Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 26/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2024, proposto da
IC MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta del 13 agosto 2024 14820 di prot., con cui il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
e per l'accertamento dell’obbligo dell’intimata Amministrazione di provvedere sulla relativa istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 31 CPA e depositato in data 12.12.2024, MA IC ha chiesto l’annullamento del silenzio –rifiuto mantenuto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigilie del Fuoco in ordine alla propria domanda, presentata il 13.8.2024, di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001 presso il distaccamento di Lampedusa (AG), nonché l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in relazione alla suddetta istanza, denunciando i seguenti vizi: “ I. Violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 42 bis, comma
1, secondo periodo del D. Lgs. n. 151/2001; II. Sull’accertamento del silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo ”.
In data 13.1.12025 il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in quanto l’Amministrazione, con provvedimento del 23.12.2024, aveva respinto la domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 bis presentata il 13.8.2024, chiedendo la condanna alle spese del giudizio dell’Amministrazione.
In data 17.1.2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale ha contestato le censure avverarsi ed evidenziato l’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione temporanea.
Alla Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025, il ricorso è passato in decisione come da verbale di causa.
Alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente in conseguenza dell’adozione di atto espresso di rigetto della domanda di assegnazione temporanea, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del CPA.
Sussistono giustificasti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO