Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 31879/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 16/09/2024 da
(cittadina rumena nata a [...] il [...])Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 4 20041 BUSSERO ITALIA con l'Avv. Simona Bonalumi
EL IO (nato a [...] il [...])
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 4 20041 BUSSERO ITALIA con l'Avv. Rocco Vicino
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 7.10.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 16/09/2024 ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente ai figli minori da affidarsi alla medesima in via esclusiva, l'assegnazione della casa famigliare e la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra padre e figli con riconoscimento in proprio favore, quale contributo per il loro mantenimento, dell'importo di € 600,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat oltre al 50% delle spese extra assegno riferibili ai figli come da linee guida del Tribunale di Milano Parte convenuta si è costituita in giudizio in data 28.1.2025
Con nota depositata in data 2.3.2025 la parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni dalle medesime ottoscritte dichiarando di rinunciare espressamente all'udienza di comparizione personale delle parti All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'11.3.2025 i procuratori delle parti hanno richiamato gli accordi intervenuti tra le parti rassegnando le precisazioni delle conclusioni congiunte che di seguito vengono riportate Per I figli minori Per 1 ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con
1) collocazione presso la madre.
2) La casa famigliare sita in Bussero via L. da Vinci n. 4 (in locazione) è assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra Pt_1
3) I genitori si impegnano a crescere i figli secondo l'indirizzo educativo condiviso da entrambi, consultandosi sulle decisioni relative alla loro crescita ed educazione ed impegnandosi alla massima collaborazione al fine di garantire ai figli una crescita armonica e serena. 4) Il padre ha il diritto ed il dovere di tenere con sé i figli:
-a fine settimana alternati andando a prendere i figli a casa della madre alle ore 9 del sabato ed ivi riportandoli alle ore 18 della domenica.
Per quanto attiene le principali festività i sigg.ri Pt 1 e LÀ stabiliscono quanto segue: 5) Per
-vacanze natalizie: Per_1 ed trascorreranno ad anni alterni il 25 dicembre con un genitore e il
26 dicembre con l'altro. Per
-trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e
-vacanze pasquali: Per 1 d con l'altro il lunedì dell'Angelo. 6) Il sig. LÀ presta fin da ora il proprio consenso affinché i minori trascorrano le vacanze estive dai nonni materni in Moldavia. Il padre trascorrerà con i figli le vacanze gli ultimi 10 giorni del mese di agosto. 7) Il sig. LÀ si obbliga a versare alla sig.ra Pt 1 a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma di € 600 mensili (€ Trecento/00 a figlio) entro e non oltre il 12 di ogni mese per dodici mensilità mediante bonifico bancario a partire dal mese di febbraio 2025.
Detta somma verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026). 8) I genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese Per straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli Per 1 ed secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano e nello specifico:
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablets) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesta dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo _: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature ( comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) spese per attività ludiche e ricreative, ( pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi, e vacanza senza i genitori, g) spese per conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni ), h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione ) per il mezzo di trasporto dei figli;
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base /specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
-Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, di fronte ad una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entra 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 9) Le parti convengono che l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt 1
10) I sigg.ri Pt 1 e LÀ si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio/rinnovo di passaporto e/o documento valido per l'espatrio per ciascuno di loro e per i figli minori che avranno un proprio documento per l'espatrio.
11) Spese legali compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed ha rimesso la causa in decisione.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che gli accordi intervenuti tra i genitori nel contesto dato rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, Per relazionale ed economico più rispondente all'interesse Per 1 d . Di conseguenza detti accordi debbono essere integralmente recepiti e fatti propri dal Collegio con la presente sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
31879 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
Per
1. I figli minori Per 1 ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
2. La casa famigliare sita in Bussero via L. da Vinci n. 4 (in locazione) è assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra Pt_1
3. I genitori si impegnano a crescere i figli secondo l'indirizzo educativo condiviso da entrambi, consultandosi sulle decisioni relative alla loro crescita ed educazione ed impegnandosi alla massima collaborazione al fine di garantire ai figli una crescita armonica e serena.
4. Il padre ha il diritto ed il dovere di tenere con sé i figli:
5. a fine settimana alternati andando a prendere i figli a casa della madre alle ore 9 del sabato ed ivi riportandoli alle ore 18 della domenica.
6. Per quanto attiene le principali festività i sigg.ri Pt_1 e LÀ stabiliscono quanto segue: Per 7. -vacanze natalizie: Per 1 d trascorreranno ad anni alterni il 25 dicembre con un genitore e il 26 dicembre con l'altro. Per trascorreranno ad anni alterni con un genitore il giorno di 8. -vacanze pasquali: Per_1 ed Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo.
9. Il sig. LÀ presta fin da ora il proprio consenso affinché i minori trascorrano le vacanze estive dai nonni materni in Moldavia. Il padre trascorrerà con i figli le vacanze gli ultimi 10 giorni del mese di agosto.
10. Il sig. LÀ si obbliga a versare alla sig.ra Pt 1 a titolo di concorso al mantenimento dei figli la somma di € 600 mensili (€ Trecento/00 a figlio) entro e non oltre il 12 di ogni mese per dodici mensilità mediante bonifico bancario a partire dal mese di febbraio 2025.
11. Detta somma verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026).
12. I genitori provvederanno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese Per straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli Per 1 ed secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano e nello specifico:
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablets) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesta dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico (bus/treno
) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo_: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo ( oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali, c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) spese per attività ludiche e ricreative, ( pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi, e vacanza senza i genitori, g) spese per conseguimento della patente di guida ( corso e lezioni), h) acquisto e manutenzione ( comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
-Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
-Spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, di fronte ad una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto e nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entra 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Le parti convengono che l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt 1
I sigg.ri Pt 1 e LÀ si concedono reciproca autorizzazione per il rilascio/rinnovo di passaporto e/o documento valido per l'espatrio per ciascuno di loro e per i figli minori che avranno un proprio documento per l'espatrio.
13. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.3.2025 Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai