TRIB
Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12095 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 72672/2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72672 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, e vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, via Asmara n. 50, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonella Aprea, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
- Attore
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Controparte_1
Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell'avv. Dario Martella, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
Conclusioni delle parti
Per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attorea e previa ogni necessaria declaratoria, provvedere come appresso:
In via principale: 1) ACCERTARE, l'indicazione e pattuizione di interessi usurari contrattuali in particolare con riferimento al documento di sintesi del 3.03.2008 e comunque a tutte le modifiche unilaterali, relativo al contratto di conto corrente n. 276505207149 e ad ogni rapporto ad esso collegato, acceso presso Controparte_2 oggi Intesa San Paolo SPA, filiale di Roma, Via Cassia n. 913, in violazione della
[...]
L. 106/1996 e dell'art. 1284 c.c. e DICHIARARE non dovuto alcun interesse ex art. 1815 co, 2 c.c.
Pag. 1 a 12 con decorrenza dalla data delle pattuizioni stesse, per tutti i motivi esposti in narrativa;
pertanto, il suddetto conto corrente dall'applicazione degli interessi usurari CP_3 contrattuali quantomeno a decorrere dal 2008, con relativo storno a favore del cliente;
conseguentemente ORDINARE IL RIACCREDITO nel conto corrente e per l'effetto condannare la
convenuta alla relativa ripetizione, della somma di € 55.069,45 (euro CP_4 cinquantacinquemilasessantanove/45) (per il periodo a decorrere dal 1.01.2008 fino al
31.12.2020), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
2) ACCERTARE E DICHIARARE, altresì, la violazione da parte della Intesa San Paolo SPA, dell'art.
117 TUB ed in particolare la mancanza di forma scritta del contratto di apertura di credito in conto corrente, in violazione dell'art. 117 co. 1 e 3 tub e dell'art. 1284 c.c. e la mancata pattuizione di qualsivoglia condizione economica quantomeno fino alla data del 3.03.2008 e/o la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze, per essere stati indicati tassi inferiori a quelli effettivamente applicati, con conseguente indeterminatezza di tutte le condizioni (spese, interessi, commissioni, costi e competenze), applicati al conto corrente n. 276505207149 e ad ogni rapporto ad esso collegato, acceso presso oggi Intesa San Paolo SPA, filiale Controparte_2 di Roma, Via Cassia n. 913, in violazione degli artt. 117 co. 4 e co. 7 tub e 1284 e 1346 c.c. e per
l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 117, comma 7
TUB, degli interessi al tasso sostitutivo bancario tempo per tempo vigente e/o al tasso legale, al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente ORDINARE L'ULTERIORE RIACCREDITO nel conto corrente, e per
l'effetto condannare la convenuta alla relativa ripetizione, della somma di € 34.887,32 CP_4
(euro trentaquattromilaottocentottantasette/32) (cfr. pag. 67 e pag 70 perizia) fino alla data del 31.12.2007, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
3) Per l'effetto delle violazioni di cui sopra, del ricalcolo del conto corrente dal 1995 al
31.12.2020 (punti 1 e 2), e del riaccredito delle somme illegittimamente addebitate al cliente per
l'intero periodo, CONDANNARE la Intesa San Paolo SpA in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ed a ripetere in favore del sig. la complessiva Parte_1 somma di € 89.956,90 (euro ottantanovemilanovecentocinquantasei/90) risultante a credito
Pag. 2 a 12 dello stesso, nella rideterminazione del saldo di conto corrente al 31.12.2020 (sommando i periodi di cui ai punti 1 e 2), ovvero la diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino al soddisfo. In via alternativa e/o gradata:
4) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima applicazione di interessi anatocistici non pattuiti in violazione delle norme di cui all'art. 1283 c.c. e art. 6 Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché la illegittima antergazione e postergazione delle valute, ed ORDINARE IL RIACCREDITO nel conto corrente, e per l'effetto condannare la Banca convenuta alla relativa ripetizione, della somma di
€ 14.821,13 (euro quattordicimilaottocentoventuno/13), per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi quantomeno dal 2.11.1995 fino al 31.12.2207, per tutti i motivi esposti in narrativa. Pertanto, per effetto dell'illegittimo anatocismo fino al 2007, a cui va sommata la somma derivante dal ricalcolo successivo al 1.01.2008 per usura oggettiva contrattuale (di cui al punto 1), CONDANNARE la Intesa San Paolo SpA in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ed a ripetere in favore del sig. la complessiva Parte_1 somma di € 69.890,58 (euro sessantanovemilaottocentonovanta/58), illegittimamente addebitata e percepita dalla suddetta, sia a titolo di indebiti interessi anatocistici, così CP_4 come da riconteggio effettuato dal perito, con applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi fino al 31.12.2007 (€ 14.821,13) , che a titolo di interessi usurari contrattuali quantomeno a decorrere dal 2008, (€ 55.069,45), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo. In via gradata:
5) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, CP_4 commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. n. 108/96, perché comunque eccedente il c.d. tasso soglia usura nel periodo di riferimento;
EPURARE, pertanto, il suddetto conto corrente dall'applicazione degli interessi usurari nei trimestri di superamento del tasso soglia con azzeramento degli interessi e/o con applicazione del tasso legale ai sensi degli artt.1339 e 1419 c.c., e per l'effetto ORDINARE IL RIACCREDITO nel conto corrente della somma di € 39.662,24 (euro trentanovemilaseicentosessantadue/24) per il riconoscimento del superamento del tasso soglia e per effetto di illegittimo anatocismo, e conseguente CONDANNA della Intesa San Paolo SpA in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ed
a ripetere in favore del sig. la suddetta somma, quella diversa maggiore Parte_1
e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione. In
Pag. 3 a 12 via ulteriormente gradata: 6) ACCERTARE E DICHIARARE, la violazione da parte della Banca convenuta dell'art. 644 co. 3 c.p. e pertanto, la configurazione di usura in concreto per il significativo scostamento dei tassi applicati ai TEGM, e la loro misura prossima ai tassi soglia usura, oltre che per tutti i motivi esposti in narrativa ed il suddetto conto corrente da CP_3 tali interessi con conseguente CONDANNA della Intesa San Paolo SpA in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ed a ripetere in favore del sig. Parte_1 delle relative somme che saranno accertate in corso di causa, anche a seguito di CTU,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione.
7) IN OGNI CASO, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore, al risarcimento del danno conseguente alla violazione delle norme sulla buona fede, correttezza e trasparenza bancaria, nonché dei danni non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
8) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori di legge.”
Per il convenuto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma:
In via preliminare, di merito rigettare tutte le domande avversarie e dichiararle inammissibili:
i) per inesigibilità del diritto e per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.;
ii) per decadenza ex artt. 119 e 120 T.U. Bancario;
iii) per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948, 4 co. c.c.
(limitatamente agli interessi creditori), per il periodo anteriore al 12.11.2016;
iv) per inutile decorso del termine decennale di prescrizione, per il periodo anteriore al
12.11.2011 (decennio con riferimento alla notifica dell'atto di citazione), o in subordine al
26.2.2010 (decennio con riferimento all'istanza di mediazione), in relazione: sia al diritto alla riclassificazione del saldo dei due rapporti oggetto di causa ex art. 1827, secondo comma, c.c.; sia ex artt. 2220 c.c. e 119 T.U. Bancario;
sia alle domande di accertamento e di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., per operazioni anteriori al decennio decorrente da ogni singola annotazione in c/c ex art. 2935 c.c., e comunque per tutte le rimesse solutorie eseguite in assenza di affidamento o in extra fido;
v) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed improcedibilità delle domande restitutorie in forza di quanto disposto sia dall'art. 1442 c.c., che dall'art. 120 secondo comma T.U. bancario
e Delibera CICR 9.2.2000.
2. Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto, per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché degli artt. 1227 e 1460 c.c., e comunque perché
Pag. 4 a 12 non provate.
3. In via subordinata, di merito, accertare e dichiarare l'applicabilità, per il periodo successivo al
30.6.2000, della capitalizzazione trimestrale.
4. In ulteriore subordine, nel merito, salvo gravame, procedere alla riclassificazione del saldo del
c/c con i criteri di cui all'art. 1194 c.c.; nonché, con applicazione dei tassi di interesse passivi e attivi, delle c.m.s. e degli altri oneri economici pattuiti per iscritto;
o, in subordine, con
l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., con applicazione del tasso nominale massimo dei BOT per gli interessi passivi dovuti dal cliente, e del tasso nominale minimo dei BOT per gli interessi attivi dovuti dalla Banca. Con spese di lite ex D.M. 55 del 10.3.2014, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Con rigetto integrale di tutte le richieste istruttorie avversarie, perché inammissibili, generiche ed ininfluenti ai fini del decidere.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
ha citato in giudizio l'odierna convenuta deducendo: Parte_1
- d'intrattenere un rapporto di conto corrente bancario con la Controparte_1
- che il contratto di apertura del conto, a suo tempo sottoscritto in data 2\11\1995 con la , poi incorporata in Intesa, non indicava le condizioni economiche che la CP_2 banca avrebbe applicato;
- che pertanto non erano dovute spese, commissioni, interessi ultralegali ed interessi anatocistici, ed erano illegittime le “valute” applicate dalla banca in data diversa da quella di esecuzione delle singole operazioni;
- che in data 3\3\2008 era stato sottoscritto un documento di sintesi che conteneva alcune di quelle condizioni, al tempo stesso prevedendo, a carico di esso cliente, il pagamento d'interessi ad un tasso usurario: per cui da quella data in poi non era più dovuto alcun interesse.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto la condanna della convenuta al rimborso delle somme non dovute, pagate nel corso degli anni, quantificandole in € 89.956,90, sulla base di una perizia di parte allegata alla citazione. Ha chiesto inoltre il ristoro del danno non patrimoniale, che assumeva d'avere subito per effetto della violazione, da parte della banca, dei doveri di buona fede e di trasparenza, e per avere applicato interessi usurari.
ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo: Controparte_1
- che il contratto in data 02\11\1995 prevedeva la facoltà, per la banca, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
Pag. 5 a 12 - che col successivo contratto, in data 3\3\2008, era stata accordata al cliente un'apertura di credito, con l'analitica previsione del costo delle commissioni, delle spese e dei tassi d'interesse, altresì prevedendo la reciprocità della loro capitalizzazione;
reciprocità che la banca, peraltro, aveva applicato fin dal 30\6\2000;
- che in data 9\7\2018 era stato infine sottoscritto un terzo contratto, col quale erano state modificate le condizioni economiche e l'ammontare del fido.
La predetta convenuta ha poi negato che nel corso degli anni fossero mai stati applicati interessi usurari ed ha aggiunto che il cliente non aveva contestato le condizioni praticate, per cui era decaduto dal relativo diritto.
In via preliminare, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di accertamento e di restituzione delle somme che si assumeva non essere dovute, in considerazione del fatto che il rapporto di conto corrente bancario era ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio: per cui quel credito era allo stato inesigibile.
Ha ulteriormente eccepito la prescrizione decennale del diritto alla restituzione, con decorrenza dalle singole operazioni, sul rilievo che fino al 3\3\2008 non era stato concesso alcun fido al cliente, per cui tutte le rimesse avevano natura solutoria. E la prescrizione di quel diritto, secondo la banca, sortiva effetto preclusivo anche in relazione alla domanda, diversa ed ulteriore, di rettifica del saldo del conto.
Ha ulteriormente eccepito la prescrizione, questa volta quinquennale, del diritto dell'attore ad ottenere il pagamento d'interessi attivi ad un tasso (quello sostitutivo di cui all'art. 117 del D. lgs. 385\1993, cd. TUB) maggiore di quello praticato nel corso del rapporto.
Ha fatto presente che l'attore non aveva esibito tutti gli estratti conto: per cui l'eventuale ricalcolo del saldo avrebbe dovuto essere eseguito partendo dal primo estratto che presentava continuità con quelli successivi, utilizzando, fino a quel momento, il cd. “saldo banca”, e per il seguito utilizzando i tassi sostitutivi.
Da ultimo, ha contestato l'esistenza del danno extracontrattuale lamentato dall'attore.
Nel corso del giudizio è stata eseguita una c.t.u., dopo di che la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto, occorre subito considerare che è ormai superata l'eccezione della banca, d'inammissibilità della domanda di ripetizione (e quella di accertamento del reale saldo del conto), per essere ancora aperto il rapporto di conto corrente: nel corso del giudizio, infatti (e segnatamente in data 4\4\2024), la banca ha chiuso il conto: e tale fatto, costituendo una condizione dell'azione, ben può verificarsi anche in corso di causa.
Pag. 6 a 12 Per cui la domanda di ripetizione d'indebito risulta oggi ammissibile.
Di seguito è opportuno rilevare che il rapporto di conto corrente bancario è stato aperto con la sottoscrizione di un contratto (in data 2\11\1995, all. 8 della banca), il quale:
- non indicava l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto (CMS), né i tassi d'interesse, attivi e passivi;
- forniva (art. 4) indicazioni del tutto generiche in relazione alle valute, posto che non indicava la decorrenza degl'interessi in relazione ai diversi tipi di operazioni;
- prevedeva (art. 7) che l'anatocismo avrebbe avuto cadenza semestrale se il conto fosse rimasto attivo, mentre avrebbe avuto cadenza trimestrale se fosse andato, anche saltuariamente, in passivo;
- introduceva (art. 16) la facoltà, per la banca, di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto, con la previsione che la relativa comunicazione sarebbe stata data ai correntisti con l'affissione della delibera nei locali della banca stessa.
Di conseguenza, in relazione a quel contratto va dichiarata, rispettivamente, l'inesistenza o la nullità delle clausole di previsione di CMS, d'interessi ultralegali ed anatocistici, e di valute ragguagliate ad una data diversa da quella di effettiva esecuzione delle operazioni, per non essere state redatte in maniera specifica, e nella forma scritta necessaria “ad substantiam” secondo la previsione contenuta nella l. n. 154\1992 e nel d.lgs. n. 385\1993.
L'anzidetta nullità, in quanto vizio genetico del rapporto, derivante dal mancato incontro, in forma scritta, delle volontà delle parti, sulle condizioni economiche del rapporto, non può essere sanata, ex post, dalla facoltà che il contratto concedeva alla banca di variare quelle condizioni nel corso del rapporto.
La nullità\inesistenza di quelle clausole, tuttavia, non si risolve nell'automatico accoglimento della domanda di restituzione avanzata dal dovendosi tenere conto dell'eccezione di Pt_1 prescrizione sollevata dalla banca.
In astratto, infatti, la nullità comporta che non sono dovute le CMS e gl'interessi anatocistici, mentre gl'interessi corrispettivi avrebbero dovuto essere calcolati applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB (nel testo antecedente il d. lgs. 141\2010); ma, per quanto si dirà di qui a poco, il diritto del alla restituzione delle inerenti somme è per la gran Pt_1 parte prescritto.
Pag. 7 a 12 A tale fine è necessario ribadire che il contratto in data 2\11\1995 soggiace alle prescrizioni di cui alla l. n. 154\1992 ed al d.lgs. n. 385\1993: per cui la concessione di un affidamento avrebbe dovuto essere pattuita in forma scritta.
Ma se anche si volesse ritenere ammissibile il cd. “fido di fatto”, e quindi si volesse affermare che per la concessione del fido -in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003- non era necessaria, “ad substantiam”, la forma scritta, dovrebbe comunque rilevarsi (v. Cass.
29794\2024) che le condizioni economiche del fido dovrebbero essere tratte da un diverso contratto, a sua volta redatto in forma scritta – e segnatamente dal contratto principale di apertura del conto corrente bancario – contratto - quello in data 2\11\1995- che invece, e per quanto appena detto, non contiene nessuna di quelle condizioni economiche.
Per cui trova applicazione il principio di diritto più volte ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass.
2660\2019; 24051\2019) secondo cui “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”.
In una situazione siffatta, quindi, deve ritenersi che tutte le rimesse sul conto avevano carattere solutorio (quantomeno fino alla data del 3\3\2008, nella quale le parti hanno sottoscritto un secondo contratto, di cui si dirà di qui a poco): sicchè la prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito ha cominciato a decorrere dalla data delle singole rimesse.
Dovendosi aggiungere, per completezza d'indagine, che è inutilizzabile, ai fini della decisione, il documento (che attesterebbe la concessione di un fido, peraltro per un breve lasso temporale, dal 1\3\1996 al 30\9\1996) che la banca ha esibito soltanto in data 1\12\2022, e quindi dopo che erano scaduti i termini per il deposito di tutte le memorie di cui all'art. 183
c.p.c., ed era stata anche disposta la c.t.u. contabile.
La prescrizione del diritto è stata poi interrotta soltanto con la lettera di diffida e messa in mora in data 10\2\2020 (all. 6 di parte attrice), non potendosi assegnare effetto interruttivo
(ex art. 2943 c.c.) alle precedenti note, in data 18\9\2018 e 12\12\2018, con le quali il
Pag. 8 a 12 ra limitato a chiedere alla banca di trasmettergli la documentazione in suo Parte_2 possesso.
In conclusione, quindi, va dichiarata la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in relazione a tutte le rimesse di data anteriore al 10\2\2010, ma con la precisazione che segue: per quanto anticipato, dopo la sottoscrizione del contratto in data 2\11\1995, le parti hanno concluso un secondo negozio (in data 3\3\2008, all. 9 della banca), a mezzo del quale la banca ha concesso al cliente un affidamento per € 5.000, valido fino al 31\12\2008.
Di conseguenza, deve ritenersi che il diritto alla restituzione non si sia prescritto in relazione alle sole rimesse, di natura ripristinatoria (e quindi destinate a ristabilire la provvista entro il limite del fido, di € 5.000), che fossero state fatte dal cliente nel lasso temporale 3\3\2008 –
31\12\2008: rimesse in relazione alle quali la prescrizione comincia a decorrere soltanto dalla chiusura del rapporto.
Mentre se si trattasse di rimesse extra fido, sarebbero a loro volta colpite dalla prescrizione, perché di natura solutoria.
Accertati i limiti entro i quali va accolta l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, va di seguito accertata l'irrilevanza dell'analoga eccezione sollevata dalla banca, di prescrizione (quinquennale) del diritto del cliente a conseguire interessi attivi più elevati rispetto a quelli che gli sono stati fin qui applicati dalla banca: e ciò in ragione del fatto che il non ha mai avanzato una domanda di tal genere. Pt_1
Passando al merito, si è detto che in data 3\3\2008 le parti hanno sottoscritto un secondo contratto, a mezzo del quale la banca ha concesso un fido di 5.000 euro, valido fino al successivo 31\12\2008: di conseguenza, quel contratto ha cessato di produrre effetti il
31\12\2008, e da quella data in poi le condizioni economiche in esso indicate non possono essere utilizzate per disciplinare il rapporto sottostante, di conto corrente bancario, il quale resta perciò privo della pattuizione delle condizioni economiche, e va perciò regolato, quanto ai tassi, da quelli sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
Sempre in relazione a tale secondo contratto (in data 3\3\2008), occorre ulteriormente rilevare che da una scheda riepilogativa ad esso allegata (ma priva della sottoscrizione del cliente) emerge l'esistenza di un ulteriore affidamento, che sarebbe stato già in essere, per €
26.643, valido fino al recesso da parte della banca.
In relazione a tale fido, tuttavia, non è dato sapere quando, ed in quale forma (orale o scritta) sia stato concesso;
né è possibile conoscerne le condizioni economiche: per cui di quel fido non può tenersi alcun conto ai fini qui considerati.
Pag. 9 a 12 Accertata, dunque, la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate dal Pt_1 prima del 10\2\2010 (con l'eccezione di cui s'è detto, delle rimesse di natura ripristinatoria che fossero state fatte sul conto, nel lasso temporale 3\3\2008 – 31\12\2008), deve ora rilevarsi che il c.t.u. nominato nel corso del giudizio ha rilevato che la banca, dal 1\7\2000 in poi, e fino alla data (30\4\2022) di chiusura del conto, ha applicato il criterio della reciprocità nel calcolo (trimestrale) degl'interessi anatocistici, in applicazione della Delibera CICR del
3\8\2016, dandone anche comunicazione al cliente.
Ma il ha ricordato che la Suprema Corte ha in più occasioni spiegato (v. Cass. Pt_1
9140\2020; 29420\2020) che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”.
Nel caso di specie, tuttavia, una nuova pattuizione (relativa ai tassi ed alla capitalizzazione degli interessi) è intervenuta solo in data 8\7\2018, quando le parti hanno concluso un terzo contratto (di cui si dirà immediatamente): con l'effetto che fino a quella data risulta illegittima la capitalizzazione degl'interessi.
In data 9\7\2018, dunque, le parti hanno sottoscritto un terzo contratto (all. 10 della banca), col quale è stata concessa un'apertura di credito per € 20.000, valida fino a revoca: ed in tale contratto risultano finalmente indicate le commissioni ed i tassi passivi, e prevista la pari periodicità della capitalizzazione.
Alla luce di tali premesse, quindi, risulta necessario eseguire un supplemento di c.t.u., al fine di quantificare il saldo del conto alla data della sua chiusura (30\4\2022), tenendo conto delle statuizioni e delle indicazioni contenute nella presente sentenza non definitiva.
Nell'ulteriore rilievo che l'esperto ha già rilevato che manca una parte degli estratti conto intermedi, alcuni riassunti scalari ed alcuni riepiloghi delle competenze.
Per cui ha supplito alle lacune adottando il rimedio che gli era stato suggerito in sede di conferimento dell'incarico: e quindi effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo
Pag. 10 a 12 estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.
L'esperto ha pure verificato che i tassi passivi applicati dalla banca non hanno mai superato la soglia usuraria;
ed ha rilevato che le CMS sono state pattuite in forma scritta soltanto col contratto in data 9\7\2018: per cui aveva già espunto dal conto quelle applicate fino a quel momento.
In conclusione, quindi, il c.t.u. dovrà partire dal saldo-banca alla data del 10\2\2010, eventualmente correggendolo, se dovesse emergere l'esistenza, nel lasso temporale 3\3\2008
– 31\12\2008, di rimesse di natura ripristinatoria: e quindi di rimesse che hanno riportato il saldo del conto entro il limite (€ 5.000) del fido a termine che è stato concesso col contratto in data 3\3\2008.
Dopo di che dovrà calcolare il saldo del conto, alla data della sua chiusura:
- fino al 9\7\2018, espungendo le commissioni e gl'interessi anatocistici;
facendo decorrere gl'interessi, attivi e passivi, dalla data delle singole operazioni, ed applicando, per la quantificazione degl'interessi attivi, i tassi già riconosciuti dalla banca;
e per quelli passivi i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
- dal 9\7\2018 in poi, quantificando le commissioni e gl'interessi passivi sulla base del contratto che le parti hanno concluso in quello stesso giorno;
gl'interessi attivi continueranno ad essere liquidati in base ai tassi riconosciuti dalla banca, mentre l'anatocismo dovrà avere cadenza trimestrale.
A tale proposito occorre da ultimo rilevare che il c.t.u. (pag. 66 dell'elaborato) ha fatto presente che il ha pagato per contanti, e senza fare transitare le relative somme sul Pt_1 conto, gl'interessi passivi che sono maturati dal 30\9\2016 al 30\4\2022: per cui la banca, nel calcolare il saldo del conto, alla data della sua chiusura (30\4\2022), aveva espunto quegli stessi interessi (€ 10.462,87): per cui il c.t.u. dovrà, a sua volta, detrarre, dal saldo finale ricalcolato, la somma appena indicata, per quanto detto già pagata dal cliente.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della s.p.a. Intesa San Paolo, così provvede: Parte_1
- dichiara le nullità delle clausole del contratto in data 2\11\1995, nei limiti di cui alla motivazione;
Pag. 11 a 12 - dichiara la prescrizione del diritto del alla restituzione dell'indebito entro i Pt_1 limiti di cui alla motivazione;
- dispone eseguirsi un supplemento di c.t.u., confermando l'incarico conferito al dott.
, ed incaricandolo di calcolare il saldo del conto tenendo conto delle Persona_1 pronunce e delle indicazioni contenute nella motivazione;
- concede al consulente tecnico d'ufficio termine fino al 27/10/2025 per l'invio alle parti di un elaborato peritale integrativo provvisorio;
- concede alle parti termine fino al 27/11/2025 per l'invio al CTU di eventuali osservazioni;
- concede al CTU termine fino al 07/01/2026 per il deposito in cancelleria della relazione integrativa definitiva, delle eventuali osservazioni delle parti e di una note concernente una valutazione delle stesse
- rinvia per il prosieguo all'udienza del 19/01/2026 ore 09:45 per l'esame dell'elaborato integrativo e per la precisazione delle conclusioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 01/09/2025
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 12 a 12
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72672 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, e vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, via Asmara n. 50, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonella Aprea, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
- Attore
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Controparte_1
Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell'avv. Dario Martella, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto
Conclusioni delle parti
Per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attorea e previa ogni necessaria declaratoria, provvedere come appresso:
In via principale: 1) ACCERTARE, l'indicazione e pattuizione di interessi usurari contrattuali in particolare con riferimento al documento di sintesi del 3.03.2008 e comunque a tutte le modifiche unilaterali, relativo al contratto di conto corrente n. 276505207149 e ad ogni rapporto ad esso collegato, acceso presso Controparte_2 oggi Intesa San Paolo SPA, filiale di Roma, Via Cassia n. 913, in violazione della
[...]
L. 106/1996 e dell'art. 1284 c.c. e DICHIARARE non dovuto alcun interesse ex art. 1815 co, 2 c.c.
Pag. 1 a 12 con decorrenza dalla data delle pattuizioni stesse, per tutti i motivi esposti in narrativa;
pertanto, il suddetto conto corrente dall'applicazione degli interessi usurari CP_3 contrattuali quantomeno a decorrere dal 2008, con relativo storno a favore del cliente;
conseguentemente ORDINARE IL RIACCREDITO nel conto corrente e per l'effetto condannare la
convenuta alla relativa ripetizione, della somma di € 55.069,45 (euro CP_4 cinquantacinquemilasessantanove/45) (per il periodo a decorrere dal 1.01.2008 fino al
31.12.2020), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
2) ACCERTARE E DICHIARARE, altresì, la violazione da parte della Intesa San Paolo SPA, dell'art.
117 TUB ed in particolare la mancanza di forma scritta del contratto di apertura di credito in conto corrente, in violazione dell'art. 117 co. 1 e 3 tub e dell'art. 1284 c.c. e la mancata pattuizione di qualsivoglia condizione economica quantomeno fino alla data del 3.03.2008 e/o la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze, per essere stati indicati tassi inferiori a quelli effettivamente applicati, con conseguente indeterminatezza di tutte le condizioni (spese, interessi, commissioni, costi e competenze), applicati al conto corrente n. 276505207149 e ad ogni rapporto ad esso collegato, acceso presso oggi Intesa San Paolo SPA, filiale Controparte_2 di Roma, Via Cassia n. 913, in violazione degli artt. 117 co. 4 e co. 7 tub e 1284 e 1346 c.c. e per
l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 117, comma 7
TUB, degli interessi al tasso sostitutivo bancario tempo per tempo vigente e/o al tasso legale, al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente ORDINARE L'ULTERIORE RIACCREDITO nel conto corrente, e per
l'effetto condannare la convenuta alla relativa ripetizione, della somma di € 34.887,32 CP_4
(euro trentaquattromilaottocentottantasette/32) (cfr. pag. 67 e pag 70 perizia) fino alla data del 31.12.2007, ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
3) Per l'effetto delle violazioni di cui sopra, del ricalcolo del conto corrente dal 1995 al
31.12.2020 (punti 1 e 2), e del riaccredito delle somme illegittimamente addebitate al cliente per
l'intero periodo, CONDANNARE la Intesa San Paolo SpA in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ed a ripetere in favore del sig. la complessiva Parte_1 somma di € 89.956,90 (euro ottantanovemilanovecentocinquantasei/90) risultante a credito
Pag. 2 a 12 dello stesso, nella rideterminazione del saldo di conto corrente al 31.12.2020 (sommando i periodi di cui ai punti 1 e 2), ovvero la diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino al soddisfo. In via alternativa e/o gradata:
4) ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima applicazione di interessi anatocistici non pattuiti in violazione delle norme di cui all'art. 1283 c.c. e art. 6 Delibera CICR 9 febbraio 2000, nonché la illegittima antergazione e postergazione delle valute, ed ORDINARE IL RIACCREDITO nel conto corrente, e per l'effetto condannare la Banca convenuta alla relativa ripetizione, della somma di
€ 14.821,13 (euro quattordicimilaottocentoventuno/13), per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi quantomeno dal 2.11.1995 fino al 31.12.2207, per tutti i motivi esposti in narrativa. Pertanto, per effetto dell'illegittimo anatocismo fino al 2007, a cui va sommata la somma derivante dal ricalcolo successivo al 1.01.2008 per usura oggettiva contrattuale (di cui al punto 1), CONDANNARE la Intesa San Paolo SpA in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ed a ripetere in favore del sig. la complessiva Parte_1 somma di € 69.890,58 (euro sessantanovemilaottocentonovanta/58), illegittimamente addebitata e percepita dalla suddetta, sia a titolo di indebiti interessi anatocistici, così CP_4 come da riconteggio effettuato dal perito, con applicazione della capitalizzazione semplice degli interessi fino al 31.12.2007 (€ 14.821,13) , che a titolo di interessi usurari contrattuali quantomeno a decorrere dal 2008, (€ 55.069,45), ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo. In via gradata:
5) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi, spese, CP_4 commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. n. 108/96, perché comunque eccedente il c.d. tasso soglia usura nel periodo di riferimento;
EPURARE, pertanto, il suddetto conto corrente dall'applicazione degli interessi usurari nei trimestri di superamento del tasso soglia con azzeramento degli interessi e/o con applicazione del tasso legale ai sensi degli artt.1339 e 1419 c.c., e per l'effetto ORDINARE IL RIACCREDITO nel conto corrente della somma di € 39.662,24 (euro trentanovemilaseicentosessantadue/24) per il riconoscimento del superamento del tasso soglia e per effetto di illegittimo anatocismo, e conseguente CONDANNA della Intesa San Paolo SpA in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ed
a ripetere in favore del sig. la suddetta somma, quella diversa maggiore Parte_1
e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione. In
Pag. 3 a 12 via ulteriormente gradata: 6) ACCERTARE E DICHIARARE, la violazione da parte della Banca convenuta dell'art. 644 co. 3 c.p. e pertanto, la configurazione di usura in concreto per il significativo scostamento dei tassi applicati ai TEGM, e la loro misura prossima ai tassi soglia usura, oltre che per tutti i motivi esposti in narrativa ed il suddetto conto corrente da CP_3 tali interessi con conseguente CONDANNA della Intesa San Paolo SpA in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ed a ripetere in favore del sig. Parte_1 delle relative somme che saranno accertate in corso di causa, anche a seguito di CTU,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione.
7) IN OGNI CASO, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore, al risarcimento del danno conseguente alla violazione delle norme sulla buona fede, correttezza e trasparenza bancaria, nonché dei danni non patrimoniali, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
8) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori di legge.”
Per il convenuto: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma:
In via preliminare, di merito rigettare tutte le domande avversarie e dichiararle inammissibili:
i) per inesigibilità del diritto e per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.;
ii) per decadenza ex artt. 119 e 120 T.U. Bancario;
iii) per inutile decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948, 4 co. c.c.
(limitatamente agli interessi creditori), per il periodo anteriore al 12.11.2016;
iv) per inutile decorso del termine decennale di prescrizione, per il periodo anteriore al
12.11.2011 (decennio con riferimento alla notifica dell'atto di citazione), o in subordine al
26.2.2010 (decennio con riferimento all'istanza di mediazione), in relazione: sia al diritto alla riclassificazione del saldo dei due rapporti oggetto di causa ex art. 1827, secondo comma, c.c.; sia ex artt. 2220 c.c. e 119 T.U. Bancario;
sia alle domande di accertamento e di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., per operazioni anteriori al decennio decorrente da ogni singola annotazione in c/c ex art. 2935 c.c., e comunque per tutte le rimesse solutorie eseguite in assenza di affidamento o in extra fido;
v) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed improcedibilità delle domande restitutorie in forza di quanto disposto sia dall'art. 1442 c.c., che dall'art. 120 secondo comma T.U. bancario
e Delibera CICR 9.2.2000.
2. Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto, per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché degli artt. 1227 e 1460 c.c., e comunque perché
Pag. 4 a 12 non provate.
3. In via subordinata, di merito, accertare e dichiarare l'applicabilità, per il periodo successivo al
30.6.2000, della capitalizzazione trimestrale.
4. In ulteriore subordine, nel merito, salvo gravame, procedere alla riclassificazione del saldo del
c/c con i criteri di cui all'art. 1194 c.c.; nonché, con applicazione dei tassi di interesse passivi e attivi, delle c.m.s. e degli altri oneri economici pattuiti per iscritto;
o, in subordine, con
l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B., con applicazione del tasso nominale massimo dei BOT per gli interessi passivi dovuti dal cliente, e del tasso nominale minimo dei BOT per gli interessi attivi dovuti dalla Banca. Con spese di lite ex D.M. 55 del 10.3.2014, rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Con rigetto integrale di tutte le richieste istruttorie avversarie, perché inammissibili, generiche ed ininfluenti ai fini del decidere.”
Svolgimento del processo e motivi della decisione
ha citato in giudizio l'odierna convenuta deducendo: Parte_1
- d'intrattenere un rapporto di conto corrente bancario con la Controparte_1
- che il contratto di apertura del conto, a suo tempo sottoscritto in data 2\11\1995 con la , poi incorporata in Intesa, non indicava le condizioni economiche che la CP_2 banca avrebbe applicato;
- che pertanto non erano dovute spese, commissioni, interessi ultralegali ed interessi anatocistici, ed erano illegittime le “valute” applicate dalla banca in data diversa da quella di esecuzione delle singole operazioni;
- che in data 3\3\2008 era stato sottoscritto un documento di sintesi che conteneva alcune di quelle condizioni, al tempo stesso prevedendo, a carico di esso cliente, il pagamento d'interessi ad un tasso usurario: per cui da quella data in poi non era più dovuto alcun interesse.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto la condanna della convenuta al rimborso delle somme non dovute, pagate nel corso degli anni, quantificandole in € 89.956,90, sulla base di una perizia di parte allegata alla citazione. Ha chiesto inoltre il ristoro del danno non patrimoniale, che assumeva d'avere subito per effetto della violazione, da parte della banca, dei doveri di buona fede e di trasparenza, e per avere applicato interessi usurari.
ha chiesto il rigetto della domanda, deducendo: Controparte_1
- che il contratto in data 02\11\1995 prevedeva la facoltà, per la banca, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
Pag. 5 a 12 - che col successivo contratto, in data 3\3\2008, era stata accordata al cliente un'apertura di credito, con l'analitica previsione del costo delle commissioni, delle spese e dei tassi d'interesse, altresì prevedendo la reciprocità della loro capitalizzazione;
reciprocità che la banca, peraltro, aveva applicato fin dal 30\6\2000;
- che in data 9\7\2018 era stato infine sottoscritto un terzo contratto, col quale erano state modificate le condizioni economiche e l'ammontare del fido.
La predetta convenuta ha poi negato che nel corso degli anni fossero mai stati applicati interessi usurari ed ha aggiunto che il cliente non aveva contestato le condizioni praticate, per cui era decaduto dal relativo diritto.
In via preliminare, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di accertamento e di restituzione delle somme che si assumeva non essere dovute, in considerazione del fatto che il rapporto di conto corrente bancario era ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio: per cui quel credito era allo stato inesigibile.
Ha ulteriormente eccepito la prescrizione decennale del diritto alla restituzione, con decorrenza dalle singole operazioni, sul rilievo che fino al 3\3\2008 non era stato concesso alcun fido al cliente, per cui tutte le rimesse avevano natura solutoria. E la prescrizione di quel diritto, secondo la banca, sortiva effetto preclusivo anche in relazione alla domanda, diversa ed ulteriore, di rettifica del saldo del conto.
Ha ulteriormente eccepito la prescrizione, questa volta quinquennale, del diritto dell'attore ad ottenere il pagamento d'interessi attivi ad un tasso (quello sostitutivo di cui all'art. 117 del D. lgs. 385\1993, cd. TUB) maggiore di quello praticato nel corso del rapporto.
Ha fatto presente che l'attore non aveva esibito tutti gli estratti conto: per cui l'eventuale ricalcolo del saldo avrebbe dovuto essere eseguito partendo dal primo estratto che presentava continuità con quelli successivi, utilizzando, fino a quel momento, il cd. “saldo banca”, e per il seguito utilizzando i tassi sostitutivi.
Da ultimo, ha contestato l'esistenza del danno extracontrattuale lamentato dall'attore.
Nel corso del giudizio è stata eseguita una c.t.u., dopo di che la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto, occorre subito considerare che è ormai superata l'eccezione della banca, d'inammissibilità della domanda di ripetizione (e quella di accertamento del reale saldo del conto), per essere ancora aperto il rapporto di conto corrente: nel corso del giudizio, infatti (e segnatamente in data 4\4\2024), la banca ha chiuso il conto: e tale fatto, costituendo una condizione dell'azione, ben può verificarsi anche in corso di causa.
Pag. 6 a 12 Per cui la domanda di ripetizione d'indebito risulta oggi ammissibile.
Di seguito è opportuno rilevare che il rapporto di conto corrente bancario è stato aperto con la sottoscrizione di un contratto (in data 2\11\1995, all. 8 della banca), il quale:
- non indicava l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto (CMS), né i tassi d'interesse, attivi e passivi;
- forniva (art. 4) indicazioni del tutto generiche in relazione alle valute, posto che non indicava la decorrenza degl'interessi in relazione ai diversi tipi di operazioni;
- prevedeva (art. 7) che l'anatocismo avrebbe avuto cadenza semestrale se il conto fosse rimasto attivo, mentre avrebbe avuto cadenza trimestrale se fosse andato, anche saltuariamente, in passivo;
- introduceva (art. 16) la facoltà, per la banca, di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto, con la previsione che la relativa comunicazione sarebbe stata data ai correntisti con l'affissione della delibera nei locali della banca stessa.
Di conseguenza, in relazione a quel contratto va dichiarata, rispettivamente, l'inesistenza o la nullità delle clausole di previsione di CMS, d'interessi ultralegali ed anatocistici, e di valute ragguagliate ad una data diversa da quella di effettiva esecuzione delle operazioni, per non essere state redatte in maniera specifica, e nella forma scritta necessaria “ad substantiam” secondo la previsione contenuta nella l. n. 154\1992 e nel d.lgs. n. 385\1993.
L'anzidetta nullità, in quanto vizio genetico del rapporto, derivante dal mancato incontro, in forma scritta, delle volontà delle parti, sulle condizioni economiche del rapporto, non può essere sanata, ex post, dalla facoltà che il contratto concedeva alla banca di variare quelle condizioni nel corso del rapporto.
La nullità\inesistenza di quelle clausole, tuttavia, non si risolve nell'automatico accoglimento della domanda di restituzione avanzata dal dovendosi tenere conto dell'eccezione di Pt_1 prescrizione sollevata dalla banca.
In astratto, infatti, la nullità comporta che non sono dovute le CMS e gl'interessi anatocistici, mentre gl'interessi corrispettivi avrebbero dovuto essere calcolati applicando i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB (nel testo antecedente il d. lgs. 141\2010); ma, per quanto si dirà di qui a poco, il diritto del alla restituzione delle inerenti somme è per la gran Pt_1 parte prescritto.
Pag. 7 a 12 A tale fine è necessario ribadire che il contratto in data 2\11\1995 soggiace alle prescrizioni di cui alla l. n. 154\1992 ed al d.lgs. n. 385\1993: per cui la concessione di un affidamento avrebbe dovuto essere pattuita in forma scritta.
Ma se anche si volesse ritenere ammissibile il cd. “fido di fatto”, e quindi si volesse affermare che per la concessione del fido -in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003- non era necessaria, “ad substantiam”, la forma scritta, dovrebbe comunque rilevarsi (v. Cass.
29794\2024) che le condizioni economiche del fido dovrebbero essere tratte da un diverso contratto, a sua volta redatto in forma scritta – e segnatamente dal contratto principale di apertura del conto corrente bancario – contratto - quello in data 2\11\1995- che invece, e per quanto appena detto, non contiene nessuna di quelle condizioni economiche.
Per cui trova applicazione il principio di diritto più volte ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass.
2660\2019; 24051\2019) secondo cui “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”.
In una situazione siffatta, quindi, deve ritenersi che tutte le rimesse sul conto avevano carattere solutorio (quantomeno fino alla data del 3\3\2008, nella quale le parti hanno sottoscritto un secondo contratto, di cui si dirà di qui a poco): sicchè la prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito ha cominciato a decorrere dalla data delle singole rimesse.
Dovendosi aggiungere, per completezza d'indagine, che è inutilizzabile, ai fini della decisione, il documento (che attesterebbe la concessione di un fido, peraltro per un breve lasso temporale, dal 1\3\1996 al 30\9\1996) che la banca ha esibito soltanto in data 1\12\2022, e quindi dopo che erano scaduti i termini per il deposito di tutte le memorie di cui all'art. 183
c.p.c., ed era stata anche disposta la c.t.u. contabile.
La prescrizione del diritto è stata poi interrotta soltanto con la lettera di diffida e messa in mora in data 10\2\2020 (all. 6 di parte attrice), non potendosi assegnare effetto interruttivo
(ex art. 2943 c.c.) alle precedenti note, in data 18\9\2018 e 12\12\2018, con le quali il
Pag. 8 a 12 ra limitato a chiedere alla banca di trasmettergli la documentazione in suo Parte_2 possesso.
In conclusione, quindi, va dichiarata la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito in relazione a tutte le rimesse di data anteriore al 10\2\2010, ma con la precisazione che segue: per quanto anticipato, dopo la sottoscrizione del contratto in data 2\11\1995, le parti hanno concluso un secondo negozio (in data 3\3\2008, all. 9 della banca), a mezzo del quale la banca ha concesso al cliente un affidamento per € 5.000, valido fino al 31\12\2008.
Di conseguenza, deve ritenersi che il diritto alla restituzione non si sia prescritto in relazione alle sole rimesse, di natura ripristinatoria (e quindi destinate a ristabilire la provvista entro il limite del fido, di € 5.000), che fossero state fatte dal cliente nel lasso temporale 3\3\2008 –
31\12\2008: rimesse in relazione alle quali la prescrizione comincia a decorrere soltanto dalla chiusura del rapporto.
Mentre se si trattasse di rimesse extra fido, sarebbero a loro volta colpite dalla prescrizione, perché di natura solutoria.
