Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/02/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2706/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il
02/12/2024, da
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/06/1966, e residente in [...], Località Luciago n. 56/E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
07/08/1967, e residente in Armeno (VB), Località Luciago n. 56/E
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Vianzone (C.F.
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta C.F._3 procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, di proprietà esclusiva del SI. , resterà in godimento Pt_1 allo stesso, unitamente al mobilio che la arreda e la SI.ra trasferirà in altra Parte_2 abitazione la propria residenza entro 6 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi;
3. La SI.ra provvederà trasferire al SI. la piena proprietà dei Parte_2 Pt_1 seguenti immobili, entro 6 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi, a mezzo atto notarile di compravendita a firma del Notaio in Vercelli, Dott. , come Persona_1 segue:
- immobile in Piombino (LI), Foglio 79, Particella 177, Sub 603, cat. A/4, vani 3,5, classe 5, al prezzo di € 65.000,00;
- immobile in Armeno (NO), Foglio 8, Particella 84, cat. D/10, al prezzo di €70.000,00;
- immobile in Armeno (NO), Foglio 8, Particella 87, cat. D/10, al prezzo di €65.000,00;
- terreno in Armeno (NO), Foglio 8, Particella 28, Pascolo Arboreo, Classe U, 3ha 62 are 70 ca, al prezzo di €5.500,00;
- terreno in Armeno (NO), Foglio 8, Particella 50, Prato Arboreo, Classe 04, 50 ca, al prezzo di €500,00.
Il complessivo prezzo di €206.000,00 verrà pagato dal SI. in Parte_1 un'unica soluzione all'atto notarile.
4. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere alcuna reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento per se stessi.
5. I coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione patrimoniale afferente ai loro rapporti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere se non il rispetto delle presenti condizioni.
6. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.”
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Con ricorso in data 02/12/2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio nel comune di Armeno (VB) il 2.5.1990.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del SI. , resterà in Pt_1 godimento allo stesso, unitamente al mobilio che la arreda e la SI.ra Parte_2 trasferirà in altra abitazione la propria residenza entro 6 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi.
Si dà atto, altrettanto, che la SI.ra provvederà a trasferire al SI. Parte_2 Pt_1 la piena proprietà dei seguenti immobili, entro 6 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi, a mezzo atto notarile di compravendita a firma del Notaio in Vercelli,
Dott. , come segue: Persona_1
- immobile in Piombino (LI), Foglio 79, Particella 177, Sub 603, cat. A/4, vani 3,5, classe 5, al prezzo di €65.000,00;
- immobile in Armeno (NO), Foglio 8, Particella 84, cat. D/10, al prezzo di
€70.000,00;
- immobile in Armeno (NO), Foglio 8, Particella 87, cat. D/10, al prezzo di
€65.000,00;
- terreno in Armeno (NO), Foglio 8, Particella 28, Pascolo Arboreo, Classe U, 3ha
62 are 70 ca, al prezzo di €5.500,00;
- terreno in Armeno (NO), Foglio 8, Particella 50, Prato Arboreo, Classe 04, 50 ca, al prezzo di €500,00.
Il complessivo prezzo di € 206.000,00 verrà pagato dal SI. in Parte_1 un'unica soluzione all'atto notarile. Si dà atto, infine, che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere alcuna reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento per se stessi;
che gli stessi hanno regolato ogni questione patrimoniale afferente ai loro rapporti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere se non il rispetto delle presenti condizioni, e che si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Nulla deve essere disposto dal Tribunale in relazione alla casa coniugale, difettando il presupposto rappresentato dall'esistenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi nato ad Parte_1
Omegna (VB), il 18.06.1966 e nata ad [...], il Parte_2
07.08.1967, uniti in matrimonio nel Comune di Armeno (VB) il 2.5.1990
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 17/02/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco