Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2026REG.PROV.COLL.
N. 00908/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2025, proposto dal sig. SE DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il sig. SE IC e la sig.ra RI RI IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’opposizione di terzo avverso
la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, n. 701/2023, resa tra le parti, pubblicata il 18 ottobre 2023, pronunciata nel giudizio d’appello n.r.g. 280/2021;
Visti il ricorso in opposizione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. SE IC e della sig.ra RI RI IN;
Visto il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato n. 34 del 9 ottobre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, il consigliere CH PI e udito per gli opposti l’avvocato Riccardo Rotigliano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con atto notificato il 4 luglio 2025 e depositato il 2 settembre 2025, il sig. SE DI – proprietario di un immobile nel Comune di Lipari, situato a poca distanza da quello di proprietà del sig. SE IC e della sig.ra RI RI IN – ha proposto opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108 c.p.a., avverso la sentenza di questo C.g.a.r.s. n. 701 del 2023 che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dai predetti signori IC e IN, ha annullato il provvedimento del Comune di Lipari prot. n. 10531 del 15 maggio 2017, con il quale il suddetto Comune, su esposto dell’odierno opponente, aveva respinto l’istanza di condono edilizio dell’immobile di proprietà IC-IN (costoro divenuti proprietari dell’immobile de quo dopo la presentazione della domanda di condono edilizio e a seguito di vendita giudiziaria).
2. L’opponente, quale motivo di opposizione di terzo, deduce che la sentenza opposta sarebbe stata pronunciata nonostante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo sig. SE DI, asserito controinteressato pretermesso; nel merito della decisione, l’opponente lamenta il fatto che il C.g.a.r.s. avrebbe erroneamente valutato l’efficacia probatoria di una aerofotogrammetria, con inversione dell’onere della prova, avrebbe violato l’art. 40 della legge n. 47/1985 e avrebbe omesso di valutare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. Nel presente giudizio si sono costituiti il sig. SE IC e la sig.ra RI RI IN, con atto di costituzione del 18 settembre 2025.
4. I predetti opposti, con successiva memoria del 9 gennaio 2026, hanno illustrato le proprie difese, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’opposizione di terzo per difetto di legittimazione attiva, non potendo qualificarsi il proprietario frontista come litisconsorte necessario.
5. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’eccezione di inammissibilità dell’opposizione di terzo è fondata.
7. Infatti, la mera circostanza di essere proprietario di un terreno adiacente a quello di un immobile oggetto di una domanda di condono edilizio (e anche nel caso in cui il proprietario limitrofo abbia presentato un esposto al Comune, come avvenuto nel caso di specie) non qualifica affatto il predetto proprietario frontista come litisconsorte necessario nell’eventuale giudizio relativo al medesimo condono edilizio, trattandosi di un provvedimento che riguarda un diverso immobile, sul quale l’odierno opponente (proprietario dell’immobile adiacente) non risulta vantare alcun diritto.
7.1. È ben vero che il proprietario frontista avrebbe potuto intervenire nel giudizio relativo al provvedimento di condono dell’immobile adiacente, ma tale circostanza non comporta affatto che il contraddittorio processuale, nel giudizio relativo al condono edilizio, avrebbe dovuto essere necessariamente integrato nei confronti del medesimo proprietario frontista, titolare di una posizione giuridica per nulla incompatibile con quella accertata in sentenza.
7.2. Al riguardo il Collegio intende dare continuità a quanto già stabilito dalla Sezione in ordine ai limiti di ammissibilità dell’opposizione di terzo: « L'opposizione di terzo può essere proposta non da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale è stata emessa la decisione e hanno un interesse, sia pure di fatto, a insorgere contro la pronuncia, bensì soltanto da coloro che, oltre a essere terzi, vantano, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, una propria situazione soggettiva autonoma con la posizione giuridica accertata nella sentenza e nel contempo incompatibile con l'assetto di interessi che da essa scaturisce »; e inoltre « la legittimazione a proporre opposizione di terzo va riconosciuta: "a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione", mentre "non sono legittimati i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (ad es. soggetti legati da rapporti contrattuali con i legittimati all'impugnazione)” (Cons. Stato Ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2) ». (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, n. 477 del 2025).
7.3. Nel caso di specie, l’odierno opponente, proprietario dell’immobile adiacente a quello oggetto del contenzioso relativo al condono edilizio, può vantare unicamente un interesse riflesso, non potendo quindi essere qualificato come controinteressato pretermesso.
8. L’opposizione di terzo deve quindi essere dichiarata inammissibile.
9. Deve pertanto essere confermato il decreto indicato in epigrafe n. 34 del 9 ottobre 2025, di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato.
10. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’opposizione di terzo, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.
Conferma il decreto n. 34/2025 di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato.
Condanna il sig. SE DI al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore del sig. SE IC e della sig.ra RI RI IN, in solido dal lato attivo, complessivamente liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre s.g. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM de CI, Presidente
CH PI, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CH PI | RM de CI |
IL SEGRETARIO