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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/10/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 306/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 306/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 507/2022 pubblicata il 23/08/2022 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 369/18 R.G., avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VERNACCHIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA APPIA PIANO CAPPELLE 150 BENEVENTO presso il difensore
APPELLANTE-appellata incidentale
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FIACCO LEANDRA e dell'avv. DI GIOVINE ELISABETTA, elettivamente domiciliato C/O 86100 Controparte_2 CP_1
APPELLATO-appellante incidentale
(C.F. e P.I. ) Controparte_3 P.IVA_3
Con il patrocinio dell'avv. Federico Cicognani ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del procuratore in Bologna Via Caduti di Cefalonia n. 2;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza dell' 11/12/2024, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. VERNACCHIO GIUSEPPE “chiede ancora una volta che l'adita Corte voglia disporre l'espletamento dell'attività istruttoria dedotta e non esperita in primo grado riportandosi alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 in atti che si abbia come integralmente ripetuta e trascritta e si allega;
solo in via meramente subordinata precisa le seguenti domande e conclusioni: voglia l'adita Corte, contrariis reiectis: 1) dichiarare la fondatezza dei motivi di appello proposti con l'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata nelle parti impugnate, sentir
Pag. 1 a 7 accogliere integralmente le domande avanzate dalla società attrice con atto di citazione in primo grado e come precisate con le memorie in atti del procedimento R.G. n. 369/18 che si abbiano come di seguito integralmente ripetute e trascritte;
2) condannare l'Ente appellato, per quanto di ragione e giustizia al pagamento integrale delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di essere Antistatario”.
Per l'appellato-appellante incidentale , l'avv. FIACCO LEANDRA e Controparte_1 l'avv. Elisabetta Di Giovine chiedono che la Corte voglia così provvedere:
“dichiarare il rigetto dell'appello principale perché complessivamente e puntualmente improcedibile, inammissibile ed in infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma in parte qua della sentenza di primo grado;
accogliere l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto Controparte_1 riformare la parte motiva della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 507/2022 del 23/08/2022 ove si afferma la natura di fideiussione della polizza n. 50702780 dell'08/01/20008 dell'
[...]
, accertando e dichiarando invece la natura di contratto autonomo di garanzia Controparte_4 della polizza n. 50702780 dell'08/01/20008 dell e la sua esistenza, Controparte_4 validità ed efficacia;
confermare in ogni caso il capo 2) della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese di giudizio in favore del;
Controparte_1 con vittoria di spese diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata l'Avv. Federico Cicognani chiede che la Corte Controparte_4 voglia così provvedere:
“Decidere, come meglio riterrà opportuno, il gravame proposto dalla soc.
[...]
sul quale si rimette a giustizia;
Parte_1 in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre alle spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata il 5/2/18, la conveniva dinanzi al Parte_1 Tribunale di Campobasso il e la , esponendo che: Controparte_1 CP_4 con citazione del 27.09.2012, la aveva citato in giudizio il Parte_1 [...]
dinanzi allo stesso Tribunale, chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto
CP_1 di appalto stipulato con l'ente in data 25.01.2008 (avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile comunale di via Marche in in per la realizzazione di un
CP_1 CP_1 distretto sanitario di base) per inadempimento del e, in subordine, per eccessiva
CP_1 onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. e di accertare e quantificare il proprio credito residuo - quale mandataria dell'ATI cui era stato affidato l'appalto per i lavori svolti;
in particolare, nell'ambito di quel giudizio (n. R.G. 1530/2012) la veva chiesto la risoluzione del contratto Pt_1 di appalto per inadempimento del in quanto i lavori erano proceduti con lentezza in
CP_1 ragione delle carenze progettuali, della mancata disponibilità dell'intero immobile e del tardivo pagamento del primo SAL emesso il 9.08.2010 per euro 182.851,90; alla luce della variante intervenuta in corso d'opera, aveva altresì chiesto di accertare il proprio credito residuo, dovuto per i lavori non contabilizzati, nonché la condanna dell'ente al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Il Tribunale di Campobasso, all'esito dell'istruzione della causa e della disposta ctu, aveva pronunciato sentenza n. 367/2017 del 12.06.2017, accogliendo parzialmente la domanda della e ha condannato il al pagamento della complessiva somma di euro 127.454,33 a Pt_1 CP_1 titolo di ritardato pagamento del primo SAL nonché per i lavori eseguiti dall'impresa ma non contabilizzati;
detta sentenza era stata appellata dalla anche perché il Giudice di primo Parte_1 grado, pur riconoscendo il grave inadempimento del , aveva omesso di Controparte_1 pronunciarsi sulla risoluzione contrattuale oltre che sulla risoluzione ex art. 1467 cc;
in pendenza del giudizio di secondo grado, iscritto a ruolo con il n. 8/2018 presso la Corte di Appello di Campobasso, il , con nota del 24.01.2019, prot. n. 4321, contestava Controparte_1
Pag. 2 a 7 addebiti alla società appaltatrice;
contestava la sospensione unilaterale dei lavori in essere sin dal giugno 2011 e la mancata accettazione della perizia di variante, avvertendo l'appaltatore di presentare controdeduzioni nel termine concesso, preannunciando, in mancanza, la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 119 comma 3 del dpr 554/99 lasciando pertanto intendere di volere in tale eventualità provvedere all'incameramento della cauzione definitiva, prestata in data 8.01.2008 dalla con polizza n. 50702780 per l'importo di 97.361,80; Parte_2
l'attrice sosteneva che il aveva avviato il procedimento di Controparte_1 contestazione degli addebiti e di risoluzione contrattuale in modo del tutto arbitrario, in quanto non aveva tenuto conto della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 367/2017 che, pur omettendo di pronunciarsi sulla risoluzione del contratto di appalto, aveva rilevato ed accertato l'inadempimento del medesimo;
peraltro, tale avvio del procedimento era da reputarsi CP_1 illegittimo, stante la pendenza del giudizio di appello, nell'ambito del quale la aveva Pt_1 insistito nella richiesta di risoluzione contrattuale;
sosteneva, altresì, che la garanzia prestata dalla era di tipo fideiussorio e che, quand'anche fosse stata qualificata come contratto CP_4 autonomo di garanzia, il garante avrebbe avuto comunque la possibilità di proporre l'exceptio doli, stante l'inadempimento del beneficiario, già accertato con la sentenza n. 376/2017- per scongiurare possibili abusi del beneficiario della garanzia;
tanto premesso l'attrice chiedeva di accertare “l'illegittimità, l'arbitrarietà e la dolosità del procedimento di contestazione degli addebiti ex art. 119 D.P.R. 554/99 -comunicatole dal CP_1
con nota n. 4321 del 24.01.2018- per asserita negligenza rispetto al contratto di CP_1 appalto rep. n. 1578 del 25.01.2008; chiedeva altresì di accertare l'estinzione, l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata tramite con la polizza n. 50702780 emessa in data CP_3 8.01.2008, atteso l'andamento anomalo dell'appalto per colpa del . CP_1
Si costituiva in giudizio il deducendo che, contrariamente a Controparte_1 quanto sostenuto dall'attrice la domanda di risoluzione contrattuale era stata implicitamente respinta dal giudice di primo grado, il quale tenendo in considerazione anche l'inadeguata condotta della società, aveva ritenuto non sussistenti le condizioni giustificanti la risoluzione del contratto di appalto;
chiedeva il rigetto della domanda, stante la legittimità del procedimento ex art. 119 DPR 554/99.
Si costituiva in giudizio , deducendo che la polizza n. Controparte_4 50702780, con la quale la Compagnia Assicurativa si era impegnata a risarcire al CP_1
i danni che lo stesso avrebbe potuto subire a causa dell'inadempi della
[...] società appaltatrice, prevedeva quale somma garantita l'importo di euro 97.361,80, poi successivamente ridotto ad euro 73.904,79; evidenziava di non aver ancora ricevuto alcuna formale richiesta di escussione della predetta polizza da parte del , Controparte_1 rimettendosi al Tribunale per la decisione di merito;
precisava che la garanzia non poteva essere escussa, in quanto non ricorrevano nel caso di specie i danni tipizzati all'art. 1 delle condizioni generali della polizza, essendo allo stato non configurabile alcun inadempimento da parte della società attrice.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione depositata da ciascuna parte;
il depositava la sentenza n. 374/2021 emessa dalla Controparte_1
Corte di Appello di Campobasso 9.11.2021 nel giudizio n. R.G. 509/2021, con cui veniva rigettato l'appello principale di ed accolto parzialmente quello incidentale del Pt_1 CP_1 riducendo la somma dovuta dall'ente ad euro 9.741,04 (in luogo della pregressa condanna al pagamento di euro 127.454,33).
Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 507/2022 pubblicata il 23/08/2022 così provvedeva:
“Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 delle parti convenute, spese che liquida in favore del in euro 5.500,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre iva e cap come legge e rimborso forfettario del 15 % ed in favore della in euro 4.500,00 oltre iva e cap come legge e rimborso Controparte_3 forfettario del 15 %”.
Pag. 3 a 7 La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione Parte_1 notificata il 28/9/22 e iscritta a ruolo il 05/10/2022, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado con condanna del al pagamento delle spese di Controparte_1 doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il con comparsa depositata tempestivamente il Controparte_1 23/3/23 chiedendo il rigetto dell'appello principale;
proponeva appello incidentale chiedendo che fosse accertata e dichiarata la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza n. 50702780 dell'08/01/2008 dell' e la sua esistenza, validità ed efficacia. Controparte_4
Si costituiva la chiedendo che la Corte decidesse, come Controparte_4 meglio opportuno, il gravame proposto dalla soc. con vittoria delle Parte_1 spese di lite.
Rigettata la richiesta di parte appellante di ammissione delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado, applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, con ordinanza del 12/12/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente va confermata l'ordinanza della Corte emessa in data 26/4/23 di rigetto delle richieste istruttorie formulate dalla parte appellante;
la richiesta di attività istruttoria non è stata specificamente reiterata in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/04/2022 (vedi note di udienza depositate il 9/4/2022), con conseguente preclusione, per la stessa parte, della possibilità di reiterare detta richiesta in sede di impugnazione -v. Cass. civ. 2007/n. 16993; Cass. civ. 2012/n. 10748; Cass. civ. 2016/n.16290; Cass. 2017/n.19352; peraltro nella citazione in appello non vi è alcuna deduzione o contestazione specifica circa il mancato espletamento delle prove richieste e la loro rilevanza ai fini della decisione.
3. Con il primo di appello si contesta l'errata e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia concernente l'accertamento della responsabilità per il dedotto inadempimento dell'Ente appaltante;
la società attrice con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva proposto le seguenti domande: "1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto Rep. n. 1578 del 25/1/2008, per grave inadempimento , fatto e colpa esclusiva dell'ente appaltante convenuto"; 2) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del medesimo contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. in conseguenza delle circostanze dedotte in narrativa che rendono il progetto posto a base d'appalto non esecutivo"; il Tribunale avrebbe omesso del tutto di pronunciarsi sull'invocata domanda di risoluzione contrattuale.
Il motivo è del tutto infondato.
Il Tribunale, nel motivare la sentenza impugnata, ha dato atto dell'avvenuto rigetto delle domande dell'appaltatore di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltante e di risoluzione ex art 1467 cc, disposta con la sentenza della Corte di appello n. 374/2021 del 9/11/21 in relazione all'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 367/2017 del 12.06.2017, procedimento nel quale l'appaltatore aveva già proposto le medesime domande di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante e di risoluzione ex art. 1467 cc.; la sentenza emessa dalla Corte di Appello è stata impugnata con ricorso per Cassazione ed il relativo procedimento è tutt'ora pendente, secondo le stesse allegazioni di parte appellante.
Ciò premesso, va dichiarato che all'appaltatore è preclusa la possibilità di riproporre le medesime domande in separato successivo giudizio, stante la litispendenza, con conseguente operare del principio di prevenzione a favore del primo giudizio proposto;
l'art. 39 cpc prevede che il giudice successivamente adito dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo, pronuncia che può essere adottata anche di ufficio;
nella fattispecie non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, stante la controversia tra le parti circa la domanda relativa alla garanzia fideiussoria, domanda nuova non proposta nel precedente procedimento, motivo per cui va pronunciata l'inammissibilità delle domande di risoluzione per litispendenza ex art. 39 cpc.
4. Con il secondo motivo si contesta la violazione ed errata applicazione degli artt. 1453, 1455, 1460 c.c.; secondo l'appellante la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 347/21
Pag. 4 a 7 sarebbe errata tenuto conto anche della circostanza che è stata impugnata per cassazione;
tanto in quanto era stato erroneamente escluso l'inadempimento grave del;
per Controparte_1 detta sentenza era configurabile l'errata applicazione degli artt. 1453 e 1455 cc;
nei contratti con prestazioni corrispettive non era consentito al giudice del merito, in caso di inadempienza reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempire, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario.
Il motivo è inammissibile.
Il motivo di appello in esame non riguarda la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 507/2022, e cioè la sentenza oggetto del presente giudizio di appello, ma la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 347/21 che ha deciso l'appello contro la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 367/2017; nel presente giudizio di appello possono essere mosse contestazioni unicamente in relazione alla sentenza impugnata, previa indicazione ai sensi dell'art. 342 cpc del capo della decisione che viene impugnato, delle censure proposte alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate e la rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Le contestazioni avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 347/21 non possono essere proposte nel presente giudizio;
le stesse verosimilmente sono state proposte nel ricorso per Cassazione ed andranno decise dal giudice adito;
va ribadito che nel presente procedimento in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento del CP_1
deve essere rilevata la litispendenza, con conseguente impossibilità del giudice
[...] successivamente adito di emettere alcuna pronuncia di merito al riguardo, in relazione al principio della prevenzione.
5. Con il terzo motivo di appello si contesta l'errata applicazione dell'art. 1467 c.c. e la legittimità della proposizione della domanda di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta da parte dell'appaltatrice in relazione al momento dell'approvazione della variante e del pedissequo avvio del procedimento di risoluzione contrattuale ex art.119 D.P.R. 554/99; la Corte di appello di Campobasso con la sentenza n. 374/21 aveva erroneamente respinto la domanda di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. richiesta dalla società attrice in via gradata, mentre secondo l'assunto dell'appellante erano pienamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento di detta domanda.
Anche per il motivo di appello in esame devono essere ribadite le considerazioni di cui ai due motivi che precedono circa la litispendenza sulla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e circa l'impossibilità del giudice successivamente adito di emettere pronuncia di merito, riservata esclusivamente al giudice preventivamente adito ex art. 39 cpc.
6. Con il quarto motivo si contesta l'assunta omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'avvio dei procedimenti di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.119 D.P.R. 554/99; l'appaltatore avrebbe assunto la qualifica di “detentore qualificato, e come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ”; l'appaltante avrebbe “inteso strumentalmente quanto maliziosamente procedere all'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119 D.P.R. 554/99”; la PA aveva posto in essere il proprio potere di autotutela privatistica;
l'appaltatore poteva del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale;
il giudice di fronte a contrapposte domande di risoluzione poteva accogliere una domanda e rigettare l'altra, ma non anche respingere entrambe.
Il motivo è del tutto infondato.
Va preliminarmente rilevato che alcuna omissione di pronuncia è ravvisabile nella fattispecie, tenuto conto del fatto che con la sentenza oggetto della presente impugnazione, il Tribunale ha rigettato la domanda relativa alla dedotta illegittimità, arbitrarietà e dolosità del procedimento di contestazione degli addebiti ex art. 119 D.P.R. 554/99; il Tribunale, motivando sul punto, ha ritenuto che la stazione appaltante era pienamente legittimata a far valere eventuali condotte inadempienti della appaltatrice, stante la pendenza del rapporto;
il aveva posto CP_1 alla base dell'avvio della procedura ex art. 119 DRP 554/99 inadempimenti della società risalenti
Pag. 5 a 7 non solo alla fase esecutiva del contratto pregressa rispetto alla iscrizione a ruolo della causa di primo grado, ossia all'anno 2012, ma anche agli anni successivi, sino al 2018, venendo in considerazione la sospensione unilaterale dei lavori posta in essere dall'impresa in essere dal mese di giugno 2011, ancora perdurante alla data della contestazione (22.01.2018), oltre alla mancata accettazione di una perizia di variante compresa nel 5%, approvata il 9.07.2013; si trattava di profili di inadempienza non ancora consumati e/o compiutamente realizzati in tutta la loro portata alla data di introduzione del giudizio n. RG. 1530/2012; l'iniziativa posta in essere dal pertanto CP_1 doveva ritenersi pienamente legittima e priva di qualsiasi connotazione di fraudolenza, dolo o mala fede, tenuto conto tra l'altro che nella sentenza emessa dalla Corte di Appello n. 347/21 era stata rigettata la domanda di risoluzione per grave inadempimento imputabile all'ente appaltante.
Avverso la motivazione del tribunale, ritenuta pienamente condivisibile dalla Corte, non è stata effettuata alcuna specifica contestazione;
i riferimenti alla situazione possessoria o alla possibilità per l'appaltatore di agire secondo i rimedi ordinari, sono del tutto irrilevanti ai fini decisori;
va confermato che la Corte di appello di Campobasso con la sentenza n. 347/21 ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dall'appaltatore, motivo per cui pienamente ammissibile è il ricorso da parte della stazione appaltante al procedimento di cui all'art. 119 DRP 554/99.
7. Con l'unico motivo di appello incidentale si contesta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. in riferimento agli artt. 1936, 1945 e 1322 c.c., in relazione all'interpretazione della polizza fideiussoria n. 50702780 dell'08/01/2008 rilasciata dall'
[...] e soprattutto dell'art. 4 delle condizioni generali "; il Tribunale aveva Controparte_4 erroneamente ritenuto che la garanzia prestata fosse fideiussione ordinaria, mentre nella fattispecie doveva ritenersi la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia, secondo quanto previsto all'art. 4 – escussione della garanzia-, all'art.
5 -surrogazione - e all'art. 11 - notizie sullo stato dei lavori-; la polizza prevedeva un termine di 15 giorni per il pagamento dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
l'escussione doveva essere inviata al contraente per semplice conoscenza e non perché potesse opporre eccezioni o dare preventivi assensi;
la disposizione di cui all'art.11 della polizza che a detta del giudicante sarebbe un indice dell'opponibilità delle eccezioni relative al rapporto garantito in realtà va letta insieme all'articolo 5 che prevede la surrogazione del Garante alla Stazione Appaltante verso il Contraente, per esercitare la quale occorre che il Garante sia a conoscenza dello stato dei lavori.
Ritiene la Corte che il motivo di appello incidentale deve essere dichiarato assorbito.
Va premesso che parte attrice, nella citazione di primo grado, ha richiesto di accertare e dichiarare “l'improduttività e/o inefficacia della garanzia prestata per la cauzione definitiva dalla
” stante l'andamento anomalo dell'appalto”, mentre il ha chiesto il semplice CP_3 CP_1 rigetto della domanda, allegando la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia;
la non ha preso posizione e si è rimessa alla decisione del Controparte_4 giudicante.
Il Tribunale, motivando sulla domanda proposta dall'attrice, l'ha rigettata;
pur affermando che nella fattispecie doveva ravvisarsi la sussistenza di una fideiussione tipica di cui agli artt. 1936 e ss. cc ( e non di contratto autonomo di garanzia, come allegato dal ) ha Controparte_1 rilevato che essendo la fideiussione obbligazione accessoria rispetto a quella principale, non era allo stato estinta, essendo ancora persistente l'obbligazione principale;
non era stato prospettato alcun motivo idoneo a giustificare la sopravvenuta estinzione o inefficacia dell'obbligazione accessoria, motivo per cui la domanda attorea andava rigettata.
Il tribunale, come sopra rilevato, ha rigettato la domanda attorea con pronuncia non oggetto di impugnazione da parte dell'appellante principale, motivo per cui deve ritenersi il passaggio in giudicato della pronuncia che ha rigettato la domanda di improduttività di effetti o inefficacia della stessa;
in mancanza di espressa domanda proposta dalla convenuta circa la qualificazione della garanzia prestata quale contratto autonomo di garanzia, è del tutto irrilevante ai fini decisori la qualificazione della garanzia prestata, non avendo parte appellante incidentale neppure indicato il proprio interesse alla pronuncia in questione, essendo irrilevante la circostanza allegata che la polizza non sia stata ancora escussa.
Pag. 6 a 7 8. Le spese di procedimento tra appaltatore e ente appaltante seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore indeterminabile con complessità media della causa e in relazione all'attività prestata;
le spese relative alla , che è restata estranea alle contestazioni delle altre parti, Controparte_4 vanno compensate.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 507/2022 pubblicata il 23/08/2022 dal Parte_1 Tribunale di Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello principale, dichiara assorbito l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 12.156,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- compensa le spese di giudizio relative alla Controparte_4
-dichiara che a carico dell'appellante principale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 09/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 306/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 507/2022 pubblicata il 23/08/2022 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 369/18 R.G., avente ad oggetto: Appalto di opere pubbliche
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VERNACCHIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA APPIA PIANO CAPPELLE 150 BENEVENTO presso il difensore
APPELLANTE-appellata incidentale
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FIACCO LEANDRA e dell'avv. DI GIOVINE ELISABETTA, elettivamente domiciliato C/O 86100 Controparte_2 CP_1
APPELLATO-appellante incidentale
(C.F. e P.I. ) Controparte_3 P.IVA_3
Con il patrocinio dell'avv. Federico Cicognani ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del procuratore in Bologna Via Caduti di Cefalonia n. 2;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza dell' 11/12/2024, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. VERNACCHIO GIUSEPPE “chiede ancora una volta che l'adita Corte voglia disporre l'espletamento dell'attività istruttoria dedotta e non esperita in primo grado riportandosi alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 in atti che si abbia come integralmente ripetuta e trascritta e si allega;
solo in via meramente subordinata precisa le seguenti domande e conclusioni: voglia l'adita Corte, contrariis reiectis: 1) dichiarare la fondatezza dei motivi di appello proposti con l'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata nelle parti impugnate, sentir
Pag. 1 a 7 accogliere integralmente le domande avanzate dalla società attrice con atto di citazione in primo grado e come precisate con le memorie in atti del procedimento R.G. n. 369/18 che si abbiano come di seguito integralmente ripetute e trascritte;
2) condannare l'Ente appellato, per quanto di ragione e giustizia al pagamento integrale delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di essere Antistatario”.
Per l'appellato-appellante incidentale , l'avv. FIACCO LEANDRA e Controparte_1 l'avv. Elisabetta Di Giovine chiedono che la Corte voglia così provvedere:
“dichiarare il rigetto dell'appello principale perché complessivamente e puntualmente improcedibile, inammissibile ed in infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma in parte qua della sentenza di primo grado;
accogliere l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto Controparte_1 riformare la parte motiva della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 507/2022 del 23/08/2022 ove si afferma la natura di fideiussione della polizza n. 50702780 dell'08/01/20008 dell'
[...]
, accertando e dichiarando invece la natura di contratto autonomo di garanzia Controparte_4 della polizza n. 50702780 dell'08/01/20008 dell e la sua esistenza, Controparte_4 validità ed efficacia;
confermare in ogni caso il capo 2) della sentenza di primo grado relativo alla condanna alle spese di giudizio in favore del;
Controparte_1 con vittoria di spese diritti ed onorari anche del presente grado di giudizio”.
Per l'appellata l'Avv. Federico Cicognani chiede che la Corte Controparte_4 voglia così provvedere:
“Decidere, come meglio riterrà opportuno, il gravame proposto dalla soc.
[...]
sul quale si rimette a giustizia;
Parte_1 in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre alle spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione notificata il 5/2/18, la conveniva dinanzi al Parte_1 Tribunale di Campobasso il e la , esponendo che: Controparte_1 CP_4 con citazione del 27.09.2012, la aveva citato in giudizio il Parte_1 [...]
dinanzi allo stesso Tribunale, chiedendo di dichiarare la risoluzione del contratto
CP_1 di appalto stipulato con l'ente in data 25.01.2008 (avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile comunale di via Marche in in per la realizzazione di un
CP_1 CP_1 distretto sanitario di base) per inadempimento del e, in subordine, per eccessiva
CP_1 onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. e di accertare e quantificare il proprio credito residuo - quale mandataria dell'ATI cui era stato affidato l'appalto per i lavori svolti;
in particolare, nell'ambito di quel giudizio (n. R.G. 1530/2012) la veva chiesto la risoluzione del contratto Pt_1 di appalto per inadempimento del in quanto i lavori erano proceduti con lentezza in
CP_1 ragione delle carenze progettuali, della mancata disponibilità dell'intero immobile e del tardivo pagamento del primo SAL emesso il 9.08.2010 per euro 182.851,90; alla luce della variante intervenuta in corso d'opera, aveva altresì chiesto di accertare il proprio credito residuo, dovuto per i lavori non contabilizzati, nonché la condanna dell'ente al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante.
Il Tribunale di Campobasso, all'esito dell'istruzione della causa e della disposta ctu, aveva pronunciato sentenza n. 367/2017 del 12.06.2017, accogliendo parzialmente la domanda della e ha condannato il al pagamento della complessiva somma di euro 127.454,33 a Pt_1 CP_1 titolo di ritardato pagamento del primo SAL nonché per i lavori eseguiti dall'impresa ma non contabilizzati;
detta sentenza era stata appellata dalla anche perché il Giudice di primo Parte_1 grado, pur riconoscendo il grave inadempimento del , aveva omesso di Controparte_1 pronunciarsi sulla risoluzione contrattuale oltre che sulla risoluzione ex art. 1467 cc;
in pendenza del giudizio di secondo grado, iscritto a ruolo con il n. 8/2018 presso la Corte di Appello di Campobasso, il , con nota del 24.01.2019, prot. n. 4321, contestava Controparte_1
Pag. 2 a 7 addebiti alla società appaltatrice;
contestava la sospensione unilaterale dei lavori in essere sin dal giugno 2011 e la mancata accettazione della perizia di variante, avvertendo l'appaltatore di presentare controdeduzioni nel termine concesso, preannunciando, in mancanza, la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 119 comma 3 del dpr 554/99 lasciando pertanto intendere di volere in tale eventualità provvedere all'incameramento della cauzione definitiva, prestata in data 8.01.2008 dalla con polizza n. 50702780 per l'importo di 97.361,80; Parte_2
l'attrice sosteneva che il aveva avviato il procedimento di Controparte_1 contestazione degli addebiti e di risoluzione contrattuale in modo del tutto arbitrario, in quanto non aveva tenuto conto della sentenza del Tribunale di Campobasso n. 367/2017 che, pur omettendo di pronunciarsi sulla risoluzione del contratto di appalto, aveva rilevato ed accertato l'inadempimento del medesimo;
peraltro, tale avvio del procedimento era da reputarsi CP_1 illegittimo, stante la pendenza del giudizio di appello, nell'ambito del quale la aveva Pt_1 insistito nella richiesta di risoluzione contrattuale;
sosteneva, altresì, che la garanzia prestata dalla era di tipo fideiussorio e che, quand'anche fosse stata qualificata come contratto CP_4 autonomo di garanzia, il garante avrebbe avuto comunque la possibilità di proporre l'exceptio doli, stante l'inadempimento del beneficiario, già accertato con la sentenza n. 376/2017- per scongiurare possibili abusi del beneficiario della garanzia;
tanto premesso l'attrice chiedeva di accertare “l'illegittimità, l'arbitrarietà e la dolosità del procedimento di contestazione degli addebiti ex art. 119 D.P.R. 554/99 -comunicatole dal CP_1
con nota n. 4321 del 24.01.2018- per asserita negligenza rispetto al contratto di CP_1 appalto rep. n. 1578 del 25.01.2008; chiedeva altresì di accertare l'estinzione, l'inefficacia della garanzia fideiussoria prestata tramite con la polizza n. 50702780 emessa in data CP_3 8.01.2008, atteso l'andamento anomalo dell'appalto per colpa del . CP_1
Si costituiva in giudizio il deducendo che, contrariamente a Controparte_1 quanto sostenuto dall'attrice la domanda di risoluzione contrattuale era stata implicitamente respinta dal giudice di primo grado, il quale tenendo in considerazione anche l'inadeguata condotta della società, aveva ritenuto non sussistenti le condizioni giustificanti la risoluzione del contratto di appalto;
chiedeva il rigetto della domanda, stante la legittimità del procedimento ex art. 119 DPR 554/99.
Si costituiva in giudizio , deducendo che la polizza n. Controparte_4 50702780, con la quale la Compagnia Assicurativa si era impegnata a risarcire al CP_1
i danni che lo stesso avrebbe potuto subire a causa dell'inadempi della
[...] società appaltatrice, prevedeva quale somma garantita l'importo di euro 97.361,80, poi successivamente ridotto ad euro 73.904,79; evidenziava di non aver ancora ricevuto alcuna formale richiesta di escussione della predetta polizza da parte del , Controparte_1 rimettendosi al Tribunale per la decisione di merito;
precisava che la garanzia non poteva essere escussa, in quanto non ricorrevano nel caso di specie i danni tipizzati all'art. 1 delle condizioni generali della polizza, essendo allo stato non configurabile alcun inadempimento da parte della società attrice.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione depositata da ciascuna parte;
il depositava la sentenza n. 374/2021 emessa dalla Controparte_1
Corte di Appello di Campobasso 9.11.2021 nel giudizio n. R.G. 509/2021, con cui veniva rigettato l'appello principale di ed accolto parzialmente quello incidentale del Pt_1 CP_1 riducendo la somma dovuta dall'ente ad euro 9.741,04 (in luogo della pregressa condanna al pagamento di euro 127.454,33).
Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 507/2022 pubblicata il 23/08/2022 così provvedeva:
“Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) Condanna la al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 delle parti convenute, spese che liquida in favore del in euro 5.500,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre iva e cap come legge e rimborso forfettario del 15 % ed in favore della in euro 4.500,00 oltre iva e cap come legge e rimborso Controparte_3 forfettario del 15 %”.
Pag. 3 a 7 La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione Parte_1 notificata il 28/9/22 e iscritta a ruolo il 05/10/2022, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado con condanna del al pagamento delle spese di Controparte_1 doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il con comparsa depositata tempestivamente il Controparte_1 23/3/23 chiedendo il rigetto dell'appello principale;
proponeva appello incidentale chiedendo che fosse accertata e dichiarata la natura di contratto autonomo di garanzia della polizza n. 50702780 dell'08/01/2008 dell' e la sua esistenza, validità ed efficacia. Controparte_4
Si costituiva la chiedendo che la Corte decidesse, come Controparte_4 meglio opportuno, il gravame proposto dalla soc. con vittoria delle Parte_1 spese di lite.
Rigettata la richiesta di parte appellante di ammissione delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado, applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, con ordinanza del 12/12/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Preliminarmente va confermata l'ordinanza della Corte emessa in data 26/4/23 di rigetto delle richieste istruttorie formulate dalla parte appellante;
la richiesta di attività istruttoria non è stata specificamente reiterata in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/04/2022 (vedi note di udienza depositate il 9/4/2022), con conseguente preclusione, per la stessa parte, della possibilità di reiterare detta richiesta in sede di impugnazione -v. Cass. civ. 2007/n. 16993; Cass. civ. 2012/n. 10748; Cass. civ. 2016/n.16290; Cass. 2017/n.19352; peraltro nella citazione in appello non vi è alcuna deduzione o contestazione specifica circa il mancato espletamento delle prove richieste e la loro rilevanza ai fini della decisione.
3. Con il primo di appello si contesta l'errata e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia concernente l'accertamento della responsabilità per il dedotto inadempimento dell'Ente appaltante;
la società attrice con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva proposto le seguenti domande: "1) Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto Rep. n. 1578 del 25/1/2008, per grave inadempimento , fatto e colpa esclusiva dell'ente appaltante convenuto"; 2) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del medesimo contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. in conseguenza delle circostanze dedotte in narrativa che rendono il progetto posto a base d'appalto non esecutivo"; il Tribunale avrebbe omesso del tutto di pronunciarsi sull'invocata domanda di risoluzione contrattuale.
Il motivo è del tutto infondato.
Il Tribunale, nel motivare la sentenza impugnata, ha dato atto dell'avvenuto rigetto delle domande dell'appaltatore di risoluzione per grave inadempimento dell'appaltante e di risoluzione ex art 1467 cc, disposta con la sentenza della Corte di appello n. 374/2021 del 9/11/21 in relazione all'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 367/2017 del 12.06.2017, procedimento nel quale l'appaltatore aveva già proposto le medesime domande di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante e di risoluzione ex art. 1467 cc.; la sentenza emessa dalla Corte di Appello è stata impugnata con ricorso per Cassazione ed il relativo procedimento è tutt'ora pendente, secondo le stesse allegazioni di parte appellante.
Ciò premesso, va dichiarato che all'appaltatore è preclusa la possibilità di riproporre le medesime domande in separato successivo giudizio, stante la litispendenza, con conseguente operare del principio di prevenzione a favore del primo giudizio proposto;
l'art. 39 cpc prevede che il giudice successivamente adito dichiara la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo, pronuncia che può essere adottata anche di ufficio;
nella fattispecie non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, stante la controversia tra le parti circa la domanda relativa alla garanzia fideiussoria, domanda nuova non proposta nel precedente procedimento, motivo per cui va pronunciata l'inammissibilità delle domande di risoluzione per litispendenza ex art. 39 cpc.
4. Con il secondo motivo si contesta la violazione ed errata applicazione degli artt. 1453, 1455, 1460 c.c.; secondo l'appellante la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 347/21
Pag. 4 a 7 sarebbe errata tenuto conto anche della circostanza che è stata impugnata per cassazione;
tanto in quanto era stato erroneamente escluso l'inadempimento grave del;
per Controparte_1 detta sentenza era configurabile l'errata applicazione degli artt. 1453 e 1455 cc;
nei contratti con prestazioni corrispettive non era consentito al giudice del merito, in caso di inadempienza reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempire, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario.
Il motivo è inammissibile.
Il motivo di appello in esame non riguarda la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 507/2022, e cioè la sentenza oggetto del presente giudizio di appello, ma la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 347/21 che ha deciso l'appello contro la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 367/2017; nel presente giudizio di appello possono essere mosse contestazioni unicamente in relazione alla sentenza impugnata, previa indicazione ai sensi dell'art. 342 cpc del capo della decisione che viene impugnato, delle censure proposte alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate e la rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Le contestazioni avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 347/21 non possono essere proposte nel presente giudizio;
le stesse verosimilmente sono state proposte nel ricorso per Cassazione ed andranno decise dal giudice adito;
va ribadito che nel presente procedimento in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento del CP_1
deve essere rilevata la litispendenza, con conseguente impossibilità del giudice
[...] successivamente adito di emettere alcuna pronuncia di merito al riguardo, in relazione al principio della prevenzione.
5. Con il terzo motivo di appello si contesta l'errata applicazione dell'art. 1467 c.c. e la legittimità della proposizione della domanda di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta da parte dell'appaltatrice in relazione al momento dell'approvazione della variante e del pedissequo avvio del procedimento di risoluzione contrattuale ex art.119 D.P.R. 554/99; la Corte di appello di Campobasso con la sentenza n. 374/21 aveva erroneamente respinto la domanda di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. richiesta dalla società attrice in via gradata, mentre secondo l'assunto dell'appellante erano pienamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento di detta domanda.
Anche per il motivo di appello in esame devono essere ribadite le considerazioni di cui ai due motivi che precedono circa la litispendenza sulla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e circa l'impossibilità del giudice successivamente adito di emettere pronuncia di merito, riservata esclusivamente al giudice preventivamente adito ex art. 39 cpc.
6. Con il quarto motivo si contesta l'assunta omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'avvio dei procedimenti di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.119 D.P.R. 554/99; l'appaltatore avrebbe assunto la qualifica di “detentore qualificato, e come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria ”; l'appaltante avrebbe “inteso strumentalmente quanto maliziosamente procedere all'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119 D.P.R. 554/99”; la PA aveva posto in essere il proprio potere di autotutela privatistica;
l'appaltatore poteva del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale;
il giudice di fronte a contrapposte domande di risoluzione poteva accogliere una domanda e rigettare l'altra, ma non anche respingere entrambe.
Il motivo è del tutto infondato.
Va preliminarmente rilevato che alcuna omissione di pronuncia è ravvisabile nella fattispecie, tenuto conto del fatto che con la sentenza oggetto della presente impugnazione, il Tribunale ha rigettato la domanda relativa alla dedotta illegittimità, arbitrarietà e dolosità del procedimento di contestazione degli addebiti ex art. 119 D.P.R. 554/99; il Tribunale, motivando sul punto, ha ritenuto che la stazione appaltante era pienamente legittimata a far valere eventuali condotte inadempienti della appaltatrice, stante la pendenza del rapporto;
il aveva posto CP_1 alla base dell'avvio della procedura ex art. 119 DRP 554/99 inadempimenti della società risalenti
Pag. 5 a 7 non solo alla fase esecutiva del contratto pregressa rispetto alla iscrizione a ruolo della causa di primo grado, ossia all'anno 2012, ma anche agli anni successivi, sino al 2018, venendo in considerazione la sospensione unilaterale dei lavori posta in essere dall'impresa in essere dal mese di giugno 2011, ancora perdurante alla data della contestazione (22.01.2018), oltre alla mancata accettazione di una perizia di variante compresa nel 5%, approvata il 9.07.2013; si trattava di profili di inadempienza non ancora consumati e/o compiutamente realizzati in tutta la loro portata alla data di introduzione del giudizio n. RG. 1530/2012; l'iniziativa posta in essere dal pertanto CP_1 doveva ritenersi pienamente legittima e priva di qualsiasi connotazione di fraudolenza, dolo o mala fede, tenuto conto tra l'altro che nella sentenza emessa dalla Corte di Appello n. 347/21 era stata rigettata la domanda di risoluzione per grave inadempimento imputabile all'ente appaltante.
Avverso la motivazione del tribunale, ritenuta pienamente condivisibile dalla Corte, non è stata effettuata alcuna specifica contestazione;
i riferimenti alla situazione possessoria o alla possibilità per l'appaltatore di agire secondo i rimedi ordinari, sono del tutto irrilevanti ai fini decisori;
va confermato che la Corte di appello di Campobasso con la sentenza n. 347/21 ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta dall'appaltatore, motivo per cui pienamente ammissibile è il ricorso da parte della stazione appaltante al procedimento di cui all'art. 119 DRP 554/99.
7. Con l'unico motivo di appello incidentale si contesta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. in riferimento agli artt. 1936, 1945 e 1322 c.c., in relazione all'interpretazione della polizza fideiussoria n. 50702780 dell'08/01/2008 rilasciata dall'
[...] e soprattutto dell'art. 4 delle condizioni generali "; il Tribunale aveva Controparte_4 erroneamente ritenuto che la garanzia prestata fosse fideiussione ordinaria, mentre nella fattispecie doveva ritenersi la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia, secondo quanto previsto all'art. 4 – escussione della garanzia-, all'art.
5 -surrogazione - e all'art. 11 - notizie sullo stato dei lavori-; la polizza prevedeva un termine di 15 giorni per il pagamento dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
l'escussione doveva essere inviata al contraente per semplice conoscenza e non perché potesse opporre eccezioni o dare preventivi assensi;
la disposizione di cui all'art.11 della polizza che a detta del giudicante sarebbe un indice dell'opponibilità delle eccezioni relative al rapporto garantito in realtà va letta insieme all'articolo 5 che prevede la surrogazione del Garante alla Stazione Appaltante verso il Contraente, per esercitare la quale occorre che il Garante sia a conoscenza dello stato dei lavori.
Ritiene la Corte che il motivo di appello incidentale deve essere dichiarato assorbito.
Va premesso che parte attrice, nella citazione di primo grado, ha richiesto di accertare e dichiarare “l'improduttività e/o inefficacia della garanzia prestata per la cauzione definitiva dalla
” stante l'andamento anomalo dell'appalto”, mentre il ha chiesto il semplice CP_3 CP_1 rigetto della domanda, allegando la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia;
la non ha preso posizione e si è rimessa alla decisione del Controparte_4 giudicante.
Il Tribunale, motivando sulla domanda proposta dall'attrice, l'ha rigettata;
pur affermando che nella fattispecie doveva ravvisarsi la sussistenza di una fideiussione tipica di cui agli artt. 1936 e ss. cc ( e non di contratto autonomo di garanzia, come allegato dal ) ha Controparte_1 rilevato che essendo la fideiussione obbligazione accessoria rispetto a quella principale, non era allo stato estinta, essendo ancora persistente l'obbligazione principale;
non era stato prospettato alcun motivo idoneo a giustificare la sopravvenuta estinzione o inefficacia dell'obbligazione accessoria, motivo per cui la domanda attorea andava rigettata.
Il tribunale, come sopra rilevato, ha rigettato la domanda attorea con pronuncia non oggetto di impugnazione da parte dell'appellante principale, motivo per cui deve ritenersi il passaggio in giudicato della pronuncia che ha rigettato la domanda di improduttività di effetti o inefficacia della stessa;
in mancanza di espressa domanda proposta dalla convenuta circa la qualificazione della garanzia prestata quale contratto autonomo di garanzia, è del tutto irrilevante ai fini decisori la qualificazione della garanzia prestata, non avendo parte appellante incidentale neppure indicato il proprio interesse alla pronuncia in questione, essendo irrilevante la circostanza allegata che la polizza non sia stata ancora escussa.
Pag. 6 a 7 8. Le spese di procedimento tra appaltatore e ente appaltante seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore indeterminabile con complessità media della causa e in relazione all'attività prestata;
le spese relative alla , che è restata estranea alle contestazioni delle altre parti, Controparte_4 vanno compensate.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 507/2022 pubblicata il 23/08/2022 dal Parte_1 Tribunale di Campobasso, così provvede:
- rigetta l'appello principale, dichiara assorbito l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 12.156,00
[...] per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- compensa le spese di giudizio relative alla Controparte_4
-dichiara che a carico dell'appellante principale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 09/10/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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