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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/11/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice IC NS, all'esito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3157/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ), nata a Parte_1 C.F._1
BAGHERIA (PA), il 07/07/1961, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SCARDINA VINCENZA ( ; Email_1
– opponente–
E
(c.f. ) e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 [...] sede legale in Verona, via Flavio Gioia 39, Controparte_2
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_2
NA CI ( ; Email_2
-opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
***
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così decide:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Termini
Imerese n. 937/2020 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di parte opposta che liquida in € 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2020 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in accoglimento del ricorso presentato da per Controparte_1
l'importo di € € 44.176,51 oltre spese e competenze.
Nel dettaglio, l'opponente ha dedotto che l'importo non fosse dovuto dalla stessa stante il licenziamento intimatole il 16 agosto 2010 e che, pertanto, avendo aderito alla polizza assicurativa collettiva e avendo curato gli adempimenti necessari, si sarebbe dovuta attivare detta copertura assicurativa.
Ha rilevato, dopo ampia premessa sulla normativa antiusura, sulla giurisprudenza formatasi su tale materia e sul divieto di anatocismo (cfr. pag.
4-16 dell'atto di opposizione), che “non è indicata la data di accettazione del finanziamento, sicché, non può procedersi con l'analisi del rapporto al fine di verificare il superamento del tasso soglia ex lege 108/1996”; e “che il piano di ammortamento non è indicato e, pertanto, il regime finanziario dello stesso risulta affetto da indeterminatezza, in violazione dell'art. 1346 c.c. che prevede che
“l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”.
Ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Costituitasi parte opposta ha eccepito la tardività dell'opposizione e, nel merito, ha chiesto rigetto dell'opposizione stante la genericità e comunque l'infondatezza dei motivi addotti.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per ragioni d'ufficio il giudice, la causa è stata posta in decisione all'esito del deposito delle note scritte ex art.127ter c.p.c.
*
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'opposizione sebbene ammissibile - posto che il termine per proporre opposizione scadeva nella giornata di sabato e che, pertanto, è stata notificata il primo giorno seguente non festivo ai sensi dell'art. 155, 4° e 5° comma c.p.c. – va rigettata poiché infondata per le ragioni di seguito esposte.
Va, preliminarmente, osservato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, la parte opposta/creditrice, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria e oggetto di contestazione ad opera della parte ingiunta, sicché è tenuta a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato;
il debitore opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto e ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie la domanda monitoria verte sul debito derivante dal mancato pagamento delle rate del finanziamento personale stipulato in data 14 aprile 2008 per l'importo di € 30.960,39 con Consum.it
È principio di diritto quello secondo il quale il creditore che chiede il pagamento ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza e la consistenza del preteso credito, mediante la produzione sia del titolo posto alla base della domanda (id est, il contratto) nonché delle scritture contabili di riferimento.
Nel caso di specie, sebbene non sia stato contestato il titolo, parte opposta ha depositato il contratto nonché gli estratti conto analitici PS SP (cfr. All. 10 del fascicolo monitorio) e l'estratto conto BANCA IFIS S.P.A certificato conforme ex art. 50 T.U.B.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Andando, invece, alle contestazioni dell'opponente, il motivo di opposizione fondato sulla mancata attivazione della garanzia assicurativa risulta infondato posto che dalla lettura del contratto emerge chiaramente l'esclusione per licenziamento per giusta causa (cfr. lettera di licenziamento e pag. 8 del contratto).
Quanto agli altri motivi, non risulta provato da parte dell'opponente, cioè da parte debitrice, l'avvenuto pagamento delle rate di finanziamento.
La stessa opponente, poi, non è stata in grado di allegare l'eventuale superamento del tasso soglia adducendo come giustificazione la mancata indicazione della data di accettazione del finanziamento, data in verità indicata nel contratto sottoscritto in atti.
Peraltro, è ampiamente noto che “quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute) necessariamente assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi indebiti siano stati computati (c.d. onere di contestazione specifica, Cass. Civ., sez. III, sent. 14 maggio 2012, n. 7501).
Nella specie, dunque, le allegazioni formulate nell'opposizione a decreto ingiuntivo risultano meramente generiche, prive di riferimento concreto al contratto in questione e sguarnite di qualsivoglia supporto probatorio;
parte opponente, infatti, si è limitata a chiedere una consulenza tecnica, inammissibile poiché avente finalità esplorativa, tenuto conto della genericità dei motivi di opposizione, destinata a colmare le lacune istruttorie degli opponenti.
Infine, non può predicarsi l'indeterminatezza del contratto per assenza del piano di ammortamento che è una mera modalità esplicativa delle condizioni già dedotte all'interno del contratto, con finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo, tempo per tempo, del rapporto di finanziamento: come tale esso non può essere considerato un elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che la sua mancanza non genera alcun vizio contrattuale, specie tenuto conto del fatto che nel documento di sintesi del contatto in questione vi è l'indicazione dei tassi di interesse, delle spese e degli oneri applicati.
Alla luce delle considerazioni che precedono e del vulnus assertivo e
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
probatorio dell'opponente, la presente opposizione non merita accoglimento e, conseguentemente, deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 937/2020 di questo
Tribunale.
*
Le spese seguono la soccombenza, la liquidazione delle quali – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 come in seguito modificato, con applicazione dei parametri minimi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale stante la semplicità delle questioni trattate.
Termini Imerese, 12 novembre 2025.
