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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6775/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1760/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 28/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1975 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti impugnava la sentenza n. 1760/06/2022 emessa dalal CGT I grado Siracusa concernente avviso di accertamento TASI anno 2014 n. 1975. che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TASI 2014, deducendo:
- nullità dell'atto per pretesa emissione da soggetto non legittimato e vizi di notifica;
- carenza di motivazione;
- insussistenza dei presupposti impositivi, essendo egli residente altrove e l'immobile assegnato alla ex coniuge.
Si costituiva il Comune resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando che:
– l'avviso proveniva inequivocabilmente dall'ente impositore;
– l'uso di Banca_1 riguarda attività meramente materiali;
– l'atto è completo e motivato;
– il contribuente non ha assolto gli obblighi dichiarativi;
– la documentazione sull'assegnazione dell'immobile è stata prodotta tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'asserita nullità dell'avviso di accertamento
Le censure relative alla presunta emissione dell'atto da parte di soggetto non legittimato sono infondate.
Dagli atti emerge chiaramente che il provvedimento proviene dal Comune di Siracusa, soggetto titolare del potere impositivo. L'utilizzo del servizio di Banca_1 per la sola spedizione rientra tra le attività materiali e strumentali, che non implicano alcuna delega delle funzioni pubbliche né incidono sulla validità dell'atto.
Né il luogo o l'orario di accettazione della raccomandata rappresentano elemento idoneo a configurare vizi dell'atto impositivo.
2. Sulla motivazione dell'avviso
L'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi previsti dagli artt. 7 L. 212/2000, 3 L. 241/1990 e art. 1, comma 162, L. 296/2006:
– identificazione catastale degli immobili;
– periodo d'imposta;
– calcolo dell'imposta e criteri utilizzati;
– richiamo ai presupposti normativi.
La motivazione è quindi compiuta e idonea a consentire al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa.
3. Sulla dedotta insussistenza dei presupposti impositivi
Le allegazioni dell'appellante non sono idonee a superare la ricostruzione operata dal Comune. In particolare:
– il cambio di residenza non è stato comunicato ai fini IMU/TASI, come previsto dalla normativa vigente;
– l'assegnazione dell'immobile alla ex coniuge, pur risultando da atti giudiziari, non era stata comunicata all'ente, sicché il Comune non poteva esserne a conoscenza al momento dell'emissione dell'avviso;
– la relativa documentazione è stata prodotta solo in corso di giudizio, risultando tardiva e non opponibile.
Ne consegue che i presupposti dell'accertamento sono correttamente individuati e l'imposizione è legittima.
4. Sulla correttezza della sentenza di primo grado
La motivazione della sentenza impugnata risulta logica, congrua e conforme ai principi che regolano il processo tributario.
Nessun vizio di ultrapetizione o motivazione apparente risulta configurabile.
Si compensano le spese attesa la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Palermo 11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6775/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1760/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 28/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1975 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti impugnava la sentenza n. 1760/06/2022 emessa dalal CGT I grado Siracusa concernente avviso di accertamento TASI anno 2014 n. 1975. che aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento TASI 2014, deducendo:
- nullità dell'atto per pretesa emissione da soggetto non legittimato e vizi di notifica;
- carenza di motivazione;
- insussistenza dei presupposti impositivi, essendo egli residente altrove e l'immobile assegnato alla ex coniuge.
Si costituiva il Comune resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando che:
– l'avviso proveniva inequivocabilmente dall'ente impositore;
– l'uso di Banca_1 riguarda attività meramente materiali;
– l'atto è completo e motivato;
– il contribuente non ha assolto gli obblighi dichiarativi;
– la documentazione sull'assegnazione dell'immobile è stata prodotta tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'asserita nullità dell'avviso di accertamento
Le censure relative alla presunta emissione dell'atto da parte di soggetto non legittimato sono infondate.
Dagli atti emerge chiaramente che il provvedimento proviene dal Comune di Siracusa, soggetto titolare del potere impositivo. L'utilizzo del servizio di Banca_1 per la sola spedizione rientra tra le attività materiali e strumentali, che non implicano alcuna delega delle funzioni pubbliche né incidono sulla validità dell'atto.
Né il luogo o l'orario di accettazione della raccomandata rappresentano elemento idoneo a configurare vizi dell'atto impositivo.
2. Sulla motivazione dell'avviso
L'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi previsti dagli artt. 7 L. 212/2000, 3 L. 241/1990 e art. 1, comma 162, L. 296/2006:
– identificazione catastale degli immobili;
– periodo d'imposta;
– calcolo dell'imposta e criteri utilizzati;
– richiamo ai presupposti normativi.
La motivazione è quindi compiuta e idonea a consentire al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa.
3. Sulla dedotta insussistenza dei presupposti impositivi
Le allegazioni dell'appellante non sono idonee a superare la ricostruzione operata dal Comune. In particolare:
– il cambio di residenza non è stato comunicato ai fini IMU/TASI, come previsto dalla normativa vigente;
– l'assegnazione dell'immobile alla ex coniuge, pur risultando da atti giudiziari, non era stata comunicata all'ente, sicché il Comune non poteva esserne a conoscenza al momento dell'emissione dell'avviso;
– la relativa documentazione è stata prodotta solo in corso di giudizio, risultando tardiva e non opponibile.
Ne consegue che i presupposti dell'accertamento sono correttamente individuati e l'imposizione è legittima.
4. Sulla correttezza della sentenza di primo grado
La motivazione della sentenza impugnata risulta logica, congrua e conforme ai principi che regolano il processo tributario.
Nessun vizio di ultrapetizione o motivazione apparente risulta configurabile.
Si compensano le spese attesa la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Palermo 11.9.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE