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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28575/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28575/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. PELLERITO BENEDETTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 30/06/1991.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 10/2/1996; Per_1
Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il sig. rimarrà a risiedere, unitamente al figlio maggiorenne ed Pt_2 Parte_2 Per_1 economicamente indipendente, presso la casa ex coniugale sita in Torino – Via Rondissone n° 8, in comproprietà al 50% fra i coniugi, dando atto che la sig.ra se ne è già allontanata;
Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi, di comune accordo, si impegnano a donare le rispettive quote pari al 50% ciascuno della casa ex coniugale a favore del figlio oggi maggiorenne ed indipendente Per_1 economicamente entro n° 5 anni dalla pubblicazione della Sentenza di conclusione del procedimento di separazione personale dei coniugi avanti Notaio scelto di comune accordo e, specificamente: alloggio al piano secondo (terzo fuori terra) composto di due camere, tinello con cucinino e servizi oltre che di cantina al piano sotterraneo , contraddistinta al numero 6, unità che risultano censite al C.U. del Comune di Torino alla partita 1560, foglio 38, numero 266, subalterno 5, Via Rondissone n° 8, piano 2, zona 2 categoria A/3, classe 3, vani 4,5, rendita lire 1.372.500;
DÀ ATTO che i sig.ri e dichiarano di aver regolato ogni altro Parte_1 Parte_2 rapporto di natura patrimoniale salvo per quanto disposto al punto 2) e di essere economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che i sig.ri e danno atto che la donazione a favore del Parte_1 Parte_2 figlio maggiorenne di cui al punto 2 delle presenti condizioni rientra tra quelle oggetto di Per_1 esenzione da imposte di bollo, imposta di registro o altre imposte e/o tasse, ai sensi di legge, in quanto viene effettuata ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28575/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. PELLERITO BENEDETTO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 30/06/1991.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 10/2/1996; Per_1
Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il sig. rimarrà a risiedere, unitamente al figlio maggiorenne ed Pt_2 Parte_2 Per_1 economicamente indipendente, presso la casa ex coniugale sita in Torino – Via Rondissone n° 8, in comproprietà al 50% fra i coniugi, dando atto che la sig.ra se ne è già allontanata;
Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi, di comune accordo, si impegnano a donare le rispettive quote pari al 50% ciascuno della casa ex coniugale a favore del figlio oggi maggiorenne ed indipendente Per_1 economicamente entro n° 5 anni dalla pubblicazione della Sentenza di conclusione del procedimento di separazione personale dei coniugi avanti Notaio scelto di comune accordo e, specificamente: alloggio al piano secondo (terzo fuori terra) composto di due camere, tinello con cucinino e servizi oltre che di cantina al piano sotterraneo , contraddistinta al numero 6, unità che risultano censite al C.U. del Comune di Torino alla partita 1560, foglio 38, numero 266, subalterno 5, Via Rondissone n° 8, piano 2, zona 2 categoria A/3, classe 3, vani 4,5, rendita lire 1.372.500;
DÀ ATTO che i sig.ri e dichiarano di aver regolato ogni altro Parte_1 Parte_2 rapporto di natura patrimoniale salvo per quanto disposto al punto 2) e di essere economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che i sig.ri e danno atto che la donazione a favore del Parte_1 Parte_2 figlio maggiorenne di cui al punto 2 delle presenti condizioni rientra tra quelle oggetto di Per_1 esenzione da imposte di bollo, imposta di registro o altre imposte e/o tasse, ai sensi di legge, in quanto viene effettuata ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo. pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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