Ordinanza cautelare 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 12/03/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00922/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01432/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Roma, viale Parioli, n. 47;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Vista l’impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 il Cons. Francesco Cocomile e udito per la parte appellata l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della presente fase, l’impugnato provvedimento di esclusione - alla stregua del principio di diritto desumibile dall’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato n. 4481/2023, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2024 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 nella parte in cui prevede un rigido meccanismo preclusivo per l’accesso al Corpo della Guardia in ipotesi di « guida in stato di ebbrezza costituente reato ») e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5982/2024 - appare correttamente motivato non solo con riferimento all’episodio di guida in stato di apprezza occorso in data 1° dicembre 2023, ma anche con specifico riferimento alle modalità di tempo e di luogo del sinistro (l’essersi verificato in ora notturna; l’elevato tasso alcolemico del sig. -OMISSIS-; l’aver cagionato, per effetto della guida in stato di ebbrezza, danni a cose non di sua proprietà in conseguenza di una condotta di guida estremamente pericolosa), in tal modo non incorrendo l’Amministrazione in alcun automatismo escludente ormai superato dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 40/2024;
Ritenuto, pertanto, che non appare sussistere il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della chiesta misura cautelare;
Ritenuto, in conclusione, che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, respinge l’appello cautelare (Ricorso numero: 1432/2025).
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
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