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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/12/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 4252/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4252/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) Pt_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Ronchi dei Legionari in via Redipuglia n. 33 presso lo studio dell'avv. MAGRIN VALENTINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) i coniugi vivranno separati, potendo liberamente fissare la propria residenza, dimora e/o domicilio ove lo riterranno più opportuno, con reciproco assenso al
1 rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
AFFIDO DELLE MINORI Per_ 2) Le figlie ed rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica fissata presso l'abitazione materna.
3) Il padre avrà facoltà di vedere e stare con le figlie per due pomeriggi la settimana, indicativamente il lunedì, mercoledì, dal termine del lavoro quando avrà cura di recuperale presso l'abitazione materna ovvero presso la scuola/asilo fino alle ore 21.00, quando avrà cura di riaccompagnarle a casa dopo l'attività sportiva e la cena, salvo migliori accordi fra le parti. Le minori staranno altresì con il padre a weekend alterni dal venerdì fine lavoro fino alla domenica ore
18.30, salvo miglior accordi fra le parti.
4) Durante l'estate, salvo migliore accordo, il padre terrà le figlie per due settimane anche non consecutive, così come la madre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di due settimane anche non consecutive.
5) Salvo diverso miglior accordo, le figlie trascorreranno le vacanze natalizie, alternando con ciascun genitore le giornate del 24-25 e 26 dicembre e quelle del
31 dicembre e 1° gennaio;
anche le festività di Pasqua e Pasquetta verranno alternate fra i genitori di anno in anno.
MANTENIMENTO E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
7) A titolo di concorso al mantenimento delle figlie, il padre verserà alla madre l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia entro il giorno 20 di ciascun mese a decorre dal mese di agosto 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
8) I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà richiesto ed integralmente incamerato dalla madre ed a tal fine il Sig.
[...] autorizza fin d'ora la Sig.ra a presentare la relativa Pt_2 Parte_1
domanda.
SPESE STRAORDINARIE
2 9) Con riferimento alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per le figlie, i coniugi danno atto che le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo la disciplina del Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia del Tribunale di Gorizia anche con riferimento alle modalità di rimborso;
fin d'ora volendo precisare che fra le spese straordinarie da condividere rientrerà anche il vestiario, con l'impegno ad ottenere il preventivo consenso solo per le spese superiori ad € 150,00. Fra le spese da condividere rientreranno anche quelle necessarie per la cura mensile delle figlie (come ad esempio parrucchiere ed estetista). Le parti condivideranno paritariamente anche le spese per gli abbonamenti telefonici.
DICHIARAZIONI CAPACITÀ ECONOMICHE DELLE PARTI
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
11) I coniugi dichiarano di non possedere partecipazioni sociali e di aver sistemato ogni altra pendenza derivante dal rapporto di coniugio
12) Spese di lite compensate”
Conclusione del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 17/11/2025 e
17/12/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 10/11/2025, e Parte_1 [...] premesso di aver contratto matrimonio in data 01/06/2018 a Duino Pt_2
RI (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2018, parte 2, atto n. 5), nel corso del quale sono nate le figlie il 25/06/2013 a Monfalcone e Persona_3 Persona_4
il 09/02/2023 a Monfalcone, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Tanto premesso, all'udienza del 15/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo gli stessi conformi all'interesse delle figlie.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino RI (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2018, parte 2, serie A, atto n. 5) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4252/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili promosso da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) Pt_2 C.F._2
Entrambi elettivamente domiciliati in Ronchi dei Legionari in via Redipuglia n. 33 presso lo studio dell'avv. MAGRIN VALENTINA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
“1) i coniugi vivranno separati, potendo liberamente fissare la propria residenza, dimora e/o domicilio ove lo riterranno più opportuno, con reciproco assenso al
1 rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
AFFIDO DELLE MINORI Per_ 2) Le figlie ed rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica fissata presso l'abitazione materna.
3) Il padre avrà facoltà di vedere e stare con le figlie per due pomeriggi la settimana, indicativamente il lunedì, mercoledì, dal termine del lavoro quando avrà cura di recuperale presso l'abitazione materna ovvero presso la scuola/asilo fino alle ore 21.00, quando avrà cura di riaccompagnarle a casa dopo l'attività sportiva e la cena, salvo migliori accordi fra le parti. Le minori staranno altresì con il padre a weekend alterni dal venerdì fine lavoro fino alla domenica ore
18.30, salvo miglior accordi fra le parti.
4) Durante l'estate, salvo migliore accordo, il padre terrà le figlie per due settimane anche non consecutive, così come la madre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di due settimane anche non consecutive.
5) Salvo diverso miglior accordo, le figlie trascorreranno le vacanze natalizie, alternando con ciascun genitore le giornate del 24-25 e 26 dicembre e quelle del
31 dicembre e 1° gennaio;
anche le festività di Pasqua e Pasquetta verranno alternate fra i genitori di anno in anno.
MANTENIMENTO E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
7) A titolo di concorso al mantenimento delle figlie, il padre verserà alla madre l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00) per ciascuna figlia entro il giorno 20 di ciascun mese a decorre dal mese di agosto 2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
8) I coniugi dichiarano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS verrà richiesto ed integralmente incamerato dalla madre ed a tal fine il Sig.
[...] autorizza fin d'ora la Sig.ra a presentare la relativa Pt_2 Parte_1
domanda.
SPESE STRAORDINARIE
2 9) Con riferimento alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per le figlie, i coniugi danno atto che le stesse saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo la disciplina del Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia del Tribunale di Gorizia anche con riferimento alle modalità di rimborso;
fin d'ora volendo precisare che fra le spese straordinarie da condividere rientrerà anche il vestiario, con l'impegno ad ottenere il preventivo consenso solo per le spese superiori ad € 150,00. Fra le spese da condividere rientreranno anche quelle necessarie per la cura mensile delle figlie (come ad esempio parrucchiere ed estetista). Le parti condivideranno paritariamente anche le spese per gli abbonamenti telefonici.
DICHIARAZIONI CAPACITÀ ECONOMICHE DELLE PARTI
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
11) I coniugi dichiarano di non possedere partecipazioni sociali e di aver sistemato ogni altra pendenza derivante dal rapporto di coniugio
12) Spese di lite compensate”
Conclusione del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 17/11/2025 e
17/12/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 10/11/2025, e Parte_1 [...] premesso di aver contratto matrimonio in data 01/06/2018 a Duino Pt_2
RI (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2018, parte 2, atto n. 5), nel corso del quale sono nate le figlie il 25/06/2013 a Monfalcone e Persona_3 Persona_4
il 09/02/2023 a Monfalcone, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Tanto premesso, all'udienza del 15/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
3 II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa ed essendo gli stessi conformi all'interesse delle figlie.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Duino RI (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2018, parte 2, serie A, atto n. 5) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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