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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela IA, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.12.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
4244/2025
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Michele Geronimo (c.f. ) C.F._2
Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Convenuta
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta non si costituiva in giudizio, ne va dichiarata la contumacia.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
, dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_3 Per_4 Per_5 CP_5
decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Invero, deve premettersi che la parte ricorrente, deduce di prestare attività lavorativa quale Infermiere presso il P.O. San
Paolo di Bari, UOC di Cardiologia e UTIC, inquadrata nella ex categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica presso la parte
2 convenuta e di aver effettuato servizio di pronta disponibilità attiva notturna e/o festiva nel giorno di riposo senza godere dei giorni di riposo.
Lamenta che, nonostante la perdita di fruizione dei giorni in cui aveva prestato servizio per la pronta disponibilità attiva, non aveva goduto del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese.
Ebbene, si rileva che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire
40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le
3 diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poichè il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene
4 maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17;n.6491/16;
n.5465/16; n. 9316/14; n.11730/13; n. 4688/11).
La Corte, invece, per ciò che concerne la reperibilità attiva, ha rilevato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo) non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (Cass. 5465/2016).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che “in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto della Cost., art. 36 e dell'art. 5 della
Direttiva n. 2003/88/CE (Cass. n. 6491/2016); invero, la norma contrattuale disciplinante la reperibilità attiva è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo;
da ciò discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione
5 prevista dai comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in conformità al precetto inderogabile dettato dal d. lgs. n. 66/2003, art. 9” (così Cass. 24.3.2023, n.
8508).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
6 La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
Ciò posto il ricorrente lamenta che, avendo svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la parte convenuta non gli ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale limitandosi al pagamento dello straordinario per l'attività prestata. La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. turni di servizio e buste paga).
Sostiene il ricorrente che l'azienda sanitaria non doveva limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nella giornata festiva, ma doveva anche garantire il
7 riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata, nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione.
E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che, avendo ricevuto il pagamento dello straordinario, il ricorrente non avrebbe avuto diritto anche al riposo compensativo.
Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....”
(cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/1
3).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da mancato riposo. In merito al criterio per determinare l'entità del
8 danno, il parametro da utilizzare deve far riferimento alla retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito;
tale criterio appare idoneo, in via equitativa in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, può esser utilizzato per compensare la penosità dell'assenza di riposo settimanale (così C. Appello di
Bari, n. 1589/2021).
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva così come documentati nel fascicolo di parte.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, senza fase istruttoria, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
9 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione, nei limiti della prescrizione quinquennale;
condanna infine la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela IA
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela IA, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 04.12.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G.
4244/2025
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappr. e dif. dall'Avv. Michele Geronimo (c.f. ) C.F._2
Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
Convenuta
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2025 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite. La parte convenuta non si costituiva in giudizio, ne va dichiarata la contumacia.
In data odierna, rientrata in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice, nonché ancora tutte le procedure urgenti anche ex art.1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 assegnate a questo Giudice a seguito del trasferimento dei precedenti titolari ad altri uffici - dott.sse , , , , dott. Per_1 CP_2 CP_3 CP_4 Per_2
, dott. , dott.sse e -, la causa veniva Per_3 Per_4 Per_5 CP_5
decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Invero, deve premettersi che la parte ricorrente, deduce di prestare attività lavorativa quale Infermiere presso il P.O. San
Paolo di Bari, UOC di Cardiologia e UTIC, inquadrata nella ex categoria D del CCNL Comparto Sanità Pubblica presso la parte
2 convenuta e di aver effettuato servizio di pronta disponibilità attiva notturna e/o festiva nel giorno di riposo senza godere dei giorni di riposo.
Lamenta che, nonostante la perdita di fruizione dei giorni in cui aveva prestato servizio per la pronta disponibilità attiva, non aveva goduto del riposo compensativo previsto dalla normativa e dalla contrattazione di settore. Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese.
Ebbene, si rileva che l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi,
“ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire
40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore” e prevede la possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dal
D.P.R. n. 270 del 1987, art. 18, hanno previsto e disciplinato le
3 diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dipendente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacchè quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità attiva).
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche.
Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, poichè il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione “senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, "spalmandole" sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene
4 maggiormente gravosa (cfr.Cass. n.14770/17;n.6491/16;
n.5465/16; n. 9316/14; n.11730/13; n. 4688/11).
La Corte, invece, per ciò che concerne la reperibilità attiva, ha rilevato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo) non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (Cass. 5465/2016).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che “in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto della Cost., art. 36 e dell'art. 5 della
Direttiva n. 2003/88/CE (Cass. n. 6491/2016); invero, la norma contrattuale disciplinante la reperibilità attiva è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo;
da ciò discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l'azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione
5 prevista dai comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE, in conformità al precetto inderogabile dettato dal d. lgs. n. 66/2003, art. 9” (così Cass. 24.3.2023, n.
8508).
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta.
Ciò posto nel caso di specie rileva il comma 9, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne.
La disposizione disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità per il dipendente di optare successivamente per il permesso compensativo.
6 La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo settimanale, che restano disciplinati delle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo (art. 26 del CCNL 7.4.1999 e art. 20 del CCNL 1.9.1995).
Ne discende che, ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16).
Ciò posto il ricorrente lamenta che, avendo svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, la parte convenuta non gli ha fatto fruire il dovuto riposo settimanale limitandosi al pagamento dello straordinario per l'attività prestata. La circostanza risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. turni di servizio e buste paga).
Sostiene il ricorrente che l'azienda sanitaria non doveva limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato nella giornata festiva, ma doveva anche garantire il
7 riposo settimanale, che è irrinunciabile e si pone su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per la prestazione resa a seguito della chiamata, nonché dal riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione.
E' evidente che la richiesta attorea è una richiesta di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale atteso che, avendo ricevuto il pagamento dello straordinario, il ricorrente non avrebbe avuto diritto anche al riposo compensativo.
Ciò posto, come detto la Cassazione ha più volte sottolineato che la previsione di un compenso maggiorato per l'attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell'attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla
Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE.
Il mancato godimento del riposo settimanale giustifica la richiesta risarcitoria. E difatti la Cassazione ha ribadito che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perchè “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno....”
(cfr.Cass.n.24563/16;n.16665/15;n.24180/13;Cass.S.U.n.142/1
3).
Spetta pertanto al ricorrente il danno da usura psico fisica da mancato riposo. In merito al criterio per determinare l'entità del
8 danno, il parametro da utilizzare deve far riferimento alla retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito;
tale criterio appare idoneo, in via equitativa in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, può esser utilizzato per compensare la penosità dell'assenza di riposo settimanale (così C. Appello di
Bari, n. 1589/2021).
Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva così come documentati nel fascicolo di parte.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte convenuta.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
(secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e relative tabelle allegate: procedimento di lavoro, senza fase istruttoria, con applicazione della massima riduzione consentita rispetto al valore medio, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate).
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
9 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione, nei limiti della prescrizione quinquennale;
condanna infine la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva, c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Bari, 04.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela IA
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