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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 4 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G 7350/2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Domenica Riello ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della medesima in Caserta alla via Tanucci n. 97, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dal funzionario
Maddalena Tagliafierro ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1
Direzione provinciale di Caserta sita alla via Maggiore Salvatore Arena, località San
Benedetto, Caserta
CONVNEUTO
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 14.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver presentato istanza per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della invalidità superiore ai 2/3 e della condizione di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.104/92 e che tuttavia la Commissione
Sanitaria non la riconosceva invalida al 67%. Al riguardo deduceva di essere affetta da patologie, dettagliatamente indicate in ricorso, tali da determinare il riconoscimento del grado di invalidità necessario alla fruizione dei benefici di cui all'art. 21 l. 104/1992. Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale, previo espletamento di consulenza medico legale, per veder accertate la propria invalidità nella misura del 67%. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
In data 15.11.2023, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità della domanda CP_1 per carenza di interesse in quanto l'istante era già stata dichiarata portatore di handicap ex. Art. 3 comma 1 della L.104/92.
Espletata consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza di discussione, svolta con le modalità della trattazione scritta, lette le note di parte ricorrente, veniva pronunciata sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'ausiliario del giudice, all'esito di un attento esame obiettivo e della valutazione della documentazione sanitaria in atti, ha concluso per la sussistenza di un grado di invalidità pari all'80% e quindi superiore al 67%.
Il CTU è pervenuto a tale conclusione evidenziando che la ricorrente è affetta da
“SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO DI GRADO SEVERO
CON AHI>30 E NECESSITÀ DI VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA
DURANTE LE ORE DEL SONNO IN SOGGETTO OBESO CON
SPONDILOARTROSI VERTEBRALE CON DISCOPATIE MULTIPLE CERVICALI,
LOMBARI E LOMBO-SACRALI E COXOGONARTROSI BILATERALE.
CARDIOPATIA SCLEROIPERTENSIVA CON MODERATA VALVULOPATIA
MITRALICA E MODESTA RIDUZIONE DELLA FUNZIONE CONTRATTILE
GLOBALE IN ATTUALE II CLASSE NYHA. IPOACUSIA NEUROSENSORIALE
BILATERALE”.
Ha poi sottolineato che il quadro patologico appare caratterizzato prevalentemente dalle problematiche dell'apparato cardiorespiratorio, connotato dalla cardiopatia ipertensiva II classe NHYA e dalla sindrome delle apnee notturne, a cui va aggiunta la malattia degenerativa artrosicaosteoportica che riguarda a sua volta multiple localizzazioni scheletriche e che incide sulla capacità della ricorrente congiuntamente alla obesità.
L'ausiliario ha quindi provveduto ad una corretta qualificazione delle patologie e ha individuato attentamente la percentuale attribuibile alle stesse, motivando ampiamente in ordine allo stato di salute della ricorrente ed all'incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità della stessa. Pertanto, la consulenza tecnica appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della periziata, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e della loro rilevanza ed anche con riguardo alla decorrenza. La stessa va integralmente richiamata.
Sulla scorta di tali argomentazioni il ricorso va accolto e va dichiarato che la ricorrente è invalida nella misura del 80%, con decorrenza dal mese di luglio 2022, epoca di presentazione dell'istanza amministrativa all' . Infine, va precisato che CP_1 la stessa risulta già portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 1094/1992, come disposto dal verbale della Commissione Medica del 5.9.2022. Ne consegue che sussistono le condizioni sanitarie ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 21 l. 104/1992.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sono poste a dell' le spese della ctu, liquidate con separato decreto emesso in CP_1 pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente, già portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 104/1992, è invalida all'80%, con decorrenza da luglio
2022;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.150,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, il 4.2.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 4 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G 7350/2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Domenica Riello ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della medesima in Caserta alla via Tanucci n. 97, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dal funzionario
Maddalena Tagliafierro ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1
Direzione provinciale di Caserta sita alla via Maggiore Salvatore Arena, località San
Benedetto, Caserta
CONVNEUTO
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 14.11.2022, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver presentato istanza per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della invalidità superiore ai 2/3 e della condizione di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.104/92 e che tuttavia la Commissione
Sanitaria non la riconosceva invalida al 67%. Al riguardo deduceva di essere affetta da patologie, dettagliatamente indicate in ricorso, tali da determinare il riconoscimento del grado di invalidità necessario alla fruizione dei benefici di cui all'art. 21 l. 104/1992. Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale, previo espletamento di consulenza medico legale, per veder accertate la propria invalidità nella misura del 67%. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
In data 15.11.2023, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità della domanda CP_1 per carenza di interesse in quanto l'istante era già stata dichiarata portatore di handicap ex. Art. 3 comma 1 della L.104/92.
Espletata consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza di discussione, svolta con le modalità della trattazione scritta, lette le note di parte ricorrente, veniva pronunciata sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
L'ausiliario del giudice, all'esito di un attento esame obiettivo e della valutazione della documentazione sanitaria in atti, ha concluso per la sussistenza di un grado di invalidità pari all'80% e quindi superiore al 67%.
Il CTU è pervenuto a tale conclusione evidenziando che la ricorrente è affetta da
“SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO DI GRADO SEVERO
CON AHI>30 E NECESSITÀ DI VENTILAZIONE MECCANICA NON INVASIVA
DURANTE LE ORE DEL SONNO IN SOGGETTO OBESO CON
SPONDILOARTROSI VERTEBRALE CON DISCOPATIE MULTIPLE CERVICALI,
LOMBARI E LOMBO-SACRALI E COXOGONARTROSI BILATERALE.
CARDIOPATIA SCLEROIPERTENSIVA CON MODERATA VALVULOPATIA
MITRALICA E MODESTA RIDUZIONE DELLA FUNZIONE CONTRATTILE
GLOBALE IN ATTUALE II CLASSE NYHA. IPOACUSIA NEUROSENSORIALE
BILATERALE”.
Ha poi sottolineato che il quadro patologico appare caratterizzato prevalentemente dalle problematiche dell'apparato cardiorespiratorio, connotato dalla cardiopatia ipertensiva II classe NHYA e dalla sindrome delle apnee notturne, a cui va aggiunta la malattia degenerativa artrosicaosteoportica che riguarda a sua volta multiple localizzazioni scheletriche e che incide sulla capacità della ricorrente congiuntamente alla obesità.
L'ausiliario ha quindi provveduto ad una corretta qualificazione delle patologie e ha individuato attentamente la percentuale attribuibile alle stesse, motivando ampiamente in ordine allo stato di salute della ricorrente ed all'incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità della stessa. Pertanto, la consulenza tecnica appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della periziata, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e della loro rilevanza ed anche con riguardo alla decorrenza. La stessa va integralmente richiamata.
Sulla scorta di tali argomentazioni il ricorso va accolto e va dichiarato che la ricorrente è invalida nella misura del 80%, con decorrenza dal mese di luglio 2022, epoca di presentazione dell'istanza amministrativa all' . Infine, va precisato che CP_1 la stessa risulta già portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 1094/1992, come disposto dal verbale della Commissione Medica del 5.9.2022. Ne consegue che sussistono le condizioni sanitarie ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 21 l. 104/1992.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sono poste a dell' le spese della ctu, liquidate con separato decreto emesso in CP_1 pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente, già portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. 104/1992, è invalida all'80%, con decorrenza da luglio
2022;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.150,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_1
decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, il 4.2.2025
Il Giudice
Mariarosaria Iovine