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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 355/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp.to e difeso dall' avv. Leone Fiordelisa, elett.te dom.to come in atti, Parte_1
giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo Dirigente Regionale pro tempore Dr. , CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Anziano, elett.te dom.to come in atti, giusta procura di cui in produzione,
, in persona di , Controparte_3 Controparte_4
procuratore dell' , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_5
Troianiello, giusta procura di cui in produzione, elett.te dom.ta come in atti,
NONCHE'
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano CP_6
Amato, elett.te dom.to come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2024 presso la Cancelleria Lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, l'opponente di cui in epigrafe proponeva formale opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – documento n.10076202300003630000,
emessa dall' , agente per la riscossione della provincia Controparte_7
di , notificata in data 16.12.2023, riguardante alcune cartelle di pagamento ed avvisi CP_3
di addebito di pagamento per un importo complessivo di € 23.794,24, chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare la nullità del procedimento di notificazione della comunicazione in esame, l'intervenuta prescrizione di tutte le somme contestate, nonché la mancanza dei presupposti impositivi in ordine ai contributi previdenziali richiesti.
CP_ Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l , dopo aver eccepito la tardività del ricorso introduttivo per superamento dei quaranta giorni dalla notificazione della comunicazione,
deduceva l'infondatezza della prescrizione, la regolarità della notificazione di tutti gli avvisi di addebito, nonché la propria carenza di legittimazione passiva.
, regolarmente costituitasi, rappresentava come il Controparte_7
ricorrente si fosse già opposto infruttuosamente alle cartelle n. N. 10020020007995305000,
avente ad oggetto il mancato pagamento delle somme aggiuntive anno 1995 – 1996 – 1997
e Modello DM 10 – anno 1997, nonché sanzioni ed interessi di complessivi € 21.320,87 ed all'avviso di addebito n. 40020120002862318000, presuntivamente notificato in data
27.07.2012 avente ad oggetto il mancato pagamento Modello DM/10 – somme aggiuntive -
anno 2010- 2012 , richiedente il pagamento di € 1.468,43. Più precisamente, la questione confluiva in un procedimento incardinato presso Codesto Tribunale innanzi al dott. Mainenti,
il quale, con sent. 756/2023, rigettava l'opposizione. La Convenuta, così come anche l' CP_1
costituitosi, eccepivano, in conclusione, la propria carenza di legittimazione passiva.
Veniva disposta la trattazione scritta della controversia che è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note di trattazione da parte dei procuratori delle parti.
L'opposizione va rigettata.
La cartella N. 10020020007995305000 di 21.320,87 euro e l'avviso di addebito n.
0020120002862318000 di 1.468,43 euro sono già confluiti nella sentenza del Giudice del Lavoro, dott. Mainenti. Pertanto, in virtù della locuzione « ne bis in idem », che sempre deve guidare l'azione del Giudicante, è fatto divieto al sottoscritto di procedere a una nuova decisione su questioni già decise in precedenza.
Nel suo provvedimento, il precedente Giudice esplicitava come i richiamati titoli fossero già
contenuti in successivi atti notificati e non opposti dal ricorrente, con conseguente venir meno della potestà impugnatoria, la quale non può comunque rivivere all'infinito alla notifica di ulteriori atti che ricomprendano tali titoli.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 10020170011217270000, notificata in data
21.12.2017, avente ad oggetto il mancato pagamento dei premio anno 2016 – anno CP_1
2017, richiedente il pagamento di € 82,84, l' avviso di addebito n. 40020160004381980000,
notificato in data 02.11.2016 avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi IVS
anno 2015 -2016, richiedente il pagamento di € 689,46 e l'avviso di addebito n.
40020170000184431000, notificato in data 12.04.2017 avente ad oggetto il mancato pagamento Modello DM/10 anno 2011, richiedente il pagamento di € 232,64, non possono ritenersi prescritte le sottese pretese creditorie. Infatti, considerando la sospensione della prescrizione ex art.37, comma 2 del decreto-legge n.18/2020 dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 e quella ex. Art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 dal 31 dicembre 2020 al 30
giugno 2021 per complessivi 311 giorni, al tempo in cui l'intimazione opposta veniva ricevuta
(17/12/2022) la prescrizione quinquennale del credito non era maturata.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'applicabilità della normativa emergenziale giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M
a) rigetta l'opposizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp.to e difeso dall' avv. Leone Fiordelisa, elett.te dom.to come in atti, Parte_1
giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo Dirigente Regionale pro tempore Dr. , CP_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Anziano, elett.te dom.to come in atti, giusta procura di cui in produzione,
, in persona di , Controparte_3 Controparte_4
procuratore dell' , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_5
Troianiello, giusta procura di cui in produzione, elett.te dom.ta come in atti,
NONCHE'
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano CP_6
Amato, elett.te dom.to come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2024 presso la Cancelleria Lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, l'opponente di cui in epigrafe proponeva formale opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – documento n.10076202300003630000,
emessa dall' , agente per la riscossione della provincia Controparte_7
di , notificata in data 16.12.2023, riguardante alcune cartelle di pagamento ed avvisi CP_3
di addebito di pagamento per un importo complessivo di € 23.794,24, chiedendo al giudice adito di accertare e dichiarare la nullità del procedimento di notificazione della comunicazione in esame, l'intervenuta prescrizione di tutte le somme contestate, nonché la mancanza dei presupposti impositivi in ordine ai contributi previdenziali richiesti.
CP_ Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l , dopo aver eccepito la tardività del ricorso introduttivo per superamento dei quaranta giorni dalla notificazione della comunicazione,
deduceva l'infondatezza della prescrizione, la regolarità della notificazione di tutti gli avvisi di addebito, nonché la propria carenza di legittimazione passiva.
, regolarmente costituitasi, rappresentava come il Controparte_7
ricorrente si fosse già opposto infruttuosamente alle cartelle n. N. 10020020007995305000,
avente ad oggetto il mancato pagamento delle somme aggiuntive anno 1995 – 1996 – 1997
e Modello DM 10 – anno 1997, nonché sanzioni ed interessi di complessivi € 21.320,87 ed all'avviso di addebito n. 40020120002862318000, presuntivamente notificato in data
27.07.2012 avente ad oggetto il mancato pagamento Modello DM/10 – somme aggiuntive -
anno 2010- 2012 , richiedente il pagamento di € 1.468,43. Più precisamente, la questione confluiva in un procedimento incardinato presso Codesto Tribunale innanzi al dott. Mainenti,
il quale, con sent. 756/2023, rigettava l'opposizione. La Convenuta, così come anche l' CP_1
costituitosi, eccepivano, in conclusione, la propria carenza di legittimazione passiva.
Veniva disposta la trattazione scritta della controversia che è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note di trattazione da parte dei procuratori delle parti.
L'opposizione va rigettata.
La cartella N. 10020020007995305000 di 21.320,87 euro e l'avviso di addebito n.
0020120002862318000 di 1.468,43 euro sono già confluiti nella sentenza del Giudice del Lavoro, dott. Mainenti. Pertanto, in virtù della locuzione « ne bis in idem », che sempre deve guidare l'azione del Giudicante, è fatto divieto al sottoscritto di procedere a una nuova decisione su questioni già decise in precedenza.
Nel suo provvedimento, il precedente Giudice esplicitava come i richiamati titoli fossero già
contenuti in successivi atti notificati e non opposti dal ricorrente, con conseguente venir meno della potestà impugnatoria, la quale non può comunque rivivere all'infinito alla notifica di ulteriori atti che ricomprendano tali titoli.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 10020170011217270000, notificata in data
21.12.2017, avente ad oggetto il mancato pagamento dei premio anno 2016 – anno CP_1
2017, richiedente il pagamento di € 82,84, l' avviso di addebito n. 40020160004381980000,
notificato in data 02.11.2016 avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi IVS
anno 2015 -2016, richiedente il pagamento di € 689,46 e l'avviso di addebito n.
40020170000184431000, notificato in data 12.04.2017 avente ad oggetto il mancato pagamento Modello DM/10 anno 2011, richiedente il pagamento di € 232,64, non possono ritenersi prescritte le sottese pretese creditorie. Infatti, considerando la sospensione della prescrizione ex art.37, comma 2 del decreto-legge n.18/2020 dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 e quella ex. Art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 dal 31 dicembre 2020 al 30
giugno 2021 per complessivi 311 giorni, al tempo in cui l'intimazione opposta veniva ricevuta
(17/12/2022) la prescrizione quinquennale del credito non era maturata.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'applicabilità della normativa emergenziale giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M
a) rigetta l'opposizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo