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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12769 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9240 2024 RG
FRA
e Avv. PARPAGLIONI Parte_1 Parte_2
MARA
E
Avv. TAMBURRO LUCIANO Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, accertato e dichiarato quanto sopra, in accoglimento della domanda proposta, contrariis reiectis:
1. Previo, se del caso, annullamento/disapplicazione, per una interpretazione conforme al diritto Comunitario (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) come sopra richiamato, del combinato disposto degli artt. 34 punto 8, punto 4 del ccnl 2003 e artt. 31.5 e 31.6 del ccal 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale da corrispondere per i giorni di assenza per ferie alla sola indennità forfettaria di € 12,80 per i Macchinisti e € 4,50 per i Pt_4
; nonché dell'art. 72.2 del ccnl 2003 e degli artt.77.2. 2.4 ccnl 2012 e
[...]
2016, nella parte in cui escludono l'indennità di condotta ed il compenso per l'Assenza dalla Residenza dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie;
2. accertare e dichiarare il diritto di ciascun ricorrente all'inserimento nel calcolo della retribuzione percepita durante le ferie annuali negli anni a partire dal 1 luglio 2007, o in subordine e, comunque, dalla data iniziale indicata nei conteggi per ciascun ricorrente e sino alla data di posizione della sentenza, delle indennità di utilizzazione professionale di cui agli artt. sopra citati, in quanto rientranti nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
3. condannare, per l'effetto, la parte convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal 01.07.2007, o dalle date e per i periodi indicati nei conteggi, pari alle seguenti somme lorde risultanti dai conteggi facenti parte integrante del presente atto e allegati: Cognome Nome
[...]
€ 14.897,28 Parte_5
€ 4.924,66 Parte_2
€ 16.148,54 Parte_3
o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ai sensi degli artt. 421 c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.; salve le successive ulteriori somme maturate e maturande agli stessi titoli, in ipotesi di mancato spontaneo adempimento all'esito dell'accertamento in questa sede richiesto e azionato.
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. Hanno premesso di essere dipendenti della convenuta presso la quale prestano attualmente servizio, dalle date e con l'inquadramento indicati, con applicazione del Contratto Collettivo della Mobilità/Area contrattuale attività ferroviarie nonché del Contratto Aziendale Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, accordo integrativo di secondo livello, entrambi del 16.12.2016 (ad eccezione del in pensione dal Parte_3
1 gennaio 2023); di essere Tecnici Specializzati, con qualifica di “Macchinista” o di
“Capo Treno” e di svolgere la loro attività lavorativa esclusivamente a bordo dei treni, anche nelle fasi complementari alla partenza del rotabile;
di aver conseguito certificazioni/abilitazioni, che debbono aggiornare periodicamente, così come previsto dal ccnl e dalla normativa sui Trasporti pubblici dettata dalla normativa di settore di origine nazionale e comunitaria, tradotta nelle linee guida dettate dalla ANSF e da ultimo dal D.lgs. Controparte_2
n.50/2019. Hanno poi rappresentato che la retribuzione mensile ordinaria del personale rientrante nel livello professionale dei Tecnici specializzati, di cui facevano parte, è strutturata su degli importi liquidati in misura fissa e continuativa nonché su ulteriori importi liquidati, sempre in maniera continuativa ogni mese, la cui misura è proporzionale all'effettivo tempo trascorso a bordo macchina e treno nell'adempimento delle proprie mansioni;
quest'ultima parte della retribuzione viene individuata dal CCNL Accordo aziendale [artt. 24 lett. d) e 31 punto 4. Tabella B] dall'indennità di utilizzazione professionale;
detta voce retribuisce: l'orario prestato per le attività di condotta e di scorta, nonché, per il Macchinista, con l'ulteriore voce retributiva commisurata ai Km percorsi [art.31]. L'indennità di utilizzazione professionale, collegata all'effettivo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti (che, come detto, vengono svolte esclusivamente a bordo macchina/treno, come espressamente previsto dal contratto aziendale), è parte integrante della retribuzione dei ricorrenti, viene corrisposta per 12 mensilità e compensa ciascuna ora di condotta o scorta nonché la percorrenza chilometrica effettuata dal personale di cui è causa, quali membri dell'equipaggio treno. Tale indennità è modulata anche sulla base dell'anzianità e del livello professionale della qualifica rivestita. Gli importi di tale indennità sono articolati ed elencati nell'apposita tabella B del contratto aziendale in atti, di cui all'art. 31. Al successivo punto 5 dello stesso art. 31 del CCAL di Gruppo citato, l'indennità di utilizzazione professionale viene forfettizzata solo per alcune fattispecie quali: la
“presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda, per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni...” diversificando la misura del compenso in ragione del profilo professionale ricoperto: a) per il personale di macchina in € 12,80; b) per il personale di bordo in € 4,50. Per il personale c.d. di macchina e di bordo il CCNL prevede, inoltre, un ulteriore voce retributiva variabile denominata “compenso per assenza dalla residenza di lavoro”, definita dall'art. 27, p. 2.1, lett. d), del CCNL Mobilità quale:“ ... periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario in cui ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”, nella misura di seguito indicata dall'art.77, punto 2.1 e 2.2. del CCNL Mobilità: “2. Assenza dalla residenza 2.1 Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 1,30 b) per servizi con riposo fuori residenza: € 2,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,00”. “(omissis)”. “2.2 Nel caso di assenza dalla residenza all'estero o di sosta nelle località estere di confine con l'Italia i compensi di cui al precedente punto 2.1 sono determinati nelle misure orarie di seguito indicate: a) per servizi senza riposo fuori residenza: € 2,00 b) per servizi con riposo fuori residenza: € 3,20 c) per servizi di accompagnamento notte: € 1,60.”
