Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1177/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
C.F./P. con sede legale in via Monte Grappa n. 100, presso il Palazzo PartitaIVA_1
Municipale del Comune di Podenzano (PC)
Rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI SALICE, del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Salice in Piacenza, via Felice Frasi n. 4
PARTE APPELLANTE
CONTRO
C.F.: residente in [...] C.F._1
1/A, Castel San Giovanni (PC) Difeso dall'avv. MARCO TAGLIA, del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Taglia in Piacenza, via San Marco n. 14
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 277/2024 del Giudice di Pace di Piacenza, depositata in data 28/05/2024.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti precisavano nei seguenti termini:
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Sentenza
Parte Appellante
“Voglia l' , contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza Controparte_2
n. 277/2024, Cron n. 2613/2024, pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Piacenza, in persona del dott. Angelo Santacroce in data 13 maggio 2024 e pubblicata in data 28 maggio
2024, nella causa di opposizione a sanzione amministrativa R.G. n. 25/2024 pendente inter partes,
-accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, la validità e legittimità del verbale di accertamento di violazione n. V/3801U/2023, Prot. n. 10182/2023 del 4 dicembre
2023, elevato dalla Polizia Locale dell' nei confronti del sig. Parte_1
e –conseguentemente-rigettare il ricorso dallo stesso proposto avverso di Controparte_1
esso, siccome infondato.
-Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Parte Appellata in via principale:
- rigettare l'appello e le domande svolte da nei confronti del Parte_1
signor , essendo infondate in fatto e diritto, per tutte le motivazioni in Controparte_1
narrativa indicate che qui si hanno per riportate e trascritte, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 277/2024 emessa dal Giudice di Pace di Piacenza in data
13.05.2024.
Con vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.
FATTO
1- ha proposto ricorso in opposizione avverso il verbale di Controparte_1 accertamento n. V/3801U/2023, Prot. n. 10182/2023, per euro 309,0, emesso in data 4 dicembre 2023 dalla Polizia Locale dell' , con cui gli era stata Parte_1 contestata la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada. La sanzione era stata comminata per aver omesso la comunicazione, entro sessanta giorni, dei dati del conducente che, il 16 luglio 2023, conduceva un veicolo intestato al ricorrente e aveva commesso un'infrazione per eccesso di velocità.
2- Con sentenza n. 277/2024, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e annullato il verbale impugnato. Ritenendo che il ricorrente avesse comunque provveduto a comunicare i dati richiesti, seppur con modalità non convenzionali, e che pertanto non vi era stata omissione.
3- L' (di seguito solo ) ha proposto Parte_1 Pt_2 appello contro la sentenza, chiedendone la riforma.
Sostiene l'appellante che la comunicazione effettuata da non rispettasse i requisiti CP_1 minimi richiesti per adempiere correttamente all'obbligo di legge, poiché non includeva il
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Sentenza
modulo firmato né copia della patente di guida (e la richiesta di integrazione era rimasta inevasa).
4- Si è costituita parte appellata, chiedendo al contrario la conferma della sentenza impugnata.
5- Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
6- I motivi di gravame dell'appellante sono così riassumibili:
A. Violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 180, comma 8, C.d.S.
Per avere il giudice di prime cure fondato la decisione su una causa di giustificazione ex art. 180, comma 8, C.d.S. (giustificato motivo), mai invocata dal ricorrente, pronunciando così ultra petita. La sentenza avrebbe inoltre confuso due obblighi normativi distinti: quello previsto dall'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., relativo alla comunicazione dei dati del conducente, e quello previsto dall'art. 180, relativo alla presentazione o esibizione di documenti su richiesta della polizia.
B. Violazione e falsa applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. Per avere il giudice di prime cure ritenuto adempiuto l'onere comunicativo nonostante la comunicazione inviata dal ricorrente fosse priva del modulo allegato al verbale, compilato e firmato, e della copia della patente, come richiesto nelle istruzioni allegate al verbale cui il ricorrente aveva prestato acquiescenza.
7- Tutto ci premesso, l'appello è infondato e va respinto.
8- La questione oggetto di controversia riguarda la configurabilità, a carico di parte appellata, dell'illecito omissivo proprio di omessa comunicazione dei dati previsto e sanzionato ex art. 126 bis co 2 C.d.S.
8.1 - I fatti di causa rilevanti per la decisione, pacifici oltre che documentali, sono i seguenti.
In data 14 settembre 2023 è stata inviata una comunicazione via PEC contenente i dati del conducente relativi all'infrazione per eccesso di velocità accertata il 16 luglio 2023. L'invio non è stato effettuato da una casella PEC intestata a bensì da un indirizzo Controparte_1 riferibile a un soggetto terzo (“stellapiazza@pec.it”). Nella comunicazione risultano indicati i dati anagrafici del sig. (20 gennaio 1968, nato a [...] e residente in [...]CP_1
Giovanni) nonché gli estremi della patente di guida (tipo, numero, data di rilascio e autorità emittente).
Con comunicazione del successivo 11 ottobre 2023, l'Ufficio Verbali ha riscontrato l'invio, chiedendo espressamente l'integrazione con il modulo compilato e firmato e con la copia della patente, precisando che in assenza di tali documenti non sarebbe stato possibile procedere alla decurtazione dei punti. La richiesta rimaneva inevasa.
8-2 Orbene, ritiene il Tribunale che sia corretta la decisione del giudice di prime cure di ritenere non configurato l'illecito di omessa comunicazione dei dati del conducente.
Al netto, infatti, di riferimenti normativi non pertinenti (art. 180 C.d.S.), il cuore della motivazione della decisione è nel senso di escludere l'avvenuta integrazione dell'illecito omissivo proprio ex art. 126 bis C.d.S., avendo comunque il proprietario-conducente proceduto alla comunicazione dei dati.
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Sentenza
Ed una tale motivazione resiste a tutti i motivi di appello.
8.3- L'illecito omissivo proprio si configura quando un soggetto, obbligato per legge o per qualifica a compiere una determinata azione, si astiene dal farlo, sicché l'omissione della condotta doverosa integra l'elemento oggettivo dell'illecito.
Quando, tuttavia, il soggetto esegue l'azione richiesta, seppur con modalità irregolari, incomplete o difformi non si configura più una omissione tipica, ma semmai un'azione viziata, che può avere rilievo sotto altri profili (inefficacia dell'atto a fini amministrativi, responsabilità disciplinare o civile), ma non può in ogni caso integrare il fatto tipico della omissione, rilevante ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo dell'illecito.
Ed una tale soluzione è inevitabile alla luce del chiaro dato normativo1, il quale non prescrive espressamente alcuna modalità obbligatoria per l'adempimento dell'obbligo comunicativo, sicché ogni profilo attinente alla forma della comunicazione risulta estrano alla fattispecie, con la conseguenza che non concorre ad informare l'elemento oggettivo che struttura l'omissione “penalmente” rilevante;
è evidente poi come il principio di legalità che informa la materia delle sanzioni amministrative escluda in radice che il verbale di accertamento infrazione – mediante l'indicazione di un modulo da compilare per la comunicazione dei dati
- possa “integrare” l'elemento oggettivo dell'illecito.
8.4- Si aggiunga poi che, nel caso in esame, la comunicazione (tempestiva, anche se
“irrituale”) risultava a livello sostanziale del tutto idonea a consentire all'Organo accertatore la esatta individuazione del conducente del veicolo2; la ratio della previsione ex art. 126 bis co
2 C.d.s., infatti, è quella di agevolare l'individuazione del conducente autore dell'illecito stradale, imponendo un obbligo di cooperazione in capo al soggetto (proprietario del veicolo) che, secondo massime di esperienza, risulta normalmente a conoscenza dell'identità del conducente.
8.5- Parimenti, risulta infondato l'assunto difensivo secondo cui la comunicazione pervenuta, provenendo da un indirizzo PEC non riconducibile al soggetto comunicante, non costituisse una idonea comunicazione;
al netto della considerazione che, visti i dati contenuti nella comunicazione (numero del verbale, targa del veicolo e riferimenti spazio-temporali della multa presa), appariva comunque plausibile che la stessa provenisse dal proprietario del veicolo, ben avrebbe potuto, infatti, l'Ente accertatore attivare i propri poteri istruttori officiosi al fine di verificare che la comunicazione provenisse dall'effettivo proprietario del veicolo (tenuto conto, del resto, che nella comunicazione lo stesso proprietario si indicava quale conducente, quindi si trattava di soggetto ben noto all'Organo accertatore, in quanto destinatario del primo verbale di accertamento3), anche alla luce dell'obbligo di collaborazione e buona fede che deve informa i rapporti amministrativi (art. 1, co 2 bis, L.
241/90).
8.6- Conseguentemente, illegittimamente l'Ente accertatore ha sottoposto a sanzione la mera condotta di mancato ottemperamento all'invito ad integrare la comunicazione ricevuta con il modulo sottoscritto e la copia della patente – condotta quest'ultima non sussumibile sotto la
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fattispecie prevista e sanzionata ex art. 126 bis co 2 C.d.S. -, sicché il verbale di accertamento di violazione n. V/3801U/2023, Prot. n. 10182/2023 del 4 dicembre 2023, elevato dalla
Polizia Locale dell' risulta emesso in difetto dei presupposti di Parte_1 legge per attivare il potere sanzionatorio.
9- L'appello, quindi, deve essere respinto in quanto infondato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
10- Per quanto concerne il regolamento delle spese, le stesse seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
La decisione di primo grado viene confermata anche con riferimento alle spese, in assenza di formale impugnazione del relativo capo, non potendo considerarsi tale la mera domanda spiegata da parte appellata di condanna alle spese per il doppio grado di giudizio (cfr Cass., n.
9064/2018: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Respinge l'appello avverso la sentenza 277/2024 emessa dal Giudice di Pace di Piacenza;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 562,0 oltre spese generali, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis dpr
115/2002;
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 06/06/2025 Il Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti
Pagina nr. 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. 2 la comunicazione, infatti, indicava i riferimenti del verbale di eccesso di velocità, i dati del veicolo, e tutti i dati anagrafici del proprietario/conducente, incluso il numero di patente. 3 Lo stesso conducente indicava nella comunicazione il proprio recapito telefonico.