Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 12/02/2025 al n. 382 /2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv. VISCOVO LUCIA, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DE FILIPPO UMBERTO, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1. Con ricorso depositato il 11/02/2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) il 24/07/2009 dalla cui unione nasceva la figlia (a Per_1
Napoli il 21/12/2011), evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 760/2016 pubblicata il 14/03/2016 nel procedimento R.G. n. 8421/2013. Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 02/04/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza. Lette le note di parte, il Giudice rilevava la mancanza dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione ed assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 25/06/2025 per il deposito di note scritte. Lette le note depositate dalle parti il 24/06/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre 12 mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
5. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui Per_1 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 02/04/2025 e del 24/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) La figlia minore è affidata a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed avrà la residenza presso l'abitazione sita in Castello di Cisterna (NA), alla via Madonnelle Traversa San Paolo ove già risiede unitamente alla madre;
2) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) Per la casa coniugale, ai tempi della separazione era di proprietà del sig. e fu assegnata alla Parte_2 sig.ra Nelle more, la suddetta abitazione è stata oggetto di procedura esecutiva e venduta all'asta. Pt_1
Ad oggi la sig.ra continua ad abitare nell'appartamento di cui sopra ed è in attesa di regolarizzare Pt_1 la sua posizione a mezzo contratto di locazione;
4) Quanto all'esercizio del diritto di visita si concorda quanto segue:
- il padre vedrà la figlia un giorno a settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00 da concordare con la madre ed in considerazione degli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia;
- il padre terrà con sé la figlia il sabato o la domenica (due volte al mese alternato) dalla ore 10.00 alle ore
19.00, rispettando la volontà e disponibilità della minore;
- ad anni alterni la figlia trascorrerà le festività natalizie:
1. dal 24 dicembre al 26 dicembre con la madre e viceversa l'anno successivo.
2. dal 31 dicembre al 1° gennaio con il padre e viceversa l'anno successivo.
- sempre ad alterni trascorrerà con la madre il Giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo e l'anno successivo con il padre;
- il padre terrà con sé la figlia per sette giorni consecutivi durante il periodo estivo, da concordare con la sig.ra secondo il piano ferie lavorativo;
Pt_1
- i ricorrenti convengono di poter sempre cambiare e sostituire i giorni e periodi di visita, previo avviso all'altro coniuge e sempre tenendo in considerazione dei rispettivi impegni e desideri della minore ed inoltre secondo le necessità inerenti l'attività lavorativa svolta;
5) In ordine al punto 4) i coniugi si impegnano, a concordare le suddette modalità di visita nel pieno rispetto reciproco e, con anticipo in occasione di ricorrenze, festività e vacanze estive e soprattutto si impegnano reciprocamente a garantire e tutelare l'esercizio del diritto di visita;
6) Il Sig. verserà alla GN , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 450,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
7) Il Sig. così come già in atto, autorizza la GN a percepire integralmente l'importo Parte_2 Pt_1 dell'assegno unico spettante per la figlia;
8) Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia e quindi: Parte_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) doposcuola per la minore;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo della figlia.
9). I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale.
10). I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
11). In ordine alle detrazioni in busta paga per la figlia a carico, le stesse saranno usufruite dalla sig.ra
Pt_1
12). Per tutto quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede: a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 ata a NAPOLI (NA) il 23/07/1973 , il giorno 24/07/2009 in Napoli (NA),
[...] trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.98, Serie A, Parte II, Anno
2009);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs.
149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca