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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/11/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4466 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2024
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MO RI ZZ, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MO CP_1 C.F._2
RI ZZ, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 18 settembre 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24.10.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 27.6.2009 in Melendugno (LE), in regime economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che l'ultima residenza comune dei coniugi era stata stabilita in Melendugno, in un'abitazione di proprietà del , ma CP_1 costruita e realizzata anche con l'aiuto della moglie;
che la situazione lavorativa ed economica delle parti era quella specificata in atti;
che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incomprensioni maturate nel corso del tempo, il rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, indicate in atti: Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il
31.1.2025 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza 18.9.2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni indicate in ricorso, sopra riportate, non risultano contrarie ai criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, trattandosi di diritti disponibili e in assenza di prole.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melendugno (LE) il 27.6.2009 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune Parte_1 CP_1 al n. 9 parte II serie A anno 2009, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore