiori considerazioni svolte , quindi , le prestazioni non si possono recuperare indiscriminatamente, poiché in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente il quale secondo consolidata giurisprudenza deve restituire le somme a partire dal momento in cui sussiste il provvedimento che accerta l'indebito e sospende l'erogazione e salvo il dolo comprovato del ricorrente di cui l' non ha fornito prova nella fattispecie. CP_1
Sulla base delle considerazioni superiori va considerata illegittima la ripetizione di indebito disposta nella fattispecie dall' nei confronti del ricorrente il cui accertato stato di bisogno Controparte_4
e riconoscimento del requisito sanitario hanno formato oggetto di accertamento giudiziale dopo la revoca conseguente a visita di revisione del 15.11.2024. CP_ I dati reddituali del ricorrente che vive dell'erogazione dei benefici assistenziali sono noti all' resistente odierno e l'omessa comunicazione non può costituire ragione di addebito , come statuito dalla Cassazione sopra indicata e come già ritenuto da questo Ufficio in analoga fattispecie ( sent.
Trib. Catania 07.11.2023 resa nel giudizio n. 3811/2022 R.G.) Il ricorso pertanto deve trovare CP_ accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da dispositivo, da versarsi in favore dell'Erario poiché il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5344/2025, cui è riunito il n. 5407/2025 R.G. disattesa ogni contraria eccezione e domanda così provvede : CP_ Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' alla ripetizione dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07307791 in riferimento al periodo da 01/01/2015 al 31/12/2015 e dal
01/01/2025 al 28/02/2025;
Dichiara illegittimi i provvedimenti di accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07307791;
Dichiara che nessuna somma il ricorrente deve alla parte resistente a titolo di invalidità;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.310 oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CPA nella misura di legge da versarsi in favore dell'Erario essendo il ricorrente ammesso al Gratuito Patrocinio.
Catania 13/12/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo