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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2720/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso gli avv.t. Vito Bortiglio e Antonino Villafrati, rappresentanti e difensori;
e nato a [...] l'[...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Scrima, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 4-8/9/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/5/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Monreale (PA) il 17/7/2017, in costanza del quale non sono nati figli, e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza di omologa n. 4863/2024 del
24/9/2024, pubblicata il 10/10/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 11228/2023 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 10/9/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Palermo, (Tommaso Natale) Cortile Lo Cicero n. 8, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà in uso alla stessa seguendo il diritto dominicale;
Parte_1
3. essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando altresì di avere regolarizzato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere;
4. i coniugi, per quanto occorre, prestano sin da ora il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio;
5. le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti e sottoscrivono anche i procuratori ai fini della rinunzia alla solidarietà professionale;
”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
17/7/2017;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione consensuale n.
11228/2023 R.G., definito con sentenza di omologa n. 4863/2024 del 24/9/2024, pubblicata il 10/10/2024.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Monreale (Pa) il 17/7/2017 da nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] l'[...], iscritto agli atti dello Stato civile del Controparte_1
predetto Comune dell'anno 2017, al n. 64, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra
2 le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2720/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso gli avv.t. Vito Bortiglio e Antonino Villafrati, rappresentanti e difensori;
e nato a [...] l'[...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesco Scrima, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 4-8/9/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/5/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Monreale (PA) il 17/7/2017, in costanza del quale non sono nati figli, e di essersi separati consensualmente in forza della sentenza di omologa n. 4863/2024 del
24/9/2024, pubblicata il 10/10/2024, emessa dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 11228/2023 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Scaduto il termine perentorio del 10/9/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Palermo, (Tommaso Natale) Cortile Lo Cicero n. 8, di proprietà esclusiva della sig.ra resterà in uso alla stessa seguendo il diritto dominicale;
Parte_1
3. essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente all'assegno di mantenimento, dichiarando altresì di avere regolarizzato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere;
4. i coniugi, per quanto occorre, prestano sin da ora il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio;
5. le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le parti e sottoscrivono anche i procuratori ai fini della rinunzia alla solidarietà professionale;
”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
17/7/2017;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione consensuale n.
11228/2023 R.G., definito con sentenza di omologa n. 4863/2024 del 24/9/2024, pubblicata il 10/10/2024.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Monreale (Pa) il 17/7/2017 da nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] l'[...], iscritto agli atti dello Stato civile del Controparte_1
predetto Comune dell'anno 2017, al n. 64, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra
2 le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 15 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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