Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Graziella Parisi Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1258/2021 R.G., promossa da
), in persona del le- Parte_1 P.IVA_1 gale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Manuela Lo Presti
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
Appellato contumace
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito - note di rettifica - recupero sgravi contributivi a seguito di DURC negativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2161/2021 del 30.04.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta dalla società Controparte_2 nei confronti dell avverso l'avviso di addebito n.
[...] CP_1
59320190002006417000, con il quale l'ente aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 11.562,72, a titolo di contributi e somme aggiunti- ve dovuti all (Gestione aziende con dipendenti), a seguito di emissione di CP_1
Durc negativo, per il periodo agosto 2016-giugno 2018.
Premesso che nella fattispecie in esame l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la fruizione dello sgravio contributivo gravava sulla socie- tà opponente che aveva inteso avvalersene, non versando per intero i contributi
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dovuti, il primo giudice rilevava che, a fronte delle specifiche contestazioni e della produzione documentale offerta dall'Istituto previdenziale in ordine alla eccepita irregolarità contributiva e alla carenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni contributive, la società ricorrente non aveva fornito adeguati mez- zi di prova, non avendo documentato l'integrale pagamento dei contributi pre- videnziali indicati nell'invito a regolarizzare del 7/12/2018, né dimostrato a monte la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la legittima fruizione delle agevolazioni contributive oggetto di recupero da parte dell per CP_1 mezzo dell' avviso di addebito opposto.
Osservava, altresì, che il predetto invito alla regolarizzazione notificato alla so- cietà integrava un atto interruttivo della prescrizione che precludeva l'estinzione del debito contributivo, e che nessuna previsione di legge subordi- nava l'emissione dell'avviso di addebito alla preventiva definizione dei ricorsi proposti dalla società in sede amministrativa avverso le note di rettifica . CP_1
Condannava, pertanto, la società ricorrente al pagamento delle spese proces- suali in favore dell'ente previdenziale.
Con ricorso depositato in data 2.11.2021 la società Parte_1 impugnava la sentenza;
restava contumace l , nono-
[...] Controparte_3 stante la regolare notifica dell'impugnazione.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società appellante con il primo motivo di gravame impugna la sentenza per omissione di pronuncia e vizio di motivazione e istruttoria.
Sostiene che il disallineamento della posizione contributiva di essa appellante è attribuibile agli atti illegittimi dell . Controparte_3
Afferma che l'oggetto del ricorso, riguardando ex ante le note di rettifica emes- se dall , costituisce domanda di accertamento negativo dell'obbligo con- CP_1 tributivo.
Evidenzia che dal documento n. 12, prodotto in primo grado, contenente la stampa dello storico del Portale , contributivo rettifiche al 31.5.2019, ri- CP_1
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sulta che tutte le inadempienze relative al periodo dicembre 2015 - ottobre
2016 non costituiscono inadempienze ex art. 1, comma 1175, Legge 296 del
27.12.2006.
Ribadisce che, a seguito degli inviti alla regolarizzazione inoltrati il 7.12.2018
e il 13.12.2018, la società ha dimostrato di aver trasmesso tempestivamente all il DM10, in data 17.12.2018, e di aver inviato tutto in data 18.12.2018 CP_1 nel termine assegnato con abbinamento f24 per il periodo gennaio, febbraio, marzo e dicembre 2016.
Evidenzia, altresì, di aver ottemperato all'invito alla regolarizzazione del
13.12.2018, adempiuto pienamente dalla società appellante.
Aggiunge di aver allegato alle note di trattazione scritta del 19.2.2021, l'istanza di annullamento in autotutela del DURC negativo errato, avanzata in data
18.6.2019/16.7.2019.
Lamenta che la sentenza è viziata da omessa valutazione del materiale probato- rio allegato, con conseguente vizio nella motivazione relativa al mancato as- solvimento dell'onere della prova.
Reitera, inoltre, l'eccezione di non contestazione, non avendo l'Istituto previ- denziale specificamente contestato i fatti dedotti dalla Parte_1
e rielencati nel ricorso in appello (cfr. pagg. 26 e 27), con conseguente de-
[...] cadenza dell'ente dalla contestazione ex art. 115 c.p.c.
2. Con il secondo motivo di gravame, impugna la statuizione relativa alla con- danna alle spese processuali e chiede la condanna dell al pagamento del- CP_1 le spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Chiede, pertanto alla Corte, di accogliere il ricorso introduttivo della società e, conseguentemente, annullare le note di rettifica per il periodo agosto 2016 - giugno 2018, nonché l'avviso di addebito opposto, e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme pretese dall anche a titolo di sanzioni, somme ag- CP_1 giuntive e interessi di mora, con ordine di restituzione delle somme versate in ragione dell'istanza di dilazione 175446 dell'1.06.2021, con condanna dell'ente al pagamento delle spese del doppio grado, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.
3. Va dichiarata la contumacia dell al quale l'appello è stato notificato CP_1
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con pec del 26.01.2022 consegnata all'avv. Valeria Salvati, difensore costituito in primo grado per l . Pertanto non rileva la mancata noti- Controparte_3 fica del gravame all'altro codifensore, avv. Floridia, posto in quiescenza.
4. L'appello è infondato.
4.1. Gli sgravi sono stati disconosciuti in virtù della previsione dell'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006, il quale statuisce che: “1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in ma- teria di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restan- do gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscrit- ti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La norma condi- ziona il godimento degli sgravi contributivi ad un ulteriore presupposto, ossia la regolarità contributiva;
la sua ratio è quella di favorire il regolare pagamento dei contributi ed evitare in tal modo ritardi od omissioni contributive. Al fine di affermare il diritto agli sgravi il contribuente ha l'onere di provarne tutti i pre- supposti, poiché «essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascen- te dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quin- di, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie nor- mativa di volta in volta invocata» (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020,
n.15639).
4.2. Come noto, il DM10 mensile, poi sostituito dal modello Uniemens, fa rife- rimento alle retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni, delle agevolazioni e degli sgravi anti- cipati per conto dell' , relativi al periodo contributivo del mese precedente CP_1 alla presentazione.
Osserva il collegio che l'avviso di addebito opposto si fonda sulle note di retti- fica, nello stesso indicate, relative ai seguenti distinti periodi di contribuzione:
8/2016 – 11/2016 – da 1 a 12/2017 – da 1 a 6/2018 e, quindi, l'appellante ave- va l'onere di dimostrare la propria regolarità contributiva ossia il regolare pa-
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gamento dei contributi alle singole scadenze ma con riferimento alle mensilità precedenti.
Sul punto non rileva il citato documento nr. 12 (estratto portale contributivo rettifiche) in quanto, dal prospetto emerge che, per i periodi richiesti per il
2016, che sono solo 8/2016 e 11/2016, è chiaramente indicato che sussiste l'irregolarità ex art. 1 della citata L. 296/2006 (vd. rigo 8, contando dal basso del documento 12).
Inoltre, le note di rettifica del 15.1.2019 prodotte dall'appellante non fanno ri- ferimento alla «revoca a distanza di 6 anni di tutti gli sgravi fruiti dal 2013 ed a cascata per gli anni successivi», come affermato col ricorso di primo grado.
Per esempio, nella nota di rettifica del 15.1.2019, relativa al periodo 5/2018, si legge che «la presente nota di rettifica, emessa il 18.1.2019, si riferisce alla de- nuncia mensile DM 2013 di competenza 05/2018 con saldo di Euro…. Sulla base dei dati forniti col flusso e delle caratteristiche contributive in CP_4 essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non cor- rispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo in applicazione delle disposizioni vigenti. Il dettaglio dei calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI
RETTIFICA».
Il codice DM 2013 non indica l'anno di riferimento delle denunce contributive, il cui periodo è indicato esattamente in ogni nota di rettifica, ma soltanto il co- dice della denuncia col flusso Uniemens, come analogamente il codice DM 10 non fa riferimento all'anno 2010.
4.3. Per lo stesso motivo (periodi oggetto delle note di rettifica) non rileva, an- cora, la circostanza allegata dall'appellante, di aver «tempestivamente trasmes- so DM10 (presentazione 17.12.2018 atteso che il 16.12.2018 era domenica e l'invito a regolarizzare è stato inoltrato il 13.12.2018 ossia di giovedì) e inviato il tutto all il 18.12.2018 nel termine assegnato con abbinamento f24 per il CP_1 periodo gennaio, febbraio, marzo e dicembre 2016 (cfr. doc. n. 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 9, 9 bis e 10 del ricorso introduttivo)», posto che si tratta di periodi non richiesti con l'avviso di addebito che, per il 2016, fa riferimento unicamente al 8/2016 e 11/2016 e, quindi, l'appellante avrebbe dovuto dimo- strare il regolare versamento dei contributi con riferimento alle retribuzione
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7/2016 e 10/2016 in quanto, come sopra detto, il DM10 mensile fa riferimento al periodo contributivo del mese precedente.
4.4. Nemmeno assume rilevanza l'altra circostanza relativa alla «concessione retroattiva del codice 6Y dal 6.2.2016 al 31.12.2018 - codice che consente l'assunzione agevolata contributivamente».
Si legge nel documento (all. 3, riprodotto alla pagina 64 del file “pdf” conte- nente la scansione del fascicolo di parte del primo grado del giudizio): «Richie- sta attribuzione codice 6Y ai fini delle assunzioni agevolate del 1.2.2016
.CMBDR.01/02/2016.0326242, accolta 'Si comunica che è stato attribuito CP_1 il codice 6y da lei richiesto fino al 31/12/2018. Il controllo in ordine alla legit- timità di fruizione dell'esonero contributivo in oggetto sarà effettuato attraver- so la base dati lavoratore agevolati, come previsto dalla L. 190/2014, Art 1 comma 118 e seguenti e come da Circ. 17/2015. Cordiali saluti'». Pertanto, con l'attribuzione del codice di esonero 6Y, l aveva conservato il potere di CP_1 verifica della legittimità di fruizione degli sgravi.
In ordine, poi, agli esiti della istanza di annullamento in autotutela avanzata dalla società in data 18.6.2019/16.7.2019 e poi reiterata, esiti documentati dall'appellante con le note del 24.5.2022, va osservato che l' , diversamen- CP_1 te da come reputa l'appellante, l'ha accolta disponendo il «quasi totale sgravio dell'avviso impugnato (doc. n. 3 allegato alle note di trattazione scritta del
24.5.2022 - n. 22 annullamento ruoli )» ma per il motivo – determinante – CP_1 di aver posto in compensazione le partite di credito e debito.
In tal senso è il contenuto letterale del documento (all. 6 alle note del
24.5.2022).
Nel documento prodotto dall'appellante con le citate note del 24.5.2022 (doc.
5), l risulta creditore di euro 235,28 come differenza tra «l'importo iscrit- CP_1 to 11.221,94» e gli «sgravi – 10.053,12» riferiti all'avviso oggetto di causa (ri- go 2 della “lista ruoli esattoriali”).
La compensazione determina la quasi totale estinzione del debito con conse- guente cessazione della materia del contendere per l'importo di euro 10.986,66; nel resto l'appello va, quindi, rigettato.
4.5. Infine, eventuali vizi della sequenza procedimentale (cfr. pag. 25
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dell'appello) non fanno venir meno l'esigibilità delle differenze contributive ri- spetto agli sgravi, come confermato dalla Suprema Corte per la quale «infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' determini l'inesigibilità delle differenze CP_1 contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli ef- fetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità con- tributiva, che sono in primis del datore di lavoro… Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno»
(Cass. 27107/2018).
In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'importo di euro 10.986,66; nel resto l'appello va, quindi, rigettato.
Nulla per le spese in favore del contumace vittorioso che non ha espletato CP_1 alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba es- sere rimborsato (Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere per l'importo di euro
10.986,66; rigetta nel resto l'appello; nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.1.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
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