Articolo 20 della Legge 12 marzo 1999, n. 68
Articolo 19Articolo 21
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20 febbraio 2000
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5 aprile 2001
Art. 20. (Regolamento di esecuzione) 1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. ((4)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (in G.U. 1a s.s. 4/4/2001, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano"".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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