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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2347/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2347/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, e (C.F.: ), Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Scarpelli;
appellanti
e
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2
tempore, nella qualità di procuratrice di Parte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Azzinnaro;
[...]
appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di
Cosenza, pubblicata il 22.11.2018, avente ad oggetto azione di ripetizione di indebito in materia di contratti bancari.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia questo Ill.mo Collegio giudicante in riforma totale dell'ordinanza qui gravata: Preliminarmente: ove fosse accertata l'usurarietà originaria del contratto, giusto quanto alternativamente evinto nel §1 dell'originario ricorso ex art. 702 bis cpc, condannare la
[...]
, in persona del p.l.r.p.t., alla restituzione Parte_3 dell'importo di € 35.780,23 (euro trentacinquemilasettecentoottanta/23) comprensivo di tutte quelle voci indicate nella consulenza tecnica di parte e/o di
€34.578,68 (euro trentaquattromilacinquecentosettantotto/68), così come indicato dalla già depositata consulenza tecnica d'ufficio del dott. ; oltre interessi Per_1 di mora ai tassi illo tempore vigenti ex art. 1284 cc, con decorrenza dall'insorgenza del credito tempo per tempo maturato in favore della parte mutuataria, e per questo con dies a quo dal giorno del pagamento di ciascuna rata mensile, e/o ai sensi del
D. Lgs n. 231/2002 a far tempo dalla proposizione del ricorso ex art 702 bis cpc.
Subordinatamente: in caso di adesione al sopravvenuto pronunciamento giurisprudenziale della nomofilachia, per come sopra evocato, e quindi, in caso di rigetto della incoata domanda, si chiede comunque la compensazione integrale delle spese del presente giudizio e/o di quelle relative al precedente grado di giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 92, co. 2, cpc.
Per l'appellata: “riportandosi integralmente al contenuto di tutti gli atti e scritti difensivi, nonché a tutte le richieste, eccezioni e deduzioni ivi formulate, alla documentazione depositata in atti e nel reiterare l'impugnativa di tutti gli atti e scritti avversi, nonché di tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato, prodotto, eccepito, richiesto e concluso, rilevato che tutte le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e che non sono state espressamente riproposte in questa sede si intendono rinunciate, precisa le proprie conclusioni come in atti e chiede che la causa venga decisa con il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta che sono da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Con condanna al pagamento di spese e compenso legale”.
FATTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la e la Parte_1 Parte_2
prima nella qualità di debitore principale e il secondo nella qualità di fideiussore, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la
[...]
[..
[...] al fine di far accertare l'usurarietà originaria Controparte_2
ovvero sopravvenuta del contratto di mutuo fondiario stipulato con la convenuta in data 16.11.2010, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nella misura di euro 35.780,23 od in quella diversa accertata in giudizio.
Si costituiva la la quale eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta Pt_3
prescrizione di ogni eventuale diritto della ricorrente alla ripetizione/conguaglio di somme ex art. 2033 c.c.; nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente in quanto insussistenti ed infondate in fatto ed in diritto;
in via meramente subordinata, accertare il credito dovuto e condannare la ricorrente al pagamento della somma comunque dovuta.
Istruita la causa a mezzo c.t.u., con ordinanza del 22.11.2018 il Tribunale rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il giudice di primo grado, sulla scorta degli esiti della c.t.u., escludeva l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio singolarmente considerati ed escludeva la rilevanza dell'usurarietà sopravvenuta.
2.Avverso detta ordinanza proponevano appello, con citazione notificata il
21.12.2018, la e lamentandone la erroneità Parte_1 Parte_2 nella parte in cui aveva escluso l'usurarietà del tasso di mora, posto che il tasso nominale di mora previsto in contratto era pari al 6,60, come tale superiore al tasso soglia pari al 3,90 e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa del 19.03.2019 si costituiva nella Controparte_1
qualità di procuratrice di , Parte_3 Parte_3 Parte_3 che resisteva all'appello chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 14.05.2019 la Corte rinviava al 23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
3 All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
La questione se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (art. 1815 c.c., art. 644 c.p., L. n. 108 del 1996, art. 2,D.L. n. 394 del 2000, art. 1 convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali) sia applicabile o meno agli interessi moratori è stata affrontata e risolta in senso positivo dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.
Sulla base di questa premessa, le Sezioni Unite hanno quindi statuito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la mancata indicazione, nell'ambito del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati (Cass. Sez. U 18/09/2020, n. 19597, Rv. 658833 - 01).
La ritenuta estensione dell'operatività della disciplina antiusura anche in relazione agli interessi moratori, fondata sull'esigenza di una più piena tutela del debitore, non deve far dimenticare, peraltro, la specificità funzionale degli stessi, aventi natura
(non corrispettiva ma) di penale per l'inadempimento (cfr., da ultimo, Cass.
05/05/2022, n. 14214), per modo che, ai fini della determinazione del tasso-soglia, mentre per gli interessi corrispettivi occorre fare riferimento alle previsioni della L.
n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, occorre comparare il tasso effettivo globale (T.E.G.), aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) del periodo di riferimento (Cass.
04/11/2021, n. 31615).
In altre parole, la mancata indicazione, nell'ambito del Tasso Effettivo Globale
Medio (T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario,
4 essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, in quanto fuori mercato.
Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal Pt_4
incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato.
Invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media dei moratori, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e i T.E.G.M., così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U
18/09/2020, n. 19597, cit.).
In applicazione degli illustrati principi, per i contratti conclusi dal 1 aprile 2003
(data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011 (tra i quali rientra il contratto di mutuo stipulato tra le parti, concluso il 16.11.2010), il tasso- soglia di mora si determina sommando al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4 legge n. 108/1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula:
(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Conseguentemente nel caso di specie, il calcolo per individuare il TSU degli interessi moratori è il seguente: T.E.G.M. 2,6 % + maggiorazione media 2,1 x 1,5 =
7,05%.
Ne deriva che nella specie non è stato pattuito alcun interesse moratorio usurario, perché il tasso degli interessi di mora pattuito in contratto, pari al 6,60%, è inferiore al tasso soglia per gli interessi moratori individuato correttamente nel 7,05%.
L'ordinanza impugnata va, quindi, confermata.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
[..
[...] nella qualità di procuratrice di
[...] Parte_3
avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Cosenza
[...]
emessa il 22.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2347/2018 R.G. vertente tra
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, e (C.F.: ), Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Scarpelli;
appellanti
e
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2
tempore, nella qualità di procuratrice di Parte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Azzinnaro;
[...]
appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di
Cosenza, pubblicata il 22.11.2018, avente ad oggetto azione di ripetizione di indebito in materia di contratti bancari.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “Voglia questo Ill.mo Collegio giudicante in riforma totale dell'ordinanza qui gravata: Preliminarmente: ove fosse accertata l'usurarietà originaria del contratto, giusto quanto alternativamente evinto nel §1 dell'originario ricorso ex art. 702 bis cpc, condannare la
[...]
, in persona del p.l.r.p.t., alla restituzione Parte_3 dell'importo di € 35.780,23 (euro trentacinquemilasettecentoottanta/23) comprensivo di tutte quelle voci indicate nella consulenza tecnica di parte e/o di
€34.578,68 (euro trentaquattromilacinquecentosettantotto/68), così come indicato dalla già depositata consulenza tecnica d'ufficio del dott. ; oltre interessi Per_1 di mora ai tassi illo tempore vigenti ex art. 1284 cc, con decorrenza dall'insorgenza del credito tempo per tempo maturato in favore della parte mutuataria, e per questo con dies a quo dal giorno del pagamento di ciascuna rata mensile, e/o ai sensi del
D. Lgs n. 231/2002 a far tempo dalla proposizione del ricorso ex art 702 bis cpc.
Subordinatamente: in caso di adesione al sopravvenuto pronunciamento giurisprudenziale della nomofilachia, per come sopra evocato, e quindi, in caso di rigetto della incoata domanda, si chiede comunque la compensazione integrale delle spese del presente giudizio e/o di quelle relative al precedente grado di giudizio sussistendo i presupposti di cui all'art. 92, co. 2, cpc.
Per l'appellata: “riportandosi integralmente al contenuto di tutti gli atti e scritti difensivi, nonché a tutte le richieste, eccezioni e deduzioni ivi formulate, alla documentazione depositata in atti e nel reiterare l'impugnativa di tutti gli atti e scritti avversi, nonché di tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato, prodotto, eccepito, richiesto e concluso, rilevato che tutte le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e che non sono state espressamente riproposte in questa sede si intendono rinunciate, precisa le proprie conclusioni come in atti e chiede che la causa venga decisa con il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta che sono da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. Con condanna al pagamento di spese e compenso legale”.
FATTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la e la Parte_1 Parte_2
prima nella qualità di debitore principale e il secondo nella qualità di fideiussore, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la
[...]
[..
[...] al fine di far accertare l'usurarietà originaria Controparte_2
ovvero sopravvenuta del contratto di mutuo fondiario stipulato con la convenuta in data 16.11.2010, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito, nella misura di euro 35.780,23 od in quella diversa accertata in giudizio.
Si costituiva la la quale eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta Pt_3
prescrizione di ogni eventuale diritto della ricorrente alla ripetizione/conguaglio di somme ex art. 2033 c.c.; nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente in quanto insussistenti ed infondate in fatto ed in diritto;
in via meramente subordinata, accertare il credito dovuto e condannare la ricorrente al pagamento della somma comunque dovuta.
Istruita la causa a mezzo c.t.u., con ordinanza del 22.11.2018 il Tribunale rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il giudice di primo grado, sulla scorta degli esiti della c.t.u., escludeva l'usurarietà dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio singolarmente considerati ed escludeva la rilevanza dell'usurarietà sopravvenuta.
2.Avverso detta ordinanza proponevano appello, con citazione notificata il
21.12.2018, la e lamentandone la erroneità Parte_1 Parte_2 nella parte in cui aveva escluso l'usurarietà del tasso di mora, posto che il tasso nominale di mora previsto in contratto era pari al 6,60, come tale superiore al tasso soglia pari al 3,90 e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con comparsa del 19.03.2019 si costituiva nella Controparte_1
qualità di procuratrice di , Parte_3 Parte_3 Parte_3 che resisteva all'appello chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 14.05.2019 la Corte rinviava al 23.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 25.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
3 All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
La questione se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (art. 1815 c.c., art. 644 c.p., L. n. 108 del 1996, art. 2,D.L. n. 394 del 2000, art. 1 convertito dalla L. n. 24 del 2001, e relativi decreti ministeriali) sia applicabile o meno agli interessi moratori è stata affrontata e risolta in senso positivo dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela.
Sulla base di questa premessa, le Sezioni Unite hanno quindi statuito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la mancata indicazione, nell'ambito del Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati (Cass. Sez. U 18/09/2020, n. 19597, Rv. 658833 - 01).
La ritenuta estensione dell'operatività della disciplina antiusura anche in relazione agli interessi moratori, fondata sull'esigenza di una più piena tutela del debitore, non deve far dimenticare, peraltro, la specificità funzionale degli stessi, aventi natura
(non corrispettiva ma) di penale per l'inadempimento (cfr., da ultimo, Cass.
05/05/2022, n. 14214), per modo che, ai fini della determinazione del tasso-soglia, mentre per gli interessi corrispettivi occorre fare riferimento alle previsioni della L.
n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, per gli interessi moratori, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, occorre comparare il tasso effettivo globale (T.E.G.), aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) del periodo di riferimento (Cass.
04/11/2021, n. 31615).
In altre parole, la mancata indicazione, nell'ambito del Tasso Effettivo Globale
Medio (T.E.G.M.), degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo oggettivo ed unitario,
4 essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, in quanto fuori mercato.
Ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal Pt_4
incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato.
Invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media dei moratori, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e i T.E.G.M., così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U
18/09/2020, n. 19597, cit.).
In applicazione degli illustrati principi, per i contratti conclusi dal 1 aprile 2003
(data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011 (tra i quali rientra il contratto di mutuo stipulato tra le parti, concluso il 16.11.2010), il tasso- soglia di mora si determina sommando al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4 legge n. 108/1996, pro tempore vigente, secondo la seguente formula:
(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Conseguentemente nel caso di specie, il calcolo per individuare il TSU degli interessi moratori è il seguente: T.E.G.M. 2,6 % + maggiorazione media 2,1 x 1,5 =
7,05%.
Ne deriva che nella specie non è stato pattuito alcun interesse moratorio usurario, perché il tasso degli interessi di mora pattuito in contratto, pari al 6,60%, è inferiore al tasso soglia per gli interessi moratori individuato correttamente nel 7,05%.
L'ordinanza impugnata va, quindi, confermata.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
[..
[...] nella qualità di procuratrice di
[...] Parte_3
avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Cosenza
[...]
emessa il 22.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
b) condanna gli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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