Art. 1557. Documentazione caratteristica 1. L'autorita' dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto e' altresi' redatto se cambia o cessa l'anzidetta dipendenza. 2. L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di "ottimo", "buono", "mediocre", "insufficiente". 3. La qualifica di ottimo puo' essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l'insieme delle sue qualita' positive, da' in servizio rendimento pieno e sicuro. 4. La qualifica di buono e' concessa al cappellano militare che da' in servizio soddisfacente rendimento. 5. Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio e' qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente. 6. Se per uno o piu' anni non e' possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all'articolo 1609, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione, esprime un giudizio complessivo.
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9 ottobre 2010
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Il Ministro Padoan sta monitorando? La vexata quaestio della cessione degli immobili da abbattere Pubblicato il 28/09/17 00:00 [Articolo 1557]
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