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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17911 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE TRIBUNALE PER LE IMPRESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice rel.
Dott.ssa Laura Centofanti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 19018 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12.02.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(P.I. ), con sede alla C.da Piana, Zona Industriale, 82030 Parte_1 P.IVA_1
Ponte (BN), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sauchella,
ATTORE
e
(C.F. ), con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. Controparte_1 P.IVA_2
1, rappresentata e difesa dal prof. avv. Mario Esposito,
CONVENUTA
OGGETTO: appalto pubblico conclusioni per parte attrice: in via istruttoria
- fermi i fatti non contestati e le prove documentali acquisite, insiste nell'ammissione delle prove orali (interpello e prova testimoniale) e nella richiesta di CTU;
nel merito a) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e ritenere illegittimo il recesso operato da concernente le QMG (quantità minime garantite) per singoli categorici Controparte_1 indicati nel contratto in premessa, ovvero accertare e ritenere l'inadempimento contrattuale di per non aver rispettato le quantità minime garantite per singoli categorici;
Controparte_1
b) per l'effetto voglia, in ogni caso, condannare in pers. del leg. rapp. p.t., al Controparte_1 risarcimento del danno in favore dell'attrice pari ad € 258.752,00, ovvero alla diversa somma che il Tribunale riterrà equa e/o giusta in virtù dei titoli sopra menzionati, oltre gli interessi di legge, inclusi quelli di mora dalla domanda giudiziale (ex art. 1284 IV° co. c.c.); c) voglia, infine, condannare al pagamento delle spese e compensi del giudizio da Controparte_1 distrarsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
conclusioni per parte convenuta: ogni diversa e contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e reietta, voglia il Tribunale respingere le domande attoree infondate, in fatto ed in diritto, e non provate, con condanna della parte attrice per lite temeraria;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Le domande di parte attrice si riferiscono al contratto in data 10.10.2014 (n. 1200002415), stipulato all'esito di una procedura aperta, conclusasi con l'aggiudicazione in favore della
[...]
, della durata di 36 mesi con corrispettivo previsto di euro 1.947.808,92 e facoltà di Parte_2 attivare una proroga temporale di un ulteriore anno.
Il contratto ha per oggetto la fornitura dei materiali indicati con i rispettivi codici nel listino di cui all'All. 2 (art. 3 contratto); riporta, nella colonna QP "Quantità Prevista", i quantitativi corrispondenti al presunto fabbisogno nell'ambito della durata del contratto ma con valore solo indicativo, precisando che costituiscono oggetto della fornitura esclusivamente i quantitativi da indicare nelle Specifiche d'Ordine che saranno emesse da nel corso del rapporto, e che i CP_1 quantitativi di ciascun materiale possono subire variazioni anche notevoli, in aumento o in diminuzione, in relazione alle esigenze di , con il limite delle c.d. QMG (Quantità Minime CP_1
Garantite).
ha esercitato il recesso parziale, limitatamente ai codici materiale indicati nella CP_1 comunicazione, per i quali non erano stati raggiunti i quantitativi minimi, con nota del 7.12.2018, nella quale, previo espresso richiamo degli artt. 20 del contratto e 63 delle Condizioni generali di contratto, precisa che avrebbe riconosciuto “i costi sostenuti per quanto già approntato e in magazzino, purché debitamente comprovati” ed al tempo stesso ha ribadito la perdurante efficacia del contratto per i rimanenti codici materiale.
Parte attrice chiede in via principale la declaratoria di illegittimità del recesso parziale di , CP_1 in subordine l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di controparte per il mancato rispetto delle QMG, ed in ogni caso la condanna della convenuta al risarcimento del danno conseguente.
2.
Parte convenuta eccepisce la genericità della contestazione di illegittimità del recesso, la sua infondatezza in base alla disciplina negoziale, in particolare la irrilevanza del mancato raggiungimento delle QMG, la carenza di prova del danno.
3.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti;
il giudice istruttore ha disatteso le richieste di prova per testi e per interpello e di ammissione di CTU formulate da parte attrice.
4.
Secondo parte attrice il recesso costituisce atto illegittimo e fonte di danni, pari quanto meno agli ordinativi non commissionati costituendo inadempimento, da parte del somministrato, l'aver richiesto prestazioni per un quantitativo inferiore alle QMG previste nel contratto.
Invoca inoltre, a fondamento dell'illegittimità del recesso, gli artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost., argomentando che il potere di recesso deve essere esercitato nel rispetto del dovere di solidarietà, secondo il quale ogni contraente deve agire in maniera tale da preservare gli interessi dell'altro, ed in particolare che recedere da un contratto nel rispetto delle modalità stabilite, ma con la consapevolezza di arrecare un potenziale danno alla controparte, equivale ad inadempimento.
Agisce quindi per il risarcimento del danno ex artt. 1671 e 2227 c.c., costituito dalle spese sostenute e dal mancato guadagno, specificamente le spese sostenute per il materiale in giacenza inutilizzabile, quantificate in € 233.752,00, ed il mancato utile non inferiore ad euro 25.000,00, complessivamente € 258.752,00.
5.
L'art. 20 del contratto, rubricato “Recesso”, dispone:
“ ha facoltà di recedere dal presente contratto con semplice comunicazione da portarsi a CP_1 conoscenza del Fornitore, da inviare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R da far pervenire al domicilio dello stesso almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso ha effetto. In caso di recesso, al Fornitore sarà riconosciuto esclusivamente quanto previsto dall'art. 63.3 delle C.G.C.”
L'art. 63.3 delle Condizioni Generali di Contratto dispone:
“Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo [recesso ad nutum del Committente], il
Committente è tenuto a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.”.
L'art. 11 del contratto nell'indicare la durata del rapporto in 36 mesi, al secondo comma, specifica:
“il contratto cesserà i propri effetti alla scadenza di cui al precedente comma, anche se non sia stato interamente impegnato l'importo complessivo nello stesso previsto fatta salva la quantità minima garantita (QMG) indicata per ogni singolo materiale nel Listino materiali”
La disciplina contrattuale è chiara nel prevedere una facoltà di recesso ad nutum, non soggetta all'art. 1671 cod. civ., temperata unicamente dall'obbligo del Committente recedente di pagare 1) i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole ai prezzi contrattuali 2) i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. Entrambe le ipotesi si riferiscono ad un indennizzo per recesso legittimo e presuppongono che il Committente receda dopo avere effettuato degli ordinativi che non ha ancora pagato o che non sono stati completati.
Secondo questa disciplina il mancato raggiungimento delle QMG prima del recesso del
Committente è irrilevante, giacché l'obbligo di acquisto delle quantità minime non ha un termine diverso da quello ordinario di durata del contratto (non è in altre parole suscettibile di frazionamento in ragione della durata del rapporto) e una volta che il Committente abbia esercitato il recesso l'Impresa ha diritto soltanto all'indennizzo indicato.
Infatti l'art. 11 solo nell'ipotesi di cessazione del rapporto per scadenza naturale fa salvo il diritto dell'Impresa relativo alle QMG.
6.
Il mancato raggiungimento delle QMG alla luce della disciplina negoziale non costituisce ragione di illegittimità del recesso.
Nessuna domanda parte attrice ha proposto avente per oggetto l'indennizzo da recesso legittimo previsto dal contratto né comunque ne ha allegato e provato il fatto costitutivo, l'effettuazione da parte del Committente, anteriormente al recesso, di ordinativi non ancora pagati o completati.
La contestazione del recesso che fa riferimento alla violazione dei doveri di buona fede e solidarietà contrattuale è in effetti del tutto generica.
Come è stato osservato da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2855 del 11/02/2005, la buona fede di cui all'art. 1375 c.c. “si pone come governo della discrezionalità nell'esecuzione del contratto, nel senso che essa opera sul piano della selezione delle scelte discrezionali dei contraenti, assicurando che l'esecuzione del contratto avvenga in armonia con quanto emerge dalla ricostruzione dell'operazione economica che le parti avevano inteso porre in essere, filtrata attraverso uno standard di normalità sociale, e, quindi, di ragionevolezza. Il debitore, pertanto, nell'adempiere l'obbligazione deve compiere tutto quanto è necessario, secondo i predetti standards, per il soddisfacimento dell'interesse del creditore, senza che ciò costituisca per lui un rilevante aggravio aggiuntivo.”.
Ma il dovere di buona fede non può dare ingresso nel rapporto ad obblighi incompatibili con la complessiva economia del contratto o con espresse previsioni negoziali, né legittimare una valutazione ex post della condotta della parte contrattuale sulla sola base dei suoi effetti sugli interessi della controparte, tanto meno ove vengano in rilievo scelte che sono rimesse alla parte in funzione della preminente tutela dei propri interessi e non sia ravvisabile alcun elemento indicativo del carattere abusivo della scelta in concreto adottata.
Nel caso specifico è evidente che la disciplina negoziale privilegia l'interesse del Committente a valutare nel corso del rapporto l'opportunità di interromperlo, sulla base di ragioni che possono essere inerenti alla sua esecuzione o esterne, e che il sacrificio dell'interesse dell'Impresa a proseguirlo è insito in tale disciplina e non può di conseguenza essere valutato, da solo, come un elemento sintomatico o rivelatore dell'abuso.
7.
Le domande di parte attrice devono essere rigettate.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Alla luce delle ragioni della decisione, fondata sulla complessiva interpretazione di distinte disposizioni negoziali, non si ravvisano i presupposti della responsabilità aggravata invocata da parte convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 16.000, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.12. 25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vittorio Carlomagno dott. Giuseppe Di Salvo