Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17911
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Illegittimità del recesso per violazione della buona fede e solidarietà contrattuale

    La disciplina negoziale privilegia l'interesse del Committente a valutare nel corso del rapporto l'opportunità di interromperlo, sulla base di ragioni che possono essere inerenti alla sua esecuzione o esterne. Il dovere di buona fede non può dare ingresso nel rapporto ad obblighi incompatibili con la complessiva economia del contratto o con espresse previsioni negoziali, né legittimare una valutazione ex post della condotta della parte contrattuale sulla sola base dei suoi effetti sugli interessi della controparte, tanto meno ove vengano in rilievo scelte che sono rimesse alla parte in funzione della preminente tutela dei propri interessi e non sia ravvisabile alcun elemento indicativo del carattere abusivo della scelta in concreto adottata.

  • Rigettato
    Mancato rispetto delle Quantità Minime Garantite (QMG)

    Il mancato raggiungimento delle QMG prima del recesso del Committente è irrilevante, giacché l'obbligo di acquisto delle quantità minime non ha un termine diverso da quello ordinario di durata del contratto e una volta che il Committente abbia esercitato il recesso l'Impresa ha diritto soltanto all'indennizzo indicato. L'art. 11 solo nell'ipotesi di cessazione del rapporto per scadenza naturale fa salvo il diritto dell'Impresa relativo alle QMG.

  • Rigettato
    Danno da recesso illegittimo e/o inadempimento contrattuale

    Le domande attoree sono state rigettate in quanto basate sull'illegittimità del recesso e sull'inadempimento contrattuale per mancato rispetto delle QMG, ritenuti infondati sulla base della disciplina negoziale. Non essendo state accolte le domande principali, ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento danni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17911
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17911
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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