Art. 20. (Regolamento di esecuzione) 1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge. ((4)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 21-30 marzo 2001, n. 84 (in G.U. 1a s.s. 4/4/2001, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), limitatamente all'inciso "e le province autonome di Trento e Bolzano"".
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20 febbraio 2000
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5 aprile 2001
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Giurisprudenza • 16
- 1. Corte Cost., sentenza 30/03/2001, n. 84Provvedimento: […] 1. - Con ricorso notificato il 21 aprile 1999 la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), per violazione delle potestà legislative ed amministrative di cui all'art. 8, numeri 1, 10, […] In particolare l'Avvocatura sottolinea che la disposizione censurata (art. 20 della legge n. 68 del 1999) deve essere letta congiuntamente al precedente art. 19, che fa espressamente salve le competenze legislative delle Province autonome (e delle regioni a statuto speciale). […]Leggi di più...
- lavoro (rapporto di)·
- diritto al lavoro dei soggetti disabili·
- conseguente indebita alterazione del rapporto tra competenze statali e provinciali·
- illimitato obbligo delle province autonome di conformarsi alla normativa regolamentare dello stato·
- illegittimità costituzionale.