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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/12/2024, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n. 481 /2024 V.G., riservata in decisione all'udienza del
6.11.2024, avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marra Maria Grazia -giusta procura in atti-; E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Badolato Rosa Carmen- giusta procura in atti-;
Ricorrenti Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.8.2024, i ricorrenti-premesso di aver contratto matrimonio con il rito concordatario il 15.9.2007, che dall'unione coniugale sono nati due figli: Per_1
(cl. 2008) e (cl. 2010) – chiedevano concordemente pronunciarsi la Persona_2 separazione dei coniugi, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici.
Pag. 1 a 3 Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis. 51 c.p.c.- ritualmente comunicata al PM- depositata espressa rinuncia alla comparizione personale dalle parti, all'udienza sostitutiva del 6.11.2024, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, anche in sede di udienza di comparizione, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni della separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale di proprietà del sig. rimane nella sua disponibilità. Parte_1
Gli arredi sono stati suddivisi tra le parti concordemente come da separato accordo;
- la sig.ra entro il 31.08.2024 lascerà la casa coniugale, portando con sé CP_1
i propri effetti personali e parte degli accessori e degli arredi come da separato accordo intervenuto tra le parti, per trasferirsi nell'immobile di sua proprietà sito in Vibo Valentia via Papa Giovanni Paolo II snc, unitamente ai figli minori e;
Per_1 Persona_2
- i figli minori e verranno affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nella nuova dimora sita in Vibo Valentia via Papa Giovanni Paolo II snc;
- la regolamentazione dei tempi e modi di permanenza dei due figli con il padre, considerata l'età dei due giovani adolescenti, di anni 16 e di Per_1 Persona_2 anni 14, terrà conto in via prioritaria della volontà di questi ultimi. In ogni caso il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì sino alla domenica sera e nel corso di ciascuna settimana almeno due pomeriggi a settimana con possibilità di pernotto, salvo diverso accordo o richiesta dei figli;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il sig. , contribuirà Parte_1 al mantenimento dei figli e mediante versamento mensile Per_1 Persona_2 entro il 5 di ogni mese, di un assegno di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio), assegno rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
- i sig.ri concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle Parte_2 spese straordinarie per i due figli minori per come previste dal “Protocollo di intesa in merito alle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Vibo Valentia. Ai fini del rimborso ogni spesa va documentata e messa a disposizione dell'altro genitore, con pari
Pag. 2 a 3 detrazione fiscale per ciascun genitore.
- Il sig. che attualmente percepisce l'assegno unico per i due figli, a far Parte_1 data dalla sottoscrizione del presente accordo rinuncia al 50% dell'assegno unico in favore della sig.ra CP_1
- Nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento alla sig.ra essendo CP_1 la stessa economicamente autosufficiente;
- I coniugi manterranno la proprietà delle autovetture a ciascuno intestate e danno atto di avere già proceduto alla estinzione del conto corrente cointestato acceso presso la BNL gruppo BNP Paribas n. 11448
- I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto ed in attesa della loro comparizione dinanzi al Tribunale, concordano di dare esecuzione immediata alle superiori pattuizioni a partire dalla data in cui la sig.ra lascerà la casa coniugale per trasferirsi CP_1
a Vibo Valentia presso la propria abitazione di Via Papa Giovanni Paolo.
- Spese di lite compensate”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e -smg- con le condizioni concordate e Parte_1 CP_1 riportate in parte motiva b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vibo
Valentia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) (R.A.M. anno 2007, atto n. 92, parte II, serie A);
c) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. telematica dell'11.11.2024
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n. 481 /2024 V.G., riservata in decisione all'udienza del
6.11.2024, avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marra Maria Grazia -giusta procura in atti-; E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Badolato Rosa Carmen- giusta procura in atti-;
Ricorrenti Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.8.2024, i ricorrenti-premesso di aver contratto matrimonio con il rito concordatario il 15.9.2007, che dall'unione coniugale sono nati due figli: Per_1
(cl. 2008) e (cl. 2010) – chiedevano concordemente pronunciarsi la Persona_2 separazione dei coniugi, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici.
Pag. 1 a 3 Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis. 51 c.p.c.- ritualmente comunicata al PM- depositata espressa rinuncia alla comparizione personale dalle parti, all'udienza sostitutiva del 6.11.2024, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, anche in sede di udienza di comparizione, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni della separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale di proprietà del sig. rimane nella sua disponibilità. Parte_1
Gli arredi sono stati suddivisi tra le parti concordemente come da separato accordo;
- la sig.ra entro il 31.08.2024 lascerà la casa coniugale, portando con sé CP_1
i propri effetti personali e parte degli accessori e degli arredi come da separato accordo intervenuto tra le parti, per trasferirsi nell'immobile di sua proprietà sito in Vibo Valentia via Papa Giovanni Paolo II snc, unitamente ai figli minori e;
Per_1 Persona_2
- i figli minori e verranno affidati Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nella nuova dimora sita in Vibo Valentia via Papa Giovanni Paolo II snc;
- la regolamentazione dei tempi e modi di permanenza dei due figli con il padre, considerata l'età dei due giovani adolescenti, di anni 16 e di Per_1 Persona_2 anni 14, terrà conto in via prioritaria della volontà di questi ultimi. In ogni caso il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì sino alla domenica sera e nel corso di ciascuna settimana almeno due pomeriggi a settimana con possibilità di pernotto, salvo diverso accordo o richiesta dei figli;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il sig. , contribuirà Parte_1 al mantenimento dei figli e mediante versamento mensile Per_1 Persona_2 entro il 5 di ogni mese, di un assegno di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio), assegno rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
- i sig.ri concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle Parte_2 spese straordinarie per i due figli minori per come previste dal “Protocollo di intesa in merito alle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Vibo Valentia. Ai fini del rimborso ogni spesa va documentata e messa a disposizione dell'altro genitore, con pari
Pag. 2 a 3 detrazione fiscale per ciascun genitore.
- Il sig. che attualmente percepisce l'assegno unico per i due figli, a far Parte_1 data dalla sottoscrizione del presente accordo rinuncia al 50% dell'assegno unico in favore della sig.ra CP_1
- Nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento alla sig.ra essendo CP_1 la stessa economicamente autosufficiente;
- I coniugi manterranno la proprietà delle autovetture a ciascuno intestate e danno atto di avere già proceduto alla estinzione del conto corrente cointestato acceso presso la BNL gruppo BNP Paribas n. 11448
- I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto ed in attesa della loro comparizione dinanzi al Tribunale, concordano di dare esecuzione immediata alle superiori pattuizioni a partire dalla data in cui la sig.ra lascerà la casa coniugale per trasferirsi CP_1
a Vibo Valentia presso la propria abitazione di Via Papa Giovanni Paolo.
- Spese di lite compensate”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative né agli interessi della prole, il
Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e -smg- con le condizioni concordate e Parte_1 CP_1 riportate in parte motiva b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vibo
Valentia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) (R.A.M. anno 2007, atto n. 92, parte II, serie A);
c) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. telematica dell'11.11.2024
La Presidente
dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3