IL GIUDICE
IC NS
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice IC NS, all'esito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3157/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili
TRA
(c.f. ), nata a Parte_1 C.F._1
BAGHERIA (PA), il 07/07/1961, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. SCARDINA VINCENZA ( ; Email_1
– opponente–
E
(c.f. ) e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 [...] sede legale in Verona, via Flavio Gioia 39, Controparte_2
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. P.IVA_2
NA CI ( ; Email_2
-opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
***
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa, così decide:
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Termini
Imerese n. 937/2020 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di parte opposta che liquida in € 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 937/2020 emesso dal Tribunale di
Termini Imerese in accoglimento del ricorso presentato da per Controparte_1
l'importo di € € 44.176,51 oltre spese e competenze.
Nel dettaglio, l'opponente ha dedotto che l'importo non fosse dovuto dalla stessa stante il licenziamento intimatole il 16 agosto 2010 e che, pertanto, avendo aderito alla polizza assicurativa collettiva e avendo curato gli adempimenti necessari, si sarebbe dovuta attivare detta copertura assicurativa.
Ha rilevato, dopo ampia premessa sulla normativa antiusura, sulla giurisprudenza formatasi su tale materia e sul divieto di anatocismo (cfr. pag.
4-16 dell'atto di opposizione), che “non è indicata la data di accettazione del finanziamento, sicché, non può procedersi con l'analisi del rapporto al fine di verificare il superamento del tasso soglia ex lege 108/1996”; e “che il piano di ammortamento non è indicato e, pertanto, il regime finanziario dello stesso risulta affetto da indeterminatezza, in violazione dell'art. 1346 c.c. che prevede che
“l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”.
Ha pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Costituitasi parte opposta ha eccepito la tardività dell'opposizione e, nel merito, ha chiesto rigetto dell'opposizione stante la genericità e comunque l'infondatezza dei motivi addotti.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per ragioni d'ufficio il giudice, la causa è stata posta in decisione all'esito del deposito delle note scritte ex art.127ter c.p.c.
*
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
L'opposizione sebbene ammissibile - posto che il termine per proporre opposizione scadeva nella giornata di sabato e che, pertanto, è stata notificata il primo giorno seguente non festivo ai sensi dell'art. 155, 4° e 5° comma c.p.c. – va rigettata poiché infondata per le ragioni di seguito esposte.
Va, preliminarmente, osservato che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, la parte opposta/creditrice, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria e oggetto di contestazione ad opera della parte ingiunta, sicché è tenuta a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato;
il debitore opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto e ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie la domanda monitoria verte sul debito derivante dal mancato pagamento delle rate del finanziamento personale stipulato in data 14 aprile 2008 per l'importo di € 30.960,39 con Consum.it
È principio di diritto quello secondo il quale il creditore che chiede il pagamento ha l'onere, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza e la consistenza del preteso credito, mediante la produzione sia del titolo posto alla base della domanda (id est, il contratto) nonché delle scritture contabili di riferimento.
Nel caso di specie, sebbene non sia stato contestato il titolo, parte opposta ha depositato il contratto nonché gli estratti conto analitici PS SP (cfr. All. 10 del fascicolo monitorio) e l'estratto conto BANCA IFIS S.P.A certificato conforme ex art. 50 T.U.B.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Andando, invece, alle contestazioni dell'opponente, il motivo di opposizione fondato sulla mancata attivazione della garanzia assicurativa risulta infondato posto che dalla lettura del contratto emerge chiaramente l'esclusione per licenziamento per giusta causa (cfr. lettera di licenziamento e pag. 8 del contratto).
Quanto agli altri motivi, non risulta provato da parte dell'opponente, cioè da parte debitrice, l'avvenuto pagamento delle rate di finanziamento.
La stessa opponente, poi, non è stata in grado di allegare l'eventuale superamento del tasso soglia adducendo come giustificazione la mancata indicazione della data di accettazione del finanziamento, data in verità indicata nel contratto sottoscritto in atti.
Peraltro, è ampiamente noto che “quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute) necessariamente assume l'onere di dimostrare se e in che misura tali interessi indebiti siano stati computati (c.d. onere di contestazione specifica, Cass. Civ., sez. III, sent. 14 maggio 2012, n. 7501).
Nella specie, dunque, le allegazioni formulate nell'opposizione a decreto ingiuntivo risultano meramente generiche, prive di riferimento concreto al contratto in questione e sguarnite di qualsivoglia supporto probatorio;
parte opponente, infatti, si è limitata a chiedere una consulenza tecnica, inammissibile poiché avente finalità esplorativa, tenuto conto della genericità dei motivi di opposizione, destinata a colmare le lacune istruttorie degli opponenti.
Infine, non può predicarsi l'indeterminatezza del contratto per assenza del piano di ammortamento che è una mera modalità esplicativa delle condizioni già dedotte all'interno del contratto, con finalità di illustrare al mutuatario lo sviluppo, tempo per tempo, del rapporto di finanziamento: come tale esso non può essere considerato un elemento costitutivo del contratto, con la conseguenza che la sua mancanza non genera alcun vizio contrattuale, specie tenuto conto del fatto che nel documento di sintesi del contatto in questione vi è l'indicazione dei tassi di interesse, delle spese e degli oneri applicati.
Alla luce delle considerazioni che precedono e del vulnus assertivo e
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
probatorio dell'opponente, la presente opposizione non merita accoglimento e, conseguentemente, deve confermarsi il decreto ingiuntivo n. 937/2020 di questo
Tribunale.
*
Le spese seguono la soccombenza, la liquidazione delle quali – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 come in seguito modificato, con applicazione dei parametri minimi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale stante la semplicità delle questioni trattate.
Termini Imerese, 12 novembre 2025.
IL GIUDICE
IC NS
Tribunale di Termini Imerese sez. civile