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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/10/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia
Imperiale
All'udienza del giorno 03 ottobre 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 c.p.c..
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. S. R. Tundo da mandato in atti Parte_1
contro in persona del Direttore in carica, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. C. Ciaccia come da mandato in atti nonchè
Controparte_2
nonchè
Controparte_3
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc, regolarmente notificato il sig. Pt_1
conveniva in giudizio , quale ente di riscossione,
[...] Controparte_4
e per propone opposizione avverso Controparte_5 Controparte_3
Intimazione di pagamento n. nr. 059 2022 90053968 15/000 – emessa da Agenzia delle Entrate –
Riscossione – Agente della Riscossione per la Provincia di Lecce e notificata il 15/09/2022 e segnatamente limitatamente alle seguenti cartelle: Cartella di pagamento n. 05920180007886966000;
Cartella di pagamento n. 05920190031869124001;
Cartella di pagamento n. 05920190033486213000;
Con comparsa di risposta del 03.01.2024 si costituiva in giudizio Controparte_4
per contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
[...]
Dichiarata la contumacia di e e disposta Controparte_2 Controparte_3
la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento opposte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
L'opponente adduce quale motivo di opposizione la omessa notifica degli atti presupposti e conseguente inesistenza, nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento oltre alla prescrizione e decadenza del credito preteso.
In particolare, assume che le cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento gravata non sono mai stata notificate con conseguente nullità consequenziale dell'atto impugnato.
Orbene, sul punto occorre premettere che la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
La cartella di pagamento costituisce, infatti, l'unico procedimento a cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a svolgere la funzione di “veicolo del ruolo”, ovverosia al contempo di titolo esecutivo e di atto di precetto.
In buona sostanza affinché il Riscossore eserciti, ex positivo iure, il proprio potere di imperio indirizzato alla riscossione coattiva di una pretesa tributaria, sarà necessario che vengano espletate le seguenti imprescindibili incombenze:
Formazione del ruolo da parte dell'ufficio impositore e trasmissione dello stesso all'agente della riscossione;
Rituale notificazione della cartella di pagamento che trattandosi del veicolo del ruolo, assume la veste di titolo esecutivo e di atto di precetto, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla Legge.
Sul ruolo primario della notificazione, si veda il principio di diritto sancito dal Plenum della
Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n° 16412/07: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa24”.
In buona sostanza, a mente degli autorevoli considerazioni espressi dalla S.C., si approda alla conclusione che le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo sia per l'adozione di una misura cautelare (ad esempio l'iscrizione ipotecaria), nonché per l'avvio della successiva fase di espropriazione immobiliare (ex art. 49, D.P.R. n° 602/73), nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Tornando al caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti risulta che la cartella di pagamento n. 05920180007886966000 è stata regolarmente notificata in data 23/05/2018 a mezzo pec – vedi relata in atti.
Il procedimento notificatorio, invece, delle cartelle di pagamento n. 05920190031869124001 e n.
05920190033486213000 non si è completato regolarmente – vedi relata in atti mancata consegna-.
Sulla scorta della rituale notifica della cartella di pagamento n. 0592018000788696600 deve ritenersi l'inammissibilità della opposizione, relativamente alla stessa, non essendo stata proposta rituale impugnazione nei termini di legge.
Invero, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge, determina la stabilizzazione del titolo esecutivo stragiudiziale, precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo inerente il merito della pretesa creditoria.
Parimenti non può trovare accoglimento la eccezione di prescrizione rispetto e limitatamente alla cartella di pagamento n. 0592018000788696600 attesa la regolarità dei successivi solleciti.
Il parziale accoglimento della domanda induce il Giudicante a compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario, Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie in parte la opposizione spiegata da e, per l'effetto, annulla la Parte_1
intimazione di pagamento rispetto e limitatamente alle cartelle di pagamento n.
05920190031869124001 e n. 05920190033486213000 sottese alla intimazione di pagamento opposta
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)