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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3772 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 29.5.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 972/2019 R.G. lavoro vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., E_ rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Latella e Aurelio La Scala, presso il cui studio in Bagnara
Calabra alla via Roma n. 7 sono elettivamente domiciliati -appellanti-
E
Controparte_1
- in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato dello Stato
[...]
Emanuele Feola dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 è domiciliato ex lege -appellato-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 2/2017 del 19.1.2017 la di ingiungeva, in Controparte_1 Controparte_1 danno degli odierni appellanti, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 4.828,00 per la violazione dell'art. 4 comma 3 del Decreto MIPAAF del 3.6.2015, sanzionata dall'art. 10 comma 1 lettera p) del d.lgs n. 4/2012. Detta ordinanza scaturiva dal verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo n. 7/2016, elevato nei confronti degli appellati, obbligati in solido, accertato che “in data 13.7.2016 il Comandante della summenzionata motobarca da pesca contattava la sala operativa della di , al fine di ormeggiare nel porto di Portici esclusivamente Controparte_1 Controparte_1 per la notte e per il solo riparo. Il mattino seguente il comandante della predetta unità, a seguito di un controllo documentale svolto dal personale militare dipendente dall'Ufficio Locale marittimo di
Portici, dichiarava di aver sbarcato il pescato durante la notte e di aver inviato elettronicamente i dati relativi allo sbarco, poiché l'unità è in possesso del E-logbook (giornale di bordo elettronico), senza aver notificato preventivamente all'autorità marittima competente tali operazioni, in violazione all'art. 4 comma 3 del Decreto 3 giugno 2015 del M.I.P.A.A.F., punito dall'art. 10 comma 1 lett. p) del D.Lgs 9 Gennaio 2012, n. 4”.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione davanti al Tribunale di Napoli, X sezione civile, contestando la erroneità della ricostruzione dell'accaduto riportata nel suddetto verbale di accertamento.
Il Tribunale adìto, con sentenza n. 774/2019 pubblicata il 21.1.2019, ha rigettato la opposizione;
nulla per le spese.
Con ricorso depositato in data 28.2.2019 hanno proposto appello e la E_
, censurando l'impugnata sentenza in ordine alla errata ricostruzione del fatto E_ operata dal primo Giudice e reiterando le stesse difese proposte in primo gardo, invocando in particolare a propria difesa, le condizioni meteorologiche avverse che avrebbero impedito la tempestiva comunicazione dello sbarco del pesce all'Autorità Marittima.
Si è costituito il di Controparte_1 _1
, confutando gli avversi motivi e chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Appare opportuno, al riguardo, previamente ricostruire il contesto normativo di riferimento.
L'art. 10, comma 1, lett p), del D.lgs. n. 4/2012, in attuazione dei criteri ed obiettivi posti dal Reg.
(CE) n. 1198/2006, dispone che è fatto divieto di: “violare gli obblighi previsti dalle normative europee e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee”.
Il D.M 3 giugno 2015 del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha istituito, presso la Direzione generale, l'elenco delle unità autorizzate alla pesca del pesce spada, stabilendo periodi di chiusura della pesca, regolando le caratteristiche tecniche degli attrezzi e imponendo a carico dei Comandanti adempimenti quali la registrazione delle catture e la notifica preventiva dello sbarco, che riguarda il caso di specie.
I Comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3 comma 1 del D.M 3 giugno 2015, sono soggetti all'obbligo di registrazione delle catture e degli sbarchi di pesce spada ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello stesso D.M. e della notifica preventiva di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, ex art. 4 comma 3, D.M. cit.
La comunicazione oggetto di notifica preventiva deve essere estremamente dettagliata e indicativa di tutti gli elementi previsti dall'art. 17 del Regolamento 20.11.2009 n. 1224: “1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'orario stimato di arrivo in un porto o in un luogo di sbarco di uno Stato membro, le informazioni seguenti:
a) l'identificativo unico della bordata di pesca e, nel caso di navi diverse dalle navi da cattura,
l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture;
b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio;
c) il porto o luogo di sbarco di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;
d) le date della bordata di pesca;
e) la data e l'ora previste di arrivo in porto o nel luogo di sbarco;
f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;
g) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
h) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione”.
Nel caso di specie, è acclarato che, all'esito dell'accertamento contenuto nel suddetto verbale di contestazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Portici - che costituisce atto redatto da un pubblico ufficiale a cui è riconosciuta fede privilegiata di quanto avvenuto in sua presenza fino a querela di falso – risulta che il Comandante della suddetta unità non aveva adempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione all'Autorità Marittima della registrazione della cattura del pesce spada e la notifica preventiva di sbarco, come confermato dagli atti;
ciò tenendo conto che qualsiasi cattura di pesce come pesce spada o tonno rosso va preventivamente comunicata all'autorità marittima e registrata sul giornale di pesca.
Non sussistono inoltre le condizioni per invocare lo stato di necessità posto che, come risulta agli atti, poteva essere giustificato, al massimo, l'approdo nel porto, ma non lo sbarco del pesce, tant'è che l'ispezione avveniva il mattino seguente, quando l'unità era già agli ormeggi e aveva effettuato le operazioni di sbarco del pescato come da rapporto ex articolo 17 legge 689/81.
Pertanto, si ritiene che parte appellante non abbia adempiuto a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di comunicazione della registrazione dei dati di cattura degli esemplari di pesce e notifica preventiva dello sbarco dello stesso.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e la in solido, al pagamento, in favore del E_ E_
appellato, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA, CPA e _1 rimborso spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 29.5.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott. Anna Carla Catalano Presidente
Dott. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 29.5.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 972/2019 R.G. lavoro vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., E_ rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Latella e Aurelio La Scala, presso il cui studio in Bagnara
Calabra alla via Roma n. 7 sono elettivamente domiciliati -appellanti-
E
Controparte_1
- in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato dello Stato
[...]
Emanuele Feola dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via A. Diaz n. 11 è domiciliato ex lege -appellato-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 2/2017 del 19.1.2017 la di ingiungeva, in Controparte_1 Controparte_1 danno degli odierni appellanti, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 4.828,00 per la violazione dell'art. 4 comma 3 del Decreto MIPAAF del 3.6.2015, sanzionata dall'art. 10 comma 1 lettera p) del d.lgs n. 4/2012. Detta ordinanza scaturiva dal verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo n. 7/2016, elevato nei confronti degli appellati, obbligati in solido, accertato che “in data 13.7.2016 il Comandante della summenzionata motobarca da pesca contattava la sala operativa della di , al fine di ormeggiare nel porto di Portici esclusivamente Controparte_1 Controparte_1 per la notte e per il solo riparo. Il mattino seguente il comandante della predetta unità, a seguito di un controllo documentale svolto dal personale militare dipendente dall'Ufficio Locale marittimo di
Portici, dichiarava di aver sbarcato il pescato durante la notte e di aver inviato elettronicamente i dati relativi allo sbarco, poiché l'unità è in possesso del E-logbook (giornale di bordo elettronico), senza aver notificato preventivamente all'autorità marittima competente tali operazioni, in violazione all'art. 4 comma 3 del Decreto 3 giugno 2015 del M.I.P.A.A.F., punito dall'art. 10 comma 1 lett. p) del D.Lgs 9 Gennaio 2012, n. 4”.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione davanti al Tribunale di Napoli, X sezione civile, contestando la erroneità della ricostruzione dell'accaduto riportata nel suddetto verbale di accertamento.
Il Tribunale adìto, con sentenza n. 774/2019 pubblicata il 21.1.2019, ha rigettato la opposizione;
nulla per le spese.
Con ricorso depositato in data 28.2.2019 hanno proposto appello e la E_
, censurando l'impugnata sentenza in ordine alla errata ricostruzione del fatto E_ operata dal primo Giudice e reiterando le stesse difese proposte in primo gardo, invocando in particolare a propria difesa, le condizioni meteorologiche avverse che avrebbero impedito la tempestiva comunicazione dello sbarco del pesce all'Autorità Marittima.
Si è costituito il di Controparte_1 _1
, confutando gli avversi motivi e chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
Lette le note scritte, all'odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Appare opportuno, al riguardo, previamente ricostruire il contesto normativo di riferimento.
L'art. 10, comma 1, lett p), del D.lgs. n. 4/2012, in attuazione dei criteri ed obiettivi posti dal Reg.
(CE) n. 1198/2006, dispone che è fatto divieto di: “violare gli obblighi previsti dalle normative europee e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee”.
Il D.M 3 giugno 2015 del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Attuazione delle misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha istituito, presso la Direzione generale, l'elenco delle unità autorizzate alla pesca del pesce spada, stabilendo periodi di chiusura della pesca, regolando le caratteristiche tecniche degli attrezzi e imponendo a carico dei Comandanti adempimenti quali la registrazione delle catture e la notifica preventiva dello sbarco, che riguarda il caso di specie.
I Comandanti delle imbarcazioni da pesca inserite nell'elenco di cui al precedente art. 3 comma 1 del D.M 3 giugno 2015, sono soggetti all'obbligo di registrazione delle catture e degli sbarchi di pesce spada ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello stesso D.M. e della notifica preventiva di sbarco, almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, ex art. 4 comma 3, D.M. cit.
La comunicazione oggetto di notifica preventiva deve essere estremamente dettagliata e indicativa di tutti gli elementi previsti dall'art. 17 del Regolamento 20.11.2009 n. 1224: “1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei piani pluriennali, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri trasmettono per via elettronica alle autorità competenti del loro Stato membro di bandiera, almeno quattro ore prima dell'orario stimato di arrivo in un porto o in un luogo di sbarco di uno Stato membro, le informazioni seguenti:
a) l'identificativo unico della bordata di pesca e, nel caso di navi diverse dalle navi da cattura,
l'identificativo o gli identificativi unici della bordata di pesca relativi alle catture;
b) il numero CFR o, qualora tale numero non sia disponibile, un altro numero di identificazione e il nome del peschereccio;
c) il porto o luogo di sbarco di destinazione e lo scopo dello scalo, ad esempio sbarco, trasbordo o accesso ai servizi;
d) le date della bordata di pesca;
e) la data e l'ora previste di arrivo in porto o nel luogo di sbarco;
f) il codice FAO alfa 3 di ogni specie e le zone geografiche interessate in cui sono state effettuate le catture;
g) i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di pesca, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
h) i quantitativi di ogni specie da sbarcare o trasbordare, compresi, in una voce distinta, quelli di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione”.
Nel caso di specie, è acclarato che, all'esito dell'accertamento contenuto nel suddetto verbale di contestazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Portici - che costituisce atto redatto da un pubblico ufficiale a cui è riconosciuta fede privilegiata di quanto avvenuto in sua presenza fino a querela di falso – risulta che il Comandante della suddetta unità non aveva adempiuto all'obbligo della preventiva comunicazione all'Autorità Marittima della registrazione della cattura del pesce spada e la notifica preventiva di sbarco, come confermato dagli atti;
ciò tenendo conto che qualsiasi cattura di pesce come pesce spada o tonno rosso va preventivamente comunicata all'autorità marittima e registrata sul giornale di pesca.
Non sussistono inoltre le condizioni per invocare lo stato di necessità posto che, come risulta agli atti, poteva essere giustificato, al massimo, l'approdo nel porto, ma non lo sbarco del pesce, tant'è che l'ispezione avveniva il mattino seguente, quando l'unità era già agli ormeggi e aveva effettuato le operazioni di sbarco del pescato come da rapporto ex articolo 17 legge 689/81.
Pertanto, si ritiene che parte appellante non abbia adempiuto a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di comunicazione della registrazione dei dati di cattura degli esemplari di pesce e notifica preventiva dello sbarco dello stesso.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna e la in solido, al pagamento, in favore del E_ E_
appellato, delle spese del grado, che liquida in complessivi € 962,00 oltre IVA, CPA e _1 rimborso spese generali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 29.5.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-