“omissis”. Le indennità tutte di cui sopra costituiscono, per ogni mese di lavoro, il 27-30% della retribuzione di ciascun ricorrente. Oltre alla retribuzione ordinaria dei ricorrenti, quanto alla retribuzione relativa al periodo di ferie, doveva farsi riferimento a quanto disciplinato dall'art. 30 del CCNL Mobilità [“1. Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a: a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio: • 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.; • 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.; b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio: • 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.; • 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.” cfr. doc. 1 a)] mentre l'art. 30 p.6 del CCNL e l'art.14 p.3 del CCAL aziendale, determinavano la misura della retribuzione dei giorni di ferie indicando le singole voci retributive da considerare. In particolare, secondo l'art. 30, p.6: “Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL”. 13. L'art. 14, p.3 del CCAL Mobilità, in aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell'art. 30 (Ferie) sopra trascritto, stabilisce che al dipendente spetta per le giornate di ferie, oltre al minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell'art. 68 (Retribuzione), all'indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all'indennità di turno (art. 81 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, anche la seguente ulteriore retribuzione: a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all'art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all'art. 26 del presente contratto, con le modalità di erogazione ivi previste;
c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell'art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto;
d) salario di produttività, di cui all'art. 30 del presente contratto;
e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione, di cui all'art. 31 del presente contratto;
f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell'art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto”. L'art. 31 del CCAL aziendale che regolamenta l'indennità di utilizzazione professionale prevista per il personale di macchina e di bordo, di cui alla lettera e) dell'ultima norma sopra trascritta, stabiliva, però, al punto 5 una c.d. forfettizzazione della stessa oltre che per i giorni di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, anche per le giornate di assenza (retribuita) diverse da quelle indicate al successivo p. 6 (non retribuita), tra le quali le giornate di ferie. Hanno quindi lamentato che l'azienda escludeva dalla retribuzione delle giornate di ferie godute dai ricorrenti parte della retribuzione variabile, normalmente da loro percepita nelle giornate lavorative, sostituendola con una indennità giornaliera forfettizzata estremamente inferiore, come risultante dalle buste paga e dai conteggi allegati, nonostante tale forfettizzazione non fosse mai stata adeguata rispetto al tempo trascorso nonché che veniva esclusa anche l'indennità di Assenza dalla Residenza. Avevano quindi diffidato la convenuta richiedendo il pagamento delle differenze retributive dovute, senza ricevere alcun riscontro.
2. La società si è costituita resistendo alla domanda, in quanto CP_1
l'ordinamento comunitario ed, in particolare, l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e l'art. 31, numero 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, attribuiva al lavoratore il “diritto a ferie annuali retribuite”, senza tuttavia fornire una definizione puntuale della retribuzione dovuta per il periodo feriale (come confermato dalla giurisprudenza comunitaria che si era occupata della interpretazione di tale previsione). Nella denegata ipotesi di accoglimento, ha eccepito la prescrizione quinquennale e la limitazione del ricalcolo alle sole quattro settimane di calendario, quale annuale periodi di ferie minimo garantito. Alla odierna udienza, quindi, concesso termine per note, il processo è stato deciso solo relativamente alle posizioni della e del , in quanto fra il Pt_1 Pt_2
e la società è stato sottoscritto verbale di conciliazione. Parte_3
Alla odierna udienza è intervenuta conciliazione fra il ricorrente e la Parte_3 convenuta ed il processo è stato estinto. Il ricorso è fondato.
3. Osserva il Giudice che la presente controversia concerne il diritto dei ricorrenti, di professione macchinisti/capo treno, di percepire durante i giorni di ferie un trattamento economico quanto più corrispondente a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto (e quindi, nello specifico, godendo solo dell'indennità di
“utilizzazione giornaliera professionale”, per come erogata nell'importo fisso di € 12,80, ex art 31.5 dei contratti aziendali FS 2012 e 2016, e senza il compenso per l'assenza dalla residenza).
3.1. Questo Giudice ritiene di dover aderire ai pronunciamenti di legittimità in materia da ultimo coinvolgenti anche l'odierna parte convenuta.
4. La S. Corte, infatti, ha affermato: che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C- 350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022); che tali principi assicurano, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C- Per_1
385/17, ) e, pertanto, qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti Persona_2 volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
5. E' stato dunque ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (infatti in applicazione della nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale -in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico- nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 185/2005, attuativo della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
6. Alla stregua della efficacia vincolante e diretta delle sentenze della Corte di Giustizia UE nell'ordinamento nazionale, pertanto, risulta vincolante il criterio fornito, costituente ulteriore fonte del diritto nella misura in cui viene indicato il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012; Cass. 14089/2024).
7. Discende che, con riferimento alla rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, risulta necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore, così come, per il caso del mancato godimento delle ferie e, con specifico riferimento alla controversia in esame tale collegamento va verificato con riferimento alla cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e indennità per assenza dalla residenza.
7.1. Secondo la S. Corte deve essere inclusa nella retribuzione feriale la indennità per assenza dalla resistenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, (Cass.nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023 riguardanti diversa parte datoriale e n. 14089/2024 riguardante , come nella odierna fattispecie). CP_1
7.2. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è stata infatti ritenuta immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
8. Anche riguardo alla indennità di utilizzazione professionale, di poi, ed in ragione della medesima ratio (del collegamento funzionale con le mansioni tipiche) si è ritenuta la fondatezza delle domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
8.1. Tanto è stato affermato in considerazione della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, dovendo "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par. 21).
8.2. Alla stregua dei motivi esposti, pertanto, il ricorso deve considerarsi fondato.
9. Anche la eccezione di prescrizione deve essere invero disattesa. La problematica della decorrenza della prescrizione è stata risolta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022 (alle cui ampie motivazioni si rinvia) secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
9.1. Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/12 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art. 18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto, nel caso di specie ancora in corso.
10. Relativamente al quantum, di poi, la parte convenuta ha contestato il valore della IUP aggiuntiva che era stato ricavato dividendo il totale del percepito in stato di presenza, per le giornate di presenza inferiori alle 26, su cui si basa la retribuzione mensile, dovendosi invece considerare il divisore 26 (e non 22), per ottenere un importo corrispondente alla media matematica, spettante nel periodo di ferie, per come previsto dal CCNL (art. 68) per la retribuzione ordinaria. 10.1. Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze, deve considerarsi che il riconoscimento giudiziale delle pretese deve limitarsi al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali in quanto al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216). 10.2. Le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva, tuttavia, equivalgono a 28 giorni, proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015,
, C-155/10, punto 32) e “per convertire le quattro settimane di Persona_3 ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01; Cass. sent. n. 14089/2024). 10.3. Il calcolo effettuato dalla parte ricorrente, pertanto deve ritenersi corretto tenuto presente anche che, per come affermato anche da precedenti di merito richiamati dalla parte ricorrente, la tematica in esame afferisce al calcolo del valore medio delle componenti variabili della retribuzione, diverse per entità e quindi che il calcolo di tale media, per essere inserito nel calcolo della retribuzione feriale deve riferirsi ad un valore standard (e non a quello previsto dalla disposizione collettiva richiamata riferentesi a componenti fisse della retribuzione). 10.4. Nell'odierna fattispecie i ricorrenti hanno ricavato il valore medio considerando il riferimento al totale annuo delle somme percepite a titolo di indennità di utilizzazione professionale e di assenza dalla residenza, dividendo tale somma per le giornate di presenza in servizio;
tale risultato (valore medio per ogni giornata) è stato poi moltiplicato per i giorni di ferie goduti nell'anno sottraendo il percepito.
11. La liquidazione delle spese di lite è affidata al dispositivo tenuto conto anche della comunanza di lite e regolata secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inserimento delle voci “indennità di utilizzazione” e “indennità di assenza dalla residenza” nel calcolo della retribuzione utile per i giorni di ferie e, per l'effetto, condanna la società CP_1 al pagamento della somma di euro 14.897,28 in favore di ed
[...] Parte_1 in favore del di euro 4.924,66, il tutto oltre interessi e rivalutazione Parte_2 dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1860,00, oltre accessori come per legge.
Roma lì, 11.12.2025 Il Giudice