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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/08/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 963/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Silvia Corinaldesi Presidente Alessandro Di Tano Giudice Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 963 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/11/1975, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Alessandrini;
e ( ) nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Alberto Alessandrini;
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“I. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg. e in data 13/12/1998 in GA (AN) ed annotato nei registri degli CP_1 Parte_1 atti di matrimonio di detto Comune dell'Anno 1998 – Parte 2 – serie A – n. 134, alle seguenti CONDIZIONI A. I ricorrenti, nel precipuo interesse della figlia, si impegnano a comunicarsi l'eventuale cambiamento di residenza e gli eventuali mutamenti delle proprie condizioni economiche. B. I ricorrenti si obbligano a prestarsi il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto valido per l'estero. C. Il Sig. si impegna a sostenere per intero le spese per il mantenimento ordinario CP_1 della figlia fintanto che la stessa non sarà economicamente autosufficiente. Per_1
D. he la figlia non sarà economicamente autosufficiente, le spese Per_1 straordinarie per la figlia stessa saranno suddivise tra i genitori in misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della Sig.ra tali spese andranno rendicontate ogni CP_2 Parte_1 mese e verranno rimborsate entro il mese successivo al soggetto che Le ha sostenute;
sull'argomento i ricorrenti si impegnano a rispettare le regole precisate nell'art. 10 del Protocollo per i Procedimenti in Materia di Famiglia del Tribunale di Ancona datato 11/07/2013 che deve intendersi quivi integralmente trascritto e che le parti dichiarano di ben conoscere (doc. 31). E. L'assegno unico universale per i figli verrà riscosso interamente dal padre. F. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al reciproco mantenimento. G. Le rate del mutuo ipotecario 28/04/2015 a rogito del Notaio Dott. Persona_2 (Rep. n. 461 – Racc. n. 3693) verranno interamente pagate dalla Sig.ra fino a Parte_1 quando non verrà definito il sinistro per invalidità permanente da malattia che la stessa Sig.ra ha aperto giusta la Polizza “FIN + A DANNI” n. 105198345 stipulata con la Parte_1
che, salvo disguidi e sorprese, dovrebbe rimborsare il debito residuo del Controparte_3
l sinistro a causa della malattia grave contratta dalla mutuataria;
tuttavia, nella denegata ipotesi in cui la dovesse rifiutarsi di rimborsare il debito Controparte_3 residuo del mutuo alla data del FIN + A Danni n. 105198345, le parti convengono che, a partire dalla data del sinistro fino al saldo integrale ed effettivo, il pagamento delle rate del mutuo verrà suddiviso tra le parti in misura del 70% a carico della Sig.ra Parte_1
e in misura del 30% a carico del Sig. CP_1
H. I ricorrenti sono solidamente responsabili per il pagamento delle spese del presente procedimento che verranno sostenute da entrambi al 50% ciascuno. II. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GA di trascrivere l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere a tutte le incombenze di rito”.
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GA (AN) il 13/12/1998.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 14/03/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 15/06/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 187, emessa in data 19/06/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza dell'1/07/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis. 49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 187 del 19/06/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva. Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte). Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a GA (AN) il 13/12/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 134 parte 2, serie A dell'anno 1998.
Le condizioni prospettate, già vagliate in sede di pronuncia della separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (il cui mantenimento ordinario resterà ad esclusivo carico del padre convivente, in considerazione delle diverse condizioni economiche dei genitori – la madre, dichiarata invalida con inabilità lavorativa al 100%, percepisce una pensione mensile di € 578,60 e deve sostenere una rata mensile per un mutuo acceso nell'interesse della famiglia, sia pure ridotta da ultimo in ragione delle di lei condizioni di salute
- le spese di natura straordinaria saranno ripartire tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre). Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a GA (AN) il 13/12/1998 e trascritto nel Registro dello Stato
[...] CP_1
Civile di detto Comune al n. 134, parte 2, serie A dell'anno 1998; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso nonché nelle note di udienza e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Silvia Corinaldesi Presidente Alessandro Di Tano Giudice Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 963 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
( ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/11/1975, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Alessandrini;
e ( ) nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Alberto Alessandrini;
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“I. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg. e in data 13/12/1998 in GA (AN) ed annotato nei registri degli CP_1 Parte_1 atti di matrimonio di detto Comune dell'Anno 1998 – Parte 2 – serie A – n. 134, alle seguenti CONDIZIONI A. I ricorrenti, nel precipuo interesse della figlia, si impegnano a comunicarsi l'eventuale cambiamento di residenza e gli eventuali mutamenti delle proprie condizioni economiche. B. I ricorrenti si obbligano a prestarsi il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto valido per l'estero. C. Il Sig. si impegna a sostenere per intero le spese per il mantenimento ordinario CP_1 della figlia fintanto che la stessa non sarà economicamente autosufficiente. Per_1
D. he la figlia non sarà economicamente autosufficiente, le spese Per_1 straordinarie per la figlia stessa saranno suddivise tra i genitori in misura del 60% a carico del sig. e del 40% a carico della Sig.ra tali spese andranno rendicontate ogni CP_2 Parte_1 mese e verranno rimborsate entro il mese successivo al soggetto che Le ha sostenute;
sull'argomento i ricorrenti si impegnano a rispettare le regole precisate nell'art. 10 del Protocollo per i Procedimenti in Materia di Famiglia del Tribunale di Ancona datato 11/07/2013 che deve intendersi quivi integralmente trascritto e che le parti dichiarano di ben conoscere (doc. 31). E. L'assegno unico universale per i figli verrà riscosso interamente dal padre. F. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al reciproco mantenimento. G. Le rate del mutuo ipotecario 28/04/2015 a rogito del Notaio Dott. Persona_2 (Rep. n. 461 – Racc. n. 3693) verranno interamente pagate dalla Sig.ra fino a Parte_1 quando non verrà definito il sinistro per invalidità permanente da malattia che la stessa Sig.ra ha aperto giusta la Polizza “FIN + A DANNI” n. 105198345 stipulata con la Parte_1
che, salvo disguidi e sorprese, dovrebbe rimborsare il debito residuo del Controparte_3
l sinistro a causa della malattia grave contratta dalla mutuataria;
tuttavia, nella denegata ipotesi in cui la dovesse rifiutarsi di rimborsare il debito Controparte_3 residuo del mutuo alla data del FIN + A Danni n. 105198345, le parti convengono che, a partire dalla data del sinistro fino al saldo integrale ed effettivo, il pagamento delle rate del mutuo verrà suddiviso tra le parti in misura del 70% a carico della Sig.ra Parte_1
e in misura del 30% a carico del Sig. CP_1
H. I ricorrenti sono solidamente responsabili per il pagamento delle spese del presente procedimento che verranno sostenute da entrambi al 50% ciascuno. II. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GA di trascrivere l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere a tutte le incombenze di rito”.
* * * * CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la separazione consensuale con cumulo di domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a GA (AN) il 13/12/1998.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 14/03/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. L'udienza di comparizione delle parti del 15/06/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
4. Con sentenza n. 187, emessa in data 19/06/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
5. All'udienza dell'1/07/2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni.
6. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis. 49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Ora, dalla documentazione prodotta risulta che la sentenza n. 187 del 19/06/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva. Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte). Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a GA (AN) il 13/12/1998 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 134 parte 2, serie A dell'anno 1998.
Le condizioni prospettate, già vagliate in sede di pronuncia della separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente (il cui mantenimento ordinario resterà ad esclusivo carico del padre convivente, in considerazione delle diverse condizioni economiche dei genitori – la madre, dichiarata invalida con inabilità lavorativa al 100%, percepisce una pensione mensile di € 578,60 e deve sostenere una rata mensile per un mutuo acceso nell'interesse della famiglia, sia pure ridotta da ultimo in ragione delle di lei condizioni di salute
- le spese di natura straordinaria saranno ripartire tra i genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre). Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a GA (AN) il 13/12/1998 e trascritto nel Registro dello Stato
[...] CP_1
Civile di detto Comune al n. 134, parte 2, serie A dell'anno 1998; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso nonché nelle note di udienza e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi