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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 446/2023 vertente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Paola (CS), Via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino n. 15, presso lo studio dell'avv. Emilio Enzo Quintieri, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
RICORRENTE
e
, C.F. in persona del Ministro l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in opposizione a decreto di liquidazione spese di giustizia.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'atto di opposizione.
L'opposizione è parzialmente fondata e, dunque, il ricorso va parzialmente accolto.
L'avv. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha spiegato opposizione Parte_1 avverso il decreto di pagamento del Tribunale di Paola n. 94/2022 R.G. Grat. Patr. del pagina 1 di 4 2.03.2023 con cui veniva allo stesso liquidato l'importo di € 660,00 a titolo di onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e iva se dovuta, per l'attività svolta quale difensore di ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a Persona_1 seguito dell'applicazione, in via analogica, dell'importo indicato nell'Allegato C del
Protocollo d'intesa stipulato il 18.05.2020, tra il Tribunale di Paola, la Camera Penale di
Paola ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola, alla voce n. 21 per “giudizio ordinario che si conclude con sentenza predibattimentale”.
Con la spiegata opposizione il ricorrente ha chiesto, dunque, in riforma del provvedimento impugnato, che gli venisse liquidato per l'attività defensionale espletata in favore di il diverso importo pari ad € 1.750,00, oltre spese generali, Iva Persona_1
e Cpa come per legge, in conformità a quanto previsto e ritenuto congruo da detto Protocollo d'intesa alla voce n. 23 per “giudizio ordinario mediamente complesso (da 4
a 6 udienze)-Monocratico”.
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Paola ha ritenuto di fare riferimento alla voce “giudizio ordinario che si conclude con sentenza predibattimentale” riportata al n. 21 del predetto Allegato C sull'erroneo presupposto che nel caso di specie, nel corso delle udienze tenutesi successivamente al deposito dell'istanza, non sia stata svolta alcuna attività istruttoria essendosi soltanto provveduto all'audizione del perito nominato dal Tribunale ed essendosi concluso il processo con sentenza di proscioglimento per difetto di querela. Ha dedotto altresì, che, invece, il difensore, a mezzo di sostituto processuale, ha partecipato a n. 5 udienze pubbliche, svolto attività di studio su questioni anche particolarmente complesse, controesaminato più volte il C.T.U. Dott. e discusso oralmente la causa. Persona_2
Risulterebbe, dunque, per il ricorrente, del tutto erroneo, illegittimo e non condivisibile il richiamo “analogico” fatto dal Giudice nel provvedimento impugnato alla liquidazione prevista dal predetto Protocollo d'intesa per “il giudizio che si conclude con sentenza predibattimentale” poiché nel caso in esame il dibattimento è stato celebrato con lo svolgimento di ben 5 udienze a cui il difensore ha regolarmente partecipato, espletando attività professionale.
Il , seppur regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Ritiene questo giudice che le doglianze di parte ricorrente risultino in parte fondate e meritino, pertanto, di essere accolte nei limiti di seguito indicati per quanto di ragione.
La tipologia di giudizio, in cui l'avv. Carmelo Curatolo ha prestato la propria attività difensiva in favore di , non è riconducibile né alla voce n. 21 dell'Allegato Persona_1
pagina 2 di 4 C, per come erroneamente ritenuto nel decreto di liquidazione impugnato, né alla voce n.
23 del predetto Allegato, per come preteso dal ricorrente, bensì alla diversa voce n. 22
“Giudizio ordinario semplice (fino a 3 udienze istruttorie)”.
Invero, sebbene il processo a carico di si sia concluso con sentenza di Persona_1 proscioglimento per remissione di querela, per come indicato nello stesso decreto di pagamento oggetto di opposizione, tuttavia non si tratta di “sentenza predibattimentale”; inoltre l'attività difensiva dell'avv. a seguito di mandato allo stesso conferito il Pt_1
3.11.2021 (l'ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato Persona_1 decorre dal 2.11.2021, data di presentazione della relativa istanza, per come precisato nel provvedimento di ammissione emesso dal Tribunale di Paola-Sezione Penale in data
29.03.2022 e depositato in data 1.04.2022, versato in atti) è consistita nella partecipazione a 5 udienze di cui quella del 30.11.2021 e del 22.11.2022 sono qualificabili come udienze istruttorie atteso che si è proceduto nel corso delle stesse, tra l'altro, all'esame del C.T.U. (invece, l' udienza del 9.11.2021 è udienza di rinvio, per come dallo stesso ricorrente affermato nel proprio scritto difensivo, atteso il legittimo impedimento dell'imputato a comparire, così come le udienze del 12.04.2022 e del
13.09.2022 sono udienze in cui non si è svolta attività istruttoria in quanto si è proceduto nella prima al conferimento di un nuovo incarico al C.T.U. e nella seconda alla autorizzazione al medesimo consulente ad accedere alla Casa circondariale di Vibo Valentia al fine dell'espletamento dell'incarico). Dunque, il ricorrente ha partecipato a due “udienze istruttorie” secondo la dizione di cui alla nota 6 dell'Allegato C al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Paola, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Paola e la Camera Penale di Paola per la liquidazione dei compensi professionali dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, a tenore della citata nota 6 “per udienza istruttoria si intende quella nella quale si dia corso alle questioni preliminari ed alle richieste di prova, all'esame di testimoni o parti , all'assunzione di mezzi di prova , alla rinnovazione per consenso dell'attività processuale già svolta”.
Orbene, è indubbio che l'esame ed il relativo controesame del CTU Dott. Per_2
sia attività annoverabile come attività di assunzione dei mezzi di prova,
[...] per come si evince anche dalla stessa collocazione nel codice di rito della “perizia” e della “consulenza tecnica” incluse tra i mezzi di prova di cui al Libro terzo, titolo II, del
Codice di procedura penale e più specificamente nel Capo VI.
pagina 3 di 4 Pertanto la liquidazione dei compensi al difensore va fatta secondo la voce 22 “Giudizio ordinario semplice (fino a 3 udienze istruttorie)” dell'Allegato C del citato Protocollo d'intesa per € 1.300,00 ( Monocratico).
Tale somma risulta peraltro congrua, considerato un valore compreso tra il valore medio ed il valore minimo delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o dibattimentale e decisionale dei Giudizi penali, Tribunale Monocratico, ridotto ex art. 4 del predetto D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
2. Sulle spese di lite.
Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità delle questioni trattate, in fatto ed in diritto, per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento del ricorso ed in riforma del provvedimento del
Tribunale di Paola – Sezione Penale del 02.03.2023, liquida in favore dell'avv. per l'attività svolta quale difensore di Parte_1 Persona_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'importo di € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
2. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
Così deciso in Paola, 13.01.2025.
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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