Accertati i limiti entro i quali va accolta l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, va di seguito accertata l'irrilevanza dell'analoga eccezione sollevata dalla banca, di prescrizione (quinquennale) del diritto del cliente a conseguire interessi attivi più elevati rispetto a quelli che gli sono stati fin qui applicati dalla banca: e ciò in ragione del fatto che il non ha mai avanzato una domanda di tal genere. Pt_1
Passando al merito, si è detto che in data 3\3\2008 le parti hanno sottoscritto un secondo contratto, a mezzo del quale la banca ha concesso un fido di 5.000 euro, valido fino al successivo 31\12\2008: di conseguenza, quel contratto ha cessato di produrre effetti il
31\12\2008, e da quella data in poi le condizioni economiche in esso indicate non possono essere utilizzate per disciplinare il rapporto sottostante, di conto corrente bancario, il quale resta perciò privo della pattuizione delle condizioni economiche, e va perciò regolato, quanto ai tassi, da quelli sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
Sempre in relazione a tale secondo contratto (in data 3\3\2008), occorre ulteriormente rilevare che da una scheda riepilogativa ad esso allegata (ma priva della sottoscrizione del cliente) emerge l'esistenza di un ulteriore affidamento, che sarebbe stato già in essere, per €
26.643, valido fino al recesso da parte della banca.
In relazione a tale fido, tuttavia, non è dato sapere quando, ed in quale forma (orale o scritta) sia stato concesso;
né è possibile conoscerne le condizioni economiche: per cui di quel fido non può tenersi alcun conto ai fini qui considerati.
Pag. 9 a 12 Accertata, dunque, la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate dal Pt_1 prima del 10\2\2010 (con l'eccezione di cui s'è detto, delle rimesse di natura ripristinatoria che fossero state fatte sul conto, nel lasso temporale 3\3\2008 – 31\12\2008), deve ora rilevarsi che il c.t.u. nominato nel corso del giudizio ha rilevato che la banca, dal 1\7\2000 in poi, e fino alla data (30\4\2022) di chiusura del conto, ha applicato il criterio della reciprocità nel calcolo (trimestrale) degl'interessi anatocistici, in applicazione della Delibera CICR del
3\8\2016, dandone anche comunicazione al cliente.
Ma il ha ricordato che la Suprema Corte ha in più occasioni spiegato (v. Cass. Pt_1
9140\2020; 29420\2020) che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”.
Nel caso di specie, tuttavia, una nuova pattuizione (relativa ai tassi ed alla capitalizzazione degli interessi) è intervenuta solo in data 8\7\2018, quando le parti hanno concluso un terzo contratto (di cui si dirà immediatamente): con l'effetto che fino a quella data risulta illegittima la capitalizzazione degl'interessi.
In data 9\7\2018, dunque, le parti hanno sottoscritto un terzo contratto (all. 10 della banca), col quale è stata concessa un'apertura di credito per € 20.000, valida fino a revoca: ed in tale contratto risultano finalmente indicate le commissioni ed i tassi passivi, e prevista la pari periodicità della capitalizzazione.
Alla luce di tali premesse, quindi, risulta necessario eseguire un supplemento di c.t.u., al fine di quantificare il saldo del conto alla data della sua chiusura (30\4\2022), tenendo conto delle statuizioni e delle indicazioni contenute nella presente sentenza non definitiva.
Nell'ulteriore rilievo che l'esperto ha già rilevato che manca una parte degli estratti conto intermedi, alcuni riassunti scalari ed alcuni riepiloghi delle competenze.
Per cui ha supplito alle lacune adottando il rimedio che gli era stato suggerito in sede di conferimento dell'incarico: e quindi effettuando i conteggi partendo dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo
Pag. 10 a 12 estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati.
L'esperto ha pure verificato che i tassi passivi applicati dalla banca non hanno mai superato la soglia usuraria;
ed ha rilevato che le CMS sono state pattuite in forma scritta soltanto col contratto in data 9\7\2018: per cui aveva già espunto dal conto quelle applicate fino a quel momento.
In conclusione, quindi, il c.t.u. dovrà partire dal saldo-banca alla data del 10\2\2010, eventualmente correggendolo, se dovesse emergere l'esistenza, nel lasso temporale 3\3\2008
– 31\12\2008, di rimesse di natura ripristinatoria: e quindi di rimesse che hanno riportato il saldo del conto entro il limite (€ 5.000) del fido a termine che è stato concesso col contratto in data 3\3\2008.
Dopo di che dovrà calcolare il saldo del conto, alla data della sua chiusura:
- fino al 9\7\2018, espungendo le commissioni e gl'interessi anatocistici;
facendo decorrere gl'interessi, attivi e passivi, dalla data delle singole operazioni, ed applicando, per la quantificazione degl'interessi attivi, i tassi già riconosciuti dalla banca;
e per quelli passivi i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
- dal 9\7\2018 in poi, quantificando le commissioni e gl'interessi passivi sulla base del contratto che le parti hanno concluso in quello stesso giorno;
gl'interessi attivi continueranno ad essere liquidati in base ai tassi riconosciuti dalla banca, mentre l'anatocismo dovrà avere cadenza trimestrale.
A tale proposito occorre da ultimo rilevare che il c.t.u. (pag. 66 dell'elaborato) ha fatto presente che il ha pagato per contanti, e senza fare transitare le relative somme sul Pt_1 conto, gl'interessi passivi che sono maturati dal 30\9\2016 al 30\4\2022: per cui la banca, nel calcolare il saldo del conto, alla data della sua chiusura (30\4\2022), aveva espunto quegli stessi interessi (€ 10.462,87): per cui il c.t.u. dovrà, a sua volta, detrarre, dal saldo finale ricalcolato, la somma appena indicata, per quanto detto già pagata dal cliente.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti della s.p.a. Intesa San Paolo, così provvede: Parte_1
- dichiara le nullità delle clausole del contratto in data 2\11\1995, nei limiti di cui alla motivazione;
Pag. 11 a 12 - dichiara la prescrizione del diritto del alla restituzione dell'indebito entro i Pt_1 limiti di cui alla motivazione;
- dispone eseguirsi un supplemento di c.t.u., confermando l'incarico conferito al dott.
, ed incaricandolo di calcolare il saldo del conto tenendo conto delle Persona_1 pronunce e delle indicazioni contenute nella motivazione;
- concede al consulente tecnico d'ufficio termine fino al 27/10/2025 per l'invio alle parti di un elaborato peritale integrativo provvisorio;
- concede alle parti termine fino al 27/11/2025 per l'invio al CTU di eventuali osservazioni;
- concede al CTU termine fino al 07/01/2026 per il deposito in cancelleria della relazione integrativa definitiva, delle eventuali osservazioni delle parti e di una note concernente una valutazione delle stesse
- rinvia per il prosieguo all'udienza del 19/01/2026 ore 09:45 per l'esame dell'elaborato integrativo e per la precisazione delle conclusioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma il 01/09/2025
il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 12 a 12